Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
In composizione monocratica, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata in Parte_1 C.F._1
Ecuador il 09/11/1983, residente in [...]8, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Assarotti n. 20/2A, presso lo studio dell'Avv. Guerrino
Donadeo, che la rappresenta e la difende, come da procura in calce all'atto introduttivo
- Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato in Controparte_1 C.F._2
Ecuador il 07/08/1967, residente in [...], Corso De Stefanis n. 23/12, contumace
- Convenuto -
Conclusioni per parte attrice:
“1. dichiarare e accertare che il SI. è tenuto a Controparte_1
corrispondere alla SI.ra il rimborso per le spese sostenute in via Parte_1
esclusiva per il mantenimento del figlio dalla nascita avvenuta il 10.4.2018 Persona_1
sino al 4.3.2019 (data del deposito del ricorso per la determinazione assegno e affidamento del figlio);
1
2. condannare lo stesso convenuto a rimborsare alla SI.ra le spese Parte_1
sostenute per la crescita del minore e da ella anticipate per il figlio, dalla nascita del figlio avvenuta il 10.4.2018 al 4.3.2019, nella misura minima di € 300,00 mensili, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
3. confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'esponente;
4. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre l'iva e la cpa inerenti, nonchè il 15% spese generali ex articolo 15 T.F. a favore dell'Erario e la contestuale liquidazione della parcella al difensore sottoscritto a carico dell'Erario, giusta la legge sul patrocinio a spese dello Stato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23/02/2023 notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del convenuto risultante dai certificati anagrafici in atti, la SI.ra
[...]
conveniva in giudizio il SI. Parte_1 Controparte_1
al fine di sentirlo condannare a corrisponderle il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il mantenimento del figlio , esponendo che: Persona_2
- dalla relazione sentimentale e di convivenza more uxorio con il convenuto nasceva in data 10/04/2018 il figlio , riconosciuto dal padre solo a Persona_2
seguito di test del DNA effettuato in data 18/09/2018;
- tale relazione cessava nel dicembre 2017, prima ancora della nascita del minore, allorquando il SI. si trasferiva in altra abitazione disinteressandosi del Controparte_1
figlio;
- con decreto emesso in data 07/11/2019 il Tribunale di Genova stabiliva a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie come da verbale della Sezione IV del 15/09/2016;
- dalla fine della relazione e fino al deposito del ricorso per la determinazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio però il SI. non Controparte_1
provvedeva al mantenimento ordinario del figlio convivente con la madre, la quale si faceva quindi carico in via del tutto esclusiva di tutte le esigenze alimentari, scolastiche e mediche del minore;
2 - con raccomandata del 23/03/2022 la SI.ra tramite il suo difensore, Parte_1
invitava quindi il signor a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi Controparte_1
dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 senza tuttavia ricevere risposta, in quanto la raccomandata ritornava al mittente, sebbene l'indirizzo del destinatario corrisponda a quello che risulta dalla certificazione anagrafica.
Nonostante la regolarità della notifica, il SI. non si Controparte_1
costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Concesse quindi le memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali e le prove orali richieste, all'esito delle quali il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare del 30/01/2025 per la precisazione delle conclusioni e tratteneva quindi la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali espressamente richiesti.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento nei seguenti termini.
La presente controversia ha per oggetto l'obbligo di mantenimento dei figli espressamente previsto dagli artt. 316 bis e 337 ter c.c., oltre che il diritto di regresso del genitore che ha anticipato le spese nei confronti dell'altro genitore inadempiente, diritto che a sua volta trova fondamento nel più generale principio di cui all'art. 1299 c.c., data la pacifica natura solidale dell'obbligazione alimentare.
Ai sensi dell'art. 445 c.c. le obbligazioni di natura alimentare, fra cui certamente rientra l'obbligo di mantenimento dei figli minori, sono dovute dal giorno della domanda o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato quando sia seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale.
Ciò in quanto la decisione relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che nell'an è direttamente connesso allo status genitoriale.
Pertanto, alla luce del principio generale secondo cui il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che ha ragione, tale pronuncia retroagisce
3 naturalmente al momento della proposizione della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
Tale assunto è pacifico anche in giurisprudenza: si veda, fra le tante, l'ordinanza n. 8816 resa dalla Suprema Corte in data 12.05.2020 secondo cui “La decisione del tribunale relativa all'obbligo di mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – all'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto”.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Genova, con provvedimento del 07/11/2019 reso in esito al giudizio n. 1697/2019 R.G. di Volontaria Giurisdizione, ha già ha stabilito a carico del SI. un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_2
straordinarie, da versarsi alla SI.ra . Parte_1
Nel presente giudizio, l'attrice ha chiesto invece il rimborso delle spese anticipate relative al periodo antecedente e precisamente dalla nascita del figlio minore avvenuta in data
10/04/2018 fino al 04/03/2019, data di deposito del ricorso per la determinazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio.
È stato poi accertato in causa che la relazione sentimentale e di convivenza more uxorio con il convenuto cessava prima ancora della nascita del minore e il SI. Controparte_1
non ha contribuito alle esigenze del figlio minore ad eccezione dell'acquisto per due volte di pannolini e latte nonché di due vestiti come è stato confermato dal teste escusso SI.ra sorella di parte attrice. Testimone_1
Pertanto, la domanda della SI.ra può essere accolta in Parte_2
riferimento al periodo indicato.
Quanto all'ammontare del contributo, la difesa attorea ha determinato tale somma facendo riferimento al quantum determinato dal Tribunale di Genova con il decreto del 07/11/2019
e cioè ad € 300,00 mensili.
Come noto, la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio
4 che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, comma IV, c.c.
In questo quadro, tenuto conto che il presente giudizio ha ad oggetto il mantenimento dei figli minori per il breve periodo immediatamente antecedente alla domanda ex art. 337 ter c.c. relativa al precedente giudizio del 2019, ritiene questo giudice che non vi siano motivi per determinare in maniera diversa il contributo già in allora determinato da questo
Tribunale sulla base dei suddetti parametri e conseguentemente la somma pari ad € 300,00 mensili va confermata anche per i mesi antecedenti alla domanda giudiziale depositata il
04/03/2019.
Da qui la somma di € 300,00 x 11 mesi (da maggio 2018 a marzo 2019) pari complessivamente ad € 3.300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e andranno poste a carico del convenuto nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi (stante l'esiguità dell'istruttoria e l'assenza di questioni giuridiche) di cui alle tabelle allegate al D.M.
55/2014 per le cause dal valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione di parte attrice al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato e da distrarsi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda attorea,
CONDANNA il convenuto SI. al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice SI.ra della somma pari a complessivi € Parte_1
3.300,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per le causali di cui in parte motiva;
CONDANNA il convenuto SI. al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 1.278,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta), da distrarsi in favore dell'Erario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, il 26/05/2025
Il Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola
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