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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co.
3, c.p.c., sentita la discussione di parte opposta, unicamente comparsa, all'udienza del 4.3.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3383 dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Nastari, con studio in
Brindisi, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Poliseno e Massimo Poliseno,
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rassegnate da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio e precisate da parte opposta a verbale della suddetta udienza.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 25.8.2023, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 766/2023 di questo Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma CP_2
di € 56.800,68, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo ammontare del corrispettivo, IVA inclusa, di cui a
155 fatture, prodotte in via telematica a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico dei registri IVA
delle fatture di vendita della società ricorrente opposta, del complessivo ammontare di € 168.387,25, detratti gli importi maturati dalla ingiunta opponente a proprio credito e l'importo della fideiussione bancaria rilasciata per il caso di sua insolvenza, emesse fra il 10.12.2022 e il 10.2.2023 a fronte di altrettante forniture di merce eseguite dalla in favore della in adempimento di CP_1 Pt_1
contratto di affiliazione in franchising della seconda alla prima,
concluso fra le parti con scrittura privata del 13.10.2010, parimenti allegata al ricorso per ingiunzione in copia informatica.
Con l'opposizione proposta, è eccepita preliminarmente in rito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del
Tribunale di Brindisi, nel mentre null'altro è obiettato nel merito oltre a che <>
alla opponente, poiché essa da tale data ha <>.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 30.8.2024.
Incontestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., la conformità all'originale dei documenti come sopra depositati dalla in copia informatica, non è del pari sotto alcun profilo CP_1
contestata dalla la piena validità ed efficacia del suddetto Pt_1
contratto di affiliazione fino alla predetta data del 27.1.2023, alla
2 quale la opponente allega di avere <>: è infatti del successivo 22.2.2023 la missiva con cui l'opposta, nel contestare alla controparte l'ingente esposizione debitoria accumulata, le ha nel contempo comunicato la propria volontà di risolvere il contratto inter partes avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi prevista
(all'art. 17).
Ora, quanto alla eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale, preliminarmente sollevata in rito dalla opponente, la Pt_1
deduce la competenza per territorio del Tribunale di Brindisi, per essere in Brindisi la propria sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c., e per essere quello stesso il luogo in cui le obbligazioni per cui è causa sono sorte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c.
Con ciò l'eccezione è irritualmente proposta ed è pertanto inammissibile, in quanto è omessa la contestazione della competenza per territorio del Tribunale di Trani anche sotto il profilo del forum destinatae solutionis, altresì contemplato dal menzionato art. 20
c.p.c., e dunque è omessa la contestazione della competenza del Giudice
adito con riguardo a tutti i possibili criteri di determinazione nella specie della sua competenza per territorio (v. Cass. 28.1.2022 n. 2548
ex plurimis).
L'eccezione sarebbe comunque infondata anche nel merito, giacché il contratto già in essere fra le parti recava clausola (all'art. 22),
la cui validità ed efficacia ugualmente non è contestata, attributiva di tutte le relative controversie al foro di Trani in via esclusiva.
Nel merito della controversia, l'unico motivo di opposizione come innanzi formulato dalla è esso pure infondato. Pt_1
È infatti documentato e incontroverso che le uniche fatture, fra le
3 155 fatture azionate, che sono emesse successivamente alla data del
27.1.2023, a cui la opponente obietta di avere <
attività>>, sono la n. 13921 del 1°.2.2023, la n. 14326 in pari data,
la n. 3574 del 6.2.2023, la n. 17380 del 7.2.2023, la n. 17902 del
9.2.2023 e la n. 18216 del 10.2.2023, le quali risultano tuttavia tutte emesse in relazione a forniture di merce consegnata con documenti di trasporto di data anteriore al 27.1.2023, circostanza in relazione alla quale nessuna contestazione è avanzata dalla , ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
La opponente va altresì condannata al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 766/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di €
14.103,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
4 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co.
3, c.p.c., sentita la discussione di parte opposta, unicamente comparsa, all'udienza del 4.3.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3383 dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Nastari, con studio in
Brindisi, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Poliseno e Massimo Poliseno,
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rassegnate da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio e precisate da parte opposta a verbale della suddetta udienza.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 25.8.2023, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 766/2023 di questo Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma CP_2
di € 56.800,68, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo ammontare del corrispettivo, IVA inclusa, di cui a
155 fatture, prodotte in via telematica a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico dei registri IVA
delle fatture di vendita della società ricorrente opposta, del complessivo ammontare di € 168.387,25, detratti gli importi maturati dalla ingiunta opponente a proprio credito e l'importo della fideiussione bancaria rilasciata per il caso di sua insolvenza, emesse fra il 10.12.2022 e il 10.2.2023 a fronte di altrettante forniture di merce eseguite dalla in favore della in adempimento di CP_1 Pt_1
contratto di affiliazione in franchising della seconda alla prima,
concluso fra le parti con scrittura privata del 13.10.2010, parimenti allegata al ricorso per ingiunzione in copia informatica.
Con l'opposizione proposta, è eccepita preliminarmente in rito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del
Tribunale di Brindisi, nel mentre null'altro è obiettato nel merito oltre a che <>
alla opponente, poiché essa da tale data ha <>.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 30.8.2024.
Incontestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., la conformità all'originale dei documenti come sopra depositati dalla in copia informatica, non è del pari sotto alcun profilo CP_1
contestata dalla la piena validità ed efficacia del suddetto Pt_1
contratto di affiliazione fino alla predetta data del 27.1.2023, alla
2 quale la opponente allega di avere <>: è infatti del successivo 22.2.2023 la missiva con cui l'opposta, nel contestare alla controparte l'ingente esposizione debitoria accumulata, le ha nel contempo comunicato la propria volontà di risolvere il contratto inter partes avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi prevista
(all'art. 17).
Ora, quanto alla eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale, preliminarmente sollevata in rito dalla opponente, la Pt_1
deduce la competenza per territorio del Tribunale di Brindisi, per essere in Brindisi la propria sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c., e per essere quello stesso il luogo in cui le obbligazioni per cui è causa sono sorte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c.
Con ciò l'eccezione è irritualmente proposta ed è pertanto inammissibile, in quanto è omessa la contestazione della competenza per territorio del Tribunale di Trani anche sotto il profilo del forum destinatae solutionis, altresì contemplato dal menzionato art. 20
c.p.c., e dunque è omessa la contestazione della competenza del Giudice
adito con riguardo a tutti i possibili criteri di determinazione nella specie della sua competenza per territorio (v. Cass. 28.1.2022 n. 2548
ex plurimis).
L'eccezione sarebbe comunque infondata anche nel merito, giacché il contratto già in essere fra le parti recava clausola (all'art. 22),
la cui validità ed efficacia ugualmente non è contestata, attributiva di tutte le relative controversie al foro di Trani in via esclusiva.
Nel merito della controversia, l'unico motivo di opposizione come innanzi formulato dalla è esso pure infondato. Pt_1
È infatti documentato e incontroverso che le uniche fatture, fra le
3 155 fatture azionate, che sono emesse successivamente alla data del
27.1.2023, a cui la opponente obietta di avere <
attività>>, sono la n. 13921 del 1°.2.2023, la n. 14326 in pari data,
la n. 3574 del 6.2.2023, la n. 17380 del 7.2.2023, la n. 17902 del
9.2.2023 e la n. 18216 del 10.2.2023, le quali risultano tuttavia tutte emesse in relazione a forniture di merce consegnata con documenti di trasporto di data anteriore al 27.1.2023, circostanza in relazione alla quale nessuna contestazione è avanzata dalla , ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
La opponente va altresì condannata al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 766/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di €
14.103,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
4 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
5