TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 311
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per violazione dei diritti sindacali e di espressione

    La Corte ha ritenuto che l'intervista trattasse argomenti attinenti al servizio e alle operazioni di polizia (infiltrazioni mafiose, sicurezza pubblica), espressamente esclusi dalla competenza delle associazioni sindacali militari secondo l'art. 5, comma 3, della L. 46/2022. Le affermazioni su tali temi, anche se di dominio pubblico, richiedevano preventiva autorizzazione e non rientravano nelle materie di competenza sindacale definite dalla legge Corda.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità e irragionevolezza

    Il Tribunale ha ritenuto i provvedimenti sanzionatorio e di rigetto del ricorso gerarchico ampiamente e congruamente motivati, sia nei presupposti di fatto che nella violazione delle norme indicate e nell'ascrivibilità della condotta al ricorrente. Il procedimento disciplinare ha rispettato la contestazione degli addebiti e le memorie difensive.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1370 COM per mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione

    Il Tribunale ha chiarito che l'annullamento d'ufficio del primo provvedimento, ai sensi dell'art. 1372 COM, è legittimo se l'atto è illegittimo o viziato. Tale annullamento non inficia l'intero procedimento. Il fatto contestato corrisponde a quello trattato nel provvedimento sanzionatorio e il militare non è stato privato della possibilità di difesa. Il richiamo normativo era completo anche nel primo provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 311
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 311
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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