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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 10472/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COALOVA MARIANNA in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di
Parte_2
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte del 17/09/2024
Per il PM: esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/04/2024, diva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Parte_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione con la sig.ra Parte_2
, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato in data 04/09/2017 Persona_1 (cfr. doc. 7), aveva instaurato con , figlia della moglie, un rapporto di natura Parte_2 filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 28/06/2024 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottando, sig.ra
, presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. Persona_1
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, fissava termine per deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente ritualmente faceva pervenire note scritte sostitutive d'udienza.
Il Giudice, rilevato l'avvenuto deposito di note, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] (cfr. doc 3) e l'adottando nato il [...] (cfr. doc 4) è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato il proprio assenso il genitore naturale dell'adottanda, la madre , e cioè tutte le Persona_1 persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 9); l'altro genitore naturale dell'adottando, risulta assente nella vita dell'adottando stesso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia
l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Orbene, nel caso di specie, l'adottando si è espresso a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottando (cfr. verbale di udienza del 28/06/2024), sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato in [...] il [...], da Parte_2 parte di ato in Torino, il 16/09/1966; Parte_1
DISPONE che l'adottando assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga Parte_2 al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 23.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 10472/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COALOVA MARIANNA in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di
Parte_2
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte del 17/09/2024
Per il PM: esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/04/2024, diva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Parte_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione con la sig.ra Parte_2
, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato in data 04/09/2017 Persona_1 (cfr. doc. 7), aveva instaurato con , figlia della moglie, un rapporto di natura Parte_2 filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 28/06/2024 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottando, sig.ra
, presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. Persona_1
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, fissava termine per deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente ritualmente faceva pervenire note scritte sostitutive d'udienza.
Il Giudice, rilevato l'avvenuto deposito di note, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] (cfr. doc 3) e l'adottando nato il [...] (cfr. doc 4) è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato il proprio assenso il genitore naturale dell'adottanda, la madre , e cioè tutte le Persona_1 persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 9); l'altro genitore naturale dell'adottando, risulta assente nella vita dell'adottando stesso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia
l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Orbene, nel caso di specie, l'adottando si è espresso a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottando (cfr. verbale di udienza del 28/06/2024), sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato in [...] il [...], da Parte_2 parte di ato in Torino, il 16/09/1966; Parte_1
DISPONE che l'adottando assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga Parte_2 al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 23.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo