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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2257 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2257/2024 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PERNICE VINCENZO FABIO
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere l'annullamento dell'indebito avanzato CP_1
dall' con nota del 7.3.2024 relativo all'assegno sociale AS 078-820004019839 per il CP_1
periodo gennaio 2021 – marzo 2024, per € 1.472,95.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto, sulla base di varie argomentazioni in CP_1
fatto ed in diritto, il rigetto della domanda relativamente all'indebito contestato. Istruita la causa con la documentazione depositata dalle parti, all'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l.
n.88/1989 e 13 co. 1 l. n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee (ex plurimis
Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio, l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie, la sussistenza dell'indebito sulla pensione cat.AS viene ricondotta all'ammontare del cumulo dei trattamenti assistenziale e previdenziale, quale assegno ordinario di invalidità, erogati dall' medesimo il quale era, perciò, CP_1
indiscutibilmente consapevole del reddito percepito dal ricorrente negli anni in contestazione sulla base del quale andava calcolato l'ammontare della maggiorazione sociale sull'assegno ordinario.
Rilevato, dunque, che l'indebito in oggetto non soltanto è conseguente al cumulo di prestazioni erogate dall' ma che, altresì, è relativo a periodo antecedente la relativa CP_1
comunicazione, va dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 886,00 oltre CP_1
iva cpa e spese generali, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala il 13.02.2025 il Giudice
Monica D'Angelo