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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13154/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Angelo Parte_1
Barrasso e Guido Barrasso, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Enrico
[...]
Adriano Raffaelli e Michela Dall'Angelo, che le rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTE
OGGETTO: adempimento transazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Voglia l'adito On.le G.I, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che globalmente si impugnano, così provvedere:
1 – In via preliminare, accertata la natura novativa del concluso accordo transattivo, sottoscritto in data 02.08.2018 tra le società appartenenti ai c.d. gruppi e CP_3
, nonchè la violazione del predetto accordo per fatto imputabile in via esclusiva Pt_1
alle società ed accertare e dichiarare il Controparte_4 CP_1
grave inadempimento delle stesse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 1453
e 1976 c.c.;
pagina 1 di 7 2 – Per l'effetto, ordinare alle convenute società ed in adempimento del concluso accordo transattivo (art. 4 – pag.16) la restituzione alla società degli effetti cambiari Parte_1
protestati ceduti rispettivamente dalla società Mantella Veicoli Industriali e dalla società
Mondial Truck spa ad (segnatamente n° 50 cambiali dell'importo di €. 6.000,00= CP_1
cadauna con scadenza 31.01.2014 al 28.02.2018 con firma di RA , Persona_1 titolo cambiario di €. 8.111,00= con scadenza 27.05.2013 con firma di RA
[...]
ovvero in via subordinata condannare in solito tra di loro le convenute società a Per_2 risarcire per equivalente il corrispondente importo pari ad €. 312.000,00=, in uno agli interessi legali maturati alla data della sottoscrizione della scrittura fino al soddisfo, oltre all'ulteriore risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
3 – In via gradata, ossia in caso di accoglimento totale o parziale delle presenti domande, condannare comunque ed in solido tra loro le convenute società e tenere indenne la società attrice dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite a causa della Parte_1
mancata restituzione degli effetti sopra citati in violazione del concluso accordo transattivo e tanto in via residuale ai sensi dell'art. 2041 C.C.
4 – In ogni caso, condannare le società convenute al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 2% e spese esenti, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano esserne antistatari”.
Per le convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che e hanno esattamente Controparte_2 CP_1 adempiuto alle obbligazioni di cui all'Accordo Iveco/IC – Mantella;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da e e, per Controparte_2 CP_1
l'effetto, rigettare integralmente ogni domanda svolta da con l'atto di citazione Parte_1
notificato a e in data 5 luglio 2022, poiché del tutto Controparte_2 CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare che per i motivi di cui in narrativa, è creditrice nei CP_1 confronti di dell'importo di Euro 13.253,68, a titolo di rimborso per gli importi Parte_1
anticipati da in relazione al pagamento dei compensi dei CTU Ing. e Ing. CP_1 Per_3
liquidati nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari R.G. n. 120/2017 Per_4
pagina 2 di 7 (Tribunale di Catanzaro, Giudice Dott.ssa Damiani) e R.G. n. 10/2018 (Tribunale di Lamezia
Terme, Giudice Dott.ssa Foresta), oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo, o dei diversi importi che dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto confermare la debenza degli importi già pagati con bonifico del 13 febbraio 2023 da per Euro Parte_1
14.138,32 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva del
17 gennaio 2023 a favore di CP_1
IN OGNI CASO: - con riguardo alla richiesta di restituzione della cambiale emessa dal Sig. accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ai sensi Parte_2 dell'art. 96 c.p.c. di per aver intrapreso un'azione giudiziaria in modo temerario Parte_1
e comunque con mala fede o colpa grave, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, - condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Parte_1 dei danni, da quantificarsi anche in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- con il favore delle spese, diritti e onorari, inclusa la tassa di registro”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e la , (d'ora in poi anche ) esponendo: che in
[...] Controparte_2 CP_5
seguito alla pendenza di plurime iniziative giudiziarie, le parti, in data 02.08.2018, addivenivano ad una transazione di tutti i rapporti in essere al fine di definire tutte le controversie in corso;
con tale accordo, si impegnava (anche per conto delle altre Pt_1 società del proprio gruppo) a corrispondere in un'unica soluzione l'importo complessivo di €
1.471.664,34 sul conto corrente bancario intestato a , a fronte della rinuncia delle CP_1
odierne convenute a porre in esecuzione una serie di decreti ingiuntivi e a valersi delle procedure esecutive già pendenti e delle iscrizioni ipotecarie ottenute per il pagamento di quanto dovuto dalle società del gruppo;
che le convenute, tuttavia, nonostante il Pt_1 pagamento effettuato dall'attrice il 7.8.2018 in esecuzione della transazione, non avevano adempiuto all'obbligo di restituire alcuni titoli cambiari girati da a , non pagati Pt_1 CP_1
dai debitori emittenti e per tale ragione protestati;
che la mancata disponibilità delle somme di cui agli effetti cambiari non restituiti aveva causato ingenti danni patrimoniali all'attrice.
Instava, dunque, affinchè venisse ordinata alla convenuta la restituzione degli effetti cambiari protestati (in particolare, 50 cambiali dell'importo di € 6.000,00 ciascuna, con scadenza dal
31.01.2014 al 28.02.2018 e con firma di RA , nonché il titolo cambiario Persona_1 di € 8.111,00, con scadenza 27.05.2013 e con firma di RA;
formulava inoltre Per_2
domanda risarcitoria.
pagina 3 di 7 Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituivano in giudizio le società convenute, contestando integralmente le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto delle domande.
Con ordinanza del 17.1.2023, in accoglimento dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. di parte convenuta, veniva ingiunto all'attrice di pagare in favore delle convenute la somma di Euro
13.253,68, oltre interessi e spese.
Le parti non formulavano istanze istruttorie e la causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
2. Parte attrice ha promosso il giudizio in esame onde sentir accertare il grave inadempimento delle convenute all'accordo transattivo stipulato dalle parti in data 2.8.2018
(doc. 2); in particolare la nel dilungarsi sulla natura novativa di tale transazione Parte_1
e nel rappresentare di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, corrispondendo al la somma di € 1.471.664,34 (come da punto 2 dell'accordo) ha per contro CP_5 lamentato l'inadempimento delle controparti all'obbligo di restituzione di alcuni titoli cambiari e, specificatamente, di 50 cambiali dell'importo di € 6.000,00 ciascuna, con scadenza dal
31.01.2014 al 28.02.2018 e con firma di RA , nonché del titolo Persona_1 cambiario di € 8.111,00, con scadenza 27.05.2013 e con firma di RA Per_2
Le doglianze attoree sono prive di fondamento.
Come noto, in tema di obbligazioni e contratti, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione;
sarà, di contro, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento (Cass. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, dal momento che la fonte costitutiva del proprio diritto alla restituzione delle cambiali oggetto di causa non può essere rinvenuta nell'accordo transattivo stipulato con le convenute in data
2.8.2018.
Ed invero, ai punti 3 e 4 di tale accordo le parti stabilivano espressamente che “A seguito del puntuale e integrale adempimento del pagamento di cui al punto 2 entro il termine ivi indicato, Contr
e Iveco… dichiarano di nulla più avere a che pretendere con riguardo a tutti gli effetti cambiari protestati ceduti da Veicoli Industriali e Mondial Truck Spa a e da Pt_1 CP_1
pagina 4 di 7 Contr Emmetre a che saranno restituiti a successivamente al pagamento di cui al Pt_1 punto 2) che precede”.
Parte attrice, nel sostenere la natura novativa di tale transazione, ha evidenziato come tra gli effetti cambiari di cui al punto 4 dovessero essere ricompresi anche quelli a firma di RA
. Persona_1
Le argomentazioni di parte attrice non sono dirimenti.
Le convenute hanno infatti documentato come in forza di altro, e precedente, accordo stipulato da con il sig. , si fosse impegnata a restituire CP_1 Persona_1 CP_1
direttamente al sig. le cambiali oggetto del presente contenzioso (doc. 1 convenute). Per_1
Il fatto che le odierne convenute non fossero più in possesso delle predette cambiali veniva evidenziato a parte attrice sin dalla mail del 16.4.2019, con cui il difensore di , a fronte CP_1
della richiesta di restituzione avanzata da , rappresentava come gli effetti cambiari Pt_1 fossero già stati restituiti al sig. (doc. 8 attrice); d'altra parte, tale circostanza veniva Per_1
riconosciuta dalla stessa parte attrice, laddove con la mail del 18.10.2019 il legale di Pt_1 faceva riferimento ai predetti effetti cambiari “impropriamente restituiti al sig. Per_1
” (doc. 8 attrice).
[...]
Sebbene la scrittura privata redatta tra ed il sig. sia priva di data (doc. 1 CP_1 Per_1
convenuta), emerge pacificamente dalle stesse mail scambiate tra le parti come tale accordo fosse precedente alla transazione conclusa in data 2.8.2018, tanto che il legale di parte attrice lamentava la scorrettezza della condotta di , per aver concluso un accordo con il CP_1 sig. “nonostante fossero pendenti avanzate trattative per il componimento della lite Per_1 con la ” (cfr. mail 18.10.2019, sub doc. 8 attrice). Pt_1
Nella fattispecie in esame, dunque, non è ravvisabile un inadempimento delle convenute alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo, posto che le cambiali a RA non Per_1
potevano più essere restituite da a , in quanto già direttamente restituite al sig. CP_1 Pt_1
, in adempimento della transazione con lo stesso raggiunta. Per_1
D'altra parte, ad avallare la tesi delle convenute circa il fatto che dette cambiali non rientrassero tra quelle genericamente indicate al punto 4 della transazione del 2.8.2018, vi è anche la considerazione che, tra le numerosissime cambiali consegnate ad (ed indicate CP_1
dalla stessa parte attrice sub doc. 6), solo quelle (e quella di cui infra) Per_1 Per_2
sono state oggetto della richiesta di restituzione avanzata nel presente giudizio, avendo per contro provveduto alla restituzione di tutti gli altri effetti cambiari ancora in suo CP_1
possesso, in esecuzione degli accordi raggiunti.
pagina 5 di 7 Non può infine trascurarsi come, nonostante le specifiche contestazioni di parte convenuta, nulla abbia tempestivamente replicato l'attrice, non essendo stata neppure richiesta la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
In conclusione, non solo non ha adeguatamente provato la fonte costitutiva Parte_1
della propria pretesa restitutoria, ma la convenuta ha tempestivamente documentato (doc. 1)
l'esistenza di circostanze idonee a confutare le argomentazioni attoree.
Da ciò consegue il rigetto sia della domanda di condanna alla consegna delle cambiali, sia di quella risarcitoria, non essendo ravvisabile alcun inadempimento in capo alle convenute.
3. Quanto alla domanda di restituzione del titolo cambiario di € 8.111,00, con scadenza
27.05.2013 e firma di RA va rilevato come tale effetto sia stato restituito a Per_2 parte attrice all'udienza del 12.1.2023, di talchè deve ritenersi cessata sul punto la materia del contendere.
Il fatto, peraltro, che la cambiale sia stata consegnata solo in corso di causa non incide sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo la convenuta fornito da tempo la propria disponibilità alla restituzione - come emerge dalla mail del 12.4.2021, ben antecedente alla proposizione del giudizio in esame - e non avendo l'attrice dato riscontro alla richiesta di di istruzioni in ordine alle modalità di consegna (doc. 3 convenute). CP_1
4. Deve infine trovare conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. già emessa in data
17.1.2023, per le ragioni in essa espresse, con la precisazione che le convenute hanno dato atto di aver già ricevuto con bonifico del 13.2.2023 la somma di € 14.138,32 in esecuzione della predetta ordinanza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attrice; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 260.000,01 ad €
520.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art 96 c.p.c., tenuto anche conto dell'avvenuta consegna in corso di causa della cambiale Mummolo e non essendovi prova di una precedente offerta reale ex art. 1209 c.c. da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di restituzione della cambiale a RA Per_2
respinge nel resto tutte le domande di parte attrice;
conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 17.1.2023; condanna a rimborsare alle convenute le spese di lite, che liquida in € Parte_1
14.170,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 31.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13154/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Angelo Parte_1
Barrasso e Guido Barrasso, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Enrico
[...]
Adriano Raffaelli e Michela Dall'Angelo, che le rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTE
OGGETTO: adempimento transazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Voglia l'adito On.le G.I, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che globalmente si impugnano, così provvedere:
1 – In via preliminare, accertata la natura novativa del concluso accordo transattivo, sottoscritto in data 02.08.2018 tra le società appartenenti ai c.d. gruppi e CP_3
, nonchè la violazione del predetto accordo per fatto imputabile in via esclusiva Pt_1
alle società ed accertare e dichiarare il Controparte_4 CP_1
grave inadempimento delle stesse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 1453
e 1976 c.c.;
pagina 1 di 7 2 – Per l'effetto, ordinare alle convenute società ed in adempimento del concluso accordo transattivo (art. 4 – pag.16) la restituzione alla società degli effetti cambiari Parte_1
protestati ceduti rispettivamente dalla società Mantella Veicoli Industriali e dalla società
Mondial Truck spa ad (segnatamente n° 50 cambiali dell'importo di €. 6.000,00= CP_1
cadauna con scadenza 31.01.2014 al 28.02.2018 con firma di RA , Persona_1 titolo cambiario di €. 8.111,00= con scadenza 27.05.2013 con firma di RA
[...]
ovvero in via subordinata condannare in solito tra di loro le convenute società a Per_2 risarcire per equivalente il corrispondente importo pari ad €. 312.000,00=, in uno agli interessi legali maturati alla data della sottoscrizione della scrittura fino al soddisfo, oltre all'ulteriore risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
3 – In via gradata, ossia in caso di accoglimento totale o parziale delle presenti domande, condannare comunque ed in solido tra loro le convenute società e tenere indenne la società attrice dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite a causa della Parte_1
mancata restituzione degli effetti sopra citati in violazione del concluso accordo transattivo e tanto in via residuale ai sensi dell'art. 2041 C.C.
4 – In ogni caso, condannare le società convenute al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 2% e spese esenti, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano esserne antistatari”.
Per le convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che e hanno esattamente Controparte_2 CP_1 adempiuto alle obbligazioni di cui all'Accordo Iveco/IC – Mantella;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da e e, per Controparte_2 CP_1
l'effetto, rigettare integralmente ogni domanda svolta da con l'atto di citazione Parte_1
notificato a e in data 5 luglio 2022, poiché del tutto Controparte_2 CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare che per i motivi di cui in narrativa, è creditrice nei CP_1 confronti di dell'importo di Euro 13.253,68, a titolo di rimborso per gli importi Parte_1
anticipati da in relazione al pagamento dei compensi dei CTU Ing. e Ing. CP_1 Per_3
liquidati nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari R.G. n. 120/2017 Per_4
pagina 2 di 7 (Tribunale di Catanzaro, Giudice Dott.ssa Damiani) e R.G. n. 10/2018 (Tribunale di Lamezia
Terme, Giudice Dott.ssa Foresta), oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo, o dei diversi importi che dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto confermare la debenza degli importi già pagati con bonifico del 13 febbraio 2023 da per Euro Parte_1
14.138,32 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva del
17 gennaio 2023 a favore di CP_1
IN OGNI CASO: - con riguardo alla richiesta di restituzione della cambiale emessa dal Sig. accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ai sensi Parte_2 dell'art. 96 c.p.c. di per aver intrapreso un'azione giudiziaria in modo temerario Parte_1
e comunque con mala fede o colpa grave, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, - condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Parte_1 dei danni, da quantificarsi anche in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- con il favore delle spese, diritti e onorari, inclusa la tassa di registro”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e la , (d'ora in poi anche ) esponendo: che in
[...] Controparte_2 CP_5
seguito alla pendenza di plurime iniziative giudiziarie, le parti, in data 02.08.2018, addivenivano ad una transazione di tutti i rapporti in essere al fine di definire tutte le controversie in corso;
con tale accordo, si impegnava (anche per conto delle altre Pt_1 società del proprio gruppo) a corrispondere in un'unica soluzione l'importo complessivo di €
1.471.664,34 sul conto corrente bancario intestato a , a fronte della rinuncia delle CP_1
odierne convenute a porre in esecuzione una serie di decreti ingiuntivi e a valersi delle procedure esecutive già pendenti e delle iscrizioni ipotecarie ottenute per il pagamento di quanto dovuto dalle società del gruppo;
che le convenute, tuttavia, nonostante il Pt_1 pagamento effettuato dall'attrice il 7.8.2018 in esecuzione della transazione, non avevano adempiuto all'obbligo di restituire alcuni titoli cambiari girati da a , non pagati Pt_1 CP_1
dai debitori emittenti e per tale ragione protestati;
che la mancata disponibilità delle somme di cui agli effetti cambiari non restituiti aveva causato ingenti danni patrimoniali all'attrice.
Instava, dunque, affinchè venisse ordinata alla convenuta la restituzione degli effetti cambiari protestati (in particolare, 50 cambiali dell'importo di € 6.000,00 ciascuna, con scadenza dal
31.01.2014 al 28.02.2018 e con firma di RA , nonché il titolo cambiario Persona_1 di € 8.111,00, con scadenza 27.05.2013 e con firma di RA;
formulava inoltre Per_2
domanda risarcitoria.
pagina 3 di 7 Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituivano in giudizio le società convenute, contestando integralmente le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto delle domande.
Con ordinanza del 17.1.2023, in accoglimento dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. di parte convenuta, veniva ingiunto all'attrice di pagare in favore delle convenute la somma di Euro
13.253,68, oltre interessi e spese.
Le parti non formulavano istanze istruttorie e la causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
2. Parte attrice ha promosso il giudizio in esame onde sentir accertare il grave inadempimento delle convenute all'accordo transattivo stipulato dalle parti in data 2.8.2018
(doc. 2); in particolare la nel dilungarsi sulla natura novativa di tale transazione Parte_1
e nel rappresentare di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, corrispondendo al la somma di € 1.471.664,34 (come da punto 2 dell'accordo) ha per contro CP_5 lamentato l'inadempimento delle controparti all'obbligo di restituzione di alcuni titoli cambiari e, specificatamente, di 50 cambiali dell'importo di € 6.000,00 ciascuna, con scadenza dal
31.01.2014 al 28.02.2018 e con firma di RA , nonché del titolo Persona_1 cambiario di € 8.111,00, con scadenza 27.05.2013 e con firma di RA Per_2
Le doglianze attoree sono prive di fondamento.
Come noto, in tema di obbligazioni e contratti, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione;
sarà, di contro, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento (Cass. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, dal momento che la fonte costitutiva del proprio diritto alla restituzione delle cambiali oggetto di causa non può essere rinvenuta nell'accordo transattivo stipulato con le convenute in data
2.8.2018.
Ed invero, ai punti 3 e 4 di tale accordo le parti stabilivano espressamente che “A seguito del puntuale e integrale adempimento del pagamento di cui al punto 2 entro il termine ivi indicato, Contr
e Iveco… dichiarano di nulla più avere a che pretendere con riguardo a tutti gli effetti cambiari protestati ceduti da Veicoli Industriali e Mondial Truck Spa a e da Pt_1 CP_1
pagina 4 di 7 Contr Emmetre a che saranno restituiti a successivamente al pagamento di cui al Pt_1 punto 2) che precede”.
Parte attrice, nel sostenere la natura novativa di tale transazione, ha evidenziato come tra gli effetti cambiari di cui al punto 4 dovessero essere ricompresi anche quelli a firma di RA
. Persona_1
Le argomentazioni di parte attrice non sono dirimenti.
Le convenute hanno infatti documentato come in forza di altro, e precedente, accordo stipulato da con il sig. , si fosse impegnata a restituire CP_1 Persona_1 CP_1
direttamente al sig. le cambiali oggetto del presente contenzioso (doc. 1 convenute). Per_1
Il fatto che le odierne convenute non fossero più in possesso delle predette cambiali veniva evidenziato a parte attrice sin dalla mail del 16.4.2019, con cui il difensore di , a fronte CP_1
della richiesta di restituzione avanzata da , rappresentava come gli effetti cambiari Pt_1 fossero già stati restituiti al sig. (doc. 8 attrice); d'altra parte, tale circostanza veniva Per_1
riconosciuta dalla stessa parte attrice, laddove con la mail del 18.10.2019 il legale di Pt_1 faceva riferimento ai predetti effetti cambiari “impropriamente restituiti al sig. Per_1
” (doc. 8 attrice).
[...]
Sebbene la scrittura privata redatta tra ed il sig. sia priva di data (doc. 1 CP_1 Per_1
convenuta), emerge pacificamente dalle stesse mail scambiate tra le parti come tale accordo fosse precedente alla transazione conclusa in data 2.8.2018, tanto che il legale di parte attrice lamentava la scorrettezza della condotta di , per aver concluso un accordo con il CP_1 sig. “nonostante fossero pendenti avanzate trattative per il componimento della lite Per_1 con la ” (cfr. mail 18.10.2019, sub doc. 8 attrice). Pt_1
Nella fattispecie in esame, dunque, non è ravvisabile un inadempimento delle convenute alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo, posto che le cambiali a RA non Per_1
potevano più essere restituite da a , in quanto già direttamente restituite al sig. CP_1 Pt_1
, in adempimento della transazione con lo stesso raggiunta. Per_1
D'altra parte, ad avallare la tesi delle convenute circa il fatto che dette cambiali non rientrassero tra quelle genericamente indicate al punto 4 della transazione del 2.8.2018, vi è anche la considerazione che, tra le numerosissime cambiali consegnate ad (ed indicate CP_1
dalla stessa parte attrice sub doc. 6), solo quelle (e quella di cui infra) Per_1 Per_2
sono state oggetto della richiesta di restituzione avanzata nel presente giudizio, avendo per contro provveduto alla restituzione di tutti gli altri effetti cambiari ancora in suo CP_1
possesso, in esecuzione degli accordi raggiunti.
pagina 5 di 7 Non può infine trascurarsi come, nonostante le specifiche contestazioni di parte convenuta, nulla abbia tempestivamente replicato l'attrice, non essendo stata neppure richiesta la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
In conclusione, non solo non ha adeguatamente provato la fonte costitutiva Parte_1
della propria pretesa restitutoria, ma la convenuta ha tempestivamente documentato (doc. 1)
l'esistenza di circostanze idonee a confutare le argomentazioni attoree.
Da ciò consegue il rigetto sia della domanda di condanna alla consegna delle cambiali, sia di quella risarcitoria, non essendo ravvisabile alcun inadempimento in capo alle convenute.
3. Quanto alla domanda di restituzione del titolo cambiario di € 8.111,00, con scadenza
27.05.2013 e firma di RA va rilevato come tale effetto sia stato restituito a Per_2 parte attrice all'udienza del 12.1.2023, di talchè deve ritenersi cessata sul punto la materia del contendere.
Il fatto, peraltro, che la cambiale sia stata consegnata solo in corso di causa non incide sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo la convenuta fornito da tempo la propria disponibilità alla restituzione - come emerge dalla mail del 12.4.2021, ben antecedente alla proposizione del giudizio in esame - e non avendo l'attrice dato riscontro alla richiesta di di istruzioni in ordine alle modalità di consegna (doc. 3 convenute). CP_1
4. Deve infine trovare conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. già emessa in data
17.1.2023, per le ragioni in essa espresse, con la precisazione che le convenute hanno dato atto di aver già ricevuto con bonifico del 13.2.2023 la somma di € 14.138,32 in esecuzione della predetta ordinanza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attrice; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 260.000,01 ad €
520.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art 96 c.p.c., tenuto anche conto dell'avvenuta consegna in corso di causa della cambiale Mummolo e non essendovi prova di una precedente offerta reale ex art. 1209 c.c. da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di restituzione della cambiale a RA Per_2
respinge nel resto tutte le domande di parte attrice;
conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 17.1.2023; condanna a rimborsare alle convenute le spese di lite, che liquida in € Parte_1
14.170,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 31.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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