Decreto presidenziale 2 marzo 2022
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 23 novembre 2022
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- 1. Sull’ordinaria diligenza esigibile dal soggetto danneggiato ai sensi degli artt.1227 c.c. e 30 c.p.a. (nota a Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8149)Clara Silvano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Sull’ordinaria diligenza esigibile dal soggetto danneggiato ai sensi degli artt.1227 c.c. e 30 c.p.a. (nota a Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8149)Clara Silvano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Clara Silvano Sommario: 1. La vicenda contenziosa. 2. Le questioni di rito. 3. E quelle di merito: in particolare la domanda risarcitoria. 4. Conclusioni 1. La vicenda contenziosa La sentenza qui in esame consente di tornare a riflettere sul modo con cui il giudice amministrativo si pone rispetto alla tutela risarcitoria richiesta dal privato nei confronti dell'amministrazione e, in particolar modo, sull'onere di diligenza esigibile dal soggetto danneggiato ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30, comma 3, c.p.a. , offrendo sul punto una soluzione che, come si avrà modo di vedere, si pone in maniera innovativa rispetto alla giurisprudenza maggioritaria. La decisione arriva all'esito di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/11/2022, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 02617/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02105/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2020, proposto da
Immobiliare Mosè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zimbaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu, Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell'inadempimento del Comune di Monza al proprio obbligo ex art. 244, comma 4, e art. 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di attivare le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché, per la conseguente condanna del Comune di Monza al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 28/10/2020 e depositato il 25/11/2020 la ricorrente ha proposto le domande, in epigrafe specificate, stigmatizzando l’inadempimento del Comune di Monza agli obblighi, su di esso asseritamente incombenti, richiamati nella propria diffida del 30/03/2020.
Stando a quest’ultima, in particolare, l’esponente avrebbe intimato al Comune di porre in essere, a proprie spese ed entro 90 giorni dalla notificazione della diffida, nell’area sita in via Nievo n. 61, di proprietà dell’esponente medesima e dove in precedenza era ubicata la ditta Terruzzi, il programma di rimozione dei rifiuti ivi presenti, unitamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti medesimi, con tutte le opere di bonifica necessarie e finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.
2) Con due motivi, congiuntamente dedotti [rubricati « a) Violazione del combinato disposto di cui all’art.244, quarto comma, art.250 del D. Lgs.n°152 del 2006 e art.8 del D.M. 471/99, in relazione all’obbligo del Comune di Monza di attivare le procedure e gli interventi di cui all’art.242 D. Lgs. 152/2006 (ai sensi dell’abrogato art.17 comma 9 del D. Lgvo n.22/97). b) Violazione, da parte del Comune di Monza, dell’art.97 Cost. e dell’art.1 Legge 241/90 »], l’esponente si duole della mancata attivazione, da parte dell’intimato, della procedura di cui all’art. 250 del D. Lgs.n.152 del 2006, e della conseguente violazione dei principi del buon andamento, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
3) Si è costituito con controricorso il Comune di Monza, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni.
4) Con ordinanza n. 888, del 20/4/2022, la Sezione, « 1) Considerato che:
- il ricorso non risulta generato in forma di “atto nativo digitale” ma depositato in copia informatica per immagine da originale analogico, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 136, commi 2 e 2-bis, del c.p.a. e dagli artt. 9 e 11 dell’Allegato 1, e 12 dell’Allegato 2, del d.P.C.S. 22.05.2020, recante le «Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti» (poi sostituito, dapprima, dal d.P.C.S. 28/12/2020; indi, dal d.P.C.S. 28/07/2021);
- nell’istanza di fissazione d’udienza, depositata in originale digitale il 26.11.2020, non risulta l’apposizione della firma digitale, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 136, comma 2-bis, citato;
- la procura alle liti, depositata in copia informatica di originale analogico, è priva dell’asseverazione di conformità, di cui all’art. 136, comma 2-ter del c.p.a., e art. 8, comma 2 del d.P.C.S. 22.05.2020, citato;
2) Ritenuto che:
- le suindicate carenze rientrano nell’àmbito di applicazione dell’art. 44, comma 2, del c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata è tenuta a provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la conseguenza della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso di mancata osservanza del termine (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017 n. 1541; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 1348);
- in ragione di ciò, va assegnato al ricorrente il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente decisione, affinché lo stesso provveda a depositare: a) il ricorso e la domanda di fissazione d’udienza in formato nativo digitale e sottoscritti con firma digitale, ai sensi delle norme sopra richiamate; b) la procura alle liti, debitamente asseverata, in conformità delle norme sopra citate;( … ) », ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria dell’ordinanza, per la regolarizzazione degli atti di cui in motivazione secondo le norme del “ processo amministrativo telematico ”, rinviando, per l’ulteriore corso, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022.
5) Il 12 maggio 2022 parte ricorrente ha ottemperato all’ordinanza n. 888/2022, citata.
6) In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato documenti mentre il Comune ha insistito sulle proprie eccezioni e controdeduzioni.
7) All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022, presenti gli avvocati V. Colombo, su delega dell’avvocato A. Zimbaldi, per la parte ricorrente, A. Bragante, per il Comune resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Preliminarmente, il Collegio ritiene di soprassedere all’esame delle plurime questioni in rito, prospettate da parte resistente, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell’ormai consolidato principio della “ ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché, Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, e, da ultimo, Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2022, n. 339).
9) I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto così formulati e trattati nello stesso ricorso, sono infondati.
9.1) Ai sensi dell’art. 250, comma 1, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 1521 « Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso (…)».
9.2) Si tratta, come evidenziato in giurisprudenza, di norma posta a tutela dell’interesse pubblico e, come tale, inidonea a radicare un diritto soggettivo del privato ad ottenere senz’altro la bonifica ad opera del Comune [cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 29-10-2019, n. 7405, TAR Lombardia, Milano, II, 14-09-2017, n. 1816, per cui: « Questa disposizione, infatti, è posta principalmente a tutela dell’interesse pubblico e, per questa ragione, non può far sorgere un diritto soggettivo volto ad ottenere senz’altro la bonifica ad opera del Comune, neppure in capo a coloro che – diversi da chi è tenuto ad effettuare la bonifica stessa – sono interessati a trasformare l’area inquinata (…). Questi soggetti possono vantare tutt’al più un interesse legittimo, tutelabile, in caso di omesso esercizio del potere, attraverso l’azione contro il silenzio, ovvero con l’azione risarcitoria extracontrattuale, ma non attraverso un’azione volta, come nel caso di specie, all’accertamento dell’inadempimento di un obbligo contrattuale inesistente e alla conseguente condanna del comune all’adempimento »]
9.3) L’azione di accertamento è, pertanto, palesemente infondata e da respingere.
9.4) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per l’azione risarcitoria, non essendo stato assolto, da parte ricorrente, l’onere, ravvisabile a suo carico [su cui cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 14-06-2022, n. 4830, che ricorda come, in caso di domande risarcitorie, non soccorra « il metodo acquisitivo, essendo la disciplina dell’onere della prova integralmente soggetta all’art. 2697 c.c. (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 maggio 2017, n.2446; Sez. III, 9 aprile 2021, n. 2899 Sez. IV, 27 aprile 2021, n. 3398; Sez. II, 1 settembre 2021, n. 6169) »], di allegare e provare in giudizio gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., con particolare riguardo all’ingiustizia del danno e al nesso di causalità.
Nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia, come di recente ribaditi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza del 23 aprile 2021, n. 7), che riconducono la responsabilità in cui incorre l’Amministrazione per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche al paradigma della responsabilità da fatto illecito “ sia pure con gli inevitabili adattamenti richiesti dalla sua collocazione ordinamentale nei rapporti intersoggettivi, quale risultante dall’evoluzione storico-istituzionale e di diritto positivo che la ha caratterizzata ”, va rimarcato come, al fine di valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria, occorra indagare sulla sussistenza degli elementi costitutivi di tale responsabilità. In particolare, " l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) " (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sez. I, 16-05-2016, n. 139; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. 14-02-2022, n. 339).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è dirimente rilevare come, dalla già vista infondatezza dell’azione di accertamento e in mancanza di un’azione tempestivamente e ritualmente svolta per stigmatizzare l’inerzia dell’Amministrazione [peraltro in una materia, quella disciplinata dagli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, nella quale, trattandosi di risolvere questioni tecniche di particolare complessità, l’Amministrazione dispone, nell'individuare le soluzioni applicabili, di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-01-2022, n. 217)], resti del tutto indimostrato l’inadempimento del Comune di Monza, assunto dall’istante a presupposto della propria pretesa risarcitoria.
Non vi è prova, quindi, né di un’inerzia colposa addebitabile alla p.a., né della violazione di un interesse giuridicamente rilevante dell’esponente, né, dunque, dell’ingiustizia del danno.
Sul piano, poi, del nesso di causalità, non va sottaciuto come l’esponente, benché proprietaria sin dal 1998 dei terreni asseritamente contaminati, detentrice degli stessi sin dal 2007, non abbia ritenuto di attivarsi tempestivamente né in sede amministrativa [ponendo in essere le misure di prevenzione, di cui al combinato disposto degli artt. 240, comma 1, lett. i), 242 e 245, comma 2 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 (su cui, cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 12-07-2022, n. 5864, che, dopo avere ribadito la natura non sanzionatoria tanto delle misure di messa in sicurezza di emergenza quanto delle misure di prevenzione, ha ribadito che le stesse « sono imposte dal principio di precauzione e dal correlato principio dell'azione preventiva, e quindi gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente solo perché egli è tale senza necessità di accertarne il dolo o la colpa »)], né in sede processuale (attraverso l’azione contro il silenzio).
Tale modus operandi della ricorrente si ripercuote anche sull’imprescindibile nesso di causalità che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili, tenuto conto che « (n)el settore della responsabilità dell'amministrazione da illegittimo o mancato esercizio dei suoi poteri autoritativi il criterio in questione si declina nel senso che a carico del privato è posto un onere di ordinaria diligenza - come tale valutabile dal giudice - di attivarsi con ogni strumento procedimentale o processuale utile a salvaguardare il bene della vita correlato al suo interesse legittimo, in modo da delimitare in termini quantitativi, anche con riguardo a ciò, il perimetro del danno risarcibile. In modo parzialmente diverso da quanto si tende ad affermare nei rapporti regolati dal diritto civile, l'onere di cooperazione del privato nei confronti dell'esercizio della funzione pubblica assume quindi i connotati di un "obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno)", con la sola esclusione di "attività straordinarie o gravose attività", per cui "non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza » (così, la sentenza n. 7 del 2021, citata).
Il comportamento della ricorrente assurge, quindi, a comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., al fine di escludere « il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ».
9.5) Per le suesposte ragioni, anche la domanda risarcitoria deve rigettarsi in quanto infondata.
10) Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto in ogni sua domanda.
11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al resistente, liquidandole in € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO