Articolo 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 207
Articolo 2
Versione
24 maggio 1962
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, e' autorizzata, a favore dell'istituto di studi europei "Alcide De Gaperi", con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 24 maggio 1962