CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1644/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMASINO ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LANNI NAZZARENO
APPELLATO nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI Controparte_2 P.IVA_2
SALVATORE
APPELLATA
avverso la sentenza n. 659/2022 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il 21/07/2022
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Unica - Dott.ssa Alessandra Verzillo, n. 659/2022 pubbl. il 21 luglio 2022, ed in accoglimento del presente appello:
1. Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 659/2022 pubblicata il 21/07/2022 (RG n. 770/2020), per tutti i motivi infra dedotti – che abbiansi per ripetuti e trascritti - ovvero per vizio di inesistente e/o omessa motivazione nonché per violazione dell'art. 111 Cost. Per l'effetto, in riforma della stessa, in via preliminare 2. Accertare e dichiarare – in ordine all'insorto contenzioso - la carenza di legittimazione passiva della dichiarando unica Parte_1 legittimata la società cessionaria in persona del Legale rapp. p.t.. Controparte_3
3. Accertare e dichiarare, per tut otti, che alcun superamento del tasso soglia usura si è verificato nel contratto inter partes.
4. Accertare e dichiarare la legittimità delle clausole afferente la rimborsabilità / non rimborsabilità dei costi e voci in caso di estinzione anticipata del contratto, e di cui all'art.
1.1. e 1.2.
5. Rigettare le domande attoree per tutti i motivi infra dedotti.
6. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio In subordine: Laddove ritenuto ai fini della decisione, reitera le richieste di disporsi CTU, diretta a verificare il superamento del tasso soglia usura e la correttezza e congruità delle somme liquidate in favore del Signor anche a titolo di oneri non goduti”. CP_1
Per la parte appellata : CP_1
“l'On.le Corte di Appello di Firenze adito disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti:
IN RITO:
1°)- Dare atto dell'avvenuto deposito della produzione di primo grado, nonchè della sentenza appellata n. 659/2022 resa dal Tribunale di Siena in relazione al giudizio iscritto al n. 770/2020 e pubblicata il 21/07/2022 e notificata ad istanza del sig.
in data 27/07/2022 comunque rimandando all'indice del Controparte_1 positando;
2°)- Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado facendone richiesta alla Cancelleria Civile del Tribunale di Siena della causa iscritta al n°770/2020 R.G.A.C. ivi compresa della sua parte elettronica;
pagina 2 di 16 3°)- Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere non sufficiente la depositata perizia di parte, si chiede sin da ora nomina di un Consulente tecnico di ufficio che verifichi le pretese creditorie di parte attrice sulla base di tutte le ragioni causali dedotte e per i motivi tutti esplicitati nel libello introduttivo e nel presente appello.
NEL MERITO:
1°)- Rigettare l'appello proposto da in persona Parte_1 del suo legale rapp.te p.t. suoi conf ia in fatto che in diritto e perché la sentenza di I° grado è immune da censure, confermando la sentenza di primo grado;
2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere rigettando integralmente ogni avversa domanda dell'appellante nei confronti dell'odierno esponente;
3°)- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del presente grado oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Per la parte appellata Controparte_2
Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectiis,
- in via principale, rigettare l'appello proposto confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento di detto appello e di riforma della sentenza di primo grado, accogliere le domande già formulate in primo grado come di seguito riportate:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda dell'attore e/o dell'atto di citazione per i motivi sopra esposti e/o per omessa effettiva ottemperanza all'ordine di interazione disposto dal Tribunale con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 11.01.21;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carente di Controparte_2 legittimazione passiva in merito alle domande avanzate Parte_1
e dal Sig. e per l'effetto estrometterla dal
[...] Controparte_1 giudizio;
- in via principale, rigettare le domande formulate dalla Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 Controparte_2
i sopra esposte;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale decida di Contr accogliere le domande formulate da nei confronti di , rigettare in ogni CP_2 caso le domande del Sig. in ate in fatto e in Controparte_1 diritto e comunque relative non dovute come sopra esposto;
- in ogni caso, condannare la convenuta e/o Parte_1
l'attore al pagamento delle spese e compe
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 16 Il giudizio di primo grado
conveniva davanti al Tribunale di Siena la Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al rimborso di somme Parte_1 illegittimamente trattenute, nonché la declaratoria della nullità delle clausole che impedirebbero la ripetizione. Tale indebito si sarebbe verificato sia per l'applicazione di interessi usurari, che per la presenza nel conto finale di oneri non goduti che dovevano essere scorporati. La vicenda era riferita ad un contratto di finanziamento stipulato in data 22.3.2010 tra lo stesso e , CP_1 CP_5
Contr mandataria di , società poi incorporata da il contratto era Parte_2 della durata di 12 mesi ed era stato estinto anticipatamente nel mese di giugno
2015, al momento del pagamento della 59esima rata, con bonifico cumulativo di euro 313.649,09 in favore di Controparte_2
Si costituiva eccependo in rito la propria carenza di legittimazione CP_6 passiva, e chiedeva di chiamare in giudizio in quanto Controparte_2 cessionaria del credito, domandando contestualmente l'estromissione dal giudizio o, in subordine, la manleva;
nel merito, la convenuta evidenziava l'infondatezza delle pretese attoree, delle quali chiedeva il rigetto.
Si costituiva, a seguito di chiamata in giudizio, anche Controparte_2 eccependo in rito la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito la nullità della citazione per genericità e infondatezza delle deduzioni.
La causa veniva posta in decisione sulle sole produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 659/2022 pubblicata il 21/07/2022 il Tribunale di SIENA così statuiva:
“Respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte convenuta
Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte terza
Accoglie la domanda condanna in persona del suo legale Parte_1
pagina 4 di 16 rapp.te p.t.
- al rimborso integrale in favore di parte attrice della somma di € 7.026,07 a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione nonché per oneri non goduti oltre interessi come per legge;
- a rifondere le spese processuali di parte attrice e Controparte_1 di parte terza in persona del l.r.p.t., che liquida Controparte_2 Pt_3 in euro 4.835,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento per la sola parte attrice, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge”
Il giudice di prime cure, in particolare, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ed accoglieva quella di . CP_7 CP_2
Quanto al merito, il decidente riteneva superato il tasso soglia usura, conteggiando a tal fine anche la commissione di estinzione anticipata. Oltre a ciò, aderendo alla domanda, il giudice riteneva che la decurtazione di oneri non goduti a seguito del recesso anticipato non avesse tenuto conto di costi che, al contrario, andavano decurtati in misura proporzionale. Provvedeva quindi a liquidare la somma in complessivi euro 7.026,07 come richiesto da parte attrice.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
Contr (di seguito anche APPELLANTE o conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello nonché Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche APPELLATI), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza per inesistente/omessa motivazione;
2) Erroneità della sentenza in ordine all'inserimento della commissione di estinzione anticipata tra le voci che concorrono alla formazione del TAEG e Contr conseguente condanna della per usura perpetrata;
pagina 5 di 16 3) Erroneità della sentenza in ordine al superamento del TSU e alla quantificazione della somma liquidata a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione;
4) Erroneità della sentenza in ordine alla nullità della clausola contrattuale afferente alla non rimborsabilità dei costi up front.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si costituiva altresì resistendo sul solo primo motivo di Controparte_2 appello.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
14.11.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata. Contr Sulle questioni preliminari di legittimazione passiva di e , si dirà CP_2 trattando del primo motivo di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 16 Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado.
Tale nullità non è riscontrabile, essendo evincibile dalla decisione il percorso argomentativo seguito dal giudice.
In ogni caso, poi, differentemente da quanto sostiene l'appellante, le motivazioni della sentenza ben possono essere integrate nel giudizio di appello (v. per tutte
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024).
Quanto al merito dell'eccezione, deduce che, Parte_1 benché la originaria controparte del contratto, sia stata inglobata nel Pt_2
Contr gruppo questo sarebbe avvenuto quanto il credito era stato già ceduto pro soluto ad insieme con “ogni diritto, ragione o pretesa (anche di Controparte_2 danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali” (così in G.U.). Inoltre, la cessione del credito sarebbe avvenuta in data 11.12.2013, ossia in un momento antecedente rispetto all'estinzione anticipata (giugno 2015).
Tale impostazione non è condivisibile. Contr Per effetto del contratto intercorso tra e , infatti, si è verificata CP_2 una cessione del credito derivante dal rapporto di finanziamento, ma non anche una successione nel rapporto sostanziale.
La Corte di legittimità avuto modo di ribadire, anche di recente, che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti
e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. pagina 7 di 16 Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 8579 del 29/03/2024). Contr Controparte contrattuale dello , quindi, è rimasta nei confronti della CP_1 quale conseguentemente devono essere avanzate le domande che abbiano per oggetto l'invalidità del contratto, non modificando la sostanza delle cose il fatto che nell'avviso si sia fatto riferimento alla cessione con ogni diritto, ragione o pretesa.
Oltre a questo, va osservato che “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 05/07/2024; conforme, Sez. 3, Ordinanza n.
13735 del 02/05/2022).
Nel presente caso, pertanto, l'attore in primo grado ha correttamente CP_1
Contr chiamato in causa quale incorporante ossia il soggetto con cui Pt_2 aveva a suo tempo stipulato il contratto di cui lamentava la presenza di vizi di validità. pagina 8 di 16 2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità dell'inserimento della commissione di estinzione anticipata tra le voci che concorrono alla formazione del TEG. Infatti, il giudice di primo grado ha affermato che “tra i costi connessi all'erogazione del credito, il corrispettivo per l'estinzione anticipata del finanziamento costituisce in concreto un costo per il mutuatario ed una remunerazione per la Banca, ai sensi dell'art. 1 L. 108/96 che ha modificato
l'articolo 644 c.p. in materia di usura […] La commissione di estinzione anticipata
è quindi da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.” Contr Tali affermazioni vengono criticate da che evidenzia che le istruzioni della
Banca d'Italia esplicitamente escludono la penale di estinzione anticipata dal calcolo del TEG, in quanto costo meramente eventuale, e cita a suo favore anche ampia giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il rilievo è fondato.
La commissione (o penale) di estinzione anticipata anzitutto non rappresenta un onere connaturato al mutuo, ma costituisce una forma di indennizzo in favore del mutuante per compensarlo dei danni che patirebbe per effetto dell'interruzione anticipata del rapporto, sotto forma di perdita della remunerazione prevista del capitale. Proprio perché non si tratta di una remunerazione del credito e perché meramente eventuale, esso viene escluso dal computo del TEG anche nelle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia. Benché tali indicazioni non assurgano al ragno di norma primaria, non si può trascurare il fatto che esse vengono utilizzate per la determinazione del TEGM, che costituisce il parametro per individuare il tasso-soglia di usura. Laddove quindi si utilizzassero per l'individuazione del TEG criteri differenti da quelli adottati dalla Banca d'Italia si finirebbe per computare un valore non raffrontabile con il TEGM, e quindi non utile per la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso. Cont La necessità di rispettare il principio di simmetria tra e viene CP_9 costantemente affermata da questa Corte (Sent. 2591/2023 del 29/12/2023; pagina 9 di 16 2559/2022 del 15/11/2022; 212/2023 del 1/2/2023), che si riporta a sua volta alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Su tutte, Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
La sentenza va pertanto riformata nella parte in cui ha ritenuto usurari gli interessi moratori per effetto della sommatoria degli stessi con la commissione di estinzione anticipata.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non avrebbe chiarito l'iter logico e motivazionale operato, allorquando, senza una consulenza tecnica d'ufficio, ma sulla base della sola perizia di parte per quanto concerne l'usura, ha indicato la somma da rimborsare. Al contrario, come rilevato dall'appellante riformulando il calcolo, non vi era stato alcun superamento del tasso soglia usura.
Il rilievo è fondato, il giudice, infatti, non avendo disposto alcuna consulenza sul punto, si è limitato a recepire i conteggi effettuati dal consulente di parte.
Tale modus operanti non è di per sé errato, a condizione che i conteggi non siano stati contestati da controparte, come nel presente caso, o comunque che il giudice specifichi i motivi per cui ritiene corretti tali conteggi, come non è stato fatto nella pronuncia impugnata.
Va poi evidenziato che, a prescindere dal vizio di motivazione, i conteggi effettuati dal consulente di parte erano anche errati, in quanto individuavano il superamento del tasso-soglia di usura includendo la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG, in termini, come detto, inammissibili. pagina 10 di 16 L'allegazione di parte in merito al superamento del tasso soglia, quindi, in quanto fondata su presupposti giuridici errati, era senz'altro carente, impedendo di esaminare l'eccezione di nullità della pattuizione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, espungendo dagli oneri da restituire gli interessi praticati, essendo rimasta indimostrata l'eccezione di nullità per superamento del tasso soglia di usura.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione di accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativamente alla non rimborsabilità dei costi up front.
La sentenza di primo grado, infatti, ha dichiarato nulla la clausola contrattuale concernente il riconteggio degli oneri dovuti in esito alla anticipata estinzione, la quale prevende che al consumatore che richieda il recesso anticipato vengano scomputati i costi c.d. recurring, ossia i costi connessi al prolungarsi del rapporto nel tempo, ma non anche i costi c.d. up front, ossia le spese iniziali comunque dovute a prescindere dalla durata del rapporto.
La nullità viene fatta derivare dal contrasto con l'art. 125 TUB, che imporrebbe una equa riduzione del costo complessivo del credito (prescindendo quindi dalla distinzione tra recurring e up front), da considerare norma imperativa.
Evidenziano gli appellanti che l'art. 125 TUB, comma secondo, nella versione pro tempore vigente (“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”) faceva rinvio ad un criterio che doveva essere definito da un atto emanato dal CICR, e, in mancanza, avrebbe dovuto trovare applicazione il D.M. Tesoro 8.7.1992, a mente del quale (art. 3) “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso pagina 11 di 16 comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto;
il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore.”.
Deducono quindi gli appellanti la correttezza e legittimità del contratto, e conseguentemente domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui concede il rimborso di oneri non goduti ai contraenti.
Il motivo di appello è infondato.
La rilevanza della distinzione tra costi up front e costi recurring è stata superata da recente giurisprudenza di legittimità, che ha fatto proprie le conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea nella sentenza Lexitor del 2019.
Già l'art. 8 della direttiva 87/2012, poi abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, stabiliva che il consumatore deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito. La direttiva 2008/48 ha poi precisato, all'art, 16 par. 1, che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”: sottolinea la CGE la sostituzione del termine “equa riduzione” con quella più dettagliata di “riduzione del costo totale del credito” che deve riguardare “gli interessi e i costi”.
Argomenta la Corte di Giustizia:
“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può pagina 12 di 16 includere un certo margine di profitto. Inoltre, […] limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Inoltre, […] il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante. Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”.
E così conclude:
“Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. pagina 13 di 16 Su questa medesima linea interpretativa si pone anche l'ordinanza della Corte di
Cassazione, sez. 2 n. 25977 del 6/9/2023 la quale, riprendendone le argomentazioni, aggiunge: “La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore […] Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola”.
Appare, quindi, assodato che il concetto di “equa riduzione” presente nell'art. 8 della direttiva dell'87 è stato soppiantato dal concetto di “riduzione del costo totale del credito” contenuto nella nuova direttiva, come rilevato anche da Corte
Costituzionale nella sentenza n. 263 del 22/12/2022.
Deve quindi certamente confermarsi la nullità della clausola contrattuale che, in contrasto con il diritto vivente, limita illegittimamente il diritto alla riduzione dei costi, trattandosi di clausola abusiva ai sensi della normativa consumeristica.
Risulta quindi senz'altro sussistente il diritto dello Scaduto a vedersi restituire i costi sostenuti in occasione della stipula del contratto che non siano stati goduti per effetto della estinzione anticipata.
Pur nella sinteticità della motivazione, quindi, la sentenza impugnata risulta condivisibile.
5. Al rigetto del quarto motivo di appello, che concorre con l'accoglimento del primo e secondo motivo, deve conseguire un ridimensionamento dell'entità della Contr condanna in capo a a beneficio di . In particolare, la somma CP_1 liquidata in primo grado, pari a euro 7.026,07, deve essere decurtata della parte relativa agli interessi ritenuti usurari. La sentenza non distingue chiaramente quale quota della somma individuata sia imputabile all'usura e quale ai costi non pagina 14 di 16 goduti;
tuttavia, tale seconda voce può essere dedotta dalla domanda di parte attrice, che a sua volta rinvia alla perizia di parte: domandava infatti l'attore in via subordinata 1.209,12 euro a titolo di rimborso degli oneri non goduti.
Questo Collegio ritiene di poter considerare tale somma come l'importo degli oneri non goduti da restituire, in quanto domandati da parte attrice e non esplicitamente contestati in appello. La quantificazione degli oneri, infatti, non è Contr stata oggetto di contestazione specifica, né sul punto si sofferma nell'atto di appello, contrastando esclusivamente la pronuncia di nullità della clausola.
Conseguentemente, deve ritenersi provato che gli oneri che rimangono ripetibili ammontano a complessivi 1.209,12 euro.
6. Vista la soccombenza reciproca, le spese legali di entrambi i gradi del giudizio per quanto riguarda e Parte_1 Controparte_1
devono essere compensate nella misura dei due terzi, ponendo il
[...] restante terzo a carico di nella misura Parte_1 Parte_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese processuali di per entrambi i gradi di giudizio sono Controparte_2 poste in capo a , che risulta Parte_1 soccombente rispetto alle domande avanzate nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché di avverso la sentenza n. 659/2022
[...] Controparte_2 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 21/07/2022, così provvede:
pagina 15 di 16 1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, ridetermina la somma che
è condannata a restituire a Parte_1
nella misura di euro 1.209,12; Controparte_1
2. Rigetta gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
3. Compensa le spese sostenute da Parte_1 Parte_1
e in entrambi i gradi di giudizio nella misura di Controparte_1 due terzi, condannando al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di del restante terzo Controparte_1 delle spese, che liquida per l'intero per il primo grado di giudizio in euro
3.397,00 e per il grado di appello in euro 3.966,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
4. Condanna a rifondere Parte_1 all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, liquidati come sopra.
Firenze, camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1644/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMASINO ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LANNI NAZZARENO
APPELLATO nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI Controparte_2 P.IVA_2
SALVATORE
APPELLATA
avverso la sentenza n. 659/2022 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il 21/07/2022
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Unica - Dott.ssa Alessandra Verzillo, n. 659/2022 pubbl. il 21 luglio 2022, ed in accoglimento del presente appello:
1. Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 659/2022 pubblicata il 21/07/2022 (RG n. 770/2020), per tutti i motivi infra dedotti – che abbiansi per ripetuti e trascritti - ovvero per vizio di inesistente e/o omessa motivazione nonché per violazione dell'art. 111 Cost. Per l'effetto, in riforma della stessa, in via preliminare 2. Accertare e dichiarare – in ordine all'insorto contenzioso - la carenza di legittimazione passiva della dichiarando unica Parte_1 legittimata la società cessionaria in persona del Legale rapp. p.t.. Controparte_3
3. Accertare e dichiarare, per tut otti, che alcun superamento del tasso soglia usura si è verificato nel contratto inter partes.
4. Accertare e dichiarare la legittimità delle clausole afferente la rimborsabilità / non rimborsabilità dei costi e voci in caso di estinzione anticipata del contratto, e di cui all'art.
1.1. e 1.2.
5. Rigettare le domande attoree per tutti i motivi infra dedotti.
6. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio In subordine: Laddove ritenuto ai fini della decisione, reitera le richieste di disporsi CTU, diretta a verificare il superamento del tasso soglia usura e la correttezza e congruità delle somme liquidate in favore del Signor anche a titolo di oneri non goduti”. CP_1
Per la parte appellata : CP_1
“l'On.le Corte di Appello di Firenze adito disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti:
IN RITO:
1°)- Dare atto dell'avvenuto deposito della produzione di primo grado, nonchè della sentenza appellata n. 659/2022 resa dal Tribunale di Siena in relazione al giudizio iscritto al n. 770/2020 e pubblicata il 21/07/2022 e notificata ad istanza del sig.
in data 27/07/2022 comunque rimandando all'indice del Controparte_1 positando;
2°)- Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado facendone richiesta alla Cancelleria Civile del Tribunale di Siena della causa iscritta al n°770/2020 R.G.A.C. ivi compresa della sua parte elettronica;
pagina 2 di 16 3°)- Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere non sufficiente la depositata perizia di parte, si chiede sin da ora nomina di un Consulente tecnico di ufficio che verifichi le pretese creditorie di parte attrice sulla base di tutte le ragioni causali dedotte e per i motivi tutti esplicitati nel libello introduttivo e nel presente appello.
NEL MERITO:
1°)- Rigettare l'appello proposto da in persona Parte_1 del suo legale rapp.te p.t. suoi conf ia in fatto che in diritto e perché la sentenza di I° grado è immune da censure, confermando la sentenza di primo grado;
2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere rigettando integralmente ogni avversa domanda dell'appellante nei confronti dell'odierno esponente;
3°)- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del presente grado oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Per la parte appellata Controparte_2
Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectiis,
- in via principale, rigettare l'appello proposto confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento di detto appello e di riforma della sentenza di primo grado, accogliere le domande già formulate in primo grado come di seguito riportate:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda dell'attore e/o dell'atto di citazione per i motivi sopra esposti e/o per omessa effettiva ottemperanza all'ordine di interazione disposto dal Tribunale con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 11.01.21;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carente di Controparte_2 legittimazione passiva in merito alle domande avanzate Parte_1
e dal Sig. e per l'effetto estrometterla dal
[...] Controparte_1 giudizio;
- in via principale, rigettare le domande formulate dalla Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 Controparte_2
i sopra esposte;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale decida di Contr accogliere le domande formulate da nei confronti di , rigettare in ogni CP_2 caso le domande del Sig. in ate in fatto e in Controparte_1 diritto e comunque relative non dovute come sopra esposto;
- in ogni caso, condannare la convenuta e/o Parte_1
l'attore al pagamento delle spese e compe
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 16 Il giudizio di primo grado
conveniva davanti al Tribunale di Siena la Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al rimborso di somme Parte_1 illegittimamente trattenute, nonché la declaratoria della nullità delle clausole che impedirebbero la ripetizione. Tale indebito si sarebbe verificato sia per l'applicazione di interessi usurari, che per la presenza nel conto finale di oneri non goduti che dovevano essere scorporati. La vicenda era riferita ad un contratto di finanziamento stipulato in data 22.3.2010 tra lo stesso e , CP_1 CP_5
Contr mandataria di , società poi incorporata da il contratto era Parte_2 della durata di 12 mesi ed era stato estinto anticipatamente nel mese di giugno
2015, al momento del pagamento della 59esima rata, con bonifico cumulativo di euro 313.649,09 in favore di Controparte_2
Si costituiva eccependo in rito la propria carenza di legittimazione CP_6 passiva, e chiedeva di chiamare in giudizio in quanto Controparte_2 cessionaria del credito, domandando contestualmente l'estromissione dal giudizio o, in subordine, la manleva;
nel merito, la convenuta evidenziava l'infondatezza delle pretese attoree, delle quali chiedeva il rigetto.
Si costituiva, a seguito di chiamata in giudizio, anche Controparte_2 eccependo in rito la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito la nullità della citazione per genericità e infondatezza delle deduzioni.
La causa veniva posta in decisione sulle sole produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 659/2022 pubblicata il 21/07/2022 il Tribunale di SIENA così statuiva:
“Respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte convenuta
Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte terza
Accoglie la domanda condanna in persona del suo legale Parte_1
pagina 4 di 16 rapp.te p.t.
- al rimborso integrale in favore di parte attrice della somma di € 7.026,07 a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione nonché per oneri non goduti oltre interessi come per legge;
- a rifondere le spese processuali di parte attrice e Controparte_1 di parte terza in persona del l.r.p.t., che liquida Controparte_2 Pt_3 in euro 4.835,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento per la sola parte attrice, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge”
Il giudice di prime cure, in particolare, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ed accoglieva quella di . CP_7 CP_2
Quanto al merito, il decidente riteneva superato il tasso soglia usura, conteggiando a tal fine anche la commissione di estinzione anticipata. Oltre a ciò, aderendo alla domanda, il giudice riteneva che la decurtazione di oneri non goduti a seguito del recesso anticipato non avesse tenuto conto di costi che, al contrario, andavano decurtati in misura proporzionale. Provvedeva quindi a liquidare la somma in complessivi euro 7.026,07 come richiesto da parte attrice.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
Contr (di seguito anche APPELLANTE o conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello nonché Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche APPELLATI), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza per inesistente/omessa motivazione;
2) Erroneità della sentenza in ordine all'inserimento della commissione di estinzione anticipata tra le voci che concorrono alla formazione del TAEG e Contr conseguente condanna della per usura perpetrata;
pagina 5 di 16 3) Erroneità della sentenza in ordine al superamento del TSU e alla quantificazione della somma liquidata a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione;
4) Erroneità della sentenza in ordine alla nullità della clausola contrattuale afferente alla non rimborsabilità dei costi up front.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si costituiva altresì resistendo sul solo primo motivo di Controparte_2 appello.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
14.11.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata. Contr Sulle questioni preliminari di legittimazione passiva di e , si dirà CP_2 trattando del primo motivo di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 16 Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado.
Tale nullità non è riscontrabile, essendo evincibile dalla decisione il percorso argomentativo seguito dal giudice.
In ogni caso, poi, differentemente da quanto sostiene l'appellante, le motivazioni della sentenza ben possono essere integrate nel giudizio di appello (v. per tutte
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024).
Quanto al merito dell'eccezione, deduce che, Parte_1 benché la originaria controparte del contratto, sia stata inglobata nel Pt_2
Contr gruppo questo sarebbe avvenuto quanto il credito era stato già ceduto pro soluto ad insieme con “ogni diritto, ragione o pretesa (anche di Controparte_2 danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali” (così in G.U.). Inoltre, la cessione del credito sarebbe avvenuta in data 11.12.2013, ossia in un momento antecedente rispetto all'estinzione anticipata (giugno 2015).
Tale impostazione non è condivisibile. Contr Per effetto del contratto intercorso tra e , infatti, si è verificata CP_2 una cessione del credito derivante dal rapporto di finanziamento, ma non anche una successione nel rapporto sostanziale.
La Corte di legittimità avuto modo di ribadire, anche di recente, che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti
e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. pagina 7 di 16 Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 8579 del 29/03/2024). Contr Controparte contrattuale dello , quindi, è rimasta nei confronti della CP_1 quale conseguentemente devono essere avanzate le domande che abbiano per oggetto l'invalidità del contratto, non modificando la sostanza delle cose il fatto che nell'avviso si sia fatto riferimento alla cessione con ogni diritto, ragione o pretesa.
Oltre a questo, va osservato che “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 05/07/2024; conforme, Sez. 3, Ordinanza n.
13735 del 02/05/2022).
Nel presente caso, pertanto, l'attore in primo grado ha correttamente CP_1
Contr chiamato in causa quale incorporante ossia il soggetto con cui Pt_2 aveva a suo tempo stipulato il contratto di cui lamentava la presenza di vizi di validità. pagina 8 di 16 2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità dell'inserimento della commissione di estinzione anticipata tra le voci che concorrono alla formazione del TEG. Infatti, il giudice di primo grado ha affermato che “tra i costi connessi all'erogazione del credito, il corrispettivo per l'estinzione anticipata del finanziamento costituisce in concreto un costo per il mutuatario ed una remunerazione per la Banca, ai sensi dell'art. 1 L. 108/96 che ha modificato
l'articolo 644 c.p. in materia di usura […] La commissione di estinzione anticipata
è quindi da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.” Contr Tali affermazioni vengono criticate da che evidenzia che le istruzioni della
Banca d'Italia esplicitamente escludono la penale di estinzione anticipata dal calcolo del TEG, in quanto costo meramente eventuale, e cita a suo favore anche ampia giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il rilievo è fondato.
La commissione (o penale) di estinzione anticipata anzitutto non rappresenta un onere connaturato al mutuo, ma costituisce una forma di indennizzo in favore del mutuante per compensarlo dei danni che patirebbe per effetto dell'interruzione anticipata del rapporto, sotto forma di perdita della remunerazione prevista del capitale. Proprio perché non si tratta di una remunerazione del credito e perché meramente eventuale, esso viene escluso dal computo del TEG anche nelle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia. Benché tali indicazioni non assurgano al ragno di norma primaria, non si può trascurare il fatto che esse vengono utilizzate per la determinazione del TEGM, che costituisce il parametro per individuare il tasso-soglia di usura. Laddove quindi si utilizzassero per l'individuazione del TEG criteri differenti da quelli adottati dalla Banca d'Italia si finirebbe per computare un valore non raffrontabile con il TEGM, e quindi non utile per la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso. Cont La necessità di rispettare il principio di simmetria tra e viene CP_9 costantemente affermata da questa Corte (Sent. 2591/2023 del 29/12/2023; pagina 9 di 16 2559/2022 del 15/11/2022; 212/2023 del 1/2/2023), che si riporta a sua volta alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Su tutte, Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
La sentenza va pertanto riformata nella parte in cui ha ritenuto usurari gli interessi moratori per effetto della sommatoria degli stessi con la commissione di estinzione anticipata.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non avrebbe chiarito l'iter logico e motivazionale operato, allorquando, senza una consulenza tecnica d'ufficio, ma sulla base della sola perizia di parte per quanto concerne l'usura, ha indicato la somma da rimborsare. Al contrario, come rilevato dall'appellante riformulando il calcolo, non vi era stato alcun superamento del tasso soglia usura.
Il rilievo è fondato, il giudice, infatti, non avendo disposto alcuna consulenza sul punto, si è limitato a recepire i conteggi effettuati dal consulente di parte.
Tale modus operanti non è di per sé errato, a condizione che i conteggi non siano stati contestati da controparte, come nel presente caso, o comunque che il giudice specifichi i motivi per cui ritiene corretti tali conteggi, come non è stato fatto nella pronuncia impugnata.
Va poi evidenziato che, a prescindere dal vizio di motivazione, i conteggi effettuati dal consulente di parte erano anche errati, in quanto individuavano il superamento del tasso-soglia di usura includendo la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG, in termini, come detto, inammissibili. pagina 10 di 16 L'allegazione di parte in merito al superamento del tasso soglia, quindi, in quanto fondata su presupposti giuridici errati, era senz'altro carente, impedendo di esaminare l'eccezione di nullità della pattuizione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, espungendo dagli oneri da restituire gli interessi praticati, essendo rimasta indimostrata l'eccezione di nullità per superamento del tasso soglia di usura.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione di accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativamente alla non rimborsabilità dei costi up front.
La sentenza di primo grado, infatti, ha dichiarato nulla la clausola contrattuale concernente il riconteggio degli oneri dovuti in esito alla anticipata estinzione, la quale prevende che al consumatore che richieda il recesso anticipato vengano scomputati i costi c.d. recurring, ossia i costi connessi al prolungarsi del rapporto nel tempo, ma non anche i costi c.d. up front, ossia le spese iniziali comunque dovute a prescindere dalla durata del rapporto.
La nullità viene fatta derivare dal contrasto con l'art. 125 TUB, che imporrebbe una equa riduzione del costo complessivo del credito (prescindendo quindi dalla distinzione tra recurring e up front), da considerare norma imperativa.
Evidenziano gli appellanti che l'art. 125 TUB, comma secondo, nella versione pro tempore vigente (“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”) faceva rinvio ad un criterio che doveva essere definito da un atto emanato dal CICR, e, in mancanza, avrebbe dovuto trovare applicazione il D.M. Tesoro 8.7.1992, a mente del quale (art. 3) “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso pagina 11 di 16 comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto;
il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore.”.
Deducono quindi gli appellanti la correttezza e legittimità del contratto, e conseguentemente domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui concede il rimborso di oneri non goduti ai contraenti.
Il motivo di appello è infondato.
La rilevanza della distinzione tra costi up front e costi recurring è stata superata da recente giurisprudenza di legittimità, che ha fatto proprie le conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea nella sentenza Lexitor del 2019.
Già l'art. 8 della direttiva 87/2012, poi abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, stabiliva che il consumatore deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito. La direttiva 2008/48 ha poi precisato, all'art, 16 par. 1, che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”: sottolinea la CGE la sostituzione del termine “equa riduzione” con quella più dettagliata di “riduzione del costo totale del credito” che deve riguardare “gli interessi e i costi”.
Argomenta la Corte di Giustizia:
“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può pagina 12 di 16 includere un certo margine di profitto. Inoltre, […] limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Inoltre, […] il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante. Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”.
E così conclude:
“Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. pagina 13 di 16 Su questa medesima linea interpretativa si pone anche l'ordinanza della Corte di
Cassazione, sez. 2 n. 25977 del 6/9/2023 la quale, riprendendone le argomentazioni, aggiunge: “La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore […] Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola”.
Appare, quindi, assodato che il concetto di “equa riduzione” presente nell'art. 8 della direttiva dell'87 è stato soppiantato dal concetto di “riduzione del costo totale del credito” contenuto nella nuova direttiva, come rilevato anche da Corte
Costituzionale nella sentenza n. 263 del 22/12/2022.
Deve quindi certamente confermarsi la nullità della clausola contrattuale che, in contrasto con il diritto vivente, limita illegittimamente il diritto alla riduzione dei costi, trattandosi di clausola abusiva ai sensi della normativa consumeristica.
Risulta quindi senz'altro sussistente il diritto dello Scaduto a vedersi restituire i costi sostenuti in occasione della stipula del contratto che non siano stati goduti per effetto della estinzione anticipata.
Pur nella sinteticità della motivazione, quindi, la sentenza impugnata risulta condivisibile.
5. Al rigetto del quarto motivo di appello, che concorre con l'accoglimento del primo e secondo motivo, deve conseguire un ridimensionamento dell'entità della Contr condanna in capo a a beneficio di . In particolare, la somma CP_1 liquidata in primo grado, pari a euro 7.026,07, deve essere decurtata della parte relativa agli interessi ritenuti usurari. La sentenza non distingue chiaramente quale quota della somma individuata sia imputabile all'usura e quale ai costi non pagina 14 di 16 goduti;
tuttavia, tale seconda voce può essere dedotta dalla domanda di parte attrice, che a sua volta rinvia alla perizia di parte: domandava infatti l'attore in via subordinata 1.209,12 euro a titolo di rimborso degli oneri non goduti.
Questo Collegio ritiene di poter considerare tale somma come l'importo degli oneri non goduti da restituire, in quanto domandati da parte attrice e non esplicitamente contestati in appello. La quantificazione degli oneri, infatti, non è Contr stata oggetto di contestazione specifica, né sul punto si sofferma nell'atto di appello, contrastando esclusivamente la pronuncia di nullità della clausola.
Conseguentemente, deve ritenersi provato che gli oneri che rimangono ripetibili ammontano a complessivi 1.209,12 euro.
6. Vista la soccombenza reciproca, le spese legali di entrambi i gradi del giudizio per quanto riguarda e Parte_1 Controparte_1
devono essere compensate nella misura dei due terzi, ponendo il
[...] restante terzo a carico di nella misura Parte_1 Parte_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese processuali di per entrambi i gradi di giudizio sono Controparte_2 poste in capo a , che risulta Parte_1 soccombente rispetto alle domande avanzate nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché di avverso la sentenza n. 659/2022
[...] Controparte_2 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 21/07/2022, così provvede:
pagina 15 di 16 1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, ridetermina la somma che
è condannata a restituire a Parte_1
nella misura di euro 1.209,12; Controparte_1
2. Rigetta gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
3. Compensa le spese sostenute da Parte_1 Parte_1
e in entrambi i gradi di giudizio nella misura di Controparte_1 due terzi, condannando al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di del restante terzo Controparte_1 delle spese, che liquida per l'intero per il primo grado di giudizio in euro
3.397,00 e per il grado di appello in euro 3.966,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
4. Condanna a rifondere Parte_1 all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, liquidati come sopra.
Firenze, camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16