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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno 25.3.2025
Promossa da
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Monteverdi n. 3, C.F.: ivi elettivamente domiciliata, nella via Sassari C.F._1
n.° 96, presso lo studio dall'avv. Giuseppe Giovanni Casu (C.F.: ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto introduttivo
Attrice
Contro
, in persona dell'amministratore Unico nonché legale rappresentante p.t., CP_1
Dr. con sede legale in Nuoro, via Straullu n°35, elettivamente domiciliata in CP_2
Nuoro, Corso Garibaldi n°181 presso lo studio dell'avv. Debora Pedroni (C.F.
) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
1 OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 25.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.9.2017 regolarmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il Tribunale
volesse così giudicare: “In via principale: 1) in accoglimento del motivo di cui al capo A)
annullare le fatture n. 530465582 e n. 2017000530189062, odiernamente impugnate;
In via subordinata: 2) in parziale accoglimento del motivo di cui al capo A) annullare le fatture n.
530465582 e n. 2017000530189062, odiernamente impugnate, rideterminandone l'importo alla luce delle emergenze di causa ovvero secondo equità; 3) in accoglimento del motivo di cui al capo B) dichiarare l'inadempimento contrattuale di nei confronti CP_1
dell'attrice e, per l'effetto disporre una riduzione nella misura del 50%, ovvero nella misura che emergerà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà di Giustizia, della somma richiesta da all'attrice per la fornitura del servizio idrico integrato per il CP_1
periodo oggetto delle fatture n. 530465582 e n. 2017000530189062, per la violazione delle norme citate in atti ed accettate dalla società convenuta con la sottoscrizione del Servizio di
Erogazione e nel Regolamento, ed in particolare per aver somministrato acqua non potabile;
In ogni caso: 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
L'attrice eccepiva in primis l'errato funzionamento del contatore che a seguito di proteste era stato sostituito. Sosteneva altresì che la società convenuta si fosse rilevata inadempiente in quanto distribuiva acqua non potabile chiedendo pertanto una riduzione della tariffa nella misura del 50% .
Si costituiva contestando la domanda attrice in fatto e in diritto, e più precisamente CP_1
chiedendo : “in primis dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo laddove si contesta la tariffa applicata e ne chiede la riduzione per non
2 potabilità; nel merito accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n°11062/2017, condannando l'opponente al pagamento di quanto ingiunto;
rigettare l'opposizione formulata da;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1
anche parziale delle contestazioni formulate, condannare al pagamento della Parte_1
minor somma che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso con vittoria di spese e competenze processuali”
La causa veniva istruita mediante produzioni documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, così come trascritte in epigrafe, e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Nel merito:
la domanda è fondata e va accolta nei limiti di quanto segue
Dalle risultanze della ctu a firma dell'Ing. congruamente motivata e dalla quale Persona_1
non vi è pertanto ragione di discostarsi, è emerso che:
“..[…]Dagli accertamenti effettuati dal centro di Taratura di ASTI il contatore non è risultato
funzionante; • Si sono ricalcolati i consumi tenendo conto sia del nucleo familiare della
Sig.ra composto da tre persone, sia del tipo di utenza, utenza domestica residenti . • Pt_1
Nelle conclusioni, al punto 3 della pagina 10,la sottoscritta ha suggerito di acquisire le
fatture del contatore attualmente in uso al fine di verificare i consumi relativi al periodo
successivo alla contestazione. Le medesime non sono state fornite alla sottoscritta. Nell'
allegato alla Ctp n.
1.0 sono riportate le letture rilevate del nuovo contatore. Si ricava un
consumo medio di 2.72 mc/g. I consumi potranno essere presi in considerazione e sostituiti a
3 quelli stimati dalla sottoscritta solo nel caso in cui siano dimostrati da fotografie datate. Per
quanto sopra scritto il saldo a carico dell'utente risulta pari FATTURA 520334275 DEL 15-
09-2016,ALL 4. euro 208,10 Iva 10% euro 20,81 FATTURA 530465582 DEL 31- Pt_2
12-2016- ALL 5. Sommano euro 57,98 Iva 10% euro 5,8”
Sulla base di quanto appena esposto la domanda attorea va accolta in relazione al quantum dovuto dall'utente , quantificato dal ctu in euro 208,10 e IVA al 10% euro 20,81 Parte_1
e per la fattura n°520334275 del 15.9.2016 e di euro 57,98 e IVA al 10% 5,8 per la fattura n°530465582 del 31.12.2016 per un totale di euro 292,69 .
Tenuto conto del fatto che la stessa attrice ha sempre usufruito del servizio idrico, ma considerato che è comunque giustificato l'aver agito in giudizio da parte dell'attore in quanto
è dovuto ricorrere al giudice per ottenere la corretta quantificazione dei consumi, trattandosi pertanto di soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate tra le parti per il
50%, mentre il restante 50 % è posto a carico di parte convenuta e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
decide:
annulla le fatture n. 530465582 e n. 2017000530189062
Accerta che la somma dovuta da alla società è pari ad euro Parte_1 CP_1
292,69 e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti della convenuta Parte_1
dell'importo di euro 292,69 CP_1
Compensate le spese processuali tra le stesse parti nella misura del 50%
4 Condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice, a titolo di rifusione, il restante 50%
delle spese processuali, che liquida di euro 1.701,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Nuoro il giorno 4.9.2025 Il Giudice
dott. ssa Nina Pinna
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno 25.3.2025
Promossa da
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Monteverdi n. 3, C.F.: ivi elettivamente domiciliata, nella via Sassari C.F._1
n.° 96, presso lo studio dall'avv. Giuseppe Giovanni Casu (C.F.: ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto introduttivo
Attrice
Contro
, in persona dell'amministratore Unico nonché legale rappresentante p.t., CP_1
Dr. con sede legale in Nuoro, via Straullu n°35, elettivamente domiciliata in CP_2
Nuoro, Corso Garibaldi n°181 presso lo studio dell'avv. Debora Pedroni (C.F.
) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
1 OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 25.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.9.2017 regolarmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il Tribunale
volesse così giudicare: “In via principale: 1) in accoglimento del motivo di cui al capo A)
annullare le fatture n. 530465582 e n. 2017000530189062, odiernamente impugnate;
In via subordinata: 2) in parziale accoglimento del motivo di cui al capo A) annullare le fatture n.
530465582 e n. 2017000530189062, odiernamente impugnate, rideterminandone l'importo alla luce delle emergenze di causa ovvero secondo equità; 3) in accoglimento del motivo di cui al capo B) dichiarare l'inadempimento contrattuale di nei confronti CP_1
dell'attrice e, per l'effetto disporre una riduzione nella misura del 50%, ovvero nella misura che emergerà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà di Giustizia, della somma richiesta da all'attrice per la fornitura del servizio idrico integrato per il CP_1
periodo oggetto delle fatture n. 530465582 e n. 2017000530189062, per la violazione delle norme citate in atti ed accettate dalla società convenuta con la sottoscrizione del Servizio di
Erogazione e nel Regolamento, ed in particolare per aver somministrato acqua non potabile;
In ogni caso: 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
L'attrice eccepiva in primis l'errato funzionamento del contatore che a seguito di proteste era stato sostituito. Sosteneva altresì che la società convenuta si fosse rilevata inadempiente in quanto distribuiva acqua non potabile chiedendo pertanto una riduzione della tariffa nella misura del 50% .
Si costituiva contestando la domanda attrice in fatto e in diritto, e più precisamente CP_1
chiedendo : “in primis dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo laddove si contesta la tariffa applicata e ne chiede la riduzione per non
2 potabilità; nel merito accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n°11062/2017, condannando l'opponente al pagamento di quanto ingiunto;
rigettare l'opposizione formulata da;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1
anche parziale delle contestazioni formulate, condannare al pagamento della Parte_1
minor somma che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso con vittoria di spese e competenze processuali”
La causa veniva istruita mediante produzioni documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, così come trascritte in epigrafe, e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Nel merito:
la domanda è fondata e va accolta nei limiti di quanto segue
Dalle risultanze della ctu a firma dell'Ing. congruamente motivata e dalla quale Persona_1
non vi è pertanto ragione di discostarsi, è emerso che:
“..[…]Dagli accertamenti effettuati dal centro di Taratura di ASTI il contatore non è risultato
funzionante; • Si sono ricalcolati i consumi tenendo conto sia del nucleo familiare della
Sig.ra composto da tre persone, sia del tipo di utenza, utenza domestica residenti . • Pt_1
Nelle conclusioni, al punto 3 della pagina 10,la sottoscritta ha suggerito di acquisire le
fatture del contatore attualmente in uso al fine di verificare i consumi relativi al periodo
successivo alla contestazione. Le medesime non sono state fornite alla sottoscritta. Nell'
allegato alla Ctp n.
1.0 sono riportate le letture rilevate del nuovo contatore. Si ricava un
consumo medio di 2.72 mc/g. I consumi potranno essere presi in considerazione e sostituiti a
3 quelli stimati dalla sottoscritta solo nel caso in cui siano dimostrati da fotografie datate. Per
quanto sopra scritto il saldo a carico dell'utente risulta pari FATTURA 520334275 DEL 15-
09-2016,ALL 4. euro 208,10 Iva 10% euro 20,81 FATTURA 530465582 DEL 31- Pt_2
12-2016- ALL 5. Sommano euro 57,98 Iva 10% euro 5,8”
Sulla base di quanto appena esposto la domanda attorea va accolta in relazione al quantum dovuto dall'utente , quantificato dal ctu in euro 208,10 e IVA al 10% euro 20,81 Parte_1
e per la fattura n°520334275 del 15.9.2016 e di euro 57,98 e IVA al 10% 5,8 per la fattura n°530465582 del 31.12.2016 per un totale di euro 292,69 .
Tenuto conto del fatto che la stessa attrice ha sempre usufruito del servizio idrico, ma considerato che è comunque giustificato l'aver agito in giudizio da parte dell'attore in quanto
è dovuto ricorrere al giudice per ottenere la corretta quantificazione dei consumi, trattandosi pertanto di soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate tra le parti per il
50%, mentre il restante 50 % è posto a carico di parte convenuta e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
decide:
annulla le fatture n. 530465582 e n. 2017000530189062
Accerta che la somma dovuta da alla società è pari ad euro Parte_1 CP_1
292,69 e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti della convenuta Parte_1
dell'importo di euro 292,69 CP_1
Compensate le spese processuali tra le stesse parti nella misura del 50%
4 Condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice, a titolo di rifusione, il restante 50%
delle spese processuali, che liquida di euro 1.701,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Nuoro il giorno 4.9.2025 Il Giudice
dott. ssa Nina Pinna
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