Articolo 8 della Legge 28 giugno 1956, n. 594
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 luglio 1956
Art. 8.
Sono operate dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, le liquidazioni dei reintegri concessi per i seguenti oneri:
1) il maggiore costo, in confronto dei prezzi ufficiali di vendita all'interno dei generi alimentari importati dagli enti accentratori delle importazioni previa autorizzazione dell'Amministrazione alimentare, durante il periodo bellico;
2) le spese straordinarie dipendenti dalla guerra, relative a trasporti, assicurazioni ed interessi e determinanti il maggior costo - in confronto dei prezzi ufficiali di vendita - dei cereali, farina di cereali e zucchero trasportati dal continente, su ordinativi dei competenti organi, per l'immissione al consumo delle Province della Sicilia e della Sardegna, nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 1 marzo 1943 e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna;
3) i danni subiti, a causa della guerra, dalle merci indicate al precedente punto 2) durante il relativo trasporto dal continente in Sicilia ed in Sardegna nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 20 aprile ed il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna.
Al pagamento dei reintegri di cui al presente articolo provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a cio' designato dalle Amministrazioni interessate.

Disposizioni generali
Entrata in vigore il 6 luglio 1956