Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 913 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Giuseppe Fara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Giuseppe Fara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi, fin da ora, a comunicarsi ogni eventuale modifica della loro residenza e/o domicilio.
Gli stessi si concedono fin d'ora il consenso per un eventuale espatrio e prestano il consenso alla richiesta ed al rinnovo dei documenti relativi.
b) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali, gli stessi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, che non ricorrono i presupposti per la previsione di alcun assegno di mantenimento e/o alimentare reciproco.
c) In accordo fra i coniugi, il signor continuerà ad utilizzare Controparte_1
l'abitazione sita in Capoterra nella via Mameli n. 69, già casa coniugale, con l'obbligo di mantenerla e custodirla sostenendo tutte le spese per la manutenzione ordinaria, per eventuali quote condominiali e per le utenze;
differentemente le spese straordinarie dell'immobile resteranno a carico di entrambi i coniugi proporzionalmente alla quota di comproprietà.
d) In considerazione dell'utilizzo esclusivo che il signor farà della Controparte_1 casa coniugale, lo stesso dovrà versare mensilmente alla signora i Parte_1 frutti derivanti dal mancato utilizzo del bene che le parti, concordemente, quantificano in € 200,00 (euro duecento/00) mensili.
e) La signora reperirà altra abitazione ma manterrà la propria Parte_1 residenza presso la casa coniugale.
f) La signora ed il signor continueranno a versare, Parte_1 Controparte_1 ciascuno e con cadenza mensile, l'importo di euro 200,00 (duecento//00) sul conto cointestato n. 70811160 acceso presso Banco di Sardegna S.p.A. al fine di abbattere mensilmente il piano di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale sita in Capoterra nella via Mameli n. 69.
Pag. 2 di 3 g) Per espresso accordo dei coniugi, il signor provvederà ad Controparte_1 avviare le pratiche presso il Banco di Sardegna e gli uffici competenti della
Regione Sardegna al fine di accollarsi il Mutuo Fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, richiamati in premessa ai punti 4 (i coniugi risultano comproprietari dell'immobile sito in Capoterra nella via Mameli n.69 (Abitazione principale censita in Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 4132, sub. 12, Località Su Suergiu SNC, piano: 2, categoria A/3, classe 3, vani 3, superficie catastale totale 66 mq., comprensivo di pertinenziale posto auto coperto al piano terra censito in Catasto
Fabbricati al foglio 12, particella 4132, sub. 5, Località Su Suergiu SNC piano T, categoria C/6, classe 1,); immobile acquistato con atto notarile a firma del Notaio e stipulato in data 8.11.2022 (Registrato a: Cagliari il Persona_1 16/11/2022, n. 25202, Serie 1T)) e 5 (al fine di poter acquistare l'immobile richiamato al punto che precede, i coniugi hanno contratto mutuo fondiario ai sensi della L.R. 30/12/1985 N.32 (ART. 38 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385) con il “Banco di Sardegna” per l'importo complessivo di euro 82.800,00 (ottantaduemilaottocento virgola zero zero); in relazione a tale mutuo è stata accesa ipoteca legale sull'immobile acquistato. Il piano di ammortamento del predetto mutuo prevede il pagamento per i primi 13 anni di una rata semestrale agevolata pari ad euro 2.159,83 (ovvero mensile pari ad euro
359,97) e per i successivi 12 di una rata semestrale pari ad euro 2.728,04 (ovvero mensile pari ad euro 454,67). Piano di ammortamento ha decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2047), allo scopo di acquistare, con separato atto notarile, la quota pari a ½ della signora Parte_1
La signora salvo il buon esito della pratica di accollo, Parte_1 rappresenta fin d'ora la propria volontà di cedere, con separato atto notarile, la propria quota dell'immobile sito in Capoterra nella via Mameli 69 (descritta al punto 4 della superiore premessa) al signor Controparte_1
La presente condizione viene espressamente indicata dalle parti al fine dell'istruttoria della pratica di accollo che verrà presentata dal signor CP_1 così come previsto dalla L.R. 30/12/1985 N.32.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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