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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/03/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4874/2023 R.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive dell'udienza del 4.3.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CICCIARELLI CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. BOMBARA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 14/11/2002, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2002 al n° 844 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati, a Messina, due figli: , il 14/04/2003 e , il Per_1 Per_2
03/09/2012; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, ponendo la residenza ove riterranno opportuno, con il dovere di comunicare reciprocamente e per iscritto tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti ai figli. 2) La IG , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, attualmente sta frequentando il corso di specializzazione per “ ”. La ragazza continuerà a vivere con la madre presso la casa Org_1 coniugale sino a quando vorrà e/o comunque sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. 3) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso Parte_2 Parte_1 al mantenimento della IG , la somma mensile di € 100,00 (euro cento,00) con decorrenza Per_1
1 dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 4) Il figlio minore, , sarà Per_2 affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in maniera condivisa la potestà genitoriale. Il minore convivrà in modo esclusivo, stabile e prevalente con la madre presso la casa coniugale e/o in altro luogo che Ella riterrà più idoneo. 5) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro Per_2 trecento,00) con decorrenza dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 6) I coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, universitarie, scolastiche, per attività ludico-ricreative relative ad entrambi i figli. Ogni spesa dovrà essere opportunamente documentata e comunicata all'altro coniuge. Le spese relative all'attività sportiva attualmente svolta dal figlio minore (basket presso la palestra dell' di Messina) e Organizzazione_2 ammontanti ad € 40,00 mensili, rientrano tra le spese extra e saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti concordano di fare riferimento al protocollo del Tribunale di Milano. 7) Le parti dichiarano che il sig. avrà Pt_2 diritto di vedere e trascorrere con il figlio minore due giorni a settimana, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, salvo diverso accordo da definirsi di volta in volta tra i genitori, almeno il giorno antecedente e compatibilmente con la disponibilità del figlio e gli impegni scolastici e ludico-ricreativi di quest'ultimo. 8) Il sig. potrà incontrare e trattenere con sé il Pt_2 figlio minore a fine settimana alternati (un week-end con un genitore e il successivo con l'altro e così via), così disciplinati: dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo da definirsi tra i genitori almeno due giorni prima. 9) Durante la permanenza presso il padre, il minore dovrà svolgere tutti i compiti scolastici assegnati dagli insegnanti. 10) Le parti concordano, altresì, che il minore trascorrerà, alternativamente, con la madre e con il padre: - il periodo natalizio di ogni anno, nel modo seguente • Dalle ore 10:00 del 24 dicembre fino alle ore
18:00 del 25 dicembre con un genitore, salvo diverso ed espresso accordo dei ricorrenti da definirsi almeno 5 giorni prima;
• Dalle ore 10:00 del 31 dicembre fino alle ore 18:00 del 01 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso ed espresso accordo dei ricorrenti da definirsi almeno 5 giorni prima;
- le festività pasquali di ogni anno verranno trascorse dalle ore 17:00 del Sabato Santo fino alle ore
18:00 della Domenica di Pasqua alternativamente un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, salvo diverso ed espresso accordo dei ricorrenti da definirsi almeno 5 giorni prima. Si inizierà, per la Pasqua 2024, con la madre. - il periodo estivo (giugno/luglio/agosto) il minore potrà trascorrere con il padre più giorni a settimana con cadenza variabile, purché preventivamente concordati tra i genitori almeno dieci giorni prima e compatibilmente con gli impegni di entrambi e del minore. 11) In occasione del compleanno di , il 3 settembre, i genitori si impegnano a Per_2 trascorrerlo ogni anno insieme al figlio stabilendo, almeno 2 giorni prima, modalità ed orari uguali per entrambi. 12) I coniugi, oltre al diritto e al dovere, stabiliti per legge, di vigilare in merito all'istruzione e all'educazione del figlio, avranno il diritto-dovere di stabilire di comune accordo,
2 nel pieno rispetto delle propensioni e delle aspirazioni del minore, l'indirizzo scolastico e la scelta dei relativi istituti. 13) Le parti concordano che, per quanto attiene alle modalità e ai tempi di svolgimento del diritto di visita del sig. con la IG , questi saranno Parte_2 Per_1 concordati direttamente tra padre e IG essendo, quest'ultima, maggiorenne. 14) La signora Pt_1 poiché ad oggi risulta occupata e percepisce redditi da lavoro dipendente, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al proprio mantenimento personale. 15) La signora avrà diritto al Pt_1
100% delle detrazioni fiscali per i figli. 16) La signora avrà diritto a percepire l'assegno Pt_1 unico e universale per intero e il sig. si impegna a fornire tutte le autorizzazioni e i Pt_2 documenti necessari. Sarà esclusivamente la signora a poter richiedere gli assegni unici Pt_1 relativamente al/ai figlio/i. 17) I ricorrenti decidono, di comune accordo, che la casa coniugale sita in Messina, via Massimino n. 8, di proprietà dello rimanga nella disponibilità della signora Pt_3
in favore della quale i coniugi hanno già provveduto al subentro del contratto di locazione. Pt_1
18) La signora provvederà alla voltura delle utenze relative alla casa coniugale che, quindi, Pt_1 saranno alla stessa intestate e non più al sig. La voltura dovrà essere effettuata entro Pt_2 quindici giorni dall'allontanamento del marito dall'abitazione. La signora quindi, si farà Pt_1 carico del pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale dalla data della voltura in avanti.
19) Il sig. dichiara di aver già provveduto a ritirare tutti i suoi effetti personali dalla casa Pt_2 familiare e, pertanto, di non avere più null'altro a pretendere di quanto in essa presente. 20) La vettura Chevrolet Matiz, tg.EP475JH rimane nella disponibilità della signora 21) I coniugi Pt_1 prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. 22) Le spese relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti e gli avvocati Caterina Cicciarelli e Giovanna Bombara sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale
Forense.”
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/01/2024.
Alla suddetta udienza del 4.3.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 12/09/1980 e , nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 13/12/2023 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
05/03/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4874/2023 R.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive dell'udienza del 4.3.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CICCIARELLI CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. BOMBARA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 14/11/2002, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2002 al n° 844 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati, a Messina, due figli: , il 14/04/2003 e , il Per_1 Per_2
03/09/2012; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, ponendo la residenza ove riterranno opportuno, con il dovere di comunicare reciprocamente e per iscritto tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti ai figli. 2) La IG , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, attualmente sta frequentando il corso di specializzazione per “ ”. La ragazza continuerà a vivere con la madre presso la casa Org_1 coniugale sino a quando vorrà e/o comunque sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. 3) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso Parte_2 Parte_1 al mantenimento della IG , la somma mensile di € 100,00 (euro cento,00) con decorrenza Per_1
1 dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 4) Il figlio minore, , sarà Per_2 affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in maniera condivisa la potestà genitoriale. Il minore convivrà in modo esclusivo, stabile e prevalente con la madre presso la casa coniugale e/o in altro luogo che Ella riterrà più idoneo. 5) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro Per_2 trecento,00) con decorrenza dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 6) I coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, universitarie, scolastiche, per attività ludico-ricreative relative ad entrambi i figli. Ogni spesa dovrà essere opportunamente documentata e comunicata all'altro coniuge. Le spese relative all'attività sportiva attualmente svolta dal figlio minore (basket presso la palestra dell' di Messina) e Organizzazione_2 ammontanti ad € 40,00 mensili, rientrano tra le spese extra e saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti concordano di fare riferimento al protocollo del Tribunale di Milano. 7) Le parti dichiarano che il sig. avrà Pt_2 diritto di vedere e trascorrere con il figlio minore due giorni a settimana, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, salvo diverso accordo da definirsi di volta in volta tra i genitori, almeno il giorno antecedente e compatibilmente con la disponibilità del figlio e gli impegni scolastici e ludico-ricreativi di quest'ultimo. 8) Il sig. potrà incontrare e trattenere con sé il Pt_2 figlio minore a fine settimana alternati (un week-end con un genitore e il successivo con l'altro e così via), così disciplinati: dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo da definirsi tra i genitori almeno due giorni prima. 9) Durante la permanenza presso il padre, il minore dovrà svolgere tutti i compiti scolastici assegnati dagli insegnanti. 10) Le parti concordano, altresì, che il minore trascorrerà, alternativamente, con la madre e con il padre: - il periodo natalizio di ogni anno, nel modo seguente • Dalle ore 10:00 del 24 dicembre fino alle ore
18:00 del 25 dicembre con un genitore, salvo diverso ed espresso accordo dei ricorrenti da definirsi almeno 5 giorni prima;
• Dalle ore 10:00 del 31 dicembre fino alle ore 18:00 del 01 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso ed espresso accordo dei ricorrenti da definirsi almeno 5 giorni prima;
- le festività pasquali di ogni anno verranno trascorse dalle ore 17:00 del Sabato Santo fino alle ore
18:00 della Domenica di Pasqua alternativamente un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, salvo diverso ed espresso accordo dei ricorrenti da definirsi almeno 5 giorni prima. Si inizierà, per la Pasqua 2024, con la madre. - il periodo estivo (giugno/luglio/agosto) il minore potrà trascorrere con il padre più giorni a settimana con cadenza variabile, purché preventivamente concordati tra i genitori almeno dieci giorni prima e compatibilmente con gli impegni di entrambi e del minore. 11) In occasione del compleanno di , il 3 settembre, i genitori si impegnano a Per_2 trascorrerlo ogni anno insieme al figlio stabilendo, almeno 2 giorni prima, modalità ed orari uguali per entrambi. 12) I coniugi, oltre al diritto e al dovere, stabiliti per legge, di vigilare in merito all'istruzione e all'educazione del figlio, avranno il diritto-dovere di stabilire di comune accordo,
2 nel pieno rispetto delle propensioni e delle aspirazioni del minore, l'indirizzo scolastico e la scelta dei relativi istituti. 13) Le parti concordano che, per quanto attiene alle modalità e ai tempi di svolgimento del diritto di visita del sig. con la IG , questi saranno Parte_2 Per_1 concordati direttamente tra padre e IG essendo, quest'ultima, maggiorenne. 14) La signora Pt_1 poiché ad oggi risulta occupata e percepisce redditi da lavoro dipendente, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al proprio mantenimento personale. 15) La signora avrà diritto al Pt_1
100% delle detrazioni fiscali per i figli. 16) La signora avrà diritto a percepire l'assegno Pt_1 unico e universale per intero e il sig. si impegna a fornire tutte le autorizzazioni e i Pt_2 documenti necessari. Sarà esclusivamente la signora a poter richiedere gli assegni unici Pt_1 relativamente al/ai figlio/i. 17) I ricorrenti decidono, di comune accordo, che la casa coniugale sita in Messina, via Massimino n. 8, di proprietà dello rimanga nella disponibilità della signora Pt_3
in favore della quale i coniugi hanno già provveduto al subentro del contratto di locazione. Pt_1
18) La signora provvederà alla voltura delle utenze relative alla casa coniugale che, quindi, Pt_1 saranno alla stessa intestate e non più al sig. La voltura dovrà essere effettuata entro Pt_2 quindici giorni dall'allontanamento del marito dall'abitazione. La signora quindi, si farà Pt_1 carico del pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale dalla data della voltura in avanti.
19) Il sig. dichiara di aver già provveduto a ritirare tutti i suoi effetti personali dalla casa Pt_2 familiare e, pertanto, di non avere più null'altro a pretendere di quanto in essa presente. 20) La vettura Chevrolet Matiz, tg.EP475JH rimane nella disponibilità della signora 21) I coniugi Pt_1 prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. 22) Le spese relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti e gli avvocati Caterina Cicciarelli e Giovanna Bombara sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale
Forense.”
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/01/2024.
Alla suddetta udienza del 4.3.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 12/09/1980 e , nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 13/12/2023 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
05/03/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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