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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/06/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5979/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. LANA EDOARDO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. CHESINI ARIANNA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 15/05/2025 le parti, con nota di deposito del 14/05/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sigg.ri
e in data 28.09.2023 in Lizzanello (Lecce) e trascritto presso Parte_1 CP_1
l'anagrafe del Comune di Lizzanello (LE) al n. Atto n. 9 Patte II Serie A Anno 2013
2) Affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre con diritto – dovere del
padre Sig. di vedere e tenere con sé le figlie e un week end al CP_1 Persona_1 Per_2
mese (con pernottamento); quindici giorni, anche non consecutivi, d'estate; una settimana durante le
vacanze natalizie con alternanza di Natale e primo dell'anno e tre giorni a Pasqua;
3) il Sig. , a decorrere dal 05 settembre 2025, corrisponderà l'importo mensile di euro CP_1
400,00 per ciascuna figlia e quale contributo al mantenimento con Persona_1 Per_2
rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Verona
4) Nulla a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1
5) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con . CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 11/03/2025 il Giudice dava atto che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo, e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni di separazione.
pagina 2 di 4 Alla stessa udienza del 11/03/2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter cpc sino al 15.5.25 per il deposito di nota sintetica contenente le conclusioni adottate dalle parti e la richiesta della rimessione della causa al Collegio
Con nota di deposito autorizzata dep. il 14/05/2025 i procuratori delle parti davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di LIZZANELLO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta da un controllo d'Ufficio, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
14/05/2025 e richiamate all'udienza del 15/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alle figlie – nata il [...] (c.f. ) e Persona_1 C.F._3 Per_2
il 22/08/2017 (c.f. ) - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed
[...] C.F._4
effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIZZANELLO (LE) il
28/09/2013 tra e , regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di LIZZANELLO(LE) (Atto n. 9 parte II serie
A anno 2013), prendendo atto delle condizioni di cui alla note di deposito dep. il 14/05/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di LIZZANELLO (LE)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/06/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5979/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. LANA EDOARDO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. CHESINI ARIANNA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 15/05/2025 le parti, con nota di deposito del 14/05/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sigg.ri
e in data 28.09.2023 in Lizzanello (Lecce) e trascritto presso Parte_1 CP_1
l'anagrafe del Comune di Lizzanello (LE) al n. Atto n. 9 Patte II Serie A Anno 2013
2) Affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre con diritto – dovere del
padre Sig. di vedere e tenere con sé le figlie e un week end al CP_1 Persona_1 Per_2
mese (con pernottamento); quindici giorni, anche non consecutivi, d'estate; una settimana durante le
vacanze natalizie con alternanza di Natale e primo dell'anno e tre giorni a Pasqua;
3) il Sig. , a decorrere dal 05 settembre 2025, corrisponderà l'importo mensile di euro CP_1
400,00 per ciascuna figlia e quale contributo al mantenimento con Persona_1 Per_2
rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Verona
4) Nulla a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1
5) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con . CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 11/03/2025 il Giudice dava atto che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo, e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni di separazione.
pagina 2 di 4 Alla stessa udienza del 11/03/2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter cpc sino al 15.5.25 per il deposito di nota sintetica contenente le conclusioni adottate dalle parti e la richiesta della rimessione della causa al Collegio
Con nota di deposito autorizzata dep. il 14/05/2025 i procuratori delle parti davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di LIZZANELLO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta da un controllo d'Ufficio, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
14/05/2025 e richiamate all'udienza del 15/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alle figlie – nata il [...] (c.f. ) e Persona_1 C.F._3 Per_2
il 22/08/2017 (c.f. ) - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed
[...] C.F._4
effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIZZANELLO (LE) il
28/09/2013 tra e , regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di LIZZANELLO(LE) (Atto n. 9 parte II serie
A anno 2013), prendendo atto delle condizioni di cui alla note di deposito dep. il 14/05/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di LIZZANELLO (LE)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/06/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4