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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1956 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo NARDINI, C.F. , del Foro di C.F._2
Teramo, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Omero (TE) alla Via D. Bramante n.
4, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
Contro
l' c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
DO NO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t); giusta procura generale alle liti Notar Email_1 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32 – fax n. 0861/336410
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare che le somme di cui alle comunicazioni del 4 CP_1 luglio 2024, 6 novembre 2024 e 14 luglio 2025 sono state percepite in buona fede e per errore esclusivamente imputabile all' CP_1
2) Per l'effetto, dichiarare la non ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991, con conseguente annullamento della pretesa di recupero per complessivi euro 2.405,81 lordi.
3) In subordine, ridurre l'importo da recuperare e/o stabilire modalità di restituzione compatibili con le condizioni economiche della ricorrente.
4) Con ogni conseguente provvedimento, ivi comprese le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte resistente: “nel merito,
-a) rigettare il proposto ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 1.10.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le comunicazioni datate 4 luglio 2024, 6 novembre 2024 e 14 luglio 2025, con cui l' disponeva il ricalcolo dell'assegno sociale e delle relative CP_1 maggiorazioni sociali, richiedendo la restituzione di somme pari rispettivamente a euro
886,66 lordi, euro 1.126,18 ed € 392,97 lordi, per un totale di euro 2.405,81.
A sostegno della domanda deduceva di aver sempre dichiarato i propri redditi nei termini previsti, senza fornire dati mendaci o incompleti, percependo le somme suddette in buona fede e per errore esclusivamente imputabile all' , eccependo la non ripetibilità CP_1 dell'indebito ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991 o in subordine con modalità di recupero compatibili con le condizioni economiche della stessa.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 13 L. 412/1991, stante la natura assistenziale della prestazione indebita, deducendo che comunque il ricalcolo era conseguente all'invio del modello RED per gli anni 2021 e 2022, con l'esposizione dei dati relativi a pensione estera, di cui l' ignorava l'importo. CP_1
Precisava che la ricorrente trasmetteva il Modello RED, per i redditi “esteri” effettivamente percepiti negli anni di imposta 2021 e 2022, soltanto rispettivamente in data
08.02.2023 e in data 26.02.2025, sicchè l' , una volta ricevuta la documentazione CP_1 trasmessa dalla pensionata, ha ridotto l'importo dell'assegno sociale l'anno 2022 e lo ha
2 azzerato per l'anno 2023, avviando contestualmente il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 25.11.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato rispettive note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Come sopra esposto, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di contestare le comunicazioni datate 4 luglio 2024, 6 novembre 2024 e 14 luglio 2025, con cui l' CP_1 disponeva il ricalcolo dell'assegno sociale e delle relative maggiorazioni sociali, richiedendo la restituzione di somme pari rispettivamente a euro 886,66 lordi, euro 1.126,18 ed € 392,97 lordi, per un totale di euro 2.405,81.
Dal tenore delle suddette comunicazioni si evince quanto segue:
- la comunicazione del 4 luglio 2024 di ricalcolo dell'assegno sociale a decorrere dal
1 gennaio 2021 trova fondamento sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021;
- la comunicazione del 6 novembre 2024 di ricalcolo dell'assegno sociale dal 1° gennaio 2024 trova fondamento dalla titolarità di altra pensione;
- la comunicazione del 14 luglio 2025 di ricalcolo dell'assegno sociale a decorrere dal 1 gennaio 2022 trova fondamento sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, pervenuta a seguito di sollecito.
Alla luce delle precisazioni che l' ha fornito nella memoria difensiva di CP_1 costituzione nel presente giudizio, gli indebiti di cui alle comunicazioni del 4 luglio 2024 e del 14 luglio 2025 scaturiscono dalla rideterminazione dell'assegno sociale dopo la presentazione, da parte della ricorrente, del modello RED riferito ai redditi esteri, per gli anni
2021 e 2022, rispettivamente avvenuta in data 08.02.2023 e in data 26.02.2025.
Di converso, in data 06.11.2024 l'assegno sociale è stato ricostituito d'ufficio in seguito alla liquidazione della pensione di reversibilità, riconosciuta con decorrenza ottobre
2024. La titolarità del nuovo reddito da ottobre a dicembre 2024 ha determinato un ricalcolo a debito per €. 1.126,18.
3 Questo debito è stato parzialmente ridotto in quanto lo stesso doveva decorrere non da gennaio 2024, come effettuato con il ricalcolo, ma da ottobre 2024, data di decorrenza della pensione di reversibilità.
Il residuo è stato poi recuperato su arretrati di invalidità civile.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce genericamente di aver comunicato i propri redditi nei termini previsti, senza, però, nulla dedurre in ordine ai redditi esteri percepiti ed oggetto delle comunicazioni di cui al Modello RED, inviate solo in data 08.02.2023 e in data
26.02.2025, nulla allegando circa il cumulo con la pensione di reversibilità di cui alla comunicazione del 6 novembre 2024.
Solo in sede di note di udienza, assume che il ritardo nell'invio delle comunicazioni non sarebbe sintomo di dolo e che la percezione delle somme corrisposte nel tempo varrebbe ad integrare il legittimo affidamento nella loro percezione.
E' stata l' a depositate le due comunicazioni RED, relative ai redditi da pensioni CP_1 estere, presentate rispettivamente dalla ricorrente in data 08.02.2023 (per redditi riferiti all'anno 2021) e in data 26.02.2025 (per redditi riferiti all'anno 2022), a seguito delle quali l'ente previdenziale ha poi proceduto al ricalcolo dell'assegno sociale.
Più in particolare, risulta quanto segue.
In data 30.06.2024 l'assegno sociale è stato ricostituito in seguito a presentazione del modello RED 2022, dichiarazione redditi anno 2021, in data 8.2.2023.
Sul Modello RED, l'importo della pensione estera è superiore a quello indicato in precedenza sulla domanda di ricostituzione presentata il 26/07/2021.
Pertanto, essendo superiore, l'assegno sociale è stato ricalcolato a debito dal
01/01/2022 per un importo pari ad €. 886,66.
In data 06.11.2024 l'assegno sociale è stato, invece, ricostituito d'ufficio in seguito alla liquidazione della pensione di reversibilità, come sopra esposto.
In data 09.07.2025 l'assegno sociale è stato, infine, ricostituito in seguito a presentazione del modello RED 2023, dichiarazione reddito anno 2022, effettuata in data
26.2.2025.
Con tale ricostituzione, all'importo della pensione estera veniva sommata la pensione di reversibilità dell'intero anno 2024 (quindi da gennaio a dicembre), per cui l'assegno sociale veniva completamente azzerato, con calcolo di un debito pari ad €. 392,97.
Il debito è stato interamente recuperato su arretrati di invalidità civile.
4 3. Tanto chiarito, appare utile ricostruire il contesto giurisprudenziale di riferimento, entro il quale poter inquadrare il caso di specie.
Parte ricorrente, nel rivendicare l'irripetibilità delle somme erogate, richiama i principi che governano l'indebito previdenziale, rivendicando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 52 L. n. 88 del 1989 e all'art. 13 della L. n. 412 del 1991.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sulla questione oggetto del contendere (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020,
n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915), sottolineando come in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale,
«non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunce, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale e la maggiorazione sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (cfr. Corte di Cassazione n°13223 del 2020).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi con la istituzione del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
5 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria.
Più in particolare, l'articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 prevede quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1 previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Mentre l'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010 dispone come segue:
“1. E' istituito presso l ,senza nuovi o Controparte_1 maggiori oneri per la finanza pubblica, il dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_2 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati
e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' CP_1
6
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo..
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di CP_1 quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1)
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
A fronte di tali disposizioni normative risulta che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può
7 chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
L'invio annuale del modello RED è, dunque, obbligatorio per coloro che, pur presentando la dichiarazione reddituale all'Amministrazione finanziaria, possiedono anche redditi che non sono dichiarabili perché esenti o esclusi dalla dichiarazione (proventi esteri da pensione o lavoro dipendente, interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva IRPEF) e tale dichiarazione va presentata generalmente entro il 31 marzo del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi.
4. Venendo al caso di specie, la fattispecie concreta rientra proprio in quelle ipotesi in cui la parte titolare della prestazione collegata al reddito ha l'onere e l'obbligo di comunicare all' la percezione di redditi cui l'ente previdenziale non può avere conoscenza diretta per CP_1 il tramite delle dichiarazioni fiscali.
Ed infatti, come sopra esposto, la rideterminazione dell'assegno sociale per gli anni
2021 e 2022 (da cui poi l'indebito in oggetto), è la conseguenza della comunicazione dei redditi da pensioni estere che la ricorrente ha trasmesso all' , solo rispettivamente in data CP_1
08.02.2023 e in data 26.02.2025.
Ne consegue che la ricorrente non può certo invocare il legittimo affidamento nella percezione dell'assegno sociale, avendo inviato il Modello RED per gli anni 2021 e 2022, solo in data 08.02.2023 e in data 26.02.2025, con l'esposizione dei dati relativi a pensione estera, di cui l' ignorava l'importo. CP_1
In termini conclusivi, in assenza di prova (che parte ricorrente doveva fornire) in ordine alla legittimità dell'importo ricevuto, non può darsi applicazione al principio di irripetibilità delle suddette somme, atteso che l'omessa tempestiva comunicazione reddituale da parte della ricorrente di proventi esteri, come tali non conoscibili dall'ente previdenziale, pur non escludendo in sé la buona fede della stessa (avendo provveduto a inoltrarla successivamente, l'ultima a seguito di sollecito) certamente esclude un affidamento legittimo.
8 La ricorrente non può, dunque, invocare una situazione idonea a generare affidamento del percettore, in quanto il ricalcolo dell'assegno sociale è stata la conseguenza dei redditi esteri percepiti dalla ricorrente, che la stessa ha comunicato rispettivamente, in data 8.2.2023, per i redditi riferiti all'anno 2021, ed in data 26.2.2025, per i redditi riferiti all'anno 2022, sicchè l'ente previdenziale, venuto a conoscenza di tali redditi, ha proceduto al relativo ricalcolo, inviando la prima comunicazione già a luglio 2024.
La domanda va pertanto rigettata.
Quanto alle modalità di recupero non si rinviene alcun elemento per poter ritenere che lo stesso sia avvenuto in modo incompatibile con le condizioni economiche della ricorrente.
5. In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo parte ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1990/2025 così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Teramo, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo NARDINI, C.F. , del Foro di C.F._2
Teramo, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Omero (TE) alla Via D. Bramante n.
4, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
Contro
l' c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
DO NO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t); giusta procura generale alle liti Notar Email_1 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32 – fax n. 0861/336410
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare che le somme di cui alle comunicazioni del 4 CP_1 luglio 2024, 6 novembre 2024 e 14 luglio 2025 sono state percepite in buona fede e per errore esclusivamente imputabile all' CP_1
2) Per l'effetto, dichiarare la non ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991, con conseguente annullamento della pretesa di recupero per complessivi euro 2.405,81 lordi.
3) In subordine, ridurre l'importo da recuperare e/o stabilire modalità di restituzione compatibili con le condizioni economiche della ricorrente.
4) Con ogni conseguente provvedimento, ivi comprese le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte resistente: “nel merito,
-a) rigettare il proposto ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 1.10.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le comunicazioni datate 4 luglio 2024, 6 novembre 2024 e 14 luglio 2025, con cui l' disponeva il ricalcolo dell'assegno sociale e delle relative CP_1 maggiorazioni sociali, richiedendo la restituzione di somme pari rispettivamente a euro
886,66 lordi, euro 1.126,18 ed € 392,97 lordi, per un totale di euro 2.405,81.
A sostegno della domanda deduceva di aver sempre dichiarato i propri redditi nei termini previsti, senza fornire dati mendaci o incompleti, percependo le somme suddette in buona fede e per errore esclusivamente imputabile all' , eccependo la non ripetibilità CP_1 dell'indebito ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991 o in subordine con modalità di recupero compatibili con le condizioni economiche della stessa.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 13 L. 412/1991, stante la natura assistenziale della prestazione indebita, deducendo che comunque il ricalcolo era conseguente all'invio del modello RED per gli anni 2021 e 2022, con l'esposizione dei dati relativi a pensione estera, di cui l' ignorava l'importo. CP_1
Precisava che la ricorrente trasmetteva il Modello RED, per i redditi “esteri” effettivamente percepiti negli anni di imposta 2021 e 2022, soltanto rispettivamente in data
08.02.2023 e in data 26.02.2025, sicchè l' , una volta ricevuta la documentazione CP_1 trasmessa dalla pensionata, ha ridotto l'importo dell'assegno sociale l'anno 2022 e lo ha
2 azzerato per l'anno 2023, avviando contestualmente il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 25.11.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato rispettive note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Come sopra esposto, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di contestare le comunicazioni datate 4 luglio 2024, 6 novembre 2024 e 14 luglio 2025, con cui l' CP_1 disponeva il ricalcolo dell'assegno sociale e delle relative maggiorazioni sociali, richiedendo la restituzione di somme pari rispettivamente a euro 886,66 lordi, euro 1.126,18 ed € 392,97 lordi, per un totale di euro 2.405,81.
Dal tenore delle suddette comunicazioni si evince quanto segue:
- la comunicazione del 4 luglio 2024 di ricalcolo dell'assegno sociale a decorrere dal
1 gennaio 2021 trova fondamento sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021;
- la comunicazione del 6 novembre 2024 di ricalcolo dell'assegno sociale dal 1° gennaio 2024 trova fondamento dalla titolarità di altra pensione;
- la comunicazione del 14 luglio 2025 di ricalcolo dell'assegno sociale a decorrere dal 1 gennaio 2022 trova fondamento sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, pervenuta a seguito di sollecito.
Alla luce delle precisazioni che l' ha fornito nella memoria difensiva di CP_1 costituzione nel presente giudizio, gli indebiti di cui alle comunicazioni del 4 luglio 2024 e del 14 luglio 2025 scaturiscono dalla rideterminazione dell'assegno sociale dopo la presentazione, da parte della ricorrente, del modello RED riferito ai redditi esteri, per gli anni
2021 e 2022, rispettivamente avvenuta in data 08.02.2023 e in data 26.02.2025.
Di converso, in data 06.11.2024 l'assegno sociale è stato ricostituito d'ufficio in seguito alla liquidazione della pensione di reversibilità, riconosciuta con decorrenza ottobre
2024. La titolarità del nuovo reddito da ottobre a dicembre 2024 ha determinato un ricalcolo a debito per €. 1.126,18.
3 Questo debito è stato parzialmente ridotto in quanto lo stesso doveva decorrere non da gennaio 2024, come effettuato con il ricalcolo, ma da ottobre 2024, data di decorrenza della pensione di reversibilità.
Il residuo è stato poi recuperato su arretrati di invalidità civile.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce genericamente di aver comunicato i propri redditi nei termini previsti, senza, però, nulla dedurre in ordine ai redditi esteri percepiti ed oggetto delle comunicazioni di cui al Modello RED, inviate solo in data 08.02.2023 e in data
26.02.2025, nulla allegando circa il cumulo con la pensione di reversibilità di cui alla comunicazione del 6 novembre 2024.
Solo in sede di note di udienza, assume che il ritardo nell'invio delle comunicazioni non sarebbe sintomo di dolo e che la percezione delle somme corrisposte nel tempo varrebbe ad integrare il legittimo affidamento nella loro percezione.
E' stata l' a depositate le due comunicazioni RED, relative ai redditi da pensioni CP_1 estere, presentate rispettivamente dalla ricorrente in data 08.02.2023 (per redditi riferiti all'anno 2021) e in data 26.02.2025 (per redditi riferiti all'anno 2022), a seguito delle quali l'ente previdenziale ha poi proceduto al ricalcolo dell'assegno sociale.
Più in particolare, risulta quanto segue.
In data 30.06.2024 l'assegno sociale è stato ricostituito in seguito a presentazione del modello RED 2022, dichiarazione redditi anno 2021, in data 8.2.2023.
Sul Modello RED, l'importo della pensione estera è superiore a quello indicato in precedenza sulla domanda di ricostituzione presentata il 26/07/2021.
Pertanto, essendo superiore, l'assegno sociale è stato ricalcolato a debito dal
01/01/2022 per un importo pari ad €. 886,66.
In data 06.11.2024 l'assegno sociale è stato, invece, ricostituito d'ufficio in seguito alla liquidazione della pensione di reversibilità, come sopra esposto.
In data 09.07.2025 l'assegno sociale è stato, infine, ricostituito in seguito a presentazione del modello RED 2023, dichiarazione reddito anno 2022, effettuata in data
26.2.2025.
Con tale ricostituzione, all'importo della pensione estera veniva sommata la pensione di reversibilità dell'intero anno 2024 (quindi da gennaio a dicembre), per cui l'assegno sociale veniva completamente azzerato, con calcolo di un debito pari ad €. 392,97.
Il debito è stato interamente recuperato su arretrati di invalidità civile.
4 3. Tanto chiarito, appare utile ricostruire il contesto giurisprudenziale di riferimento, entro il quale poter inquadrare il caso di specie.
Parte ricorrente, nel rivendicare l'irripetibilità delle somme erogate, richiama i principi che governano l'indebito previdenziale, rivendicando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 52 L. n. 88 del 1989 e all'art. 13 della L. n. 412 del 1991.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sulla questione oggetto del contendere (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020,
n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915), sottolineando come in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale,
«non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunce, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale e la maggiorazione sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (cfr. Corte di Cassazione n°13223 del 2020).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi con la istituzione del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
5 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria.
Più in particolare, l'articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 prevede quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1 previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Mentre l'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010 dispone come segue:
“1. E' istituito presso l ,senza nuovi o Controparte_1 maggiori oneri per la finanza pubblica, il dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_2 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati
e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' CP_1
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4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo..
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di CP_1 quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1)
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
A fronte di tali disposizioni normative risulta che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può
7 chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
L'invio annuale del modello RED è, dunque, obbligatorio per coloro che, pur presentando la dichiarazione reddituale all'Amministrazione finanziaria, possiedono anche redditi che non sono dichiarabili perché esenti o esclusi dalla dichiarazione (proventi esteri da pensione o lavoro dipendente, interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva IRPEF) e tale dichiarazione va presentata generalmente entro il 31 marzo del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi.
4. Venendo al caso di specie, la fattispecie concreta rientra proprio in quelle ipotesi in cui la parte titolare della prestazione collegata al reddito ha l'onere e l'obbligo di comunicare all' la percezione di redditi cui l'ente previdenziale non può avere conoscenza diretta per CP_1 il tramite delle dichiarazioni fiscali.
Ed infatti, come sopra esposto, la rideterminazione dell'assegno sociale per gli anni
2021 e 2022 (da cui poi l'indebito in oggetto), è la conseguenza della comunicazione dei redditi da pensioni estere che la ricorrente ha trasmesso all' , solo rispettivamente in data CP_1
08.02.2023 e in data 26.02.2025.
Ne consegue che la ricorrente non può certo invocare il legittimo affidamento nella percezione dell'assegno sociale, avendo inviato il Modello RED per gli anni 2021 e 2022, solo in data 08.02.2023 e in data 26.02.2025, con l'esposizione dei dati relativi a pensione estera, di cui l' ignorava l'importo. CP_1
In termini conclusivi, in assenza di prova (che parte ricorrente doveva fornire) in ordine alla legittimità dell'importo ricevuto, non può darsi applicazione al principio di irripetibilità delle suddette somme, atteso che l'omessa tempestiva comunicazione reddituale da parte della ricorrente di proventi esteri, come tali non conoscibili dall'ente previdenziale, pur non escludendo in sé la buona fede della stessa (avendo provveduto a inoltrarla successivamente, l'ultima a seguito di sollecito) certamente esclude un affidamento legittimo.
8 La ricorrente non può, dunque, invocare una situazione idonea a generare affidamento del percettore, in quanto il ricalcolo dell'assegno sociale è stata la conseguenza dei redditi esteri percepiti dalla ricorrente, che la stessa ha comunicato rispettivamente, in data 8.2.2023, per i redditi riferiti all'anno 2021, ed in data 26.2.2025, per i redditi riferiti all'anno 2022, sicchè l'ente previdenziale, venuto a conoscenza di tali redditi, ha proceduto al relativo ricalcolo, inviando la prima comunicazione già a luglio 2024.
La domanda va pertanto rigettata.
Quanto alle modalità di recupero non si rinviene alcun elemento per poter ritenere che lo stesso sia avvenuto in modo incompatibile con le condizioni economiche della ricorrente.
5. In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo parte ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1990/2025 così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Teramo, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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