Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 35/2025
Il giorno 03/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, alle ore 10,22 nessuno è presente
Per l'CP 1 l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. MICHELI
ANTONELLA FRANCESCA PAOLA, si riporta ai propri scritti e atti difensivi e insiste nelle conclusioni, ivi rassegnate;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.35/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte 1 (CF: C.F. 1
), giusta procura in atti. Maria Rosa Crocitti (C.F.: C.F. 2
ricorrente
E
' C.F. P.IVA 1 ) con Controparte_2
Sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli
(c.f. C.F. 3 e Dario Cosimo Adornato ( Codice Fiscale 4 ), Persona 1 delin forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott.
22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,05 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositi, rispettivamente in data 07.01.2025, l'odierno ricorrente impugna l' avviso di addebito n. 39420240003616073000, notificato in data
28.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma pari ad
€ 22.646,37, per contributi previdenziali per " gestione artigiani" e somme aggiuntive in relazione all' anno 2017. Eccepiva nel merito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.3, comma 9 legge 335/95 e, concludeva chiedendo di:" accertare e dichiarare, comunque, che le somme portate dal l'avviso di addebito impugnato, sono inesigibili in quanto estinte per intervenuta prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario"
. Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 eccependo, nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo di :".- rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa"
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito,
verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' CP_1 a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità della comunicazione di fermo amministrativo..
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24,
comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo,
successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è
fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo" (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454
del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto l' avviso di addebito oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificato, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' CP_1
Pertanto, anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, alcuna prescrizione, tanto dei crediti azionati quanto delle intimazioni, è incorsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 3 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo