TRIB
Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5607/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Spata Emanuele Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Zarlenga Aida CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e in Parte_1 CP_1
DO, in data 31.7.1982, iscritto nel medesimo Comune al n.525 parte 2 serie A – anno 1982;
2) l'abitazione coniugale sita in SE di DO, DO, via Conselvana n.214, con tutti gli arredi e corredi, rimarrà definitivamente a disposizione della sig.ra che manterrà il diritto di abitazione presso CP_1
l'unità immobiliare, per tutta la sua vita, con possibilità di cohousing con altre persone. Il sig. invece Pt_1 ne diventerà anche l'esclusivo proprietario per quanto deciso dai coniugi infra.
3) i sig.ri e in riferimento alla casa coniugale, precisano che hanno acquistato entrambi, per la CP_1 Pt_1 quota d ½ (un mezzo) ciascuno, la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in SE di DO,
DO, via Conselvana n.214, costituita da abitazione che risulta attualmente così censita: Catasto dei pagina 1 di 7 Fabbricati – Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 1 – via Conselvana
n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5. Sono proprietari pro quota del garage che risulta attualmente così censito:
Catasto dei Fabbricati - Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 2 – via
Conselvana n.214, C/6, mq. 41 p.T-1. All'epoca dell'acquisto la proprietà era così censita: Catasto dei
Fabbricati – Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 1 – via Conselvana
n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5; e fg. 8 (otto) – particella n. 354 sub 2 – via Conselvana n.214, C/6, mq. 36
p.T-1; foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 3 cortile comune. Tale variazione è stata determinata dalla soppressione della particella CEU. sez. fg. 8 354 sub 2 per allineamento mapp.2, classamento e rendita Pt_2 non rettificati entro 12 mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione. Con l'area coperta e scoperta di pertinenza censita al Catasto Terreni, Comune di SE di DO, fg.8 mapp.964 e.u. di are 3.22 e 965
e.u. di are 1.00, fra confini via Conselvana, vicolo Leopardi e mapp. N.963. Tale immobile è pervenuto in comproprietà ai sig.ri e in forza di contratto di compravendita a rogito del Notaio CP_1 Pt_1 Per_1
repertorio n.58.640 raccolta n.13.356 registrato il 6.12.2002 al n. 13.697 (doc.3 fasc. .
[...] CP_1
4) I sig.ri e hanno contratto contestualmente all'atto di acquisto anche il mutuo ipotecario CP_1 Pt_1
(doc.3 fasc. . CP_1
5) I Ricorrenti, volendo procedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono che la sig.ra trasferisce al sig. che accetta, la sua quota di ½ di piena ed esclusiva CP_1 Pt_1
proprietà della porzione dell'immobile sito in SE di DO, DO, via Conselvana n.214, costituita da abitazione che risulta attualmente così censita: Catasto dei Fabbricati – Comune di SE di DO
(PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 1 – via Conselvana n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5, oltre al garage che risulta attualmente così censito: Catasto dei Fabbricati - Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 2 – via Conselvana n.214, C/6, mq. 41 p.T-1. All'epoca dell'acquisto la proprietà era così censita: Catasto dei Fabbricati – Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 1 – via Conselvana n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5; e fg. 8 (otto) – particella n. 354 sub 2 – via Conselvana n.214, C/6, mq. 36 p.T-1; foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 3 cortile comune.
Tale variazione è stata determinata dalla soppressione della particella CEU. sez. fg. 8 354 sub 2 per Pt_2
allineamento mapp.2 (classamento e rendita non rettificati entro 12 mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione). L'immobile oggetto di cessione ha l'area coperta e scoperta di pertinenza censita al Catasto
Terreni, Comune di SE di DO, fg.8 mapp.964 e.u. di are 3.22 e 965 e.u. di are 1.00, fra confini via
Conselvana, vicolo Leopardi e mapp. N.963. Così che il sig. diventa esclusivo proprietario dell'intera Pt_1 proprietà dell'abitazione e del garage. Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis della L. 52/1985
pagina 2 di 7 come modificato dall'art.19 comma 14 del d.l. 78/2010, le parti dichiarano che l'immobile è esattamente indentificato in catasto e regolarmente intestato. La parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, avendone a sua volta verificato la veridicità, che i dati catastali e le planimetrie, come sopra allegate, sono conformi allo stato di fatto e, pertanto, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa;
si dichiara che l'intestazione catastale delle unità in oggetto è conforme alle risultanze dei registri Immobiliari e, dunque, che vi è anche concordanza soggettiva tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso.
6) La quota dell'immobile viene trasferita nello stato di fatto in cui attualmente si trova, con accessori, pertinenze, dipendenze, usi, azioni o ragioni, proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, servitù attive e passive. Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.lgs.
19 agosto 2005 n.192 così come modificato dal D. lgs. 29 dicembre 2006 n.311 e dal D.L. 112/2008 n.133 riguardante l'attestazione di prestazione energetica degli edifici. Il trasferimento in oggetto è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74 così come integrato dalla sentenza della
Corte Costituzione 29 aprile-10 maggio 1999 n.154 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n.20 – Serie speciale). A tal proposito i coniugi chiedono, ai sensi dell'art.19 L. 6 marzo 1987 n.74, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa e imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo.
7) La parte alienante dichiara, assumendosene piena responsabilità, di non aver eseguito nell'immobile oggetto del presente trasferimento, opere o variazioni di destinazione per le quali necessitasse provvedimento autorizzativo del Comune;
la parte alienante dichiara la conformità degli impianti installati nell'immobile in oggetto, con riferimento alla normativa vigente all'epoca della loro installazione e dichiara ancora l'alienante che relativamente all'oggetto di questo trasferimento non sono mai stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie richiamate dall'art.41 della Legge 47/1985. Parte cedente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile.
8) Il sig. a titolo di controprestazione per la cessione della quota di ½ di proprietà dell'immobile sito Pt_1
in SE di DO, via Conselvana n.214, come sopra identificato, istituisce diritto di abitazione a favore della sig.ra per tutta la durata della sua vita. CP_1
9) Il sig. rinuncia alla ripetizione di tutto quanto è stato pagato in precedenza a titolo di Parte_1
mutuo ex art.1180 c.c. ed in particolare a ripetere quanto pagato per le rate di mutuo dalla data della separazione fino alla data del mese di maggio 2025. Il sig. , inoltre, di ripetere nei confronti CP_2
pagina 3 di 7 della sig.ra il pagamento delle spese legali che quest'ultima è stata condannata a pagare al CP_1
marito in relazione alla causa di separazione.
10) la sig.ra sarà tenuta a corrispondere, se e in quanto dovute, le tasse e le imposte nonché gli oneri CP_1 gravanti sull'immobile relativi al suo diritto di abitazione. Le spese relative all'assicurazione del fabbricato
(pari a € 138,00 annui) verranno poste a carico della sig.ra a far data dalla prossima CP_1
scadenza ed il sig. consegnerà alla sig.ra tutta la documentazione ad essa relativa, prestando il Pt_1 CP_1
consenso al suo eventuale annullamento e/o modifica e/o alla sua attivazione in caso di necessità.
11) La sig.ra rimarrà altresì l'unica onerata del pagamento delle rate di mutuo in scadenza CP_1
con decorrenza dalla rata di maggio 2025, ma il mutuo resterà intestato al sig. in ragione del fatto Pt_1 che è stato erogato dall'Inps a condizioni connesse al rapporto di lavoro in essere al tempo della erogazione. Il sig. indica di seguito le coordinate bancarie dell'Inps: IBAN IT Pt_1
10E0306912123100000014570 su cui la sig.ra verserà il pagamento della rata di mutuo di € 474,75. Il CP_1
sig. verserà alla sig.ra annualmente, le somme che egli continuerà a percepire quale rimborso Pt_1 CP_1
per detrazione fiscale sugli interessi del mutuo che pagherà, come da accordi, la sig.ra CP_1
12) Le parti esonerano espressamente il Conservatore dei RR.II da ogni eventuale responsabilità e chiedono che tutti i trasferimenti sopra descritti vengano trascritti nei registri Immobiliari di DO. Le parti danno atto sin d'ora di essere state informate e di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice e/o il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e alla costituzione del diritto di abitazione da intendersi quali condizioni del divorzio;
nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al notaio;
le parti e i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. Gli oneri relativi alla trascrizione rimarranno a carico del sig. Pt_1
13) La sig.ra si impegna a conservare l'immobile nelle attuali condizioni in cui si trova, salvo la CP_1
normale usura dovuta al tempo;
rimanendo a suo carico le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile; il sig. si obbliga ad autorizzare eventuali interventi anche di miglioria Pt_1
che la sig.ra volesse apportare, senza alcun onere a carico del sig. in caso di vendita a terzi CP_1 Pt_1
della proprietà, la manutenzione straordinaria sarà ripartita secondo legge.
14) La sig.ra curerà il recesso dal contatto stipulato con l'agenzia immobiliare per la vendita CP_1 dell'appartamento, sospendendo le visite.
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia pagina 4 di 7 ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio ed, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre a quanto previsto nel presente ricorso, in punto cessione dell'immobile familiare e costituzione del diritto di abitazione.
16) I coniugi confermano altresì di non volersi riconciliare.
17) I sig.ri e dichiarano che non ci sono altri beni e/o risparmi e/o conti comuni da dividere, CP_1 Pt_1
avendo già provveduto in tal senso.
18) Ciascun dei coniugi rimarrà intestatario della propria auto e ne conserverà la piena ed esclusiva disponibilità (a prescindere dalla originaria provenienza dei veicoli).
19) Ai fini della definitività della sentenza i coniugi fin d'ora fanno acquiescenza alla stessa rinunciando ad impugnarla.
20) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in DO, in data 31.7.21982, con , che dal matrimonio sono nati tre figli, CP_1 Per_2
(in data 8.12.1982) sposato, (in data 24.11.1985) residente con il padre, e (nata il Per_3 Per_4
22.2.1990), residente presso la struttura residenziale di assistenza alle persone disabili OPSA di Rubano in quanto affetta da una grave disabilità fisica e cognitiva e sottoposta a tutela (tutore il padre) e che con sentenza n.1578/2020 depositata in data 5.11.2020 il Tribunale di DO aveva pronunciato la separazione con addebito a chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle CP_1
condizioni indicate in ricorso. si costituiva, chiedendo a sua volta la pronuncia di divorzio e concludendo, quanto al resto, CP_1
come da comparsa di risposta.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 9.4.2025, il Giudice delegato sentiva le parti, le quali chiedevano un rinvio per valutare una soluzione transattiva e, pertanto, veniva fissata nuova udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 9.6.2025, le parti chiedevano concordemente un rinvio dell'udienza per poter depositare conclusioni conformi e che l'udienza si tenesse in presenza, dovendo procedere alla trascrizione ex artt. 2643 e ss c.c. degli accordi e della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.6.2025 le parti, presenti personalmente, formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*******
pagina 5 di 7 La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate per il divorzio, con la precisazione che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia;
in ogni caso il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate e la costituzione del diritto di abitazione a favore di di cui al punto CP_1
8.
Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice delegato e questo Collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto il Parte_1 CP_1
31.7.1982 in DO e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune DO al n. 525, parte II, serie A, anno 1982;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva, dando atto in particolare che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare e la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile di cui ai punti 5 e 8 conclusioni riportate in epigrafe;
pagina 6 di 7 5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in DO nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5607/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Spata Emanuele Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Zarlenga Aida CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e in Parte_1 CP_1
DO, in data 31.7.1982, iscritto nel medesimo Comune al n.525 parte 2 serie A – anno 1982;
2) l'abitazione coniugale sita in SE di DO, DO, via Conselvana n.214, con tutti gli arredi e corredi, rimarrà definitivamente a disposizione della sig.ra che manterrà il diritto di abitazione presso CP_1
l'unità immobiliare, per tutta la sua vita, con possibilità di cohousing con altre persone. Il sig. invece Pt_1 ne diventerà anche l'esclusivo proprietario per quanto deciso dai coniugi infra.
3) i sig.ri e in riferimento alla casa coniugale, precisano che hanno acquistato entrambi, per la CP_1 Pt_1 quota d ½ (un mezzo) ciascuno, la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in SE di DO,
DO, via Conselvana n.214, costituita da abitazione che risulta attualmente così censita: Catasto dei pagina 1 di 7 Fabbricati – Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 1 – via Conselvana
n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5. Sono proprietari pro quota del garage che risulta attualmente così censito:
Catasto dei Fabbricati - Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 2 – via
Conselvana n.214, C/6, mq. 41 p.T-1. All'epoca dell'acquisto la proprietà era così censita: Catasto dei
Fabbricati – Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 1 – via Conselvana
n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5; e fg. 8 (otto) – particella n. 354 sub 2 – via Conselvana n.214, C/6, mq. 36
p.T-1; foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 3 cortile comune. Tale variazione è stata determinata dalla soppressione della particella CEU. sez. fg. 8 354 sub 2 per allineamento mapp.2, classamento e rendita Pt_2 non rettificati entro 12 mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione. Con l'area coperta e scoperta di pertinenza censita al Catasto Terreni, Comune di SE di DO, fg.8 mapp.964 e.u. di are 3.22 e 965
e.u. di are 1.00, fra confini via Conselvana, vicolo Leopardi e mapp. N.963. Tale immobile è pervenuto in comproprietà ai sig.ri e in forza di contratto di compravendita a rogito del Notaio CP_1 Pt_1 Per_1
repertorio n.58.640 raccolta n.13.356 registrato il 6.12.2002 al n. 13.697 (doc.3 fasc. .
[...] CP_1
4) I sig.ri e hanno contratto contestualmente all'atto di acquisto anche il mutuo ipotecario CP_1 Pt_1
(doc.3 fasc. . CP_1
5) I Ricorrenti, volendo procedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono che la sig.ra trasferisce al sig. che accetta, la sua quota di ½ di piena ed esclusiva CP_1 Pt_1
proprietà della porzione dell'immobile sito in SE di DO, DO, via Conselvana n.214, costituita da abitazione che risulta attualmente così censita: Catasto dei Fabbricati – Comune di SE di DO
(PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 1 – via Conselvana n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5, oltre al garage che risulta attualmente così censito: Catasto dei Fabbricati - Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n.: 964 sub 2 – via Conselvana n.214, C/6, mq. 41 p.T-1. All'epoca dell'acquisto la proprietà era così censita: Catasto dei Fabbricati – Comune di SE di DO (PD) – foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 1 – via Conselvana n.214, p. T-1, A3, Cl. 2, vani 5,5; e fg. 8 (otto) – particella n. 354 sub 2 – via Conselvana n.214, C/6, mq. 36 p.T-1; foglio 8 (otto) – particella n. 354 sub 3 cortile comune.
Tale variazione è stata determinata dalla soppressione della particella CEU. sez. fg. 8 354 sub 2 per Pt_2
allineamento mapp.2 (classamento e rendita non rettificati entro 12 mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione). L'immobile oggetto di cessione ha l'area coperta e scoperta di pertinenza censita al Catasto
Terreni, Comune di SE di DO, fg.8 mapp.964 e.u. di are 3.22 e 965 e.u. di are 1.00, fra confini via
Conselvana, vicolo Leopardi e mapp. N.963. Così che il sig. diventa esclusivo proprietario dell'intera Pt_1 proprietà dell'abitazione e del garage. Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis della L. 52/1985
pagina 2 di 7 come modificato dall'art.19 comma 14 del d.l. 78/2010, le parti dichiarano che l'immobile è esattamente indentificato in catasto e regolarmente intestato. La parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, avendone a sua volta verificato la veridicità, che i dati catastali e le planimetrie, come sopra allegate, sono conformi allo stato di fatto e, pertanto, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa;
si dichiara che l'intestazione catastale delle unità in oggetto è conforme alle risultanze dei registri Immobiliari e, dunque, che vi è anche concordanza soggettiva tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso.
6) La quota dell'immobile viene trasferita nello stato di fatto in cui attualmente si trova, con accessori, pertinenze, dipendenze, usi, azioni o ragioni, proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, servitù attive e passive. Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.lgs.
19 agosto 2005 n.192 così come modificato dal D. lgs. 29 dicembre 2006 n.311 e dal D.L. 112/2008 n.133 riguardante l'attestazione di prestazione energetica degli edifici. Il trasferimento in oggetto è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74 così come integrato dalla sentenza della
Corte Costituzione 29 aprile-10 maggio 1999 n.154 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n.20 – Serie speciale). A tal proposito i coniugi chiedono, ai sensi dell'art.19 L. 6 marzo 1987 n.74, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa e imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo.
7) La parte alienante dichiara, assumendosene piena responsabilità, di non aver eseguito nell'immobile oggetto del presente trasferimento, opere o variazioni di destinazione per le quali necessitasse provvedimento autorizzativo del Comune;
la parte alienante dichiara la conformità degli impianti installati nell'immobile in oggetto, con riferimento alla normativa vigente all'epoca della loro installazione e dichiara ancora l'alienante che relativamente all'oggetto di questo trasferimento non sono mai stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie richiamate dall'art.41 della Legge 47/1985. Parte cedente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile.
8) Il sig. a titolo di controprestazione per la cessione della quota di ½ di proprietà dell'immobile sito Pt_1
in SE di DO, via Conselvana n.214, come sopra identificato, istituisce diritto di abitazione a favore della sig.ra per tutta la durata della sua vita. CP_1
9) Il sig. rinuncia alla ripetizione di tutto quanto è stato pagato in precedenza a titolo di Parte_1
mutuo ex art.1180 c.c. ed in particolare a ripetere quanto pagato per le rate di mutuo dalla data della separazione fino alla data del mese di maggio 2025. Il sig. , inoltre, di ripetere nei confronti CP_2
pagina 3 di 7 della sig.ra il pagamento delle spese legali che quest'ultima è stata condannata a pagare al CP_1
marito in relazione alla causa di separazione.
10) la sig.ra sarà tenuta a corrispondere, se e in quanto dovute, le tasse e le imposte nonché gli oneri CP_1 gravanti sull'immobile relativi al suo diritto di abitazione. Le spese relative all'assicurazione del fabbricato
(pari a € 138,00 annui) verranno poste a carico della sig.ra a far data dalla prossima CP_1
scadenza ed il sig. consegnerà alla sig.ra tutta la documentazione ad essa relativa, prestando il Pt_1 CP_1
consenso al suo eventuale annullamento e/o modifica e/o alla sua attivazione in caso di necessità.
11) La sig.ra rimarrà altresì l'unica onerata del pagamento delle rate di mutuo in scadenza CP_1
con decorrenza dalla rata di maggio 2025, ma il mutuo resterà intestato al sig. in ragione del fatto Pt_1 che è stato erogato dall'Inps a condizioni connesse al rapporto di lavoro in essere al tempo della erogazione. Il sig. indica di seguito le coordinate bancarie dell'Inps: IBAN IT Pt_1
10E0306912123100000014570 su cui la sig.ra verserà il pagamento della rata di mutuo di € 474,75. Il CP_1
sig. verserà alla sig.ra annualmente, le somme che egli continuerà a percepire quale rimborso Pt_1 CP_1
per detrazione fiscale sugli interessi del mutuo che pagherà, come da accordi, la sig.ra CP_1
12) Le parti esonerano espressamente il Conservatore dei RR.II da ogni eventuale responsabilità e chiedono che tutti i trasferimenti sopra descritti vengano trascritti nei registri Immobiliari di DO. Le parti danno atto sin d'ora di essere state informate e di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice e/o il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e alla costituzione del diritto di abitazione da intendersi quali condizioni del divorzio;
nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al notaio;
le parti e i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. Gli oneri relativi alla trascrizione rimarranno a carico del sig. Pt_1
13) La sig.ra si impegna a conservare l'immobile nelle attuali condizioni in cui si trova, salvo la CP_1
normale usura dovuta al tempo;
rimanendo a suo carico le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile; il sig. si obbliga ad autorizzare eventuali interventi anche di miglioria Pt_1
che la sig.ra volesse apportare, senza alcun onere a carico del sig. in caso di vendita a terzi CP_1 Pt_1
della proprietà, la manutenzione straordinaria sarà ripartita secondo legge.
14) La sig.ra curerà il recesso dal contatto stipulato con l'agenzia immobiliare per la vendita CP_1 dell'appartamento, sospendendo le visite.
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia pagina 4 di 7 ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio ed, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre a quanto previsto nel presente ricorso, in punto cessione dell'immobile familiare e costituzione del diritto di abitazione.
16) I coniugi confermano altresì di non volersi riconciliare.
17) I sig.ri e dichiarano che non ci sono altri beni e/o risparmi e/o conti comuni da dividere, CP_1 Pt_1
avendo già provveduto in tal senso.
18) Ciascun dei coniugi rimarrà intestatario della propria auto e ne conserverà la piena ed esclusiva disponibilità (a prescindere dalla originaria provenienza dei veicoli).
19) Ai fini della definitività della sentenza i coniugi fin d'ora fanno acquiescenza alla stessa rinunciando ad impugnarla.
20) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in DO, in data 31.7.21982, con , che dal matrimonio sono nati tre figli, CP_1 Per_2
(in data 8.12.1982) sposato, (in data 24.11.1985) residente con il padre, e (nata il Per_3 Per_4
22.2.1990), residente presso la struttura residenziale di assistenza alle persone disabili OPSA di Rubano in quanto affetta da una grave disabilità fisica e cognitiva e sottoposta a tutela (tutore il padre) e che con sentenza n.1578/2020 depositata in data 5.11.2020 il Tribunale di DO aveva pronunciato la separazione con addebito a chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle CP_1
condizioni indicate in ricorso. si costituiva, chiedendo a sua volta la pronuncia di divorzio e concludendo, quanto al resto, CP_1
come da comparsa di risposta.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 9.4.2025, il Giudice delegato sentiva le parti, le quali chiedevano un rinvio per valutare una soluzione transattiva e, pertanto, veniva fissata nuova udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 9.6.2025, le parti chiedevano concordemente un rinvio dell'udienza per poter depositare conclusioni conformi e che l'udienza si tenesse in presenza, dovendo procedere alla trascrizione ex artt. 2643 e ss c.c. degli accordi e della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.6.2025 le parti, presenti personalmente, formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*******
pagina 5 di 7 La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate per il divorzio, con la precisazione che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia;
in ogni caso il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate e la costituzione del diritto di abitazione a favore di di cui al punto CP_1
8.
Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice delegato e questo Collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto il Parte_1 CP_1
31.7.1982 in DO e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune DO al n. 525, parte II, serie A, anno 1982;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva, dando atto in particolare che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare e la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile di cui ai punti 5 e 8 conclusioni riportate in epigrafe;
pagina 6 di 7 5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in DO nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 7 di 7