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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
15470/2024 iscritto al n. 4357/2024 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitasi in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1
pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio di Barano d'Ischia del 14/3/2018 (rep. 33646, racc. Persona_1
15752), dall'Avv. Elena Lauritano (c.f. ); C.F._1
AT T O R E IN R IAS SUN Z I ON E
E
(c.f. ), costituitasi in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 29/10/2010 rep 115840 racc. 33105), dall'Avv. Severino Per_2
Aniello De Rosa;
CO NV EN U TA IN R I ASS UN Z ION E
NONCHÉ
n. 4357/2024 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Controparte_2
CO NV EN U TA IN R I ASS UN Z ION E – N ON CO S TI T U I TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/10/2024 la ha riassunto, ai Parte_1 sensi dell'art. 392 c.p.c., il presente processo a seguito dell'ordinanza di cassazione con rinvio n. 15470/2024 emessa dalla S.C.. La vicenda processuale è così descritta nella predetta ordinanza: “la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5433/2018, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 1945/2014 con cui il Tribunale di Napoli - dichiarata la legittimità della revoca, disposta con decreto della Giunta n. 264/2010, di un finanziamento Parte_1
concesso dalla alla - ha condannato la Pt_1 Controparte_2 società alla restituzione della somma di € 420.000,00.
La stessa Corte ha rigettato, inoltre, in ragione della condanna del debitore principale, la domanda di condanna formulata dalla per la medesima somma Pt_1 nei confronti della (quest'ultima aveva prestato autonoma garanzia a Controparte_1
prima richiesta per l'eventuale restituzione del finanziamento a seguito dell'inadempimento della , giusta polizza fideiussoria n. 12 del CP_2
28.03.2008).
La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che il motivo d'appello con cui la si doleva della mancata condanna della Parte_1
doveva ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. per novità della domanda, in CP_1 quanto la nel grado d'appello, aveva proposto una ricostruzione del contratto Pt_1 di garanzia del tutto diversa e nuova rispetto a quanto rappresentato in primo grado.
In particolare, la Corte di merito ha evidenziato che la aveva Parte_1
sostenuto, in primo grado, la natura autonoma della garanzia e aveva richiesto la condanna del garante e del garantito, ciascuno in riferimento alla propria obbligazione, mentre, nell'appello, aveva fondato le proprie ragioni sulla natura fideiussoria, chiedendo l'eventuale condanna in solido delle parti. Pertanto, data la diversità ontologica tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, vi era stato il radicale mutamento della pretesa avanzata dalla Pt_1
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(già Prima sezione civile bis)
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Pt_1
affidandolo ad un unico motivo.
[...]
La e l' hanno resistito in Controparte_2 Controparte_1 giudizio con due distinti controricorsi”.
La S.C. ha accolto l'unico motivo (avente ad oggetto “l'erronea dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello della , la nullità della Parte_1
sentenza e/o del procedimento, la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ex art. 360, 1° c., n.
3 e/o 4, c.p.c.”) ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, “per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità”.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio la ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della impugnata sentenza n.
1945/2014 del Tribunale di Napoli, del 5.2.14, depositata il 7 febbraio 2014, e non notificata:
1) condannare la (già ), anche in solido con Controparte_1 Controparte_3
la al pagamento, in favore della , Controparte_2 Parte_1 dell'importo effettivamente erogato di € 420.000,00 e garantito con la polizza fideiussoria n. n. 0092364-12 del 28.03.2008, maggiorato con gli interessi calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo, decorrenti dal
14.4.2010 a quella dell'effettivo rimborso;
2) condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
3) confermare per il resto l'impugnata sentenza”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 28/10/2024, l' che ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare “l'inammissibilità oltre che l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande formulate dalla con la Parte_1
citazione in riassunzione notificata il 03.10.2024. Con la vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
Non si è costituita la Controparte_4
Alla prima udienza del 25/2/2025 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 4/3/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
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(già Prima sezione civile bis)
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione dell'intero processo ai sensi degli artt. 309,
181 e 393 c.p.c..
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sul giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15470/2024: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione dell'intero processo ai sensi degli artt. 309, 181 e 393 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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