Articolo 242 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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19 aprile 1942
Art. 242.

Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facolta' del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e' subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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