Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:
a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;
b) Convenzione monetaria.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:
a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;
b) Convenzione monetaria.