Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7372/2024 RG;
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pecorario;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'assegno ordinario in capo al ricorrente a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che l' non aveva provveduto al pagamento degli arretrati indicati nella CP_1 documentazione emessa dall' e prodotta in atti. CP_1
Si è costituito l' , dichiarando di aver provveduto ad erogare le spettanze a luglio 2024 e CP_1 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito l'istanza formulata dalle parti diretta alla declaratoria della cessata materia del contendere determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr.
Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
2010).
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea a fornire prova del diritto di tal che deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nel pagamento, l' CP_1 sarebbe stato dichiarato soccombente.
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti
1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €850,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 12.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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