Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Carabinieri Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Comando Gen Arma Cc, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento n. di prot. -OMISSIS-, notificato il 6.12.2022, emesso dal Comando Provinciale di L'Aquila – Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise', a firma del Comandante Col. -OMISSIS- con il quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dalla Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise' – Comando Provinciale di L'Aquila, con provvedimento n. di prot. -OMISSIS-del 24.9.2022
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e di Carabinieri Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la Pres. GE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con ricorso ritualmente notificato l’istante chiede l’annullamento degli atti in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Premette in fatto:
- di essere Brigadiere in s.p. effettivo al Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, in qualità di -OMISSIS-;
- di essere appartenente all’Associazione sindacale “Unarma” in qualità di -OMISSIS-
Generale Provinciale;
- di aver ricevuto, con provvedimento n. di prot. 125/9-2 del 20.6.2022, notificato in pari
data, la comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare di corpo per l’eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, per aver “rilasciato un’intervista televisiva all’emittente locale-OMISSIS-, pubblicata sul sito web dell’organo di stampa”, della quale si riportava la trascrizione integrale;
- di aver avuto la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, n. di prot. -OMISSIS- dell’11.8.2022, a firma del Comandante, Magg.-OMISSIS-, della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” – Comando Provinciale di L’Aquila – Reparto Operativo Nucleo Investigativo, con cui veniva irrogata la sanzione disciplinare del ‘Rimprovero’ per aver rilasciato un’intervista televisiva all’emittente locale-OMISSIS-… senza aver richiesto o ottenuto alcuna preventiva autorizzazione;
- di essere venuto a conoscenza che, in data 18.8.2022, con atto n. -OMISSIS-, il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” disponeva l’annullamento del provvedimento conclusivo
del procedimento disciplinare valutato che “la motivazione finale della sanzione disciplinare, ascrivibile a matricola, non è aderente ai criteri dettati dall’art. 1398, commi 2, lett. c), e 6, del COM”;
- di aver infine ricevuto il provvedimento n. di prot. -OMISSIS-del 24.8.2022, notificato il 25.8.2022, con l’irrogazione della sanzione disciplinare del ‘Rimprovero’, per aver rilasciato un’intervista televisiva all’emittente locale-OMISSIS-… senza aver richiesto o ottenuto alcuna preventiva autorizzazione in violazione di quanto stabilito dalle seguenti disposizione normative:
1)-dal DLgs 8.11.2021 n. 188;
2)-dalla circolare n. 2349/91-1 del 24.9.2017 del CGACC;
3)-dalla circolare n 2404/2022 del 20.5.2022 della Direz. Distrett. Antimafia
e Antiterrorismo ;
4)-dagli artt. 713, comma 2 (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità) e 732 (Contegno militare) del TU (DPR 90/2010) n. 150/2-5/2022 del 9.9.2022;
-di aver presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento che veniva deciso con provvedimento n. n. -OMISSIS-, notificato in data 6.12.2022, dal Comando Prov.le di L’aquila – Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” – con cui si rigettava il ricorso gerarchico, ritenendo infondate le censure mosse.
Il presente gravame è affidato a tre motivi di ricorso.
1)Violazione di legge – Art. 11 della Conv. Europea dei Diritti dell’Uomo- Artt. 21 e 39 Cost. – L. n. 46 del 28.4.2022. Violazione di legge – art. 1472 del DLgs 66/2010 in relazione all’art. 1473 e art. 722 del DLgs 90/2010. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
Il ricorrente sostiene che nella determina che rigetta il ricorso gerarchico vi sia un tentativo di
limitare un diritto costituzionalmente garantito, anche alle associazioni sindacali militari, che hanno trovato il loro riconoscimento legislativo nella L. n. 46 del 28.4.2022 (cd Legge Corda).
Se è vero, come ricorda la Determina qui impugnata, che la Legge Corda pone dei limiti rispetto alle materie sulle quali le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari possono manifestare il loro pensiero, è altresì vero che la competenza è esclusa rispetto a “materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al
rapporto gerarchico-funzionale, nonché all’impiego del personale in servizio”.
Materie, la cui elencazione deve ritenersi tassativa e che, verificato il caso concreto, non sono state oggetto dell’intervista di cui si discute.
Emergerebbe, infatti, dai documenti prodotti nel giudizio con particolare riferimento all’intervista ed alla sua trascrizione, che né il militare sanzionato, né l’associazione di appartenenza firmataria hanno mai fatto alcun cenno ad argomenti esclusi dalla loro competenza ai sensi dell’art. 5, comma 3 L. 46 del 28.4.2022, poichè l’argomento trattato era solo ed unicamente il fenomeno delle ‘infiltrazioni mafiose’ già oggetto di numerosi articoli e trasmissioni di approfondimento da parte di altre testate giornalistiche e, in generale, dei mass media.
E’ evidente, quindi, che il richiamo effettuato nella Determina impugnata all’art. 5, comma 3, della n. 46 del 28.4.2022 per giustificare un provvedimento sanzionatorio, non solo non è pertinente ma implica una aperta violazione della medesima normativa e delle libertà, costituzionalmente garantite anche ai militari, che la Legge Corda vuole invece tutelare.
2)Eccesso di potere – violazione dell’art. 3 L. 241/90 - Insufficienti motivazioni - Manifesta illogicità e irragionevolezza –– eccesso di potere - Difetto dei presupposti e illogicità manifesta – Violazione dell’art. 1472 del COM
L’istante lamenta una insufficienza, illogicità e irragionevolezza della motivazione nei
provvedimenti che hanno portato alla irrogazione della sanzione disciplinare ed al rigetto del ricorso gerarchico.
Secondo l’art. 3 della L. 241/90, infatti, l’amministrazione avrebbe dovuto specificare l’iter logico seguito per raggiungere il risultato indicato nell’atto finale, evidenziando quale interesse dovesse prevalere e, conseguentemente, quale soccombere; avrebbe dovuto inoltre specificare tutti i criteri utilizzati per giungere ad una diversa formulazione e per procedere al suddetto bilanciamento tra interesse pubblico primario da una parte e interesse privato dall’altra.
Nulla di tutto ciò si rinviene negli atti qui impugnati, ed in particolare nel provvedimento finale di irrogazione della sanzione, perchè non sarebbero chiari quali siano i contorni della vicenda e delle attività disciplinarmente rilevanti, né sarebbero indicate le ‘notizie attinenti al servizio e alla condizione di stato’ che il ricorrente avrebbe diffuso senza autorizzazione ed in violazione, in particolare, dell’art. 1472 C.O.M. e della richiamata Circolare CGACC.
Come precisato nella narrativa in fatto, nonché negli atti inviati dallo stesso militare in sede di giustificazioni, prima, e di ricorso gerarchico, poi, quanto dichiarato era oggetto di notizie già di ampio dominio pubblico e nessuna informazione segreta o notizia attinente al servizio è stata divulgata, né dal militare né dall’associazione professionale.
3)Violazione dell’art. 1370 Dlgs 60/2010 (COM) – mancata corrispondenza tra contestazione degli addebiti e sanzione – eccesso di potere.
Dalla lettura dei documenti allegati e dei provvedimenti emessi dall’amministrazione nell’iter che ha portato alla determina qui impugnata, emergerebbe anche la violazione dell’art. 1370 del DLgs n. 60/2010 (COM), attesa la mancata corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e la sanzione disciplinare inflitta.
La modifica del provvedimento disciplinare, di cui alla determina n. 25/9 2-4 dell’11.8.2022 da parte del Comando Legione Carabinieri con atto n. -OMISSIS- del 18.8.2022, secondo la prospettazione dell’istante, annullerebbe di fatto l’intero procedimento dalla sua origine, non sussistendo più corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e la sanzione disciplinare medesima.
L’integrazione dell’addebito avvenuto a seguito dell’intervento dell’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri e sulla scorta del quale al Brig. -OMISSIS- viene contestata, oltre alle violazioni di legge già indicate nell’atto di avvio del procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 1472 del DLgs n. 66/2010, non avrebbe consentito allo stesso di disporre adeguata difesa anche su tale specifica contestata violazione di legge, determinando, quindi, un chiaro eccesso di potere nell’operato dell’amministrazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con successiva memoria l’istante ha ribadito le proprie conclusioni.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato ed è pertanto respinto.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei suoi diritti sindacali e della legge che sancisce la libertà di associazione sindacale delle forze armate (cd legge Corda).
Le censure proposte sono prive di pregio in relazione sia al contenuto del provvedimento sanzionatorio che al contenuto del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
La motivazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero è relativa alla circostanza che il ricorrente ha, in assenza delle previste autorizzazioni, rilasciato un’intervista ad una rete televisiva locale, di cui naturalmente non disconosce la paternità.
L’intervista, peraltro trascritta integralmente, secondo la valutazione dell’Amministrazione, trattava argomenti e fatti inerenti al servizio, attraverso considerazioni e valutazioni, ricondotti ad accertamenti e provvedimenti emessi dalla locale Prefettura, sullo stato della sicurezza pubblica e sul livello di infiltrazione criminale da parte di associazioni di tipo mafioso nell'ambito del territorio provinciale di L'Aquila.
Tale intervista doveva essere preventivamente autorizzata in base alla normativa vigente, mentre il ricorrente, lungi dal rispettare la normativa di settore, aveva chiesto esclusivamente una sorta di autorizzazione preventiva al direttivo della propria Organizzazione Sindacale, del tutto priva, quest’ultima, del potere di fornire tale assenso.
Il comportamento veniva sanzionato per la violazione di numerose norme di legge e di regolamento, tra cui il Regolamento in materia di ordinamento militare, il DPR 15 Marzo 2010, n. 90.
L'asserita violazione del diritto di manifestazione del pensiero lamentata dal ricorrente, in realtà non è ravvisabile.
Giova osservare, infatti, che l’intervista in cui sono contenute dichiarazioni e considerazioni, ricondotte ad accertamenti e conseguenti provvedimenti emessi dalla locale prefettura in tema di certificazioni antimafia sono attinenti al servizio prestato ed in particolare alla branca delle operazioni che riguardano l'Istituto dell'Arma dei Carabinieri.
Il ricorrente medesimo, peraltro, presta servizio presso il Reparto Operativo —Nucleo Investigativo dell'Aquila; tale reparto, infatti, "costituisce — in ambito provinciale —il reparto qualificato di manovra atto a fronteggiare e reprimere le forme più gravi di criminalità, con particolare riguardo a quella organizzata, nonché svolge, in qualsiasi località della giurisdizione, attività investigativa ed eventualmente preventiva e informativa" (come previsto dalla Pubblicazione N-3 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri edizione 1994), nonché partecipa, unitamente al Nucleo Informativo, ai gruppi interforze per gli accertamenti e la conseguente emissione dei provvedimenti inerenti alla certificazione antimafia.
L'articolo 5, comma 3, della legge n. 46 del 2022 stabilisce che è esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico funzionale, nonché all'impiego del personale in servizio.
Il medesimo articolo 5, al comma 2, viceversa, stabilisce che sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
1. Contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95.;
2. Assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
3. Inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
4. Provvidenze per gli infortuni subite e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
5. Pari opportunità;
6. Prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
7. Spazi e attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentanti e dei loro familiari.
Conseguentemente, le affermazioni del ricorrente in ordine al divieto illegittimo di espressione del pensiero e dell'associazionismo, riconosciuto ormai dalla cosiddetta legge Corda, sono del tutto prive di pregio.
Infatti risulta evidente, anche sulla base della documentazione versata in atti, che i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riconosciute rappresentative a livello nazionale, possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5. Tale disposizione è dettata dall'articolo 14 della medesima legge.
Ancora, risulta che ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporto con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza, e oggetto della contrattazione nazionale di settore, ai sensi dell'articolo 15 della sopracitata legge.
Ne consegue che il militare che ricopre cariche elettive nell'associazione professionali a carattere sindacale può essere perseguito in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio della sua funzione, qualora non rispetti i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale.
Il militare, quindi, deve essere autorizzato a rilasciare un'intervista su argomenti di servizio, a prescindere dal presunto discrimine della notorietà o meno dei fatti, essendo la materia delle infiltrazioni mafiose e soprattutto delle operazioni svolte da altri organi dello Stato, come in questo caso la Prefettura di L'Aquila, assolutamente al di fuori delle materie tassativamente elencate dalla legge Corda.
La legge n. 46 del 2022 riguarda, infatti, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ed è chiaramente interpretabile, quanto ai limiti di espressione sindacale ed alla possibilità di rilasciare interviste a testate giornalistiche o reti televisive, nel senso che non è permesso, senza la preventiva autorizzazione, al di fuori delle materie di competenza esclusiva dell'associazione sindacale, il cui elenco è tassativo, esprimersi su testate giornalistiche o altri mezzi di comunicazione senza una preventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente superiore.
Nel caso di specie, erroneamente si parla di limitazione della libertà di pensiero e di parola che la Costituzione e lo Stato democratico tutelano in capo a qualsiasi cittadino, poiché il fulcro del problema sta nel fatto che i militari, e i dipendenti pubblici in generale (art. 98 Cost.), possono essere oggetto di limiti più stringenti in relazione alle espressioni di tali opinioni, quali ad esempio l'autorizzazione preventiva, nell’ipotesi in cui vogliano esprimere su materie e profili che non ineriscono l’attività della associazione sindacale a cui si appartiene.
L’intervista, infatti, ha avuto ad oggetto argomenti quali la presenza di infiltrazioni di organizzazioni criminali mafiose, misure interdittive antimafia, sicurezza pubblica, tutti argomenti relativi ad operazioni di polizia e inerenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, espressamente esclusi dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi del ricordato articolo 5, comma 3, della legge 28 Aprile 2022, n. 46.
Nessun rilievo ha l'affermazione proposta dal ricorrente per cui gli argomenti trattati erano già noti al pubblico in quanto già trattati da altre testate giornalistiche o televisive, dal momento che le norme vigenti non prevedono, in tema di autorizzazioni, differenze tra informazioni già note oppure ancora sconosciute, proprio in ragione del fatto che un'affermazione riferita da un pubblico ufficiale assume una portata diversa rispetto ad un'affermazione che può essere fatta da un cittadino che non possiede tale status.
D'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 14 della cosiddetta legge Corda prevede espressamente che i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari, possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5, citato.
Conseguentemente è la stessa legge Corda, di cui si invoca la violazione nel primo motivo di ricorso, ad imporre dei limiti nell'espressione della libertà di pensiero da parte degli associati di una associazione sindacale.
Parimenti infondata è la tesi che propone il ricorrente quando contempla un doppio regime a seconda che ci si esprima come rappresentante sindacale oppure come semplice militare, atteso che l’associazione di cui fa parte è proprio un’associazioni tra militari, regolata, in virtù di tale fattore, da una legge dello Stato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Dagli atti di causa versati dall'amministrazione resistente si evince che il procedimento disciplinare ha avuto una cronologia assolutamente conforme alle leggi, dove il militare ha avuto una puntuale contestazione degli addebiti e ha potuto presentare memorie difensive e giustificazioni, con piena integrità del contraddittorio.
Non sussistono i vizi indicati con il secondo motivo di ricorso, tra cui, per esempio, il difetto di motivazione, apparendo il provvedimento sanzionatorio in primis e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ampiamente e congruamente motivati in ordine ai presupposti di fatto, alla violazione delle norme precisamente indicate e alla ascrivibilità della condotta al ricorrente.
Da ultimo infondato è il terzo motivo di ricorso.
Le argomentazioni versate in atti sono prive di fondamento, in quanto la lettera n. -OMISSIS--D in data 18 agosto 2022 del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", Ufficio Personale, ha determinato l'annullamento, ai sensi dell'art. 1372 del D.Lgs. n. 66/2010, "del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare "de quo", notificato all'interessato l'1 1 agosto 2022 con comunicazione n. -OMISSIS- datata 11 agosto 2022 del Reparto Operativo — Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di L'Aquila", dopo aver valutato che "la motivazione finale della sanzione disciplinare, ascrivibile a matricola, non è aderente ai criteri dettati dall'art. 1398, commi 2, lett. c), e 6, del C.O.M.".
Il provvedimento risulta del tutto conforme a quanto disposto dalla Guida Tecnica "Procedure Disciplinari" 7^ edizione 2021 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, che stabilisce "che a norma dell'art. 1372 C.O.M., l'Amministrazione Militare conserva il potere di annullamento d'ufficio, con effetto ex tunc, degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi ab origine, ove ricorrano i presupposti dettati dall'art. 21-nonies della L. 241/1990" .
Secondo quanto illustrato, pertanto, un provvedimento è illegittimo (art. 21-octies L. 241/1990) e soggetto ad annullamento, quando è:
- adottato in violazione di legge;
- viziato da eccesso di potere;
- adottato da Autorità incompetente (incompetenza relativa).
Può procedere all'annullamento d'ufficio la stessa Autorità che ha adottato il provvedimento e le Autorità gerarchiche sovraordinate ("l'amministrazione militare", recita l'art. 1372 citato) qualora ricorrano alcuni presupposti quali la sussistenza di ragioni di interesse pubblico di cui deve essere data espressa motivazione, un termine ragionevole dall’adozione, tale da non incidere negativamente su posizioni ormai consolidate ed infine la verifica degli interessi del destinatario dell'atto.
L'Amministrazione Militare può dunque procedere ad annullare il singolo atto ritenuto non aderente alle disposizioni di legge, che vengono espressamente citate, come è avvenuto nel caso specifico, richiamando l'autorità procedente a correggere il documento ex art. 1372 C.O.M., ma questo non inficia in alcun modo l'intero procedimento dalla sua origine, come asserito dalla parte ricorrente.
Del pari priva di pregio è l’affermazione prospettata per cui l’"integrazione degli addebiti", con la conseguente non corrispondenza tra la contestazione e la sanzione inflitta, avrebbe inciso negativamente sul diritto alla difesa.
Risulta dagli atti depositati dalla difesa erariale che il fatto contestato è del tutto corrispondente a quello trattato nel provvedimento di irrogazione della sanzione e non è ravvisabile alcuna violazione di legge od eccesso di potere, poichè il militare non è stato privato della possibilità di difesa.
Anche la presunta carenza nel richiamo dei riferimenti normativi su cui si fonda la sanzione del rimprovero non è ravvisabile poiché il quadro normativo era già comunque completo nel primo provvedimento sanzionatorio, oggetto del successivo annullamento, dal momento che il riferimento all'art. 1472 del DLgs n. 66/2010, era presente mediante il richiamo esplicito alla circolare n. 2349/91-1 datata 24 settembre 2017 del C.G.A. (articolo espressamente citato sia nei riferimenti normativi lettera h. che nel corpo del documento al n. 3. "Le autorizzazioni"):
Conclusivamente, il Collegio respinge il ricorso siccome infondato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase processuali che sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RO, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.