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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 82 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.09.25, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) l'01/10/1978), rappresentato e difeso dall'avv. BELLANTONI
ANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA PIO XI - II TRAVERSA N. 10, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 05/05/1985), rappresentata e difesa dall'avv. MARINO
MARIANGELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA CHIESA MADRE n. 13, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 15/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12/06/2010;
-considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:10, per il deposito telematico delle predette note scritte, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.; rilevato che all'esito di tale udienza la causa veniva rimessa in decisione al collegio;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 12/06/2010; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 25.09.2023, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
15/01/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 12/06/2010 tra e , il Parte_1 Parte_2 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 194, parte 2, serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
“1) ciascuno dei ricorrenti, avendo redditi propri, provvederà da sé al proprio mantenimento;
2) i Signori e dichiarano di non avere null'altro a Parte_1 Parte_2
che pretendere reciprocamente dal punto di vista economico, avendo fin qui regolato ogni rapporto patrimoniale e si danno reciprocamente atto dello scioglimento del matrimonio anche ai fini fiscali”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 82 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.09.25, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) l'01/10/1978), rappresentato e difeso dall'avv. BELLANTONI
ANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA PIO XI - II TRAVERSA N. 10, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 05/05/1985), rappresentata e difesa dall'avv. MARINO
MARIANGELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA CHIESA MADRE n. 13, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 15/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12/06/2010;
-considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:10, per il deposito telematico delle predette note scritte, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.; rilevato che all'esito di tale udienza la causa veniva rimessa in decisione al collegio;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 12/06/2010; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 25.09.2023, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
15/01/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 12/06/2010 tra e , il Parte_1 Parte_2 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 194, parte 2, serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
“1) ciascuno dei ricorrenti, avendo redditi propri, provvederà da sé al proprio mantenimento;
2) i Signori e dichiarano di non avere null'altro a Parte_1 Parte_2
che pretendere reciprocamente dal punto di vista economico, avendo fin qui regolato ogni rapporto patrimoniale e si danno reciprocamente atto dello scioglimento del matrimonio anche ai fini fiscali”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna