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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1244/2025 promossa da: Parte_1
, con il patrocinio dall'Avv. Domenico Pasquale Regina e dall'Avv.
[...] Prof. Alessandro Riccioni APPELLANTE contro
Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_3 APPELLATA CONTUMACE nonché contro
Controparte_4 APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_5 Controparte_6
[...] APPELLATO CONTUMACE Ha pronunciato la seguente SENTENZA La Corte, rilevato che, con atto depositato in data 18.9.2025, il Sig. quale Parte_2 amministratore del Consorzio Stabile Restructure 5.0 Scarl, ha manifestato e comunicato la propria volontà di rinunciare al procedimento di reclamo avverso la Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 117/2025 emessa dal Tribunale di Bologna;
rilevato altresì che le parti appellate non si sono costituite nel presente giudizio e che non è quindi necessaria accettazione da parte di queste ultime;
ritenuto pertanto che debba pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa pagina 1 di 2 all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. ord. n.
23620 del 09.10.2017);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte in data 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1244/2025 promossa da: Parte_1
, con il patrocinio dall'Avv. Domenico Pasquale Regina e dall'Avv.
[...] Prof. Alessandro Riccioni APPELLANTE contro
Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_3 APPELLATA CONTUMACE nonché contro
Controparte_4 APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_5 Controparte_6
[...] APPELLATO CONTUMACE Ha pronunciato la seguente SENTENZA La Corte, rilevato che, con atto depositato in data 18.9.2025, il Sig. quale Parte_2 amministratore del Consorzio Stabile Restructure 5.0 Scarl, ha manifestato e comunicato la propria volontà di rinunciare al procedimento di reclamo avverso la Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 117/2025 emessa dal Tribunale di Bologna;
rilevato altresì che le parti appellate non si sono costituite nel presente giudizio e che non è quindi necessaria accettazione da parte di queste ultime;
ritenuto pertanto che debba pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa pagina 1 di 2 all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. ord. n.
23620 del 09.10.2017);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte in data 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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