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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2024 promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ); Parte_7 C.F._7
(c.f. ; Parte_8 C.F._8
(c.f. ); Parte_9 C.F._9
(c.f. ) Parte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'Avv. MARCO CINI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della Dott.ssa Cristiana Soppelsa, elettivamente domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_2 CP_2
Minzoni 15;
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dei ricorrenti chiede e conclude:
“Nel merito
-Accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del beneficio economico rappresentato dalla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per un importo di € 500,00 per ogni supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) svolta tra l'a.s.
2019/2020 e l'a.s. 2023/2024;
-Condannarsi l'Amministrazione a provvedere all'adempimento in forma specifica del diritto sopra indicato con l'attribuzione al ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema propria di essa e per
pagina 1 di 10 un valore corrispondente ad € 500,00 per ogni supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) svolta nel periodo dall'a.s. 2019/20 all'a.s. 2023/24, per un importo complessivo, per ciascun ricorrente, di€ 500,00 per;
€ 1.000,00 per;
€ Parte_1 Parte_9
1.500,00 per , ; € 2.000,00 per , , Parte_11 Parte_3 Parte_4 Parte_6 Pt_12
; € 2.500,00 per , ,
[...] Parte_5 Parte_8 Parte_10
; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto
[...] all'accredito alla concreta attribuzione.
-Con rifusione delle spese di causa, comprensive del contribuito unificato di iscrizione a ruolo (€
118,50) e dei compensi spettanti al difensore”.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'avvenuta prescrizione del diritto a percepire l'importo della cd “carta del docente” relativamente all'anno 2019/20;
- dichiarare sempre in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08);
- quanto all'anno scolastico 2023/2024, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni del 13.06.2023 il compenso non è dovuto trattandosi di supplenza al
30.06 e dunque non su posto vacante e disponibile (posto al 31.08);
- disconoscere la concessione del beneficio per l'anno scolastico 2023/24 per le supplenze che, in forza dell'indennità di maternità fuori nomina, ricadono al 31/08/2024, ma non sono su posto vacante e disponibile;
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 30/08/2024 , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il Parte_10 [...]
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine Controparte_1
esponendo di essere docenti di scuola primaria o secondaria assunti precari dal convenuto, di CP_1
aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi contratti annuali nelle CP_1
seguenti annualità:
2019/2020; Parte_1
2019/2020; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
pagina 2 di 10 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e Parte_5
2023/2024.
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; Parte_6
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. Parte_8
2022/2023 e 2023/2024. Parte_9
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. Parte_10
di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano parti ricorrenti della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70; degli artt. Da 24 a 36 del c.c.n.l. del
29/11/2007, dell'art. 395 D.Lgs. 297/1994 ed invocavano la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Il si costituiva ritualmente in giudizio, come sopra rappresentato, Controparte_1
resistendo al ricorso e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, se non quella relativa alla prescrizione, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
pagina 3 di 10 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che le parti ricorrenti abbiano svolto, negli anni scolastici nei quali sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 4 di 10 5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
pagina 5 di 10 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parti ricorrenti.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di pagina 6 di 10 supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti tuttora in servizio, in particolare:
è docente di ruolo con decorrenza giuridica dall'a.s. 2020/21, , Parte_1 Parte_3 Pt_4
, sono docenti in servizio di ruolo con decorrenza dall'a.s.
[...] Parte_6 Parte_12
2023/2024, , , Parte_11 Parte_5 Parte_8 Parte_9
sono docenti in servizio a tempo determinato sino al 30 giugno nel corrente Parte_10
anno scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso effettuata il 3.1.2025, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte deve rigettarsi l'eccezione dell'Amministrazione, in quanto la somma rivendicata dai ricorrenti per l'anno scolastico 2019/2020 non è ancora prescritta, posto che alla data del 3.1.2020 (cinque anni a ritroso) era ancora possibile, essendo l'anno scolastico in corso, procedere alla registrazione telematica che consente la fruizione del beneficio.
pagina 7 di 10 Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parti ricorrenti come segue:
per l'anno scolastico 2019/2020; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; Parte_5
2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e Parte_8
2023/2024;
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; Parte_10
2022/2023 e 2023/2024.
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di CP_1
l'importo di € 500,00; Parte_1
l'importo di € 1.500,00; Parte_2
l'importo di € 1.500,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.500,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.500,00; Parte_8
l'importo di € 1.000,00; Parte_9
l'importo di € 2.500,00. Parte_10
per un importo complessivo totale di € 18.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come pagina 8 di 10 a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato, oltre all'aumento per il numero delle parti, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 598/2024 promossa da , Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro il Parte_9 Parte_10 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa Controparte_1
domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente a favore di:
per l'anno scolastico 2019/2020; Parte_1 per gli anni scolastici 2019/2020; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; Parte_5
2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e Parte_8
2023/2024;
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; Parte_10
2022/2023 e 2023/2024. e condanna il convenuto a mettere a disposizione delle parti ricorrenti l'importo complessivo CP_1 di € 18.000,00, così suddivisi:
l'importo di € 500,00; Parte_1
pagina 9 di 10 l'importo di € 1.500,00; Parte_2
l'importo di € 1.500,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.500,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.500,00; Parte_8
l'importo di € 1.000,00; Parte_9
l'importo di € 2.500,00. Parte_10
tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alle parti le spese di lite, che liquida in € 9.616,30 per CP_1 compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
118,50.
Così deciso in Rovigo, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2024 promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ); Parte_7 C.F._7
(c.f. ; Parte_8 C.F._8
(c.f. ); Parte_9 C.F._9
(c.f. ) Parte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'Avv. MARCO CINI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della Dott.ssa Cristiana Soppelsa, elettivamente domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_2 CP_2
Minzoni 15;
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dei ricorrenti chiede e conclude:
“Nel merito
-Accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del beneficio economico rappresentato dalla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per un importo di € 500,00 per ogni supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) svolta tra l'a.s.
2019/2020 e l'a.s. 2023/2024;
-Condannarsi l'Amministrazione a provvedere all'adempimento in forma specifica del diritto sopra indicato con l'attribuzione al ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema propria di essa e per
pagina 1 di 10 un valore corrispondente ad € 500,00 per ogni supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) svolta nel periodo dall'a.s. 2019/20 all'a.s. 2023/24, per un importo complessivo, per ciascun ricorrente, di€ 500,00 per;
€ 1.000,00 per;
€ Parte_1 Parte_9
1.500,00 per , ; € 2.000,00 per , , Parte_11 Parte_3 Parte_4 Parte_6 Pt_12
; € 2.500,00 per , ,
[...] Parte_5 Parte_8 Parte_10
; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto
[...] all'accredito alla concreta attribuzione.
-Con rifusione delle spese di causa, comprensive del contribuito unificato di iscrizione a ruolo (€
118,50) e dei compensi spettanti al difensore”.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'avvenuta prescrizione del diritto a percepire l'importo della cd “carta del docente” relativamente all'anno 2019/20;
- dichiarare sempre in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08);
- quanto all'anno scolastico 2023/2024, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni del 13.06.2023 il compenso non è dovuto trattandosi di supplenza al
30.06 e dunque non su posto vacante e disponibile (posto al 31.08);
- disconoscere la concessione del beneficio per l'anno scolastico 2023/24 per le supplenze che, in forza dell'indennità di maternità fuori nomina, ricadono al 31/08/2024, ma non sono su posto vacante e disponibile;
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 30/08/2024 , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il Parte_10 [...]
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine Controparte_1
esponendo di essere docenti di scuola primaria o secondaria assunti precari dal convenuto, di CP_1
aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi contratti annuali nelle CP_1
seguenti annualità:
2019/2020; Parte_1
2019/2020; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
pagina 2 di 10 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e Parte_5
2023/2024.
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; Parte_6
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. Parte_8
2022/2023 e 2023/2024. Parte_9
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. Parte_10
di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano parti ricorrenti della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70; degli artt. Da 24 a 36 del c.c.n.l. del
29/11/2007, dell'art. 395 D.Lgs. 297/1994 ed invocavano la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Il si costituiva ritualmente in giudizio, come sopra rappresentato, Controparte_1
resistendo al ricorso e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, se non quella relativa alla prescrizione, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
pagina 3 di 10 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che le parti ricorrenti abbiano svolto, negli anni scolastici nei quali sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 4 di 10 5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
pagina 5 di 10 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parti ricorrenti.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di pagina 6 di 10 supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti tuttora in servizio, in particolare:
è docente di ruolo con decorrenza giuridica dall'a.s. 2020/21, , Parte_1 Parte_3 Pt_4
, sono docenti in servizio di ruolo con decorrenza dall'a.s.
[...] Parte_6 Parte_12
2023/2024, , , Parte_11 Parte_5 Parte_8 Parte_9
sono docenti in servizio a tempo determinato sino al 30 giugno nel corrente Parte_10
anno scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso effettuata il 3.1.2025, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte deve rigettarsi l'eccezione dell'Amministrazione, in quanto la somma rivendicata dai ricorrenti per l'anno scolastico 2019/2020 non è ancora prescritta, posto che alla data del 3.1.2020 (cinque anni a ritroso) era ancora possibile, essendo l'anno scolastico in corso, procedere alla registrazione telematica che consente la fruizione del beneficio.
pagina 7 di 10 Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parti ricorrenti come segue:
per l'anno scolastico 2019/2020; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; Parte_5
2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e Parte_8
2023/2024;
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; Parte_10
2022/2023 e 2023/2024.
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di CP_1
l'importo di € 500,00; Parte_1
l'importo di € 1.500,00; Parte_2
l'importo di € 1.500,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.500,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.500,00; Parte_8
l'importo di € 1.000,00; Parte_9
l'importo di € 2.500,00. Parte_10
per un importo complessivo totale di € 18.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come pagina 8 di 10 a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato, oltre all'aumento per il numero delle parti, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 598/2024 promossa da , Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro il Parte_9 Parte_10 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa Controparte_1
domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente a favore di:
per l'anno scolastico 2019/2020; Parte_1 per gli anni scolastici 2019/2020; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; Parte_5
2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e Parte_8
2023/2024;
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; Parte_10
2022/2023 e 2023/2024. e condanna il convenuto a mettere a disposizione delle parti ricorrenti l'importo complessivo CP_1 di € 18.000,00, così suddivisi:
l'importo di € 500,00; Parte_1
pagina 9 di 10 l'importo di € 1.500,00; Parte_2
l'importo di € 1.500,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.500,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.500,00; Parte_8
l'importo di € 1.000,00; Parte_9
l'importo di € 2.500,00. Parte_10
tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alle parti le spese di lite, che liquida in € 9.616,30 per CP_1 compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
118,50.
Così deciso in Rovigo, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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