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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6351 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.10625 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in LA SE (AV) alla via Serritiello n.31 presso lo studio dell'avv. Vittoria Musto (C.F. che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- opponente -
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n. 11;
- opposta -
NONCHÉ
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore (C.F. ), con sede in Roma, alla Via Arenula P.IVA_2
n.70 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, presso i cui Uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n. 11; il è costituito anche per il CP_2
TRIBUNALE DI NAPOLI e per la CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- opposto –
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione con atto notificato il 4 Parte_2
maggio 2023 avverso le cartelle di pagamento n. 071 2022
0021062521 000 e n. 1220220005475461000 notificate il
2.03.2023 relative al mancato versamento di multe e ammende relative ad atti giudiziari riferiti all'anno 2019, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici nonché la violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000. Si sono costituiti l' e il Controparte_1 [...]
insieme al Tribunale di Napoli e alla Corte Controparte_2
d'appello di Napoli resistendo alla domanda e chiedendone il 3
rigetto. In particolare, hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito.
L'opposizione è inammissibile perché tardiva.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito.
Con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, tema in disamina, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., S.U. 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così
precisamente delimitato: "sono riservate alla cognizione del
giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti
squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci
al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non
vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si
verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di
quantificazione; qualora, viceversa, si discuta della reale
definizione del perimetro e, pertanto, della portata della
stessa statuizione penale, la questione appartiene alla
cognizione del giudice dell'esecuzione penale" (Cass. pen.,
sent. n. 14598/2020; analogamente, Cass. pen., sent. n.
23504/2022). Non solo.
Ancora, più di recente, è stato affermato che "in tema di
recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il
debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di 4
pagamento notificata, contesti i presupposti legali della
decisione del giudice penale relativa alle spese processuali
al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito
ex articolo 615 c.p.c., non deve dichiarare la propria
incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma
deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone
l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi
riguardanti la quantificazione delle spese processuali
operata dagli organi amministrativi competenti
successivamente alla formazione del titolo esecutivo
giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal
giudice penale"(Cass. pen., sent. n. 37138/2022).
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice va qualificata ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alle contestazioni sollevate in ordine alla regolarità del procedimento di notificazione, stante l'asserita mancanza della notifica degli atti prodromici.
Al riguardo, si rileva che la tempestività costituisce presupposto processuale dell'opposizione e grava sull'opponente l'onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato. (Cass. 9.5.2012, n. 7051; conf. Cass. 13.8.2015,
n. 16780; Cass. 21.3.2017, n. 9962) 5
Il Giudice, comunque, deve sempre verificare d'ufficio la tempestività (Cass. 13.8.2015, n. 16780), potendosi rilevare in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio e anche in Cassazione, l'inosservanza del termine perentorio (Cass.
19.12.2014, n. 26932).
Nel caso di specie, dalla prova della notifica delle cartelle di pagamento allegata in atti risalente al 2.03.2023,
l'opposizione risulta proposta il 4 maggio 2023 ovvero ben oltre i 20 giorni dalla notifica della cartella ed è pertanto tardiva.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del
D.M. 147/2022 in ragione del valore e della complessità della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell' e del Controparte_1 [...]
delle competenze di lite, che liquida in € Controparte_2
1.500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge.
Napoli, 23 giugno 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso