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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9936/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 9936 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 12.07.2023 da:
(CF: ), nato in [...] il [...], con l'avv. Zuin Parte_1 C.F._1 ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate il 09.12.2024: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di IG del 14.06.2023 nei confronti del sig. e, conseguentemente, accertare il diritto Parte_1 dell'odierno ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale, ex art. 19 comma 1.1 T.U. immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020, ordinando alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno e del titolo di viaggio, con vittoria di spese e CP_1 competenze di causa oltre accessori di legge;
per l'amministrazione resistente: il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di lite;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. A. emesso in data 14.06.2023 e NumeroDiCar_1 contestualmente notificato, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data 07.04.2022, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza, sulla base della considerazione che “dall' istanza non emerge una particolare condizione o profilo personale del richiedente tale da far ritenere che, nel caso di specie, ricorrano le circostanze ostative al rimpatrio di cui all'a11. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, ovvero che il predetto, in caso di rientro, sia esposto ad un rischio specifico di subire persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti o che possa rischiare di essere rinviato in un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, o che il rimpatrio determini una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.”
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta che il rigetto è stato motivato, da un lato, sulla base di un'”errata valutazione delle esigenze umanitarie e vulnerabilità del ricorrente ex art. 19 d.lgs n.
286/1998 così come modificato dall'art. 1 d.l. n. 130/2020”, in particolare con riferimento alla condizione sanitaria del ricorrente (cfr. p. 2 ricorso introduttivo); dall'altro di un'erronea “valutazione dell'integrazione sociale in Italia dell'odierno ricorrente” (cfr. p. 5 ibidem).
In via preliminare, il ricorrente chiede la sospensione del provvedimento impugnato e l'ordine alla
Questura di di rilasciare al ricorrente un documento attestante la regolarità del soggiorno nel CP_1 territorio italiano, per tutta la durata del presente giudizio;
nel merito chiede, in via principale,
l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In allegato al ricorso il ricorrente ha depositato (per quanto di interesse relativamente alla posizione del ricorrente): provvedimento del Questore dd. 07.04.2024 (all. 1); documenti medici del 03.07.2023 (all.
2); relazione del 10.07.2023 dell'amministratrice di Agri360 SRL sul proprio dipendente (all. 3); buste paga maggio – giugno 2023 (all. 4); comunicazione di ospitalità dd. 18.11.2022 (all. 5).
Con decreto del 04.08.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in ragione della documentata integrazione lavorativa.
Il di IG, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con successive note di deposito del 05.09.2024, il difensore ha prodotto ulteriore documentazione, e cioè: comunicazione Unilav del 03.05.2024 con riferimento all'impiego presso Agri360 SRL dal
04.05.2024 al 10.12.2024, con qualifica di bracciante agricolo (all. 6); estratto conto previdenziale CP_2 in regime generale per i periodi decorrenti dal 01.01.2020 al 31.12.2023, nonché estratto conto parasubordinati per l'anno solare 2016 (all. 7); email del datore di lavoro dd. 12.09.2024 (doc. 8);
Certificazione Unica 2024 riferita all'anno 2023, per redditi da lavoro dipendenti pari a circa euro
8.000,00 (all. 9); Certificato del Casellario Giudiziale dd. 22.07.2024 (all. 10); Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza emesso dal Comune di del 30.08.2024 (all. 11); buste paga da CP_1
2 Agro360 SRL per i mesi di giugno – luglio 2024 (all. 12); referto medico esame Radiografia Standard del torace dd. 30.07.2024 (all. 13).
Con note d'udienza del 09.12.2024 ha ulteriormente allegato: Comunicazione Obbligatoria Unificato
Lav – proroga del contratto presso Agri360 SRL sino al 30/04/2025 (all. 14); estratto conto previdenziale aggiornato sino al 30.11.2024 (all. 15); buste paga per i mesi di agosto – novembre 2024 (all.ti 16 CP_2
– 19).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va premesso che il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno non ha ad oggetto la legittimità del procedimento amministrativo, bensì l'accertamento del diritto al titolo di soggiorno oggetto del provvedimento impugnato. Pertanto, nel presente giudizio non hanno rilievo le doglianze svolte dal ricorrente circa l'illegittimità del procedimento.
Con riferimento al merito della domanda si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale, la cui istanza non risulta allegata agli atti;
il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 12.07.2023.
Il provvedimento del Questore di IG impugnato è stato assunto su parere della Commissione
Territoriale del 7.4.2022; se ne desume che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in epoca precedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale nel territorio dello Stato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione
(Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
3 Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi raggiunta la prova del radicamento sociale e familiare nel territorio italiano del ricorrente.
Egli risulta dapprima saltuariamente integrato nel mondo del lavoro dal 2020 (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 2024 – doc. 15) e successivamente risulta occupato presso il medesimo CP_2 datore di lavoro, Agri360 SRL, dall'anno 2023, come emerge dalla Certificazione Unica 2024 per redditi da lavoro dipendente presso per circa euro 8.000,00 (doc.9); nonché dalla positiva relazione da parte dell'amministratrice della Società datata 10.07.2023 (doc. 3). Attualmente egli risulta occupato a far data dal 04.05.2024 con regolare un ulteriore contratto a tempo determinato presso la medesima Società
Agri360 SRL con qualifica di bracciante agricolo (cfr. dichiarazione UniLav – doc. 6), prorogato sino al 30.04.2025 (cfr. dichiarazione UniLav di proroga – doc. 14); tale occupazione gli garantisce una retribuzione mensile (buste paga mesi di agosto – novembre 2024 - docc. 16 – 19).
Per quanto attiene al profilo abitativo, il richiedente ha allegato la Comunicazione di ospitalità del
18.11.2023, con scadenza al 31.12.2023 (doc. 5); agli ha poi comprovato la propria iscrizione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente nel Comune di (cfr. Certificati anagrafico CP_1 del 30.08.2024 – doc. 11).
Si tratta di elementi che alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità consentono di ritenere sussistente un principio, e anzi un vero processo ormai avviato, di integrazione sociale sul territorio nazionale, né assume rilievo l'importo non elevato delle retribuzioni da ultimo conseguite dal ricorrente. Va infatti ricordato che: l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n. 20240); la valutazione circa la sussistenza di un'integrazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (Cass. sez. III, 2.10.2020 n. 21240); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (Cass., sez. VI,
15.3.2022 n. 8373); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (Cass., sez. I. 30.03.2022 n. 10201); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (Cass. sez. I, 28.7.2022 n. 23571).
Deve pertanto ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso e che il richiedente dovrebbe abbandonare i propri familiari residenti in Italia per tornare nel Paese d'origine.
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
*
4 3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del fatto che il ricorso è stato deciso in ragione di elementi sopravvenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 9936/2023 R.G. promossa da (CF: Parte_1
) contro , ogni altra diversa domanda ed C.F._1 Controparte_1 eccezione respinta:
1. accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 9936 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 12.07.2023 da:
(CF: ), nato in [...] il [...], con l'avv. Zuin Parte_1 C.F._1 ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate il 09.12.2024: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di IG del 14.06.2023 nei confronti del sig. e, conseguentemente, accertare il diritto Parte_1 dell'odierno ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale, ex art. 19 comma 1.1 T.U. immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020, ordinando alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno e del titolo di viaggio, con vittoria di spese e CP_1 competenze di causa oltre accessori di legge;
per l'amministrazione resistente: il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di lite;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. A. emesso in data 14.06.2023 e NumeroDiCar_1 contestualmente notificato, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data 07.04.2022, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza, sulla base della considerazione che “dall' istanza non emerge una particolare condizione o profilo personale del richiedente tale da far ritenere che, nel caso di specie, ricorrano le circostanze ostative al rimpatrio di cui all'a11. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, ovvero che il predetto, in caso di rientro, sia esposto ad un rischio specifico di subire persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti o che possa rischiare di essere rinviato in un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, o che il rimpatrio determini una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.”
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta che il rigetto è stato motivato, da un lato, sulla base di un'”errata valutazione delle esigenze umanitarie e vulnerabilità del ricorrente ex art. 19 d.lgs n.
286/1998 così come modificato dall'art. 1 d.l. n. 130/2020”, in particolare con riferimento alla condizione sanitaria del ricorrente (cfr. p. 2 ricorso introduttivo); dall'altro di un'erronea “valutazione dell'integrazione sociale in Italia dell'odierno ricorrente” (cfr. p. 5 ibidem).
In via preliminare, il ricorrente chiede la sospensione del provvedimento impugnato e l'ordine alla
Questura di di rilasciare al ricorrente un documento attestante la regolarità del soggiorno nel CP_1 territorio italiano, per tutta la durata del presente giudizio;
nel merito chiede, in via principale,
l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In allegato al ricorso il ricorrente ha depositato (per quanto di interesse relativamente alla posizione del ricorrente): provvedimento del Questore dd. 07.04.2024 (all. 1); documenti medici del 03.07.2023 (all.
2); relazione del 10.07.2023 dell'amministratrice di Agri360 SRL sul proprio dipendente (all. 3); buste paga maggio – giugno 2023 (all. 4); comunicazione di ospitalità dd. 18.11.2022 (all. 5).
Con decreto del 04.08.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in ragione della documentata integrazione lavorativa.
Il di IG, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con successive note di deposito del 05.09.2024, il difensore ha prodotto ulteriore documentazione, e cioè: comunicazione Unilav del 03.05.2024 con riferimento all'impiego presso Agri360 SRL dal
04.05.2024 al 10.12.2024, con qualifica di bracciante agricolo (all. 6); estratto conto previdenziale CP_2 in regime generale per i periodi decorrenti dal 01.01.2020 al 31.12.2023, nonché estratto conto parasubordinati per l'anno solare 2016 (all. 7); email del datore di lavoro dd. 12.09.2024 (doc. 8);
Certificazione Unica 2024 riferita all'anno 2023, per redditi da lavoro dipendenti pari a circa euro
8.000,00 (all. 9); Certificato del Casellario Giudiziale dd. 22.07.2024 (all. 10); Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza emesso dal Comune di del 30.08.2024 (all. 11); buste paga da CP_1
2 Agro360 SRL per i mesi di giugno – luglio 2024 (all. 12); referto medico esame Radiografia Standard del torace dd. 30.07.2024 (all. 13).
Con note d'udienza del 09.12.2024 ha ulteriormente allegato: Comunicazione Obbligatoria Unificato
Lav – proroga del contratto presso Agri360 SRL sino al 30/04/2025 (all. 14); estratto conto previdenziale aggiornato sino al 30.11.2024 (all. 15); buste paga per i mesi di agosto – novembre 2024 (all.ti 16 CP_2
– 19).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va premesso che il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno non ha ad oggetto la legittimità del procedimento amministrativo, bensì l'accertamento del diritto al titolo di soggiorno oggetto del provvedimento impugnato. Pertanto, nel presente giudizio non hanno rilievo le doglianze svolte dal ricorrente circa l'illegittimità del procedimento.
Con riferimento al merito della domanda si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale, la cui istanza non risulta allegata agli atti;
il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 12.07.2023.
Il provvedimento del Questore di IG impugnato è stato assunto su parere della Commissione
Territoriale del 7.4.2022; se ne desume che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in epoca precedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale nel territorio dello Stato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione
(Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
3 Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi raggiunta la prova del radicamento sociale e familiare nel territorio italiano del ricorrente.
Egli risulta dapprima saltuariamente integrato nel mondo del lavoro dal 2020 (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 2024 – doc. 15) e successivamente risulta occupato presso il medesimo CP_2 datore di lavoro, Agri360 SRL, dall'anno 2023, come emerge dalla Certificazione Unica 2024 per redditi da lavoro dipendente presso per circa euro 8.000,00 (doc.9); nonché dalla positiva relazione da parte dell'amministratrice della Società datata 10.07.2023 (doc. 3). Attualmente egli risulta occupato a far data dal 04.05.2024 con regolare un ulteriore contratto a tempo determinato presso la medesima Società
Agri360 SRL con qualifica di bracciante agricolo (cfr. dichiarazione UniLav – doc. 6), prorogato sino al 30.04.2025 (cfr. dichiarazione UniLav di proroga – doc. 14); tale occupazione gli garantisce una retribuzione mensile (buste paga mesi di agosto – novembre 2024 - docc. 16 – 19).
Per quanto attiene al profilo abitativo, il richiedente ha allegato la Comunicazione di ospitalità del
18.11.2023, con scadenza al 31.12.2023 (doc. 5); agli ha poi comprovato la propria iscrizione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente nel Comune di (cfr. Certificati anagrafico CP_1 del 30.08.2024 – doc. 11).
Si tratta di elementi che alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità consentono di ritenere sussistente un principio, e anzi un vero processo ormai avviato, di integrazione sociale sul territorio nazionale, né assume rilievo l'importo non elevato delle retribuzioni da ultimo conseguite dal ricorrente. Va infatti ricordato che: l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n. 20240); la valutazione circa la sussistenza di un'integrazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (Cass. sez. III, 2.10.2020 n. 21240); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (Cass., sez. VI,
15.3.2022 n. 8373); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (Cass., sez. I. 30.03.2022 n. 10201); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (Cass. sez. I, 28.7.2022 n. 23571).
Deve pertanto ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso e che il richiedente dovrebbe abbandonare i propri familiari residenti in Italia per tornare nel Paese d'origine.
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
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4 3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del fatto che il ricorso è stato deciso in ragione di elementi sopravvenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 9936/2023 R.G. promossa da (CF: Parte_1
) contro , ogni altra diversa domanda ed C.F._1 Controparte_1 eccezione respinta:
1. accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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