Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1700/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Broccio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Neri, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: mobbing – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.05.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento della sussistenza di un comportamento vessatorio e ostile perpetrato da , nella qualità di CP_2
dirigente di e della Controparte_1 conseguente violazione dell'art. 2087 c.c. da parte della società datoriale - accertarsi che lo stesso ha subito una condotta mobbizzante e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto alla riassegnazione alla squadra farmaci e sanificazione e condannarsi la parte convenuta al risarcimento del danno
Si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso nonché la condanna della parte ricorrente al risarcimento dei
[...]
danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi nella misura di 20.000,00 euro o nel diverso importo ritenuto di giustizia. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4 ottobre
2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878).
Tanto premesso, occorre rilevare come - sebbene non sussista nel nostro ordinamento una norma che regoli espressamente il mobbing, inteso quale serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte di colleghi o superiori e caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo - la fattispecie legale di riferimento sia costituita dal combinato disposto dell'art. 2087 c.c. (che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo le particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) e dell'art. 2103 c.c. (che disciplina la prestazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, individuando le ipotesi e le modalità con cui può procedersi ad un mutamento delle mansioni originariamente attribuite).
Segnatamente, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29767), “ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Elementi questi che il lavoratore ha l'onere di provare in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass., n. 26684 del 2017)”.
In altre parole, il mobbing non si esaurisce, quindi, nella sommatoria di comportamenti già vietati dalla legge, ma presuppone “un elemento psicologico aggiuntivo, ossia l'animus nocendi, che rende vietati i comportamenti altrimenti leciti e aggrava il significato giuridico nonché sociale di comportamenti già vietati e per i quali l'ordinamento già assicura tutela, ossia un complesso di azioni che, in quanto convergenti verso un fine ultimo vessatorio, ed organizzate in sequela, oltre ad arrecare un maggior danno, perseguono un intento di degrado che il singolo atto non sarebbe altrimenti in grado di conseguire” (cfr. Cass. ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32381).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3822) ha altresì chiarito che “nell'accertamento del mobbing, <l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di aver subito una condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto…; a tal fine la legittimità dei provvedimenti può rilevare, ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata>> (Cass. n. 26684/2017). In altri termini, così come una pluralità di comportamenti illegittimi non implica, di per sé, il mobbing, allo stesso modo la legittimità di ogni singolo comportamento non esclude l'intento vessatorio. Quella che non può mancare è la valutazione complessiva della pluralità di fatti allegati come integranti il mobbing, fermo restando che la prova dell'elemento soggettivo è facilitata nel caso di comportamenti illeciti ed è, al contrario, resa più ardua dalla riscontrata legittimità di tutti i comportamenti denunciati come unitariamente finalizzati alla persecuzione e all'isolamento del lavoratore”; in particolare, “ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (cfr. Cass. n. 10992/2020).
Con precipuo riguardo al profilo risarcitorio, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20 luglio
2023, n. 21682) ha poi affermato che “in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte che non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, e che i rispettivi onere di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per
l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022 cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n.
8911/2019, n. 24742/2018) appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare ad avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato l'odierno ricorrente – sul quale, come detto, gravava ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio – ha allegato e provato la serie di comportamenti vessatori ed ostili posti in essere da , CP_2
nella qualità di dirigente della Controparte_1
e volti alla riassegnazione del lavoratore al servizio emergenza urgenza 118, dall'altro
[...]
lo stesso non ha dedotto né tantomeno dimostrato in giudizio il danno subito, cioè la lesione alla salute o alla personalità di cui chiede il risarcimento, rimanendo così assorbita la questione, logicamente successiva, dell'onere per il datore di lavoro di fornire la prova liberatoria. Sul punto, va infatti ricordato che il danno non patrimoniale, anche quando si origini dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697
c.c. (ex multis, Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972); l'accertamento del danno non patrimoniale postula, infatti, in primo luogo la verifica degli elementi che si ricavano dall'art. 2043
c.c. e che consistono nella condotta dannosa, nel nesso causale tra detta condotta e un evento di danno e, infine, nella sussistenza di un danno connotato dalla lesione di interessi meritevoli di tutela e che si struttura come danno – conseguenza, che, in quanto tale, deve essere allegato e provato (cfr.
Cass. 27 giugno 2007 n. 15131).
A tale carenza probatoria non può peraltro supplire neppure il disposto dell'art. 1226 c.c., che attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa un danno nel caso in cui questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare;
ne consegue che, nel caso di specie, stante la genericità del danno invocato, l'art. 1226 c.c. non può essere applicato, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ordinanza 22 febbraio 2017 n. 4534), il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito solo qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, o altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio subito, mentre, al contrario, se l'esistenza stessa del pregiudizio è incerta l'art. 1226 c.c. non è in alcun modo invocabile.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'assegnazione del ricorrente al servizio emergenza urgenza 118 sia illegittima in quanto rientrante in “un disegno persecutorio unificante” e che, pertanto, debba essere riconosciuto il suo diritto alla riassegnazione nella mansione di operatore della squadra farmaci e sanificazione, mentre per il resto il ricorso non merita accoglimento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto, rimanendo così assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società resistente.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla riassegnazione nella mansione di operatore della squadra farmaci e sanificazione;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo