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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 369/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Gianluca Falco, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. (contratti; estratti di saldaconto;
cessione di credito;
diffide di pagamento); ritenuta – nella delibazione esperibile nella presente sede – la insussistenza di clausole abusive nei contratti in atti.
P.Q.M.
INGIUNGE A
(CF: ) e (CF: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e – quanto a quest'ultima – sino alla concorrenza della somma di C.F._2
42.036,38 di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto
1. la somma di € 45.263,89;
2. gli interessi come da domanda, sulla quota in linea capitale del debito, dalla notifica delle diffide di pagamento, in atti, sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e che in mancanza non potrà più far valere la eventuale abusività delle clausole dei contratti in atti.
Chieti, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Gianluca Falco, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. (contratti; estratti di saldaconto;
cessione di credito;
diffide di pagamento); ritenuta – nella delibazione esperibile nella presente sede – la insussistenza di clausole abusive nei contratti in atti.
P.Q.M.
INGIUNGE A
(CF: ) e (CF: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e – quanto a quest'ultima – sino alla concorrenza della somma di C.F._2
42.036,38 di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto
1. la somma di € 45.263,89;
2. gli interessi come da domanda, sulla quota in linea capitale del debito, dalla notifica delle diffide di pagamento, in atti, sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e che in mancanza non potrà più far valere la eventuale abusività delle clausole dei contratti in atti.
Chieti, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco