Articolo 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 18Articolo 20
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Art. 17.
(Separazione contabile e rendiconti finanziari)
(ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)

1. Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:
a) di tenere una contabilita' separata per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. Le prescrizioni di cui al ((comma 1)) non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.
3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa' e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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