Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.1004 del 16.3.2023
Oggetto: agevolazioni contributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello tra
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russo
Appellante
e
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Raho
Appellato
FATTO
Co Con ricorso depositato il 04.04.2018 dinanzi al Tribunale di Lecce la società CP 3 con sede in Tricase, premesso di aver ricevuto il 29.09.2016 una nota dell' CP 1 datata 08.09.2016, con
nel merito aveva dedotto la sussistenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni con riferimento all'assunzione della lavoratrice Persona_1 per la quale la pretesa contributiva era stata fatta valere dall' CP_1; aveva inoltre contestato il calcolo delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio, l'CP 1 aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva sostenuto che l'assunzione al lavoro a tempo indeterminato, effettuata dalla società per tale dipendente, non avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori inoccupati disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi
(come previsto dall'art.
8. c.9, l.n.407/1990), poiché, come stabilito dall'art.4, c.12, lett.a,
1.n.92/2012, gli incentivi non spettavano se l'assunzione costituiva attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. All'uopo aveva richiamato l'art.5 d.lgs. n.368/2001 (secondo cui il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato spetta all'ex dipendente a tempo determinato il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi) e dedotto che la lavoratrice Per 1 era stata già assunta dalla stessa azienda a tempo determinato per più di sei mesi nel periodo dal 09.03.2012 al 13.10.2012.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso, escludendo il diritto al beneficio della riduzione dei contributi previdenziali ex art.8 comma 9, 1.n.407/1990 perché
l'assunzione della dipendente Persona_1 aveva costituito l'attuazione di un obbligo preesistente;
ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della spettanza del beneficio, la presenza o l'assenza di una esplicita manifestazione di interesse o di una rinuncia da parte della lavoratrice al diritto di precedenza.
Pt 1Avverso tale decisione ha proposto appello la società lamentandone: 1) l'erroneità nella valutazione dei presupposti fattuali posti a fondamento dell'azione, nonché dell'onere della prova;
2) l'erroneità nell'applicazione delle norme di riferimento e nella valutazione della sussistenza del diritto all'assunzione e della correlativa attuazione del corrispondente obbligo;
l'appellante ha sostenuto che l'art.5 D.lgs. n.368/2001 era stato abrogato con l'art.55 comma 1 lett b d.lgs. n.81/2015 e che, sebbene tale ultima norma fosse intervenuta successivamente ai fatti di causa, essa si sarebbe dovuta comunque tenere in considerazione perché costituente espressione di un canone ermeneutico valido anche per il periodo precedente, come desumibile dalla nota del
Direttore Generale del in risposta all'Interpello del Parte 2 n.7 Parte 2 del 12.2.2016 e nelle Circolari n.40 del 2.3.2018 e n.56 del 12.4.2021 dell' CP_1 in cui si dava risalto alla necessità che il lavoratore esprimesse in forma scritta, nell'apposito termine, la volontà di essere riassunto;
3) il difetto di motivazione circa l'eccepita violazione da parte dell' CP_1 degli artt. 1, 3, 21 septies l.n.241/1990 e specificamente circa la mancata indicazione nel provvedimento dell'Istituto degli strumenti di tutela prevista dall'art.33 1.n.183/2010. L'appellante ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accolta la domanda proposta in primo grado.
L'CP 1 ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. All'udienza di discussione del 13.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. La prima e la seconda censura sono esaminate congiuntamente, in quanto caratterizzate da argomentazioni strettamente connesse.
E'utile rammentare che l'art.4 comma 12, 1.n.92/2012, nella formulazione testuale in vigore all'epoca dell'assunzione a tempo indeterminato della dipendente Persona 1 (6 giugno 2013) prevedeva che “12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
...".
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la dipendente sopra menzionata fosse stata già assunta a tempo determinato dalla società Pt 1 er più di sei mesi, nel periodo dal 09.03.2012 al 13.10.2012.
Pertanto alla data del 06.06.2013 la lavoratrice era titolare del diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, come previsto dall'art.5, commi 4 quater e 4 sexies, d.lgs. n.368/2001.
Il menzionato art.5 stabilisce, infatti, al comma 4 quater che "Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.... e al comma 4 sexies che "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro...".
L'appellante sostiene che, non avendo l'CP_1 provato che la lavoratrice avesse espressamente manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza, la sua assunzione a tempo indeterminato sarebbe avvenuta in assenza di un obbligo societario in tal senso.
Una simile tesi, tuttavia, non risulta coerente con la lettera e con la ratio dell'art.4 comma 12
1.n.92/2012, perché l'obbligo della riassunzione dell'ex dipendente, con precedenza rispetto ad altri potenziali lavoratori, sorge, a carico del datore di lavoro, per il solo fatto che quest'ultimo, avendo deciso entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine con l'ex dipendente- di assumere una unità a tempo indeterminato con le medesime mansioni, rivolga la proposta di riassunzione all'ex dipendente e che costui, anche implicitamente, presti il suo consenso, così perfezionandosi il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un simile schema di formazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato adempie l'obbligo di riassunzione previsto dalla legge a carico del datore di lavoro che, nei 12 mesi precedenti, aveva assunto a tempo determinato per più di sei mesi.
Perché sia configurabile l'obbligo di riassunzione non occorre una particolare formalizzazione preventiva della manifestazione di volontà dell'ex dipendente, posto che la condizione prevista dall'art.5 comma 4 sexies d. lgs. n.368/2001 (che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro ... sei mesi) risponde al solo fine di delimitare, tra le parti del rapporto di lavoro, l'opponibilità del diritto di precedenza all'ex datore di lavoro nel caso in cui costui non vi dia spontaneo adempimento.
Diversamente opinando, invero, si giungerebbe alla sostanziale elusione della normativa in esame, nella formulazione testuale in vigore nel periodo delle assunzioni della lavoratrice in questione (2013), la cui finalità è quella di incentivare solo le assunzioni ulteriori rispetto a quelle che siano già dovute per legge o per contratto collettivo, e quindi quella di riconoscere le agevolazioni contributive solo alle assunzioni che ampliano in maniera effettiva gli sviluppi occupazionali, oltre ciò che per legge sia già obbligatorio e quindi prevedibile.
Peraltro una differente interpretazione raggiungerebbe l'irragionevole risultato di far dipendere la fruizione di benefici contributivi gravanti sulle finanze statali dalla decisione del lavoratore (o dall'eventuale accordo elusivo con il datore di lavoro) di dichiarare formalmente il proprio interesse alla riassunzione, anche nel caso in cui tale interesse sia reso evidente dall'effettiva accettazione della proposta di lavoro a tempo indeterminato.
Sul punto l'appellante, nel rammentare che il menzionato art.5 D.lgs. n.368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, era stato poi abrogato dall'art.55 comma 1 lett b d.lgs. n.81/2015, ha sostenuto che, sebbene tale ultima norma fosse intervenuta successivamente al periodo di verificazione dei fatti di causa, essa si sarebbe dovuta tenere comunque in considerazione, perché costituente espressione di un orientamento ermeneutico valido anche per il periodo precedente, che, a dire della stessa Società appellante, sarebbe stato adottato anche dal Ministero del Lavoro nell'interpello n.7 del 12.2.2016 e dall' CP_1 nelle Circolari n.40 del 2.3.2018 e n.56 del 12.4.2021, in cui si era dato risalto -ai fini del sorgere del diritto di precedenza nella riassunzione- alla necessità che il lavoratore di manifestasse in forma scritta, nell'apposito termine, la propria volontà in tal senso.
Tuttavia tale tesi non può essere condivisa, evidenziandosi che anche il riferimento contenuto nella Circolare CP 1 n.40/2018 (che richiama la risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) alla rilevanza della manifestazione di volontà espressa da parte del lavoratore, attiene solo alla possibilità che, in assenza di tale manifestazione, il datore di lavoro legittimamente proceda all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, e non esclude, invece, che laddove il datore di lavoro anche in assenza della manifestazione dell'ex dipendente a termine- riassuma proprio quest'ultimo, lo faccia in assolvimento di un obbligo posto dalla legge.
Inoltre, pure nella successiva Circolare CP_1 n.56 del 12.4.2021 (v. punto n.5.1) si precisa che “Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.lgs.
n.150/2015, in base al quale gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (...).La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che l'incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione””.
Non risulta pertinente al caso di specie la successiva, differente e nuova normativa in materia di benefici contributivi per le nuove assunzioni, introdotta con la legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 10, legge 30.12.2020 n.178), poichè, come si legge nella stessa Circolare CP_1 n.56/2021, essa disciplina una agevolazione avente "natura speciale” e solo per tale motivo operante anche in caso di assunzioni che costituiscano attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo.
3. Inidoneo a determinare la riforma dell'impugnata sentenza è, infine, il terzo motivo di del censura, riguardante la mancata valutazione dell'eccepita carenza di motivazione provvedimento amministrativo ex l.n.241/1990 e dell'eccepita carenza di indicazione (nel provvedimento amministrativo dell' CP_1 che negava il diritto alle agevolazioni contributive e richiedeva il pagamento dei contributi) degli strumenti di difesa e degli organi ai quali la società avrebbe potuto proporre ricorso, secondo la previsione dell'art.33 1.n.183/2010. A tal proposito è sufficiente rilevare, sotto un primo profilo, che le causali della pretesa contributiva poste a base della nota amministrativa inviata dall' CP_1 erano state individuate e comprese dalla Società destinataria, tanto che essa aveva proposto ricorso gerarchico (v. riferimento nel ricorso introduttivo del primo grado), e, sotto altro profilo, che la lamentata situazione non ha precluso l'esercizio del diritto di difesa alla Società.
Ne consegue che la decisione impugnata deve ritenersi corretta e condivisibile.
4. Le spese sono regolate in base al principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17.05.2023 da Parte 1 nei confronti di avverso la sentenza del 16.3.2023 n.1004 del Tribunale di Lecce, così provvede:CP 1
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.684,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi