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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 106 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nata a [...] il giorno 8.1.1964, , nata a [...]-
[...] Parte_3 lermo il 13.9.1962, nata a [...] il Parte_4
14.8.1958, , nata a [...] il giorno 11.6.1960, Parte_5 [...]
, nato a [...] il [...], Parte_6 Parte_7
, nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...]
ET L. MA IL ed DR MA IL giusta procura speciale in atti, presso il cui studio in Palermo alla Piazza Sacro Cuore n. 3 sono pure domiciliati per elezione (PEC e Email_1 Email_2
;
[...]
Appellanti
CONTRO (C.F. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Girolamo Rizzuto (Pec: Email_3
nel cui studio in Palermo alla Via Chinnici n. 14 è elettivamente domi-
[...] ciliato in virtù di mandato già steso a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI RINVIO INTRODOTTO A SEGUITO DELL'ORDINANZA di annullamento della CORTE DI CASSAZIONE n. 26441/2019 del 17/10/2019,
OGGETTO: Restitutio in integrum e Condannatorio;
IN FATTO
Con sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008 il giudice rigettava la domanda attorea mirante alla restituzione del terreno sito in – CP_1
c.da Aquino, esteso mq 6175 e accatastato al Foglio 28 part. 2581, già porzione della più ampia particella 201 oggetto di occupazione e trasformazione irreversibile da par- te del comune, e ciò sulla base di un duplice argomento, rinvenuto, anzitutto, nella
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 barriera del giudicato, non avendo gli attori impugnato una precedente sentenza nella parte in cui aveva omesso di provvedere sulla loro domanda di restituzione o risarci- mento del danno involgente la parte di fondo allora non ancora oggetto di irreversibile trasformazione, e, in secondo luogo, comunque, nella intervenuta prescrizione del di- ritto alla restituzione. Rimanevano dunque assorbite le domande di condanna al pa- gamento di una somma per l'illegittima occupazione del suolo dal 28.9.1984, in misura pari agli interessi legali da tale data su un valore del fondo determinato in misura non inferiore a L. 130.000 mq., o, in subordine, al pagamento del controvalore del terreno, da determinarsi sulla base di un valore non inferiore a L. 130.000 mq, oltre interessi a far data dall'occupazione. Con sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 1400/2014 del 10.9.2014 il giudice dell'impugnazione ha confermato la precedente sentenza resa dal Tribunale. Con Ordinanza della Suprema Corte n. 26441/2019 del 17/10/2019 la Cassa- zione ha ravvisato che il rinvenuto giudicato tombale sulla pretesa restitutoria degli attori è stato configurato nell'ambito di un giudizio nel quale costoro non avevano chiesto la restituzione, ma solo il pagamento dell'indennità di occupazio- ne temporanea e il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei terreni. Segnala che l'affermazione contenuta nella precedente sentenza, secondo la quale al- cune particelle, tra le quali la 201, “non sono state trasformate e dunque possono for- mare oggetto di retrocessione”, non può integrare una statuizione avente rilievo deci- sorio su una domanda restitutoria in effetti mai proposta, neppure implicitamente. Il ricorso è stato pertanto accolto e le parti nuovamente rimesse innanzi alla Corte di Appello di Palermo, in altra composizione. Con l'atto di appello in riassunzione gli attori introducono dunque il presente giudizio di rinvio, nuovamente deputato al vaglio delle censure avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008, ora alla stregua del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte. Ribadiscono pertanto che all'occupazione della ex particella 201, oggi 2581, estesa mq. 6.175, non è mai seguito alcun valido provvedi- mento di espropriazione, né hanno mai avuto notizia di ragioni di pubblica utilità dell'opera cui sarebbe stata finalizzata l'occupazione o l'esproprio, mentre il
[...]
seguita a detenere la porzione di fondo, con la conseguenza che le do- CP_1 mande di restituzione e pagamento di un'indennità per l'occupazione, già formulate in primo grado, dovranno essere accolte o, ove ciò non sia possibile, quantomeno quella risarcitoria tarata sul valore venale del bene, formulata in via subordinata, evidenzian- do che il terreno per cui è causa, se al momento dell'occupazione temporanea e d'urgenza era incolto, nelle more della definizione del giudizio, e precisamente nel 2010, è stato oggetto di un cantiere per la realizzazione di n. 16 alloggi di edilizia pub- blica. Chiedono inoltre sommarsi il danno non patrimoniale, da liquidarsi nella misura individuata dalla legge, e l'indennità per l'occupazione delle aree, con vittoria di spese, anche per il giudizio di Cassazione. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'ente municipale, eccepen- do anzitutto che il giudizio di rinvio si atteggia come “giudizio chiuso” e, in quanto tale, inidoneo a introdurre nuove domande, dedurre nuovi fatti o supposte nuove ragioni giustificatrici della pretesa fatta valere, con conseguente inammissibilità delle nuove allegazioni e domande ora addotte. Eccepisce comunque che le stesse non potranno essere esaminate nel merito poiché già il Tribunale, oltre a rilevare erratamente il giu-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 dicato esterno, come stabilito dalla Suprema Corte, aveva altresì dichiarato prescritto il diritto alla restituzione del fondo, capo della decisione poi non impugnato dai sigg.ri
, e dunque assurto a giudicato, essendo pacifico in giurisprudenza il princi- Parte_1 pio secondo il quale, allorchè a sostegno della motivazione della sentenza vi siano di- verse rationes decidendi, il capo di questa non impugnato comporta il passaggio in giudicato della sentenza nella sua interezza, rendendo inammissibile il gravame anche sugli altri capi eventualmente impugnati (Cass. 18.042017 n. 9752; Cass.
9.05.2017 n. 11222; Cass. 04.03.2016 n. 4293). In caso di ammissione della domanda restitutoria, ribadisce il corretto ragionamento seguito dal Giudice di primo grado in materia di in- tervenuta prescrizione di un tale preteso diritto. Anche relativamente alla domanda risarcitoria eccepisce poi l'intervenuta prescrizione. Fa presente che tale domanda è stata espressamente azionata dai per la prima volta in via giudiziale con Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio del 20.7.1984, poi sfociato nella sentenza Tribunale di Palermo n. 2438/1995 pubblicata in data 22.8.1995. Come allora già ammesso da con- troparte, e come ritenuto dai giudicanti nelle sentenze presupposte, il diritto alla resti- tuzione ed al risarcimento dei danni relativo alla particella di terreno oggetto di causa non venne coltivato né nel giudizio di appello alla sentenza n. 2438/95 nè nel succes- sivo grado di legittimità, con conseguente maturazione del termine quinquennale per fare valere il diritto risarcitorio, in quanto, considerato l'effetto permanente (fino alla sentenza che definisce il giudizio ) del diritto al risarcimento, se ne deve inferire che esso andava azionato entro la data del 22.8.2000, coincidente con lo spirare del quin- quennio successivo alla pubblicazione della sentenza n. 2438/95, mentre qui l'atto in- troduttivo è del giorno 11.5.2001. Deduce comunque che sul fondo oggetto di causa, come pure rassegnato dagli eredi , l'Amministrazione ha successivamente Parte_1 realizzato alcune unità abitative destinate ad edilizia pubblica, con la conseguenza che l'odierna irreversibile trasformazione del fondo costituisce domanda nuova solo ora introdotta in sede di giudizio “chiuso” di rinvio, non senza tralasciare che verrebbe as- sai difficoltoso ancorare il valore del fondo all'epoca di irreversibile trasformazione, cioè ad una evenienza inesistente al momento di introduzione del giudizio. In ogni ca- so eccepisce che i valori dedotti ex adverso sono manifestamente erronei, poiché la valutazione della porzione di terreno non può tararsi su valori da area edificabile, non essendo il fondo tale nello strumento urbanistico né al momento di ablazione né al momento di edificazione. Risulta, anzi, che trattavasi di un'area incolta ed improdutti- va, che peraltro aveva subito un incendio e si presentava brulla, e che dalle vendite di terreni similari contigui, effettuate dagli stessi attori in favore di terzi nell'anno 2011, il prezzo è stato commisurato in € 6,42 al mq, mentre nell'anno 2018 porzione della stessa particella 2581 è stata trasferita dai medesimi a certo per l'importo Persona_1 di € 8,04 al mq. Quanto alla componente di danno morale, oltre a essere inammissibi- le per nuova allegazione, sarebbe in ogni caso prescritta, al pari della partita risarcito- ria afferente il mancato godimento del fondo, e comunque infondata dal momento che compete solo in esito alla ricorrenza di un reato, qui assolutamente insussistente. All'udienza del 4.6.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 9.6.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 L'appello si rivela parzialmente accoglibile. Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuto giudicato, stante l'asserita mancata impugnazione in appello anche del capo reiettivo della domanda restitutoria per ritenuta prescrizione del diritto, e conseguente passaggio in giudicato di tutta la sentenza sulla scorta della motivazione alternativa non avversata, in disparte il dato che una tale barriera non è stata per l'appunto rilevata né dal giudice d'appello, prima, né da quello di legittimità, poi, aditi in sede di impugnazione della sentenza ritenuta definitiva, con conseguente statuizione implicita di non definitività cui questo giudice di rinvio è chiamato ad attenersi a prescindere dalla condivisione o meno, senza nemmeno poter riesaminare gli antecedenti logici e giuridici della pronuncia rescindente (ex multis sul punto, ad esempio, cfr. Cass., n. 24357 del 2023; Cass., n. 636 del 2019; Cass., n. 11939 del 2006), gli è, in ogni caso, che a pag. 5 dell'atto di appello, qui nuovamente al vaglio, gli impugnanti hanno invece contestato l'argomentazione de qua del primo giudice, adducendo che il diritto alla “retrocessione”, ritenuto prescritto per decorso del decennio, sussiste in presenza di un valido provvedimento ablativo, mentre nella fattispecie la particella in questione risulta occupata sine titulo, con la conseguenza che non doveva essere retrocessa nel termine di legge, ma solo “restituita” ai legittimi proprietari, nell'ambito cioè di un illecito permanente. Relativamente alla mancata partecipazione al primigenio giudizio d'appello dell'orginaria parte , censura adombrata dal in sede di Parte_8 CP_1 comparsa conclusionale, basti segnalare che, oltre a ribadirsi che qualsivoglia questione preliminare in tesi ostativa all'esame di merito non è più qui rilevabile per il suddetto principio di non vanificazione della sentenza di annullamento con rinvio, in ogni caso non tutte le originarie parti soccombenti sono tenute a proporre appello, o comunque a parteciparvi. Passando dunque al merito, occorre anzitutto esaminare la domanda risarcitoria in forma specifica già formulata dagli attori nel giudizio di primo grado esitato con la sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008, qui nuovamente oggetto di revisio a seguito di Cassazione con rinvio della pronuncia confermativa d'appello, avente ad oggetto porzione di fondo ubicato in Monreale - c.da Aquino, accatastato al Foglio 28, part. 2581 (già 201/b, costituente porzione dell'originaria part. 201, quest'ultima con estensione catastale in origine di mq 19.031), estesa mq.
6.175. Va allora anzitutto riformata la valutazione di prescrizione del diritto restitutorio, già effettuata dal Tribunale. Come pure segnalato dal giudice rescindente, infatti, in realtà non si discute qui tecnicamente di retrocessione del bene espropriato (la quale postula per l'appunto l'acquisizione del bene al patrimonio dell'ente), contrassegnato normativamente da un preciso momento dal quale far valere la decadenza ed ottenere la restituzione (già ex art. 63 della Legge n. 2359/1865, poi art. 46 D.P.R. n. 327/2001), bensì di mera restituzione di un bene non oggetto di esercizio di potestà amministrativa, atteso che l'annullamento del piano per l'edilizia economica e popolare da parte del giudice amministrativo aveva comportato la caducazione della dichiarazione di pubblica utilità e l'illegittimità degli atti successivi (così fra le parti già Cass., n. 1814 del 2000, agli atti), con la conseguenza che trattasi di immobile mai
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 formalmente fuoriuscito dalla proprietà del privato e ancora oggetto di occupazione sine titulo nell'ambito di un illecito permanente. Incidentalmente, val comunque la pena evidenziare che il fatto illecito è in tal guisa oramai inteso anche nelle ipotesi di occupazione acquisitiva (cfr. Sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
cfr. anche Consiglio di Stato n. 5844/2011 e da ultimo n. 3965/2023). Appurato allora il pacifico dato che la particella, ancora in capo agli eredi
, seguita ad essere occupata sine titulo dall'amministrazione di , è Parte_1 CP_1 agli atti relazione del dirigente del settore lavori pubblici del Comune di del CP_1
5.9.2001, la quale asseverava che la porzione di fondo de qua era già stata irrevocabilmente trasformata ed asservita al fabbricato multipiano di edilizia popolare ivi insistente su altra particella, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ossia della rete fognaria e idrica, nonché della strada di penetrazione al piano di zona (cfr. all. 4 alla produzione del innanzi al Tribunale). La tardiva CP_1 contestazione del dato, operata dagli attori solo in seno alla comparsa conclusionale offerta al Tribunale (pagg. 8 e 9), solo in realtà ha evidenziato che la valutazione contrastava con quanto accertato dai precedenti giudici sulla scorta della relazione integrativa di c.t.u., che però era del 22.6.1990, rappresentando quindi una relatà di undici anni prima. Costituisce poi dato incontestato, poiché ribadito da ambo le parti, che, in corso di causa, ossia a far tempo dal 2010 (allorchè già pendeva il giudizio d'appello), sulla stessa porzione di fondo è stato avviato un nuovo cantiere, a quanto pare per la realizzazione di altri alloggi popolari, con la conseguenza che la porzione risulterebbe altresì oggi edificata (non è noto se in tutto o in parte, o se l'attività edilizia sia stata completata e le opere consegnate), come pure esposto dagli appellanti nel ricorso al T.A.R. dagli stessi esperito nell'agosto 2013 avverso il comportamento della P.A. ex art. 133 del codice del processo amministrativo, peraltro contenente le medesime domande risarcitorie e di restitutio in integrum della part. 2581 qui all'esame (cfr. doc. 2 prodotto dal in questa fase di rinvio, quale documento sopravvenuto al CP_1 decisum di primo grado qui di nuovo in valutazione). Orbene, come da insegnamento oramai decennale del Supremo consesso nomofilattico, sposato alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo via via formatasi sulle considerazioni di illegittimità convenzionale degli istituti di origine giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva e usurpativa, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni cagionati nell'ambito di un illecito permanente (tale rimanendo, come detto, per entrambe le forme di espropriazione c.d. indiretta), situazione che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto. In alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, in tal caso con implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. Cass., SS.UU., n. 735 del 2015; fra le
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 successive poi anche Cass., n. 22929 del 2017; Cons. Stato, 17 maggio 2019, n. 3195). Ne consegue che, a prescindere dalla nebulosità sull'effettiva sorte dello spezzone di fondo de quo, se “irreversibilmente trasformato” o meno, nel caso di specie, poiché la tutela reale seguita ad essere la strada in primis prescelta dagli appellanti, devesi qui ordinare al la restituzione agli attori in Controparte_1 riassunzione della porzione di fondo ubicato in - c.da Aquino, accatastato al CP_1
Foglio 28, part. 2581 (già 201/b), estesa mq.
6.175. Rimane allo stato impregiudicato, in presenza di eccezionali ragioni di interesse pubblico da considerare in comparazione con gli interessi del privato proprietario, il potere di adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni, purchè venga adottato prima che si formi un giudicato (Cass., Sez. I, n. 11258 del 31/05/2016; v. anche Cass. Sez. U. n. 3517 del 06/02/2019). Residua allora all'esame la domanda risarcitoria per la patita occupazione del bene. L'ordinanza rescindente ha allora anzitutto accertato che ciò che il Tribunale e la Corte d'appello avevano ritenuto giudicato esterno formatosi su una asserita domanda restitutoria del fondo de quo, altro non era invece che la risposta di giustizia alle diverse domande di pagamento dell'indennità di occupazione temporanea e di risarcimento del danno per la perdita della proprietà subita. Quanto alla prima, pur avendo i giudici del 1995 accertato che un'occupazione della particella de qua fosse avvenuta, sebbene non seguita da alcuna trasformazione in fatto, tanto da ritenere che il fondo potesse divenire oggetto di “domanda di retrocessione” (cfr. sentenza Tribunale di Palermo n. 2438/1995 del 22.8.1995, pag. 10, agli atti), alcuna statuizione venne assunta in chiave risarcitoria. Come è noto, allora, “Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, nè risulti l'assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno.” (da Cass., n. 11356 del 2006; in questo senso poi, fra le altre, anche n. 15461 del 2008, nonché Cass., n. 35382 del 2022). Occorre dunque qui pronunziare sulla domanda riproposta nell'ambito del presente giudizio. A prescindere allora dall'eccezione di mancata prova dei danni, che non tiene conto dell'inapplicabilità, alla peculiare fattispecie de qua connotata dall'essere il privato al cospetto di potestà pubblicistiche, dell'acquis in punto di inesistenza di un danno in re ipsa da riconoscere al proprietario in quanto tale a seguito di una occupazione immobiliare illecita (sul punto diffusamente Cassazione, SS.UU., 15/11/2022 n. 33645, punto 4.8), gli è invece, a monte, che, come pure riportato dagli stessi appellanti in riassunzione, in sede di appello avversativo della sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008, gravame qui nuovamente all'esame in questa sede di rinvio, una tale domanda condannatoria non è stata poi riproposta, avendo questi concluso “In accoglimento di esso, in luogo del primo Giudice, ritenere e dichiarare che
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 il è obbligato a restituire agli appellanti l'estensione di terreno Controparte_1 per cui è causa e condannarlo a tale restituzione. In subordine, condannare il a pagare agli appellanti Controparte_1 somma parti al valore del terreno, determinando tale valore in somma non inferiore a L. 130.000 al mq. Oltre alla rivalutazione della somma così determinata e agli interessi legali sulle somme rivalutate a partire dalla data della illegittima occupazione”. Nemmeno nel corpo motivazionale, del resto, al di là dell'effettuata narrativa, è dato scorgere una tale espressa volontà, avversandosi il rilevato giudicato, la mancata pronuncia restitutoria o comunque l'omesso accoglimento “della domanda subordinata di restituzione dell'equivalente”. Ne consegue la decadenza ex art. 346 c.p.c., e l'inammissibilità della domanda nuova qui riproposta nel giudizio di rinvio, ove, come è noto, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove. Incidenter tantum, infondata sarebbe stata invece l'eccezione di prescrizione. Come detto la prima domanda volta all'ottenimento di una indennità per l'occupazione, anche della porzione oggi corrispondente alla particella iscritta al n. 2581, è stata avanzata con la citazione notificata il 20.7.1984 ed esitata con la più volte citata sentenza Tribunale di Palermo n. 2438/1995 del 22.8.1995, non avversata in punto di omessa pronuncia, e quindi assurta a giudicato, in parte qua, nel termine per la proposizione dell'appello incidentale, poi esperito dagli eredi a se- Parte_1 guito dell'appello del termine rimasto ignoto ma cadente dopo la metà del CP_1
1996 (come si ricava dal numero di ruolo del giudizio d'appello, assegnato con l'appello principale), segno che la sentenza non venne, almeno da subito, notificata: anche senza utilizzare quindi, stante la mancata prova a supporto dell'eccezione, il termine lungo per impugnare (allora corrispondente ad un anno e 45 giorni ex art. 327 c.p.c. nella versione ante lege n. 69/2009), il quinquennio nuovamente decorrente dal passaggio in giudicato, ex art. 2945 comma 2 c.p.c., al momento della nuova citazione del giorno 11.5.2001, introduttiva della domanda ancora all'esame, non era spirato. Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va riformata solo accogliendo la domanda principale di risarcimento in forma specifica. In punto di spese processuali, va rilevato che i congegni rimediali in materia di espropriazioni c.d. indirette sono il frutto di complesse ricostruzioni pretorie stratificatesi negli anni, anche in forza del dialogo fra le Corti nazionali e quella EDU, e che la tutela reale qui accordata è il frutto della più volte segnalata pronuncia a Sezioni unite del 2015, epicedio dell'accessione invertita da occupazione pubblicistica, successiva alla pronuncia qui riformata ed alla fase d'appello: per tali fasi devesi dunque pronunciare compensazione integrale delle stesse. Le spese del giudizio di Cassazione e del presente vanno invece liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in sede di rinvio in meri- to all'appello proposto da , Parte_1 Parte_9
, Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
nei confronti del in riforma della sentenza Tribuna-
[...] Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 le di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008:
• Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da Parte_13
[...
, , Parte_9 Parte_3 [...]
, Parte_14 Parte_5 Parte_15
, nei confronti del
[...] Parte_7 [...] per l'occupazione illegittima della porzione di fondo ubicato in CP_1
c.da Aquino, accatastato al Foglio 28, part. 2581, estesa mq. 6.175; CP_1
• Condanna il alla restituzione agli attori in riassunzione della Controparte_1 porzione di fondo ubicato in Monreale - c.da Aquino, accatastato al Foglio 28, part. 2581, estesa mq. 6.175;
• Compensa integralmente le spese di lite afferenti il primo grado e quello d'appello;
• Condanna il al pagamento delle spese processuali riferibili a Controparte_1
, Parte_1 Parte_9 Parte_16
,
[...] Parte_4 Parte_5
[...
, , per il Parte_11 Parte_7 giudizio di Cassazione, che si liquidano in € 6.000,00, inclusi esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
• Condanna il al pagamento delle spese processuali riferibili a Controparte_1
, Parte_1 Parte_9 Parte_16
,
[...] Parte_4 Parte_5
[...
, , per il Parte_11 Parte_7 presente giudizio di rinvio, che si liquidano in € 7.348,02, di cui € 848,02 per esbor- si, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Così deciso in Palermo il 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 106 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nata a [...] il giorno 8.1.1964, , nata a [...]-
[...] Parte_3 lermo il 13.9.1962, nata a [...] il Parte_4
14.8.1958, , nata a [...] il giorno 11.6.1960, Parte_5 [...]
, nato a [...] il [...], Parte_6 Parte_7
, nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...]
ET L. MA IL ed DR MA IL giusta procura speciale in atti, presso il cui studio in Palermo alla Piazza Sacro Cuore n. 3 sono pure domiciliati per elezione (PEC e Email_1 Email_2
;
[...]
Appellanti
CONTRO (C.F. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Girolamo Rizzuto (Pec: Email_3
nel cui studio in Palermo alla Via Chinnici n. 14 è elettivamente domi-
[...] ciliato in virtù di mandato già steso a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI RINVIO INTRODOTTO A SEGUITO DELL'ORDINANZA di annullamento della CORTE DI CASSAZIONE n. 26441/2019 del 17/10/2019,
OGGETTO: Restitutio in integrum e Condannatorio;
IN FATTO
Con sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008 il giudice rigettava la domanda attorea mirante alla restituzione del terreno sito in – CP_1
c.da Aquino, esteso mq 6175 e accatastato al Foglio 28 part. 2581, già porzione della più ampia particella 201 oggetto di occupazione e trasformazione irreversibile da par- te del comune, e ciò sulla base di un duplice argomento, rinvenuto, anzitutto, nella
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 barriera del giudicato, non avendo gli attori impugnato una precedente sentenza nella parte in cui aveva omesso di provvedere sulla loro domanda di restituzione o risarci- mento del danno involgente la parte di fondo allora non ancora oggetto di irreversibile trasformazione, e, in secondo luogo, comunque, nella intervenuta prescrizione del di- ritto alla restituzione. Rimanevano dunque assorbite le domande di condanna al pa- gamento di una somma per l'illegittima occupazione del suolo dal 28.9.1984, in misura pari agli interessi legali da tale data su un valore del fondo determinato in misura non inferiore a L. 130.000 mq., o, in subordine, al pagamento del controvalore del terreno, da determinarsi sulla base di un valore non inferiore a L. 130.000 mq, oltre interessi a far data dall'occupazione. Con sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 1400/2014 del 10.9.2014 il giudice dell'impugnazione ha confermato la precedente sentenza resa dal Tribunale. Con Ordinanza della Suprema Corte n. 26441/2019 del 17/10/2019 la Cassa- zione ha ravvisato che il rinvenuto giudicato tombale sulla pretesa restitutoria degli attori è stato configurato nell'ambito di un giudizio nel quale costoro non avevano chiesto la restituzione, ma solo il pagamento dell'indennità di occupazio- ne temporanea e il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei terreni. Segnala che l'affermazione contenuta nella precedente sentenza, secondo la quale al- cune particelle, tra le quali la 201, “non sono state trasformate e dunque possono for- mare oggetto di retrocessione”, non può integrare una statuizione avente rilievo deci- sorio su una domanda restitutoria in effetti mai proposta, neppure implicitamente. Il ricorso è stato pertanto accolto e le parti nuovamente rimesse innanzi alla Corte di Appello di Palermo, in altra composizione. Con l'atto di appello in riassunzione gli attori introducono dunque il presente giudizio di rinvio, nuovamente deputato al vaglio delle censure avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008, ora alla stregua del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte. Ribadiscono pertanto che all'occupazione della ex particella 201, oggi 2581, estesa mq. 6.175, non è mai seguito alcun valido provvedi- mento di espropriazione, né hanno mai avuto notizia di ragioni di pubblica utilità dell'opera cui sarebbe stata finalizzata l'occupazione o l'esproprio, mentre il
[...]
seguita a detenere la porzione di fondo, con la conseguenza che le do- CP_1 mande di restituzione e pagamento di un'indennità per l'occupazione, già formulate in primo grado, dovranno essere accolte o, ove ciò non sia possibile, quantomeno quella risarcitoria tarata sul valore venale del bene, formulata in via subordinata, evidenzian- do che il terreno per cui è causa, se al momento dell'occupazione temporanea e d'urgenza era incolto, nelle more della definizione del giudizio, e precisamente nel 2010, è stato oggetto di un cantiere per la realizzazione di n. 16 alloggi di edilizia pub- blica. Chiedono inoltre sommarsi il danno non patrimoniale, da liquidarsi nella misura individuata dalla legge, e l'indennità per l'occupazione delle aree, con vittoria di spese, anche per il giudizio di Cassazione. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'ente municipale, eccepen- do anzitutto che il giudizio di rinvio si atteggia come “giudizio chiuso” e, in quanto tale, inidoneo a introdurre nuove domande, dedurre nuovi fatti o supposte nuove ragioni giustificatrici della pretesa fatta valere, con conseguente inammissibilità delle nuove allegazioni e domande ora addotte. Eccepisce comunque che le stesse non potranno essere esaminate nel merito poiché già il Tribunale, oltre a rilevare erratamente il giu-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 dicato esterno, come stabilito dalla Suprema Corte, aveva altresì dichiarato prescritto il diritto alla restituzione del fondo, capo della decisione poi non impugnato dai sigg.ri
, e dunque assurto a giudicato, essendo pacifico in giurisprudenza il princi- Parte_1 pio secondo il quale, allorchè a sostegno della motivazione della sentenza vi siano di- verse rationes decidendi, il capo di questa non impugnato comporta il passaggio in giudicato della sentenza nella sua interezza, rendendo inammissibile il gravame anche sugli altri capi eventualmente impugnati (Cass. 18.042017 n. 9752; Cass.
9.05.2017 n. 11222; Cass. 04.03.2016 n. 4293). In caso di ammissione della domanda restitutoria, ribadisce il corretto ragionamento seguito dal Giudice di primo grado in materia di in- tervenuta prescrizione di un tale preteso diritto. Anche relativamente alla domanda risarcitoria eccepisce poi l'intervenuta prescrizione. Fa presente che tale domanda è stata espressamente azionata dai per la prima volta in via giudiziale con Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio del 20.7.1984, poi sfociato nella sentenza Tribunale di Palermo n. 2438/1995 pubblicata in data 22.8.1995. Come allora già ammesso da con- troparte, e come ritenuto dai giudicanti nelle sentenze presupposte, il diritto alla resti- tuzione ed al risarcimento dei danni relativo alla particella di terreno oggetto di causa non venne coltivato né nel giudizio di appello alla sentenza n. 2438/95 nè nel succes- sivo grado di legittimità, con conseguente maturazione del termine quinquennale per fare valere il diritto risarcitorio, in quanto, considerato l'effetto permanente (fino alla sentenza che definisce il giudizio ) del diritto al risarcimento, se ne deve inferire che esso andava azionato entro la data del 22.8.2000, coincidente con lo spirare del quin- quennio successivo alla pubblicazione della sentenza n. 2438/95, mentre qui l'atto in- troduttivo è del giorno 11.5.2001. Deduce comunque che sul fondo oggetto di causa, come pure rassegnato dagli eredi , l'Amministrazione ha successivamente Parte_1 realizzato alcune unità abitative destinate ad edilizia pubblica, con la conseguenza che l'odierna irreversibile trasformazione del fondo costituisce domanda nuova solo ora introdotta in sede di giudizio “chiuso” di rinvio, non senza tralasciare che verrebbe as- sai difficoltoso ancorare il valore del fondo all'epoca di irreversibile trasformazione, cioè ad una evenienza inesistente al momento di introduzione del giudizio. In ogni ca- so eccepisce che i valori dedotti ex adverso sono manifestamente erronei, poiché la valutazione della porzione di terreno non può tararsi su valori da area edificabile, non essendo il fondo tale nello strumento urbanistico né al momento di ablazione né al momento di edificazione. Risulta, anzi, che trattavasi di un'area incolta ed improdutti- va, che peraltro aveva subito un incendio e si presentava brulla, e che dalle vendite di terreni similari contigui, effettuate dagli stessi attori in favore di terzi nell'anno 2011, il prezzo è stato commisurato in € 6,42 al mq, mentre nell'anno 2018 porzione della stessa particella 2581 è stata trasferita dai medesimi a certo per l'importo Persona_1 di € 8,04 al mq. Quanto alla componente di danno morale, oltre a essere inammissibi- le per nuova allegazione, sarebbe in ogni caso prescritta, al pari della partita risarcito- ria afferente il mancato godimento del fondo, e comunque infondata dal momento che compete solo in esito alla ricorrenza di un reato, qui assolutamente insussistente. All'udienza del 4.6.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 9.6.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 L'appello si rivela parzialmente accoglibile. Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuto giudicato, stante l'asserita mancata impugnazione in appello anche del capo reiettivo della domanda restitutoria per ritenuta prescrizione del diritto, e conseguente passaggio in giudicato di tutta la sentenza sulla scorta della motivazione alternativa non avversata, in disparte il dato che una tale barriera non è stata per l'appunto rilevata né dal giudice d'appello, prima, né da quello di legittimità, poi, aditi in sede di impugnazione della sentenza ritenuta definitiva, con conseguente statuizione implicita di non definitività cui questo giudice di rinvio è chiamato ad attenersi a prescindere dalla condivisione o meno, senza nemmeno poter riesaminare gli antecedenti logici e giuridici della pronuncia rescindente (ex multis sul punto, ad esempio, cfr. Cass., n. 24357 del 2023; Cass., n. 636 del 2019; Cass., n. 11939 del 2006), gli è, in ogni caso, che a pag. 5 dell'atto di appello, qui nuovamente al vaglio, gli impugnanti hanno invece contestato l'argomentazione de qua del primo giudice, adducendo che il diritto alla “retrocessione”, ritenuto prescritto per decorso del decennio, sussiste in presenza di un valido provvedimento ablativo, mentre nella fattispecie la particella in questione risulta occupata sine titulo, con la conseguenza che non doveva essere retrocessa nel termine di legge, ma solo “restituita” ai legittimi proprietari, nell'ambito cioè di un illecito permanente. Relativamente alla mancata partecipazione al primigenio giudizio d'appello dell'orginaria parte , censura adombrata dal in sede di Parte_8 CP_1 comparsa conclusionale, basti segnalare che, oltre a ribadirsi che qualsivoglia questione preliminare in tesi ostativa all'esame di merito non è più qui rilevabile per il suddetto principio di non vanificazione della sentenza di annullamento con rinvio, in ogni caso non tutte le originarie parti soccombenti sono tenute a proporre appello, o comunque a parteciparvi. Passando dunque al merito, occorre anzitutto esaminare la domanda risarcitoria in forma specifica già formulata dagli attori nel giudizio di primo grado esitato con la sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008, qui nuovamente oggetto di revisio a seguito di Cassazione con rinvio della pronuncia confermativa d'appello, avente ad oggetto porzione di fondo ubicato in Monreale - c.da Aquino, accatastato al Foglio 28, part. 2581 (già 201/b, costituente porzione dell'originaria part. 201, quest'ultima con estensione catastale in origine di mq 19.031), estesa mq.
6.175. Va allora anzitutto riformata la valutazione di prescrizione del diritto restitutorio, già effettuata dal Tribunale. Come pure segnalato dal giudice rescindente, infatti, in realtà non si discute qui tecnicamente di retrocessione del bene espropriato (la quale postula per l'appunto l'acquisizione del bene al patrimonio dell'ente), contrassegnato normativamente da un preciso momento dal quale far valere la decadenza ed ottenere la restituzione (già ex art. 63 della Legge n. 2359/1865, poi art. 46 D.P.R. n. 327/2001), bensì di mera restituzione di un bene non oggetto di esercizio di potestà amministrativa, atteso che l'annullamento del piano per l'edilizia economica e popolare da parte del giudice amministrativo aveva comportato la caducazione della dichiarazione di pubblica utilità e l'illegittimità degli atti successivi (così fra le parti già Cass., n. 1814 del 2000, agli atti), con la conseguenza che trattasi di immobile mai
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 formalmente fuoriuscito dalla proprietà del privato e ancora oggetto di occupazione sine titulo nell'ambito di un illecito permanente. Incidentalmente, val comunque la pena evidenziare che il fatto illecito è in tal guisa oramai inteso anche nelle ipotesi di occupazione acquisitiva (cfr. Sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
cfr. anche Consiglio di Stato n. 5844/2011 e da ultimo n. 3965/2023). Appurato allora il pacifico dato che la particella, ancora in capo agli eredi
, seguita ad essere occupata sine titulo dall'amministrazione di , è Parte_1 CP_1 agli atti relazione del dirigente del settore lavori pubblici del Comune di del CP_1
5.9.2001, la quale asseverava che la porzione di fondo de qua era già stata irrevocabilmente trasformata ed asservita al fabbricato multipiano di edilizia popolare ivi insistente su altra particella, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ossia della rete fognaria e idrica, nonché della strada di penetrazione al piano di zona (cfr. all. 4 alla produzione del innanzi al Tribunale). La tardiva CP_1 contestazione del dato, operata dagli attori solo in seno alla comparsa conclusionale offerta al Tribunale (pagg. 8 e 9), solo in realtà ha evidenziato che la valutazione contrastava con quanto accertato dai precedenti giudici sulla scorta della relazione integrativa di c.t.u., che però era del 22.6.1990, rappresentando quindi una relatà di undici anni prima. Costituisce poi dato incontestato, poiché ribadito da ambo le parti, che, in corso di causa, ossia a far tempo dal 2010 (allorchè già pendeva il giudizio d'appello), sulla stessa porzione di fondo è stato avviato un nuovo cantiere, a quanto pare per la realizzazione di altri alloggi popolari, con la conseguenza che la porzione risulterebbe altresì oggi edificata (non è noto se in tutto o in parte, o se l'attività edilizia sia stata completata e le opere consegnate), come pure esposto dagli appellanti nel ricorso al T.A.R. dagli stessi esperito nell'agosto 2013 avverso il comportamento della P.A. ex art. 133 del codice del processo amministrativo, peraltro contenente le medesime domande risarcitorie e di restitutio in integrum della part. 2581 qui all'esame (cfr. doc. 2 prodotto dal in questa fase di rinvio, quale documento sopravvenuto al CP_1 decisum di primo grado qui di nuovo in valutazione). Orbene, come da insegnamento oramai decennale del Supremo consesso nomofilattico, sposato alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo via via formatasi sulle considerazioni di illegittimità convenzionale degli istituti di origine giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva e usurpativa, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni cagionati nell'ambito di un illecito permanente (tale rimanendo, come detto, per entrambe le forme di espropriazione c.d. indiretta), situazione che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto. In alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, in tal caso con implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. Cass., SS.UU., n. 735 del 2015; fra le
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 successive poi anche Cass., n. 22929 del 2017; Cons. Stato, 17 maggio 2019, n. 3195). Ne consegue che, a prescindere dalla nebulosità sull'effettiva sorte dello spezzone di fondo de quo, se “irreversibilmente trasformato” o meno, nel caso di specie, poiché la tutela reale seguita ad essere la strada in primis prescelta dagli appellanti, devesi qui ordinare al la restituzione agli attori in Controparte_1 riassunzione della porzione di fondo ubicato in - c.da Aquino, accatastato al CP_1
Foglio 28, part. 2581 (già 201/b), estesa mq.
6.175. Rimane allo stato impregiudicato, in presenza di eccezionali ragioni di interesse pubblico da considerare in comparazione con gli interessi del privato proprietario, il potere di adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni, purchè venga adottato prima che si formi un giudicato (Cass., Sez. I, n. 11258 del 31/05/2016; v. anche Cass. Sez. U. n. 3517 del 06/02/2019). Residua allora all'esame la domanda risarcitoria per la patita occupazione del bene. L'ordinanza rescindente ha allora anzitutto accertato che ciò che il Tribunale e la Corte d'appello avevano ritenuto giudicato esterno formatosi su una asserita domanda restitutoria del fondo de quo, altro non era invece che la risposta di giustizia alle diverse domande di pagamento dell'indennità di occupazione temporanea e di risarcimento del danno per la perdita della proprietà subita. Quanto alla prima, pur avendo i giudici del 1995 accertato che un'occupazione della particella de qua fosse avvenuta, sebbene non seguita da alcuna trasformazione in fatto, tanto da ritenere che il fondo potesse divenire oggetto di “domanda di retrocessione” (cfr. sentenza Tribunale di Palermo n. 2438/1995 del 22.8.1995, pag. 10, agli atti), alcuna statuizione venne assunta in chiave risarcitoria. Come è noto, allora, “Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, nè risulti l'assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno.” (da Cass., n. 11356 del 2006; in questo senso poi, fra le altre, anche n. 15461 del 2008, nonché Cass., n. 35382 del 2022). Occorre dunque qui pronunziare sulla domanda riproposta nell'ambito del presente giudizio. A prescindere allora dall'eccezione di mancata prova dei danni, che non tiene conto dell'inapplicabilità, alla peculiare fattispecie de qua connotata dall'essere il privato al cospetto di potestà pubblicistiche, dell'acquis in punto di inesistenza di un danno in re ipsa da riconoscere al proprietario in quanto tale a seguito di una occupazione immobiliare illecita (sul punto diffusamente Cassazione, SS.UU., 15/11/2022 n. 33645, punto 4.8), gli è invece, a monte, che, come pure riportato dagli stessi appellanti in riassunzione, in sede di appello avversativo della sentenza Tribunale di Palermo n. 3505/2008, gravame qui nuovamente all'esame in questa sede di rinvio, una tale domanda condannatoria non è stata poi riproposta, avendo questi concluso “In accoglimento di esso, in luogo del primo Giudice, ritenere e dichiarare che
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 il è obbligato a restituire agli appellanti l'estensione di terreno Controparte_1 per cui è causa e condannarlo a tale restituzione. In subordine, condannare il a pagare agli appellanti Controparte_1 somma parti al valore del terreno, determinando tale valore in somma non inferiore a L. 130.000 al mq. Oltre alla rivalutazione della somma così determinata e agli interessi legali sulle somme rivalutate a partire dalla data della illegittima occupazione”. Nemmeno nel corpo motivazionale, del resto, al di là dell'effettuata narrativa, è dato scorgere una tale espressa volontà, avversandosi il rilevato giudicato, la mancata pronuncia restitutoria o comunque l'omesso accoglimento “della domanda subordinata di restituzione dell'equivalente”. Ne consegue la decadenza ex art. 346 c.p.c., e l'inammissibilità della domanda nuova qui riproposta nel giudizio di rinvio, ove, come è noto, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove. Incidenter tantum, infondata sarebbe stata invece l'eccezione di prescrizione. Come detto la prima domanda volta all'ottenimento di una indennità per l'occupazione, anche della porzione oggi corrispondente alla particella iscritta al n. 2581, è stata avanzata con la citazione notificata il 20.7.1984 ed esitata con la più volte citata sentenza Tribunale di Palermo n. 2438/1995 del 22.8.1995, non avversata in punto di omessa pronuncia, e quindi assurta a giudicato, in parte qua, nel termine per la proposizione dell'appello incidentale, poi esperito dagli eredi a se- Parte_1 guito dell'appello del termine rimasto ignoto ma cadente dopo la metà del CP_1
1996 (come si ricava dal numero di ruolo del giudizio d'appello, assegnato con l'appello principale), segno che la sentenza non venne, almeno da subito, notificata: anche senza utilizzare quindi, stante la mancata prova a supporto dell'eccezione, il termine lungo per impugnare (allora corrispondente ad un anno e 45 giorni ex art. 327 c.p.c. nella versione ante lege n. 69/2009), il quinquennio nuovamente decorrente dal passaggio in giudicato, ex art. 2945 comma 2 c.p.c., al momento della nuova citazione del giorno 11.5.2001, introduttiva della domanda ancora all'esame, non era spirato. Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va riformata solo accogliendo la domanda principale di risarcimento in forma specifica. In punto di spese processuali, va rilevato che i congegni rimediali in materia di espropriazioni c.d. indirette sono il frutto di complesse ricostruzioni pretorie stratificatesi negli anni, anche in forza del dialogo fra le Corti nazionali e quella EDU, e che la tutela reale qui accordata è il frutto della più volte segnalata pronuncia a Sezioni unite del 2015, epicedio dell'accessione invertita da occupazione pubblicistica, successiva alla pronuncia qui riformata ed alla fase d'appello: per tali fasi devesi dunque pronunciare compensazione integrale delle stesse. Le spese del giudizio di Cassazione e del presente vanno invece liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in sede di rinvio in meri- to all'appello proposto da , Parte_1 Parte_9
, Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
nei confronti del in riforma della sentenza Tribuna-
[...] Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 le di Palermo n. 3505/2008 del 16 giugno 2008:
• Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da Parte_13
[...
, , Parte_9 Parte_3 [...]
, Parte_14 Parte_5 Parte_15
, nei confronti del
[...] Parte_7 [...] per l'occupazione illegittima della porzione di fondo ubicato in CP_1
c.da Aquino, accatastato al Foglio 28, part. 2581, estesa mq. 6.175; CP_1
• Condanna il alla restituzione agli attori in riassunzione della Controparte_1 porzione di fondo ubicato in Monreale - c.da Aquino, accatastato al Foglio 28, part. 2581, estesa mq. 6.175;
• Compensa integralmente le spese di lite afferenti il primo grado e quello d'appello;
• Condanna il al pagamento delle spese processuali riferibili a Controparte_1
, Parte_1 Parte_9 Parte_16
,
[...] Parte_4 Parte_5
[...
, , per il Parte_11 Parte_7 giudizio di Cassazione, che si liquidano in € 6.000,00, inclusi esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
• Condanna il al pagamento delle spese processuali riferibili a Controparte_1
, Parte_1 Parte_9 Parte_16
,
[...] Parte_4 Parte_5
[...
, , per il Parte_11 Parte_7 presente giudizio di rinvio, che si liquidano in € 7.348,02, di cui € 848,02 per esbor- si, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Così deciso in Palermo il 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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