Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2186/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._1
Vittoria in via Strada Forcone n. 40, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Martina
D'Izzia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Strada Forcone n. 40, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Amarù, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 26.03.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 17.09.1992), (Vittoria, Per_1 Per_2
19.12.1997), (Comiso, 18.10.2006) ed (Ragusa, 15.09.2013); Per_3 Per_4 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. i figli , e sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
3. i coniugi scelgono l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_5 presso la madre presso la casa coniugale sita in Vittoria (RG), nella Via Strada Forcone n.40, che viene concordemente lasciata in uso alla medesima che continuerà ad abitarla assieme al minore e al maggiorenne Per_4 Per_3
La Sig.ra si farà carico esclusivamente delle spese relative ad utenze che si obbliga sin d'ora Pt_1
a volturare a nome proprio nonchè le successive spese occorrende al mantenimento ordinario dell'abitazione;
4. il Sig. potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore Pt_2 Per_4 nel rispetto della bigenitorialità, affinchè il ragazzo possa ugualmente trascorrere tempo con entrambi i genitori per la migliore tutela del suo interesse, per favorire una crescita equilibrata, anche nell'ottica del clima di concordia e collaborazione nella regolamentazione dei rapporti familiari che i coniugi si impegnano a rispettare;
A tal fine, il Sig. tenendo in considerazione l'età del figlio e le relative esigenze ed impegni Pt_2 scolastici e non, potrà visitare il figlio ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio del mese dalle ore 18 alle 21 cena inclusa, oltre a trascorrere la giornata del sabato o della domenica a settimane alterne, allo stesso modo il pernottamento sarà alternato a settimane, in modo tale da consentire nell'arco di un mese, due fine settimana presso la madre e gli altri due presso il padre dal venerdì pomeriggio alla giornata del lunedì mattina.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, oltrechè le vacanze estive, il minore trascorrerà, sempre previo accordo e disponibilità dei coniugi, le feste alternando giornate con il padre e la madre, divise fra il 24 o 25 dicembre, la Pasqua e la Pasquetta. Ogni eventuale viaggio sia in Italia che all'estero, che coinvolga necessiterà del consenso di entrambi i genitori i quali, sin Per_4
d'ora, rilasciano il consenso all'espatrio e ad ogni documento si ritenga necessario quale il passaporto.
Ogni altra ed eventuale variazione di giorni ed orari, in relazione ad impegni lavorativi dei coniugi e del minore, verrà comunicata e concordata nello spirito di collaborazione sul quale è improntato il presente accordo;
5. i coniugi si obbligano, altresì, a regolamentare i loro rapporti patrimoniali riguardanti la gestione dell'assegno unico percepito, al momento, dal Sig. in favore del minore, secondo le seguenti Pt_2 modalità:
-il Sig. si obbliga, sin d'ora, ed entro e non oltre mesi uno (1) dal deposito del presente Pt_2 ricorso, a prestare il consenso affinchè la Sig.ra diventi intestataria dell'assegno unico in Pt_1 oggetto, pari ad €.190,00, da utilizzarsi per far fronte ai bisogni del minore oltrechè a Per_4 trasferire il minore all'interno dello stato di famiglia della madre assieme al figlio affinchè Per_3 quest'ultima possa agevolare degli aiuti statali. Lo stesso si impegna altresì a mutare la propria residenza e ad uscire dallo stato di famiglia della moglie oltrechè a versare l'assegno unico alla moglie fino alla voltura dello stesso;
-i coniugi dichiarano di essere proprietari di propria autovettura e, pertanto, di obbligarsi a sostenere ciascuno esclusivamente i relativi costi;
6. il Sig. si obbliga alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del minore Pt_2 pari ad €.200,00 mensili complessivi, aggiornati annualmente in base alla variazione Istat, Per_4 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Roma, oltre ad ogni ed eventuale spesa occorrenda nell'interesse del minore;
7. i coniugi dichiarano di avere regolamentato la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale e, pertanto, di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altro.
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di richiesta economica e di natura alimentare;
9. le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione personale hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto concordato sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; che l'udienza di comparizione del dì 26.03.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio c oncordatario a Vittoria in data 19.06.1991, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 105, parte II, Serie A, dell'anno 1991;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _8.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti