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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3789/2019 tra
Parte_2
opponente e
CP_1
opposta
Oggi 1.12.2025 innanzi al giudice dott.ssa AR NN TA, assistita dal funzionario dott.ssa ARnna Vangi, è comparso l'avv. IO AN per , nessuno è CP_1 comparso per sino alle ore 13.43. L'avv. AN si riporta ai proprio Parte_2 scritti difensivi di cui chiede l'accoglimento, discute la causa chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
AR NN TA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
AR NN TA, al termine della discussione, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dandone lettura all'udienza del 1.12.2025 nella causa n. 3789 dell'anno 2019 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. NN Campese, Parte_2
OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. IO AN, CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 1°.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, con atto di citazione notificato alla controparte il 27.6.2019 e iscritto a Parte_2 ruolo il 5.7.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pubblicato il
10.5.2019, notificato il 16.5.2019, con cui era ingiunto il pagamento a favore di CP_1 della somma di euro € 2.481,55, oltre accessori e spese di lite, per canoni di locazione non versati, per quota parte delle spese di registrazione e chiusura anticipata del contratto e spese per consumi di acqua ed energia elettrica.
2 Ha allegato che l'immobile si era presentato insalubre, che la proprietaria non aveva effettuato i lavori di manutenzione straordinaria, per cui si era visto costretto a recedere dal contratto il 9.6.2017. Ritenute non dovute le somme richieste, chiedeva di accertare nulla doversi corrispondere a controparte o, comunque, la rideterminazione del quantum, con, in via riconvenzionale, condanna della al risarcimento dei danni patiti per € CP_1
2.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e alla restituzione della somma di € 600,00 versata a titolo di deposito cauzionale, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio , eccependo la nullità dell'avverso atto di citazione, CP_1 perché indicante un'autorità giudiziaria differente (Giudice di Pace), adducendo anche la genericità e l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione. Chiedeva concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, nel merito rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario e condanna ex art. 96 c.p.c. di controparte per responsabilità aggravata e risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta di giustizia.
Sono seguiti più rinvii di udienza, per adesione dei difensori alla astensione proclamata dall'Organismo Congressuale Forense, per carico del ruolo ovvero a causa della pandemia da Covid 19; con ordinanza del 5.2.2021 è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 426
e 447 bis c.p.c..
Il primo giudice assegnatario del fascicolo ha ammesso le prove articolate dall'opposta, ma non si è proceduto alla assunzione del teste, per rinuncia della;
il magistrato CP_1 subentrato nel ruolo ha rilevato d'ufficio la tardività dell'opposizione e ha sottoposto la questione alle parti ex art. 101 c.p.c..
Fissata l'udienza per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c., alla presente udienza, giunto il fascicolo dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., la parte opposta, unica presente, è stata invitata a precisare le loro conclusioni e a discutere la causa. Parte opposta ha precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Non merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, perché, primum, la costituzione della controparte sana i vizi della vocatio in ius, tra cui l'errata indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta, tenuto conto, peraltro, che nel caso di specie trattasi evidentemente di un errore materiale, discutendosi di una azione in opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale;
deinde,
3 quanto alla edictio actionis, dal tenore complessivo dell'atto di citazione è possibile evincere le ragioni della domanda e l'opposta ha avuto la possibilità di difendersi puntualmente, contestando le allegazioni di controparte (cfr. Cass. Sez. 3, 15.5.2013, n. 11751).
“La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. Sez. 3, 15.5.2013, n. 11751, cfr. anche Cass. Sez. L, 9.7.2018, n. 17991).
L'opposizione è, tuttavia, tardiva.
Come correttamente si argomentava nell'ordinanza del 5.2.2021, la controversia verte in materia di locazione e tanto sia con riferimento alla domanda monitoria, con cui era ingiunto al il pagamento di somme dovute in ragione del contratto di locazione Pt_2 intercorso tra le parti, per quanto già risolto, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'opponente già conduttore, attenente alla restituzione del deposito cauzionale e al risarcimento dei danni derivanti dal rapporto locatizio.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre
Cass. Sez. 6 - 3, 29.12.2016, n. 27343, Cass. Sez. 6 - 3, 19.9.2017, n. 21671). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma
3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, 10.2.2014, n. 2907).
Più chiaramente è stato affermato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in
4 cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. 6 - 3, 12.3.2019, n.
7071, da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
927/2022).
Pertanto, l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il suddetto termine, ma depositato successivamente, è da considerare tardiva e tale decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (anche per la prima volta in sede di legittimità), non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte, giacché la sanatoria prevista dall'art. 156, comma
3, c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori, né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., abbia disposto il passaggio del rito ordinario a quello speciale. Il mutamento del rito è stato necessario ed è stato disposto proprio a causa dell'errore nel quale è incorsa la difesa dell'opponente; né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ha disposto il passaggio del rito ordinario a quello speciale, ha prodotto una sorta di sanatoria della decadenza in cui era già incorso l'opponente.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 16.5.2019, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il
5.7.2019, il termine di 40 giorni previsto dagli artt.641-645 c.p.c. risulta superato, con conseguente tardività dell'opposizione spiegata.
Non rileva la questione del perfezionamento della notifica dell'atto di opposizione per la parte notificante e la parte notificata, per il principio di scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione, come argomentato da parte opponente nel termine per memorie concesso ex art. 101 c.p.c., dovendosi valutare, come detto, la diversa data di iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Ne deriva che l'opposizione deve essere dichiarata tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Occorre ora valutare le domande riconvenzionali dell'opponente.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle domande che essa contenga autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (cfr. Cass. Sez. 3, 6.4.2006, n. 8083 e succ. conf.).
5 Nella giurisprudenza di merito si è detto che nell'ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo il giudice adito non può pronunciarsi sulle domande riconvenzionali non dotate dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione dichiarata inammissibile per tardività, essendo possibile che l'opposizione medesima produca gli effetti di un originario atto di citazione unicamente con riguardo alle domande autonome e distinte rispetto alla richiesta d'annullamento e revoca del decreto. Ciò in quanto il giudicato sostanziale conseguente alla intempestiva opposizione di un decreto ingiuntivo copre sia l'esistenza del credito azionato, del rapporto cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stesso si fondano, sia l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e deducibili con l'opposizione.
Nel caso di specie non autonoma o distinta dalla domanda azionata in via monitoria dalla
è la domanda riconvenzionale del attinente alla restituzione del deposito CP_1 Pt_2 cauzionale. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente non è munita dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione inammissibile, così che la questione risulta coperta dalla definitività del decreto ingiuntivo, in cui parte locatrice nel quantificare il proprio credito riportava di aver già decurtato la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale (“al netto”), con asserzione non contestata specificamente da controparte e, comunque, ormai coperta dal giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo che copre dedotto e deducibile.
Diversamente deve opinarsi rispetto alla domanda di risarcimento dei danni, spiegata dal sempre in via riconvenzionale. Pt_2
“In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c.
(vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione” (Cass. Sez. 3, 20.2.2024, n. 4578).
L'art. 1575 c.c. stabilisce gli obblighi primari del locatore, che includono la consegna dell'immobile in buono stato di manutenzione, il suo mantenimento in condizioni tali da servire all'uso convenuto e la garanzia del pacifico godimento;
l'art. 1580 c.c. prevede la possibilità di risoluzione del contratto di locazione qualora i vizi della cosa locata espongano a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, anche se tali vizi erano noti al conduttore al momento della stipula del contratto, nonostante qualsiasi eventuale rinuncia.
Quando l'insalubrità dell'immobile, dovuta a vizi come muffa, umidità o impianti non conformi, causa patologie o un deterioramento delle condizioni di salute del conduttore,
6 quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, però, fornire la prova in giudizio dei danni effettivamente patiti sia del nesso causale tra le condizioni dell'immobile e il danno. A tal fine non è sufficiente la prova della precarietà igienico- sanitaria degli ambienti dell'appartamento afflitti da umidità ed infiltrazioni e, con essa, di una esposizione a rischio del bene salute.
Nel caso di specie, con l'atto di opposizione avanzava domanda di Parte_2 condanna di al pagamento di una somma pari a € 2000,00 a titolo di CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito nella vicenda, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Argomentava che, a distanza di poco tempo dall'inizio della locazione erano comparse nell'immobile le prime macchie di umidità, soprattutto nel bagno;
nel 2014
l'appartamento risultava alquanto insalubre, tanto da cagionare patologie alla moglie del conduttore come attestato da documentazione sanitaria, “del cui Parte_3 risarcimento costei si riserva il diritto di avanzare apposita domanda dinanzi all'Autorità competente”. Aggiungeva che l'opponente stesso aveva subito danni non patrimoniali dall'insalubrità dell'immobile, che quantificava “per economia processuale” in € 2000,00.
Con la memoria integrativa del 26.4.2021, a seguito di mutamento del rito, riportava che
“sulla pelle del ” erano stati patiti danni non patrimoniali dall'insalubrità Parte_2 dell'immobile. Con la memoria conclusiva del 7.9.2023 chiedeva dichiararsi l'immobile insalubre, non fruibile ed inidoneo all'uso previsto nel contratto di locazione e “per l'effetto” condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti CP_1 dall'insalubrità dell'immobile.
Con la comparsa di costituzione l'opposta contestava la genericità della ricostruzione in quanto da un lato si esponevano “presunti danni fisici subiti dalla moglie dell'opponente”, poi deduceva che l'opponente “in spregio del principio del nesso di causalità” chiedeva in via riconvenzionale un risarcimento nella misura di € 2000,00 “somma quantificata in maniera del tutto arbitraria senza fornire uno straccio di prova”; anche nella comparsa conclusiva dell'8.9.2023 la rilevava come il avesse allegato che a riportare CP_1 Pt_2 danni alla salute fosse stata la coniuge e non direttamente il conduttore, “dovuti, a dire di controparte, alla presunta «insalubrità dell'intero appartamento»”. Contestava, peraltro, recisamente che le patologie indicate nei certificati medici della fossero Parte_3 riconducibili al rapporto di locazione intercorso tra le parti del presente giudizio:
“Controparte non ha fornito un solo elemento probatorio dal quale possa emergere un nesso di causalità tra le presunte problematiche fisiche della Sig.ra e le Parte_3 lamentate condizioni dell'appartamento”.
7 Ora, non erra parte opposta ove evidenzia che viene azionato dal un risarcimento Pt_2 per sé (tanto che espressamente viene riportato nell'atto di citazione che la coniuge che non è parte del presente giudizio, avrebbe azionato il proprio Parte_3 preteso diritto in altra sede), adducendo, però, a sostegno della domanda un asserito peggioramento della condizione di salute della moglie, documentando solo la condizione medica della stessa.
Azionando un risarcimento per sé, per i danni subiti sulla propria “pelle”, il non Pt_2 allegava gli stessi in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi. Il danno risarcibile, infatti, va individuato non nella lesione di un diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Il non poteva esimersi da tale onere di allegazione e prova sul mero presupposto di Pt_2 aver limitato la domanda nell'importo di € 2.000,00 “per economia processuale”. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, previsto dagli artt. 1226 e
2056 c.c., richiede che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Non basta la dimostrazione dell'inadempimento per giustificare la liquidazione equitativa, senza prova del danno e del nesso di causalità giuridica;
“… l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3, 7.1.2025, n. 188).
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal non merita, Pt_2 dunque, accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55 del 2014, in relazione al valore della controversia ed all' attività effettivamente espletata, a carico del e a favore della , con distrazione all'avv. Pt_2 CP_1
IO AN, dichiaratosi antistatario.
8 Non si ritengono sussistenti le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. del Crudo, perché non si ravvisano né, ai sensi del comma 1, pregiudizi ulteriori rispetto al mero coinvolgimento in una lite infondata riparabile attraverso il pagamento delle spese di lite, né, ai sensi del comma 3, profili di temerarietà della azione, di malafede o colpa grave da parte dell'attore. Sotto un diverso profilo, va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c., proposta dalla parte opposta, perché questa, che ne era onerata, non ha fornito prova della mala fede o colpa grave della controparte resistente, né tantomeno del danno subito dalla lite.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
n. 765/2019, emesso dal Tribunale di Trani il 10.5.2019, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, se e come per legge, da distrarsi all'avv. IO AN dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 1.12.2025
Il giudice dott.ssa AR NN TA
9
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3789/2019 tra
Parte_2
opponente e
CP_1
opposta
Oggi 1.12.2025 innanzi al giudice dott.ssa AR NN TA, assistita dal funzionario dott.ssa ARnna Vangi, è comparso l'avv. IO AN per , nessuno è CP_1 comparso per sino alle ore 13.43. L'avv. AN si riporta ai proprio Parte_2 scritti difensivi di cui chiede l'accoglimento, discute la causa chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
AR NN TA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
AR NN TA, al termine della discussione, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dandone lettura all'udienza del 1.12.2025 nella causa n. 3789 dell'anno 2019 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. NN Campese, Parte_2
OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. IO AN, CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 1°.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, con atto di citazione notificato alla controparte il 27.6.2019 e iscritto a Parte_2 ruolo il 5.7.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pubblicato il
10.5.2019, notificato il 16.5.2019, con cui era ingiunto il pagamento a favore di CP_1 della somma di euro € 2.481,55, oltre accessori e spese di lite, per canoni di locazione non versati, per quota parte delle spese di registrazione e chiusura anticipata del contratto e spese per consumi di acqua ed energia elettrica.
2 Ha allegato che l'immobile si era presentato insalubre, che la proprietaria non aveva effettuato i lavori di manutenzione straordinaria, per cui si era visto costretto a recedere dal contratto il 9.6.2017. Ritenute non dovute le somme richieste, chiedeva di accertare nulla doversi corrispondere a controparte o, comunque, la rideterminazione del quantum, con, in via riconvenzionale, condanna della al risarcimento dei danni patiti per € CP_1
2.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e alla restituzione della somma di € 600,00 versata a titolo di deposito cauzionale, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio , eccependo la nullità dell'avverso atto di citazione, CP_1 perché indicante un'autorità giudiziaria differente (Giudice di Pace), adducendo anche la genericità e l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione. Chiedeva concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, nel merito rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario e condanna ex art. 96 c.p.c. di controparte per responsabilità aggravata e risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta di giustizia.
Sono seguiti più rinvii di udienza, per adesione dei difensori alla astensione proclamata dall'Organismo Congressuale Forense, per carico del ruolo ovvero a causa della pandemia da Covid 19; con ordinanza del 5.2.2021 è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 426
e 447 bis c.p.c..
Il primo giudice assegnatario del fascicolo ha ammesso le prove articolate dall'opposta, ma non si è proceduto alla assunzione del teste, per rinuncia della;
il magistrato CP_1 subentrato nel ruolo ha rilevato d'ufficio la tardività dell'opposizione e ha sottoposto la questione alle parti ex art. 101 c.p.c..
Fissata l'udienza per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c., alla presente udienza, giunto il fascicolo dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., la parte opposta, unica presente, è stata invitata a precisare le loro conclusioni e a discutere la causa. Parte opposta ha precisato le conclusioni e discusso la causa.
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Non merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, perché, primum, la costituzione della controparte sana i vizi della vocatio in ius, tra cui l'errata indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta, tenuto conto, peraltro, che nel caso di specie trattasi evidentemente di un errore materiale, discutendosi di una azione in opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale;
deinde,
3 quanto alla edictio actionis, dal tenore complessivo dell'atto di citazione è possibile evincere le ragioni della domanda e l'opposta ha avuto la possibilità di difendersi puntualmente, contestando le allegazioni di controparte (cfr. Cass. Sez. 3, 15.5.2013, n. 11751).
“La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. Sez. 3, 15.5.2013, n. 11751, cfr. anche Cass. Sez. L, 9.7.2018, n. 17991).
L'opposizione è, tuttavia, tardiva.
Come correttamente si argomentava nell'ordinanza del 5.2.2021, la controversia verte in materia di locazione e tanto sia con riferimento alla domanda monitoria, con cui era ingiunto al il pagamento di somme dovute in ragione del contratto di locazione Pt_2 intercorso tra le parti, per quanto già risolto, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'opponente già conduttore, attenente alla restituzione del deposito cauzionale e al risarcimento dei danni derivanti dal rapporto locatizio.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre
Cass. Sez. 6 - 3, 29.12.2016, n. 27343, Cass. Sez. 6 - 3, 19.9.2017, n. 21671). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma
3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, 10.2.2014, n. 2907).
Più chiaramente è stato affermato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in
4 cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. 6 - 3, 12.3.2019, n.
7071, da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
927/2022).
Pertanto, l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il suddetto termine, ma depositato successivamente, è da considerare tardiva e tale decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (anche per la prima volta in sede di legittimità), non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte, giacché la sanatoria prevista dall'art. 156, comma
3, c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori, né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., abbia disposto il passaggio del rito ordinario a quello speciale. Il mutamento del rito è stato necessario ed è stato disposto proprio a causa dell'errore nel quale è incorsa la difesa dell'opponente; né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ha disposto il passaggio del rito ordinario a quello speciale, ha prodotto una sorta di sanatoria della decadenza in cui era già incorso l'opponente.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 16.5.2019, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il
5.7.2019, il termine di 40 giorni previsto dagli artt.641-645 c.p.c. risulta superato, con conseguente tardività dell'opposizione spiegata.
Non rileva la questione del perfezionamento della notifica dell'atto di opposizione per la parte notificante e la parte notificata, per il principio di scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione, come argomentato da parte opponente nel termine per memorie concesso ex art. 101 c.p.c., dovendosi valutare, come detto, la diversa data di iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Ne deriva che l'opposizione deve essere dichiarata tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Occorre ora valutare le domande riconvenzionali dell'opponente.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle domande che essa contenga autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (cfr. Cass. Sez. 3, 6.4.2006, n. 8083 e succ. conf.).
5 Nella giurisprudenza di merito si è detto che nell'ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo il giudice adito non può pronunciarsi sulle domande riconvenzionali non dotate dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione dichiarata inammissibile per tardività, essendo possibile che l'opposizione medesima produca gli effetti di un originario atto di citazione unicamente con riguardo alle domande autonome e distinte rispetto alla richiesta d'annullamento e revoca del decreto. Ciò in quanto il giudicato sostanziale conseguente alla intempestiva opposizione di un decreto ingiuntivo copre sia l'esistenza del credito azionato, del rapporto cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stesso si fondano, sia l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e deducibili con l'opposizione.
Nel caso di specie non autonoma o distinta dalla domanda azionata in via monitoria dalla
è la domanda riconvenzionale del attinente alla restituzione del deposito CP_1 Pt_2 cauzionale. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente non è munita dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione inammissibile, così che la questione risulta coperta dalla definitività del decreto ingiuntivo, in cui parte locatrice nel quantificare il proprio credito riportava di aver già decurtato la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale (“al netto”), con asserzione non contestata specificamente da controparte e, comunque, ormai coperta dal giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo che copre dedotto e deducibile.
Diversamente deve opinarsi rispetto alla domanda di risarcimento dei danni, spiegata dal sempre in via riconvenzionale. Pt_2
“In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c.
(vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione” (Cass. Sez. 3, 20.2.2024, n. 4578).
L'art. 1575 c.c. stabilisce gli obblighi primari del locatore, che includono la consegna dell'immobile in buono stato di manutenzione, il suo mantenimento in condizioni tali da servire all'uso convenuto e la garanzia del pacifico godimento;
l'art. 1580 c.c. prevede la possibilità di risoluzione del contratto di locazione qualora i vizi della cosa locata espongano a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, anche se tali vizi erano noti al conduttore al momento della stipula del contratto, nonostante qualsiasi eventuale rinuncia.
Quando l'insalubrità dell'immobile, dovuta a vizi come muffa, umidità o impianti non conformi, causa patologie o un deterioramento delle condizioni di salute del conduttore,
6 quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, però, fornire la prova in giudizio dei danni effettivamente patiti sia del nesso causale tra le condizioni dell'immobile e il danno. A tal fine non è sufficiente la prova della precarietà igienico- sanitaria degli ambienti dell'appartamento afflitti da umidità ed infiltrazioni e, con essa, di una esposizione a rischio del bene salute.
Nel caso di specie, con l'atto di opposizione avanzava domanda di Parte_2 condanna di al pagamento di una somma pari a € 2000,00 a titolo di CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito nella vicenda, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Argomentava che, a distanza di poco tempo dall'inizio della locazione erano comparse nell'immobile le prime macchie di umidità, soprattutto nel bagno;
nel 2014
l'appartamento risultava alquanto insalubre, tanto da cagionare patologie alla moglie del conduttore come attestato da documentazione sanitaria, “del cui Parte_3 risarcimento costei si riserva il diritto di avanzare apposita domanda dinanzi all'Autorità competente”. Aggiungeva che l'opponente stesso aveva subito danni non patrimoniali dall'insalubrità dell'immobile, che quantificava “per economia processuale” in € 2000,00.
Con la memoria integrativa del 26.4.2021, a seguito di mutamento del rito, riportava che
“sulla pelle del ” erano stati patiti danni non patrimoniali dall'insalubrità Parte_2 dell'immobile. Con la memoria conclusiva del 7.9.2023 chiedeva dichiararsi l'immobile insalubre, non fruibile ed inidoneo all'uso previsto nel contratto di locazione e “per l'effetto” condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti CP_1 dall'insalubrità dell'immobile.
Con la comparsa di costituzione l'opposta contestava la genericità della ricostruzione in quanto da un lato si esponevano “presunti danni fisici subiti dalla moglie dell'opponente”, poi deduceva che l'opponente “in spregio del principio del nesso di causalità” chiedeva in via riconvenzionale un risarcimento nella misura di € 2000,00 “somma quantificata in maniera del tutto arbitraria senza fornire uno straccio di prova”; anche nella comparsa conclusiva dell'8.9.2023 la rilevava come il avesse allegato che a riportare CP_1 Pt_2 danni alla salute fosse stata la coniuge e non direttamente il conduttore, “dovuti, a dire di controparte, alla presunta «insalubrità dell'intero appartamento»”. Contestava, peraltro, recisamente che le patologie indicate nei certificati medici della fossero Parte_3 riconducibili al rapporto di locazione intercorso tra le parti del presente giudizio:
“Controparte non ha fornito un solo elemento probatorio dal quale possa emergere un nesso di causalità tra le presunte problematiche fisiche della Sig.ra e le Parte_3 lamentate condizioni dell'appartamento”.
7 Ora, non erra parte opposta ove evidenzia che viene azionato dal un risarcimento Pt_2 per sé (tanto che espressamente viene riportato nell'atto di citazione che la coniuge che non è parte del presente giudizio, avrebbe azionato il proprio Parte_3 preteso diritto in altra sede), adducendo, però, a sostegno della domanda un asserito peggioramento della condizione di salute della moglie, documentando solo la condizione medica della stessa.
Azionando un risarcimento per sé, per i danni subiti sulla propria “pelle”, il non Pt_2 allegava gli stessi in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi. Il danno risarcibile, infatti, va individuato non nella lesione di un diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Il non poteva esimersi da tale onere di allegazione e prova sul mero presupposto di Pt_2 aver limitato la domanda nell'importo di € 2.000,00 “per economia processuale”. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, previsto dagli artt. 1226 e
2056 c.c., richiede che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Non basta la dimostrazione dell'inadempimento per giustificare la liquidazione equitativa, senza prova del danno e del nesso di causalità giuridica;
“… l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3, 7.1.2025, n. 188).
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal non merita, Pt_2 dunque, accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55 del 2014, in relazione al valore della controversia ed all' attività effettivamente espletata, a carico del e a favore della , con distrazione all'avv. Pt_2 CP_1
IO AN, dichiaratosi antistatario.
8 Non si ritengono sussistenti le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. del Crudo, perché non si ravvisano né, ai sensi del comma 1, pregiudizi ulteriori rispetto al mero coinvolgimento in una lite infondata riparabile attraverso il pagamento delle spese di lite, né, ai sensi del comma 3, profili di temerarietà della azione, di malafede o colpa grave da parte dell'attore. Sotto un diverso profilo, va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c., proposta dalla parte opposta, perché questa, che ne era onerata, non ha fornito prova della mala fede o colpa grave della controparte resistente, né tantomeno del danno subito dalla lite.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
n. 765/2019, emesso dal Tribunale di Trani il 10.5.2019, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, se e come per legge, da distrarsi all'avv. IO AN dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 1.12.2025
Il giudice dott.ssa AR NN TA
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