Articolo 13 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 luglio 1912
Art. 13.

Al termine del triennio di prova effettiva di un insegnante, nominato per concorso giusta l'art. 4, si procedera', mediante ispezione, allo accertamento dei risultati dati dal suo insegnamento.
Il ministro avra' facolta', sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, di prolungare di un anno il periodo di prova e ripetere l'accertamento dei risultati, che sara' allora definitivo.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912