Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 00431/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ausl della OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Sama, Giorgia Fabbri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per Coadiutore Amministrativo senior cat. B livello economico super (BS) indetto da AUSL OM, con bando Prot. n. -OMISSIS- del 24.09.2019, ignoto data ed estremi, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza in data 22 dicembre 2022 a seguito di pubblicazione sull'apposito sito di provvedimento recante “Esito prova pratica e calendario prova orale”;
- del verbale di correzione della prova pratica e di attribuzione del punteggio anche allo stato ignoto, nonché delle valutazioni numeriche che emergono nella correzione del compito;
- del provvedimento recante “Esito prova pratica e calendario prova orale” nella parte in cui non indica tra i candidati che hanno superato la prova pratica, la ricorrente.
- dell'atto recante -OMISSIS-”, in relazione a quesiti e relative correzioni, per quanto meglio esposto in narrativa
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale anche allo stato ignoto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/4/2022:
MOTIVI AGGIUNTI ED ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA
Per l'annullamento e/o la riforma
-della graduatoria del Concorso Pubblico concorso pubblico per titoli ed esami per Coadiutore Amministrativo senior cat. B livello economico super (BS) indetto da AUSL OM, con bando Prot. n. -OMISSIS- del 24.09.2019, Approvata con Determinazione del Direttore ad interim U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. -OMISSIS- del 31/03/2022)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ausl della OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
la ricorrente, sig.ra -OMISSIS- ha impugnato col ricorso all’epigrafe gli atti relativi all’esito di non superamento della prova pratica e di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico a n. 39 posti di coadiutore amministrativo senior Cat B indetto dalla Azienza Unità Sanitaria Locale della OM;
con successivi motivi aggiunti depositati in data 18/4/2022 la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di detto concorso unitamente alla determina di approvazione della graduatoria stessa ;
c) l’intimata AUSL Emilia OM si è costituita in giudizio per resistere :
Rilevato che nelle more del giudizio, con atto depositato il 3/3/2023 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che la medesima non ha più interesse a coltivare la decisione di merito del ricorso e chiesto altresì che sia dichiarata la improcedibilità del ricorso stesso per sopravvenuta carenza di interesse , con compensazione delle spese di causa
che la resistente AUSL in pari data ha fornito la propria adesione alla dichiarata rinuncia al ricorso, aderendo altresì alla chiesta compensazione delle spese di lite ( vedi nota depositata il 6/3/2023) ;
Considerato che non resta al cCllegio che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a.
che le spese di causa possono essere compensate tra le parti, come concordemente chiesto dalle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (comprensivo dei motivi aggiunti ) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Compensa tra le parti le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO