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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
UC IO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3725/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03M200280/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03M200280/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03M200280/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la società Società_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano (DP II) per l'anno di imposta 2019 e relativo alle imposte dirette ed all'IVA.
L'avviso faceva seguito ad un controllo dal quale risultavano una serie di operazioni oggettivamente inesistenti che sarebbero state poste in essere dalla ricorrente con la società Società_2 Srl, che avrebbe appunto emesso nei riguardi di Società_1 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia intimata, depositando articolate controdeduzioni ed insistendo per il rigetto del gravame.
In vista dell'udienza di trattazione del 13.2.2026 l'esponente depositava una istanza finalizzata alla conciliazione giudiziale della controversia.
Alla citata udienza del 13.2.2026 il rappresentante dell'Ufficio respingeva espressamente la proposta di conciliazione;
la causa era quindi discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società lamenta in primo luogo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancato assolvimento dell'onere della prova e infondatezza della pretesa erariale che ha ritenuto come oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da Società_2.
La doglianza appare infondata, sulla base delle seguenti ragioni.
I controlli effettuati su Società_2 hanno dimostrato che si tratta di una società "cartiera" posto che la sede legale ed amministrativa è risultata fittizia, il legale rappresentante è irreperibile, le dichiarazioni fiscali sono state omesse, non vi è personale dipendente assunto regolarmente, non vi sono utenze o beni materiali aziendali, non risultano effettuati dalla società acquisti nonostante il notevole volume di vendite asseritamente effettuate dalla società stessa, senza contare che i sedicenti clienti, interpellati dall'Ufficio, non hanno fornito informazioni concretesulla società.
Quanto alle operazioni che sarebbero state effettuate con Società_1, quest'ultima ha esibito soltanto documentazione cartacea che attesa una mera regolarità formale ma non ha addotto nulla circa l'effettività delle operazioni svolte.
Infatti, come indicato nell'avviso impugnato, le fatture non riportano gli estremi del documento di trasporto, non si riesce a risalire al luogo di partenza della merce, non risulta il nominativo del corriere, le copie dei bonifici di pagamento sono prive del conto corrente e non sono stati riferiti nominativi di personale del fornitore per i consueti contatti che sono propri di ogni attività commerciale.
Peraltro anche per altre annualità sono stati emessi avvisi analoghi e per l'anno 2017 il ricorso è stato respinto con sentenza della Corte di primo grado di Milano n. 836 del 2025, che è stata in ogni modo appellata (cfr. il documento allegato alla memoria illustrativa dell'Ufficio). Nelle altre annualità la posizione è stata chiusa attraverso strumenti di definizione agevolata oppure non è stata proposta alcuna impugnazione (anno 2018); insomma non vi sono precedenti del giudice tributario favorevoli alla società istante.
In conclusione, non sono state offerte idonee prove dell'effettività delle operazioni ma soltanto un mero riscontro cartolare delle medesime.
Il motivo deve quindi rigettarsi.
2. Nel ricorso è lamentata l'illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione in violazione dell'art. 42 del DPR
n. 600 del 1973.
La censura è palesemente infondata, posto che l'atto è stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato e sul punto l'Amministrazione ha depositato in giudizio la copia del rituale atto di delega e altri documenti di carattere organizzativo (cfr. i documenti da 3 a 5 allegati alle controdeduzioni).
3. Viene denunciata anche la violazione dell'art. 8 comma 2 del decreto legge (DL) n. 16 del 2012, norma per la quale sono esclusi i componenti positivi dichiarati dalla base imponibile se direttamente collegati con acquisiti fittizi, vale a dire nel caso in cui non solo gli acquisti ma anche le vendite hanno carattere fittizio.
Dai documenti a disposizione dell'Ufficio, però, non risultano componenti positive di reddito fittizie, ma soltanto acquisiti fittizi, per cui l'art. 8 comma 2 citato non può trovare applicazione.
4. In altro motivo si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024 che prevede la riduzione delle sanzioni tributarie solo per le violazioni commesse dall'1.9.2024 in quanto tale norma sarebbe lesiva del principio costituzionale ed euro-unitario del "favor rei".
La questione di costituzionalità così prospettata appare manifestamente infondata, posto che la normativa di cui sopra prevede un'entrata in vigore non immediata bensì differita e soltanto nel primo caso si porrebbe un problema del rispetto del principio del favor rei.
Sul punto si veda la condivisibile sentenza della Corte di Cassazione n. 1274 del 2025 che ha reputato legittima la suindicata disposizione.
5. La società sostiene altresì che la sanzione inflittale sarebbe lesiva del principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea ed affermato più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).
L'Ufficio ha però irrogato la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997 nella misura minima ed ha applicato il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.
Non è stato applicato il cumulo per periodi diversi di imposta in quanto negli anni dal 2015 al 2020 non sono stati sempre accertati gli stessi tributi e per talune annualità il contribuente ha definito la propria posizione avvalendosi di forme di definizione agevolata previste dalla legge.
6. In conclusione l'intero ricorso deve rigettarsi, unitamente alle istanze istruttorie in esso formulate.
In particolare non può essere assunta la prova testimoniale del soggetto indicato in ricorso che non risulta però mai essere stato alle dipendenze della società ricorrente, fermo restando che le mere dichiarazioni non possono smentire le chiare risultanze documentali.
Neppure può essere accolta la richiesta di riqualificazione delle operazioni da oggettivamente a soggettivamente inesistenti, in mancanza di ogni idonea prova sul punto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00).
Milano, 13 febbraio 2026
Il Presidente Il Relatore
GI AN OV ZU
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
UC IO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3725/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03M200280/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03M200280/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03M200280/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la società Società_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano (DP II) per l'anno di imposta 2019 e relativo alle imposte dirette ed all'IVA.
L'avviso faceva seguito ad un controllo dal quale risultavano una serie di operazioni oggettivamente inesistenti che sarebbero state poste in essere dalla ricorrente con la società Società_2 Srl, che avrebbe appunto emesso nei riguardi di Società_1 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia intimata, depositando articolate controdeduzioni ed insistendo per il rigetto del gravame.
In vista dell'udienza di trattazione del 13.2.2026 l'esponente depositava una istanza finalizzata alla conciliazione giudiziale della controversia.
Alla citata udienza del 13.2.2026 il rappresentante dell'Ufficio respingeva espressamente la proposta di conciliazione;
la causa era quindi discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società lamenta in primo luogo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancato assolvimento dell'onere della prova e infondatezza della pretesa erariale che ha ritenuto come oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da Società_2.
La doglianza appare infondata, sulla base delle seguenti ragioni.
I controlli effettuati su Società_2 hanno dimostrato che si tratta di una società "cartiera" posto che la sede legale ed amministrativa è risultata fittizia, il legale rappresentante è irreperibile, le dichiarazioni fiscali sono state omesse, non vi è personale dipendente assunto regolarmente, non vi sono utenze o beni materiali aziendali, non risultano effettuati dalla società acquisti nonostante il notevole volume di vendite asseritamente effettuate dalla società stessa, senza contare che i sedicenti clienti, interpellati dall'Ufficio, non hanno fornito informazioni concretesulla società.
Quanto alle operazioni che sarebbero state effettuate con Società_1, quest'ultima ha esibito soltanto documentazione cartacea che attesa una mera regolarità formale ma non ha addotto nulla circa l'effettività delle operazioni svolte.
Infatti, come indicato nell'avviso impugnato, le fatture non riportano gli estremi del documento di trasporto, non si riesce a risalire al luogo di partenza della merce, non risulta il nominativo del corriere, le copie dei bonifici di pagamento sono prive del conto corrente e non sono stati riferiti nominativi di personale del fornitore per i consueti contatti che sono propri di ogni attività commerciale.
Peraltro anche per altre annualità sono stati emessi avvisi analoghi e per l'anno 2017 il ricorso è stato respinto con sentenza della Corte di primo grado di Milano n. 836 del 2025, che è stata in ogni modo appellata (cfr. il documento allegato alla memoria illustrativa dell'Ufficio). Nelle altre annualità la posizione è stata chiusa attraverso strumenti di definizione agevolata oppure non è stata proposta alcuna impugnazione (anno 2018); insomma non vi sono precedenti del giudice tributario favorevoli alla società istante.
In conclusione, non sono state offerte idonee prove dell'effettività delle operazioni ma soltanto un mero riscontro cartolare delle medesime.
Il motivo deve quindi rigettarsi.
2. Nel ricorso è lamentata l'illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione in violazione dell'art. 42 del DPR
n. 600 del 1973.
La censura è palesemente infondata, posto che l'atto è stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato e sul punto l'Amministrazione ha depositato in giudizio la copia del rituale atto di delega e altri documenti di carattere organizzativo (cfr. i documenti da 3 a 5 allegati alle controdeduzioni).
3. Viene denunciata anche la violazione dell'art. 8 comma 2 del decreto legge (DL) n. 16 del 2012, norma per la quale sono esclusi i componenti positivi dichiarati dalla base imponibile se direttamente collegati con acquisiti fittizi, vale a dire nel caso in cui non solo gli acquisti ma anche le vendite hanno carattere fittizio.
Dai documenti a disposizione dell'Ufficio, però, non risultano componenti positive di reddito fittizie, ma soltanto acquisiti fittizi, per cui l'art. 8 comma 2 citato non può trovare applicazione.
4. In altro motivo si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024 che prevede la riduzione delle sanzioni tributarie solo per le violazioni commesse dall'1.9.2024 in quanto tale norma sarebbe lesiva del principio costituzionale ed euro-unitario del "favor rei".
La questione di costituzionalità così prospettata appare manifestamente infondata, posto che la normativa di cui sopra prevede un'entrata in vigore non immediata bensì differita e soltanto nel primo caso si porrebbe un problema del rispetto del principio del favor rei.
Sul punto si veda la condivisibile sentenza della Corte di Cassazione n. 1274 del 2025 che ha reputato legittima la suindicata disposizione.
5. La società sostiene altresì che la sanzione inflittale sarebbe lesiva del principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea ed affermato più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).
L'Ufficio ha però irrogato la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997 nella misura minima ed ha applicato il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.
Non è stato applicato il cumulo per periodi diversi di imposta in quanto negli anni dal 2015 al 2020 non sono stati sempre accertati gli stessi tributi e per talune annualità il contribuente ha definito la propria posizione avvalendosi di forme di definizione agevolata previste dalla legge.
6. In conclusione l'intero ricorso deve rigettarsi, unitamente alle istanze istruttorie in esso formulate.
In particolare non può essere assunta la prova testimoniale del soggetto indicato in ricorso che non risulta però mai essere stato alle dipendenze della società ricorrente, fermo restando che le mere dichiarazioni non possono smentire le chiare risultanze documentali.
Neppure può essere accolta la richiesta di riqualificazione delle operazioni da oggettivamente a soggettivamente inesistenti, in mancanza di ogni idonea prova sul punto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00).
Milano, 13 febbraio 2026
Il Presidente Il Relatore
GI AN OV ZU