Ordinanza collegiale 29 gennaio 2020
Sentenza 14 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/07/2022, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01215/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2017, proposto da
AN EO, alla quale sono subentrati in corso di causa gli eredi D’SO IU, D’SO RI IA PO, D’SO RA e D’SO CE, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi D'SO con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo, n. 11;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell'occupazione illegittima posta in essere dal Comune di Villa Castelli e ad oggi permanente in danno della sig.ra AN EO sulla porzione di mq. 440 del fondo di sua proprietà sita in Villa Castelli ed individuata al relativo catasto terreni al fg. 8 p.lla 1975,
nonché per la condanna del Comune di Villa Castelli, in persona del sig. Sindaco pro tempore :
- al ripristino, a cura e spese dello stesso, dello stato dei luoghi nella situazione di fatto precedente l'immissione in possesso;
- alla conseguente restituzione del terreno;
- al pagamento del risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima consistente negli interessi legali calcolati a far data dalla scadenza del termine per l'adozione del decreto di esproprio, sul valore del terreno occupato di euro 23.600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- ovvero, nel caso in cui il Comune di Villa Castelli dovesse dichiarare di voler acquisire il suolo al proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, all'ulteriore pagamento dell'indennizzo per pregiudizio patrimoniale valore venale del bene occupato di euro 23.600,00 ed inoltre al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 2.360,00, al pagamento del danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione per euro 74.454,69 (somma quest'ultima già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria), nonché di euro 14.325,00 per il deprezzamento del valore del fondo residuo ricadente in zona B3 del PRG di Villa Castelli, per un totale di euro 114.739,69 (centoquattordicimilasettecentotrentanove/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine, a quella minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di espletanda C.T.U..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 85/2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 13 marzo 2017 e depositato il 16 marzo 2017, la ricorrente (alla quale, in corso di causa, sono subentrati gli eredi, con l’atto di intervento volontario depositato in giudizio il 22 maggio 2018) chiede:
- l’accertamento e la declaratoria dell’occupazione illegittima da parte del Comune di Villa Castelli sulla porzione di mq. 480 del fondo di sua proprietà (di complessivi mq 7.000), sito in Villa Castelli e distinto in Catasto Terreni al Foglio n. 8, particella n. 1975, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nelle deliberazioni della Giunta Municipale di Villa Castelli n. 65 del 30/03/1998 e n. 132 del 6 maggio 1998, relativa alla costruzione di tronchi di fognatura nera lungo la via Montessori, poi allargata durante i lavori de quibus (occupazione che assume realizzata senza l’emanazione nei suoi confronti di alcun atto ablatorio);
- la condanna del Comune di Villa Castelli alla restituzione dell’area occupata, previa riduzione in pristino, nonché al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima, consistente negli interessi legali calcolati a far data dalla scadenza del termine per l’adozione del decreto di esproprio, sul valore del terreno occupato di euro 23.600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Domanda, “nel caso il Comune di Villa Castelli dovesse dichiarare di voler acquisire il suolo al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001”, la condanna dello stesso “ all’ulteriore pagamento dell’indennizzo per pregiudizio patrimoniale valore venale del bene occupato di euro 23.600,00, e, inoltre, al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 2.360,00, al pagamento del danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione per euro 74.454,69 (somma quest’ultima già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria), nonché di euro 14.325,00 per il deprezzamento del valore del fondo residuo ricadente in zona “B3” del P.R.G. di Villa Castelli, per un totale di euro 114.739,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria ”; in subordine, chiede “ la condanna del Comune di Villa Castelli a quella minore somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda C.T.U. ”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. Premessa in fatto: sul diritto di proprietà della ricorrente, sulle opere e sui provvedimenti assunti dal Comune di Villa Castelli:
2. Violazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con riferimento al diritto di proprietà privata.
3. Sulla domanda risarcitoria.
Il 29/05/2017, si è costituito in giudizio il Comune di Villa Castelli, contestando integralmente in fatto ed in diritto le avverse pretese ed eccependo “ l’intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente per decorso del termine quinquennale, a far data dalla realizzazione delle opere e della irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione del progetto di “Costruzione delle fogne nere” ”, chiedendo:
“ A) In via principale, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte ricorrente e conseguentemente rigettarla in quanto il terreno di proprietà della ricorrente identificato al catasto del Comune di Villa Castelli al fg. 8 p.lla 1975 non è stato oggetto di occupazione illegittima per la realizzazione del progetto di “Costruzione tronchi di fognatura nera” approvato con D.G. n. 4/97, con delibera di G.M. n.65 del 30.03.98.
B) In via subordinata, qualora si accogliesse la domanda di parte ricorrente:
a. accertare e dichiarare la irreversibile trasformazione del terreno identificato al catasto del Comune di Villa Castelli fg.8 p.lla 1975 di proprietà della ricorrente per la realizzazione del progetto di “Costruzione tronchi di fognatura nera” approvato con D.G. n. 4/97, e successiva delibera di G.M. n.65 del 30.03.98 di approvazione di apposita perizia suppletiva e di variante dell’importo di £ 572.000.000 rispetto al progetto di £ 571.770 e,
b. conseguentemente accertare e dichiarare la non restituzione del bene de quo;
c. accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno;
d. nella denegata ipotesi di assenza non riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del terreno identificato al catasto del Comune di Villa Castelli con Fg. 8, p.lla 1975, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
C) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la propria incompetenza giurisdizionale
relativamente alla quantificazione e condanna al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 42 bis
TU Espropri.
D) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore anticipatario ".
Il 13/09/2018, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già illustrate nella memoria di costituzione.
Il 24/11/2018, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva al fine di ribadire i temi presenti nel ricorso introduttivo, anche alla luce delle deduzioni svolte dal Comune di Villa Castelli nella memoria di costituzione del 29 maggio 2017, insistendo nella domanda declinata nelle conclusioni dell'atto introduttivo ed in tutte le richieste in esso formulate.
Ad esito della pubblica udienza del 18/12/2019, con ordinanza istruttoria n. 85 del 29/01/2020, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi o suo delegato, vertente “ sull’accertamento dell’avvenuta - o meno - occupazione dell’area di che trattasi, in relazione all’esecuzione dei lavori pubblici comunali di realizzazione dei tronchi di fognatura nera lungo la via Montessori (specificandone le relative circostanze, anche di fatto, con particolare riferimento all’epoca di occupazione), chiarendo, altresì, la sussistenza - o meno - di specifici e formali atti ablativi al riguardo (decreti di occupazione d’urgenza, atto di immissione in possesso etc.) ”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore, della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 24 novembre 2020.
Il 31/08/2020, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio un atto di costituzione di nuovo difensore.
Il 02/11/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 17/11/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 18/11/2020, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio note di udienza, chiedendo un rinvio dell’udienza di merito, non essendo stata depositata la relazione di Verificazione.
Nella pubblica udienza del 24/11/2020, il Presidente di questa Sezione ha rilevato che non risultava depositata la relazione del Verificatore nominato dal Tribunale ma solo la nota spese, sicché ha invitato il verificatore al deposito della relazione di verificazione e disposto il rinvio d'ufficio della causa all' udienza pubblica del 17 novembre 2021.
Il 13/10/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio un breve memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il 09/11/2021, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio note di udienza, chiedendo il rinvio della stessa a causa del mancato deposito della relazione di verificazione.
Il 16/11/2021, il Verificatore ing. Annalisa Formosi ha depositato in giudizio la relazione di verificazione.
Nella pubblica udienza del 17/11/2021, il difensore di parte ricorrente, rilevato che il Verificatore aveva depositato la relazione finale il 16 novembre 2021, ha chiesto un rinvio della causa per poter esplicare l'attività difensiva correlata al predetto deposito, quindi Il Presidente, preso atto della suddetta richiesta, ha disposto il rinvio della causa alla udienza pubblica dell'11 maggio 2022.
Il 07/04/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il 29/04/2022, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio note di udienza, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 04/05/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nella pubblica udienza dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto in parte, nei sensi, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
1. - E’ opportuno ribadire, in limine, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate da parte ricorrente, posto che, nella fattispecie in esame, il Comune resistente ha agito sulla scorta della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nelle deliberazioni della Giunta Municipale di Villa Castelli n. 65 del 30/03/1998 e n. 132 del 6 maggio 1998, relativa alla costruzione di tronchi di fognatura nera lungo la via Montessori.
Ed invero, a tale riguardo, « la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549) » ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
2. - Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, in punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanza istruttoria n. 85 del 29/01/2020, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi o suo delegato, vertente “ sull’accertamento dell’avvenuta - o meno - occupazione dell’area di che trattasi, in relazione all’esecuzione dei lavori pubblici comunali di realizzazione dei tronchi di fognatura nera lungo la via Montessori (specificandone le relative circostanze, anche di fatto, con particolare riferimento all’epoca di occupazione), chiarendo, altresì, la sussistenza - o meno - di specifici e formali atti ablativi al riguardo (decreti di occupazione d’urgenza, atto di immissione in possesso etc.) ” e che, dalla relazione di verificazione depositata in giudizio il 16/11/2021 dal Verificatore ing. Annalisa Formosi, “ si evince che i lavori di esecuzione della pubblica fognatura non hanno occupato la proprietà degli eredi della sig.ra LM EO, sebbene invece ci sia stata una occupazione della proprietà sopra detta con la sagoma stradale. In particolare la p.lla 1975 del foglio 10, è stata occupata da un tronco AQP per circa 25 m, oltre ad esser occupata con sagoma stradale per una superficie di 308,40 mq e con un pozzetto della linea SIP ”, senza l’adozione di un decreto di esproprio.
3. - Pertanto, nella fattispecie per cui è causa, la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile occupato e sua trasformazione (nei limiti accertati dal Verificatore nominato nel presente giudizio), configura un illecito permanente della P.A..
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “ In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo [dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, però, non costituisce più causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020] ;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<…giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr. ”.
Dunque, nel caso di specie, in assenza di un formale (e tempestivo) decreto di espropriazione da parte del Comune di Villa Castelli e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sussistono i presupposti per accogliere entrambe le domande proposte con il ricorso, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito precisati.
4. - Deve, anzitutto, accogliersi la domanda formulata dalla ricorrente (e dai suoi eredi), ordinando al Comune di Villa Castelli la restituzione (ai coeredi) del terreno occupato in questione, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la discrezionale valutazione, da parte del Comune medesimo, in ordine agli interessi in conflitto, a seguito della quale l’Amministrazione Comunale potrà, in via alternativa alla restituzione del terreno occupato ai predetti coeredi, disporre l’acquisizione del bene immobile in questione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783), che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“ Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…) ”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327/2001.
5. - Deve, altresì, accogliersi, solo in parte, la domanda di condanna del Comune di Villa Castelli al risarcimento danni per mancato godimento del bene immobile occupato di che trattasi in relazione al periodo di occupazione illegittima, ossia nei limiti della (eccepita) prescrizione quinquennale, decorrente però dalle singole annualità di occupazione illegittima, come sopra detto (cfr. T.A.R Puglia, Lecce, Sezione III, 20/04/2020, n. 470). In altri termini, l’eccezione sollevata dal Comune resistente, relativa all’“ l’intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente per decorso del termine quinquennale, a far data dalla realizzazione delle opere e della irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione del progetto di “Costruzione delle fogne nere” ”, deve essere accolta solo in parte, nei limiti della predetta prescrizione quinquennale.
Quanto alla determinazione di tale voce di danno, il Collegio ritiene di poter fare applicazione dei principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 novembre 2016, n. 4636, secondo la quale il risarcimento “ può essere calcolato - ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno - facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis t.u. espr. (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929; 28 gennaio 2016 n. 329; 2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terren o occupato”.
In altri termini, secondo la giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale, “ il risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione divenuta illegittima (illegittimità, nel caso di specie, tuttora permanente) deve essere calcolato facendo applicazione analogica, in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile), dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, e, dunque, in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore del terreno ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune resistente dovrà proporre ai coeredi ricorrenti il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene immobile occupato di che trattasi in relazione al periodo di occupazione (tuttora) illegittima, secondo i seguenti criteri:
1) dovrà tenersi conto delle aree effettivamente occupate per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi in base alle (condivisibili) risultanze della Verificazione depositata nel presente giudizio il 16/11/2021;
2) il risarcimento dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale del terreno occupato in questione (determinato al momento dell’inizio dell’illegittima occupazione, secondo i criteri di cui all’art. 19 della Legge Regionale Puglia n. 3/2005), nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale di cui sopra detto e sino alla cessazione dell’occupazione illegittima medesima;
3) trattandosi di debito di valore, la somma (annua) di cui al precedente punto n. 2 dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata ai coeredi ricorrenti, da parte del Comune di Villa Castelli, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, o da quella di notificazione, se anteriore.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno per la perdita di valore del terreno non occupato, per assoluto difetto di prova.
6. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con la condanna del Comune resistente alla restituzione del terreno occupato in questione agli eredi ricorrenti, previa la necessaria riduzione in pristino e fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., nonchè al risarcimento danni per mancato godimento del bene immobile occupato in relazione al periodo di occupazione illegittima, nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.
7. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Anche il compenso spettante al Verificatore nominato dal Tribunale, che si liquida, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 30 Maggio 2002, in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti, va, dunque, posto, in ragione della soccombenza, a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.
Condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore degli eredi ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, nonchè al pagamento del compenso della espletata Verificazione in favore del Verificatore ing. Annalisa Formosi, liquidato nella ulteriore complessiva somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO