Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Briguglio, Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota/provvedimento prot. n.-OMISSIS- della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, notificata a mezzo pec in pari data presso il tecnico incaricato, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio Progetto in sanatoria per l'ampliamento e il parziale cambio di destinazione d'uso in un immobile sito in località -OMISSIS-nell'isola di Lipari ai sensi dell'art. 32 della L.N. 326/03 – Istanza n. -OMISSIS-” con la quale, rilevato che le opere edilizie in condono ricadono in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico, in dichiarata “ottemperanza alla Circolare nr. 02/2022” del Dipartimento Dei Beni Culturali – Servizi Tutela prot. n. -OMISSIS- è stata rigettata la pratica de quo (recte: l'istanza di autorizzazione paesaggistica) della ditta ricorrente (n. -OMISSIS-) ordinandole, ai sensi dell'art. 167 co. 3 D. L.vo 42/04, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, da eseguirsi entro il termine di novanta giorni, demandando al Comune di Lipari l'accertamento dell'adempimento a detto ordine;
- per quanto occorrer possa, d'interesse e lesiva della predetta Circolare n. 02 prot. n. 62212 del 30.12.2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, della Regione Siciliana Dipartimento Ambiente e della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Urbanistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato l’atto consultivo di segno negativo adottato dalla Soprintendenza in epigrafe con cui, in conformità con quanto stabilito dalla circolare regionale n. 2/2022, a sua volta emanata al fine di dare attuazione, in Sicilia, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, è stato reso parere negativo sull’istanza di condono presentata ai sensi della l.n. n. 326/2003 (terzo condono edilizio).
1.2. La prefata istanza di sanatoria, in particolare, è stata presentata per regolarizzare un manufatto di vecchia costruzione sito sull’isola di Lipari, in località “-OMISSIS-che, nel corso degli anni, è stato interessato da lavori di demolizione e ricostruzione (concessione edilizia n. -OMISSIS- e successiva variante n.-OMISSIS-), nonché da lavori per la realizzazione di un garage e di un terrazzo (autorizzazione edilizia prot. n. -OMISSIS-), nonché, da un progetto in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, per la trasformazione di una cisterna in deposito seminterrato e per la realizzazione di un vano lavanderia a servizio del fabbricato, per il quale è stata ottenuta la concessione in sanatoria n.-OMISSIS-.
Da ultimo, parte ricorrente ha presentato un ulteriore progetto per la realizzazione di un loggiato, ottenendo l’autorizzazione comunale n. -OMISSIS-. Tuttavia, ha eseguito opere in difformità rispetto al titolo edilizio, consistenti nella realizzazione, in luogo del previsto loggiato, di un locale deposito, poi reso ad uso abitativo, oltre che di un portico coperto e di un locale deposito in luogo del previsto garage.
1.3. Il gravame risulta essere stato affidato alle seguenti doglianze:
I) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Violazione art. 3 l. n. 241/90 difetto di motivazione ;
II) Violazione e falsa applicazione art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3della l. n. 241/90 - difetto di motivazione ;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, c. 6, l.r. n. 4/2003 vigente ratione temporis e/o comunque dell’art.17 bis l. n. 241/90 e/o del d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito in l. n.120/2020 - Silenzio assenso. eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione artt.7e 21nonies l.241/90 e/o art.10bis l.n.241/90.Violazione e falsa applicazione del legittimo affidamento ;
IV) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.5 l. reg. n. 15/1991, del decreto assessoriale beni culturali e ambientali della pubblica istruzione della Regione Sicilia n.7720 del 1995, dell’art.3, l.n. 241del 1990, carenza istruttoria e motivazionale e travisamento dei fatti e sviamento ;
V) Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. - Falsa applicazione dell’art. 32, c. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 convertito in l. n. 326/2003. Violazione degli artt.1 e 23 della l.r. n. 37/1985 e dell’art. 24 l.r. n.15/2004. Violazione della circolare n. 2 del 31.01.2014 resa dall’assessorato del territorio e dell’ambiente e del parere del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Riunite, n. 291/2010 reso nell’adunanza del 31.1.2012 ;
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale resistente che ha chiesto l’estromissione dal giudizio dell’ARTA per difetto di legittimazione passiva oltre al rigetto del gravame in quanto infondato nel merito.
3. Con memoria e replica finale parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio deve anzitutto aderire alla richiesta di estromissione dal giudizio dell’ARTA per difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa erariale, venendo in rilievo un’impugnativa di un parere reso dalla Soprintendenza di Messina, rispetto al quale l’Assessorato intimato è estraneo, con conseguente difetto di legittimazione a contraddire.
6. Venendo al merito, la questione giuridica sottesa all’odierno giudizio è stata più volte, di recente, affrontata da questa Sezione, essendo stata già rimarcata, in primo luogo, la circostanza che con la circolare dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, sia stato precisato come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, abbia dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge e ciò ha comportato, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.
La decisione della Corte Costituzionale è conforme all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, NI, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023), non rientrando in tale catalogo, in nessun caso, l’aumento di volumetria.
Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); 4- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Nel caso di specie, in particolare, è evidente come a difettare siano le condizioni sub 1, 3 e 4, venendo in rilievo opere non riconducibili nell’ambito degli interventi edilizi minori sopra menzionati, senza il parere favorevole della competente Soprintendenza e, comunque, realizzate dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico, atteso che, così come già chiarito da questa Sezione con precedenti pronunce, “… l’intero territorio dei Comuni delle isole Eolie (Lipari, Malfa, S. Marina Salina e Leni) è stato sottoposto a vincolo paesistico in forza dei decreti n. 5098 in data 7 settembre 1996 (Comune di Lipari), n. 687 in data 17 marzo 1979 (Comune di S. Marina Salina) e n. 688 in data 17 marzo 1979 (Comuni di Leni e Malfa). Sempre le isole Eolie, tuttavia, risultavano essere già soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge n. 431/1985, in quanto sommità affioranti dei vulcani dell’arco insulare vulcanico eoliano… ” (sent. n. 1356/2024).
L’art. 32, co. 26 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in effetti, prevede che “ Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio ”.
Tra le tipologie di opere suscettibili di sanatoria, il richiamato Allegato 1 contempla:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Sempre l’articolo 32, del richiamato d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, prevede poi, al successivo comma 27, che “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; ”.
Pertanto, sono escluse dalla sanatoria edilizia le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
7. Venendo al quadro normativo regionale, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 ha stabilito che “ Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ”.
Successivamente, l’art. 1 della l.r. n. 19/2021 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della prefata disposizione, collocandola nell’ambito dell’art. 25- bis della l.r. n. 16/2016, precisando che “ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”.
Come in precedenza anticipato, tuttavia, quest’ultimo intervento normativo è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, che ha così annullato “ l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta ”, per violazione della riserva legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e per contrasto con la normativa nazionale in materia (art. 32, co. 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l.n. 326/2003).
Nello specifico, la Consulta ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d) , dell’art. 32, il quale attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non avrebbe potuto prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d), rilevando, pertanto, quali espressi limiti all’esercizio della potestà legislativa esclusiva speciale riconosciuta dallo Statuto alla Regione Sicilia.
8. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale pocanzi tratteggiato deve desumersi che nelle aree sottoposte a vincolo relativo, come quella che interessa ai fini dell’odierna controversia, sono sanabili i soli interventi edilizi di importanza minore (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Da qui, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente ove sostiene che l’intervento in questione possa essere sanato, venendo in rilievo un aumento di volumetria non riconducibile nelle casistiche di opere minori previste dalla normativa in materia di terzo condono edilizio sopra evidenziate.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, poi, pare opportuno precisare come rilevi la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, chiarendo che “ non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123).
Medesime considerazioni sono state svolte anche in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213).
In altre parole, deve trovare conferma la costante giurisprudenza amministrativa sopra citata secondo cui sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano tutte le condizioni già indicate in precedenza (v. supra 6.).
Sulla portata della richiamata sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, poi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già avuto modo di rilevare come “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (C.g.a., n. 836/2023) e che “ per la natura vincolata degli atti ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. C.g.a. n. 288/2023).
8. Chiarito che l’opera di proprietà di parte ricorrente, attese le sue caratteristiche e la sua collocazione, alla luce del tenore delle disposizioni normative e delle decisioni della giurisprudenza amministrativa sopra richiamate, non possa essere condonata, non essendo in linea con quanto previsto dalla l.n. 326/2003, vanno ora affrontati i singoli motivi di gravame proposti col ricorso introduttivo.
9. Con la prima censura parte ricorrente deduce l’illegittimità del parere impugnato per avere citato, quale atto presupposto, la circolare n. 2/2022 che, attesa la sua natura di atto amministrativo, non sarebbe in grado di innovare e/o modificare l’ordinamento giuridico.
La doglianza è infondata.
In disparte il fatto che è pacifica in giurisprudenza l’ammissibilità della motivazione per relationem , va rilevato come la circolare in esame non sia improntata, in alcun modo, ad innovare l’ordinamento, limitandosi a dare applicazione ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2020 che ha sancito l’illegittimità delle disposizioni regionali in tema di condonabilità di opere abusive in presenza di vincoli relativi, di fatto equiparando tale fattispecie a quella dei vincoli assoluti.
È nel mutato quadro giuridico di riferimento, determinato dal prefato intervento della Consulta, e non dalla circolare regionale n. 2/2022, che ha carattere meramente ricognitivo, che prende le mosse il parere negativo adottato dalla Soprintendenza, con conseguente infondatezza della prima censura.
10. Col secondo mezzo di impugnazione parte ricorrente contesta la competenza della Soprintendenza nel disporre il ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza del parere negativo reso.
Il motivo è fondato.
Come già affermato da questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Sicilia, NI, Sez. I, 22.05.2024, n. 1901), a differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto che s’inserisce nel procedimento destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, che è l’autorità procedente e competente a definire il procedimento.
L’ente di tutela del vincolo paesaggistico è conseguentemente privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004.
Il parere delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo, infatti, non costituisce un provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio così come previsto per l’art. 146, del d.lgs. n. 42/2004, ma integra la fase procedimentale di gestione del vincolo paesaggistico costituente un segmento (seppure obbligatorio con effetti vincolanti) del procedimento di rilascio del condono edilizio, la cui definizione è riservata esclusivamente all’autorità comunale, la quale però non può statuire sull’istanza di sanatoria avendo riguardo alla sola destinazione urbanistica dell'area, come ricavabile dalle pertinenti previsioni del P.R.G., essendo obbligata a tenere conto anche delle esigenze afferenti al vincolo ivi esistente così come enucleate dall'Amministrazione preposta alla sua tutela nel relativo parere (Cons. Stato, Sez. VI, 10.04.2020, n. 2369).
La valenza obbligatoria e vincolante di tale parere emerge dal tenore delle pertinenti disposizioni di legge che, utilizzando il verbo “subordinare”, enunciano l’inscindibile correlazione tra il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 e art. 23 della l.r. n. 37/1985).
È sul punto chiaro l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2016, n. 5162, secondo cui “ Il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria, per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, con un rinvio mobile alla disciplina del “procedimento di gestione del vincolo paesaggistico”, costituente una “fase indispensabile” per la positiva conclusione del “procedimento di condono”, inteso quale strumento riservato allo Stato, ad estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario da tutelare ”.
Alla luce della valenza del parere paesaggistico nel contesto del procedimento di condono edilizio – a differenza che nel fisiologico procedimento ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 – che deve concludersi con il provvedimento dell’autorità comunale, quale atto “finale”, senza diversamente potersi prospettare l’ipotesi di conseguimento del titolo seppur ancora non efficace in assenza del parere dell’ente preposto alla tutela paesaggistica, deve ritenersi « che ogni eventuale procedimento sanzionatorio può essere avviato solo successivamente all’adozione del provvedimento terminale del procedimento di sanatoria edilizia: nell’un caso (accoglimento dell’istanza) non vi è luogo ad alcun provvedimento sanzionatorio in quanto la accordata sanatoria crea “ora per allora” un titolo abilitante che rende l’opera conforme ai parametri edilizi ed urbanistici; nell’opposto caso, invece, l’eventuale provvedimento di diniego della concessione del titolo abilitante in sanatoria determina – ipso facto – l’obbligo […] di attivare il procedimento sanzionatorio finalizzato alla eliminazione dell’abuso. » (C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, 4 settembre 2012, n. 1540).
Tale sistema volto a garantire nelle more del procedimento l’integrità del manufatto condonabile non è derogabile neppure richiamando i poteri sanzionatori previsti dall’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. 42/2004 (Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2195).
La possibilità di condonare le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico solo nelle ipotesi contemplate all’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022) non implica la deroga alle predette regole in ordine alla valenza procedimentale del parere paesaggistico (giacché l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, richiama “ Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni nonché dal presente articolo ”) e alla preclusione del potere repressivo attribuito all’ente di tutela in tale specifica circostanza.
Invero, l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003 – seppure con limiti e presupposti dettati dalla Corte Cost. n. 252/2022 più stringenti di quelli dettati dal C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010 – consente la definizione di procedimenti di sanatoria ex d.l. n. 269/2003 anche in presenza di un vincolo paesaggistico, sicché, anche per tale tipologia di condono, deve affermarsi l’impossibilità e la preclusione per gli enti di tutela di adottare provvedimenti costituenti esplicitazione di forme di autotutela esecutiva non mediate dal previo annullamento del titolo in sanatoria.
D’altronde, la Circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022 del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana non impone alle Soprintendenze di esercitare i poteri ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, limitandosi a indicare gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 252/2022 sulle statuizioni di propria competenza con riferimento al segmento procedimentale di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003.
Le suddette coordinate interpretative conducono a ritenere che l’atto avversato non possa contenere l’ordine di “ rimessione in pristino dello stato dei luoghi ”, con conseguente sua illegittimità in parte qua .
11. Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente contesta il fatto che la Soprintendenza si sia limitata a riscontrare la non sanabilità delle opere senza tuttavia effettuare alcuna valutazione sugli aspetti paesaggistici di sua competenza.
Ad ogni modo, poi, a fronte dell’istanza del privato protesa ad ottenere il prescritto parere dall’Amministrazione resistente, si sarebbe già formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17, co. 6, della l.r. n. 4/2003 o, comunque, dell’art. 17- bis , della l.n. 241/90.
Da ultimo, il provvedimento non sarebbe stato comunque preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, difettando pure dei requisiti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/90, senza contare che, nella diversa ipotesi in cui detto atto dovesse essere qualificato a guisa di rigetto della precedente istanza del privato, esso avrebbe dovuto essere comunque preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della l.n. 241/90.
Il motivo non coglie nel segno.
Sul primo aspetto, la prospettazione di parte si palesa fuori fuoco perché non tiene in considerazione il fatto, così come sopra precisato, che non è possibile ottenere la sanatoria di abusi commessi in zone soggette a vincolo paesaggistico per interventi che non rientrino nell’ambito delle c.d. opere minori.
Essendo pacifico che nel caso in esame le opere realizzate non sono suscettibili di inquadramento nell’ambito di tale categoria, nessuna illegittimità viene svelata dall’atto adottato dalla Soprintendenza che, ad ogni modo, non avrebbe potuto rilasciare alcun parere in ordine ad opere non condonabili in nuce .
Per quanto attiene all’asserita formazione del silenzio-assenso, questo Collegio ha già affrontato la questione in diversi precedenti, dai quali non ravvisa valide ragioni per discostarsi, con cui è stato rilevato come “ Deve escludersi che il provvedimento oggetto del presente gravame sia stato adottato dopo la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003, in quanto la fattispecie ivi disciplinata è riferibile a istanze di condono diverse da quella in esame, ossia alle istanze di “concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70…” (art. 17, primo comma). L’art. 17 della L.R. 4/2003 costituisce peraltro norma speciale, che prevede l’attivazione di un apposito procedimento di definizione per le pratiche non ancora esitate alla data di entrata in vigore della stessa legge - con la produzione di un’apposita perizia giurata asseverante la ricorrenza di tutte le condizioni di legge per la sanatoria ed attestante l’avvenuta presentazione della prescritta richiesta di parere agli enti di tutela, (cfr. da ultimo, T.A.R. Sicilia, NI, sez. V, 3.05.2024, n. 1631, e giurisprudenza ivi citata) -, procedimento che non risulta attivato nel caso di specie. Alcun rilievo, ai fini dell’eventuale formazione del silenzio assenso, è da attribuirsi inoltre all’art. 46 della L.R. 17/2004, in quanto, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2021, tale disposizione, che prevede il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stata tacitamente abrogata dall’art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011, che, modificando l’art. 23 della L.R. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla L. n. 241/1990, così da rendere direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento siciliano l’art. 20 comma 4 l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico” (cfr. C.G.A.R.S., 3.08.2022, n. 907). La suddetta disposizione regionale deve in particolare considerarsi abrogata a partire dal 26.04.2011, ossia dal momento di entrata in vigore della L.R. 5/2011. A prescindere dalla sua intervenuta abrogazione, va evidenziato che l’art. 46 della L.R. 17/2004 ammette(va) la possibile formazione per silentium non del nulla osta richiesto in sanatoria di abusi già realizzati, bensì unicamente delle autorizzazioni “ad eseguire opere”, quindi, future (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., ordinanza n. 145 del 16.03.2018). Per tutte le superiori argomentazioni, si può concludere che nessun silenzio assenso può ritenersi maturato ” (sent. n. 2349/2024).
Per quanto attiene all’art. 17- bis della l.n. 241/90 deve rilevarsi come tale disposizione non trovi applicazione al caso in esame, che non ha ad oggetto un’ipotesi di silenzio nei rapporti tra Amministrazioni, quanto piuttosto tra la Soprintendenza e l’odierno ricorrente.
Pur essendo un parere obbligatorio e vincolante per il rilascio del provvedimento di condono edilizio, l’atto consultivo viene reso dalla Soprintendenza previa istanza della parte privata, così come peraltro occorso nel caso in esame, con discendente infondatezza del profilo di doglianza dedotto col ricorso principale.
Non essendovi alcun provvedimento già formatosi per silentium non può neppure essere predicata l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione dell’art. 21- nonies , della legge n. 241/90, non venendo in rilievo un provvedimento di autotutela decisoria, quanto piuttosto un atto che, per la prima volta, ha dato risposta all’istanza formulata ab origine dal ricorrente, con conseguente non applicabilità dell’istituto dell’avvio del procedimento, i cui effetti sono assorbiti proprio dalla domanda di parte rivolta all’Amministrazione.
Da ultimo, come più volte ribadito da questa Sezione, risulta essere infondata anche l’invocata omessa comunicazione del preavviso di rigetto, venendo in rilievo un’attività amministrativa di tipo vincolato, e non discrezionale, rispetto alla quale l’apporto partecipativo del privato non potrebbe condurre a risultati diversi.
Anche la terza censura si palesa, dunque, destituita di fondamento.
12. Con la quarta doglianza parte ricorrente lamenta la genericità del riferimento al vincolo paesaggistico riportato nel parere avversato, paventando la possibilità che le opere di cui è stato chiesto il condono siano state realizzate in un periodo in cui detto vincolo non sarebbe stato vigente.
Anche tale censura non può trovare l’avallo del Collegio.
Come già chiarito in diversi precedenti di questa Sezione, cui il Collegio intende dare continuità, “… l’intero territorio dei Comuni delle isole Eolie (Lipari, Malfa, S.Marina Salina e Leni) è stato sottoposto a vincolo paesistico in forza dei decreti n. 5098 in data 7 settembre 1996 (Comune di Lipari), n. 687 in data 17 marzo 1979 (Comune di S. Marina Salina) e n. 688 in data 17 marzo 1979 (Comuni di Leni e Malfa). Sempre le isole Eolie, tuttavia, risultavano essere già soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge n. 431/1985, in quanto sommità affioranti dei vulcani dell’arco insulare vulcanico eoliano… ” (sent. n. 1356/2024).
Le opere di cui parte ricorrente chiede la sanatoria, pertanto, alla luce delle prefate considerazioni, risultano essere state completate sicuramente in un periodo in cui il vincolo paesaggistico risultava essere vigente, con infondatezza della censura in tal senso proposta.
13. Con la quinta doglianza parte ricorrente deduce che l’Amministrazione resistente, nell’aver ritenuto non condonabili le opere effettuate su un immobile sito in area con vincolo relativo, e non assoluto, avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni regionali sul terzo condono edilizio vigenti in Sicilia.
Anche quest’ultimo motivo di gravame si palesa destituito di fondamento, alla luce di quanto già chiarito nei precedenti punti di questa sentenza, tenuto conto che per effetto della decisione della Corte Costituzionale n. 252/2020, la normativa regionale che prevedeva la condonabilità degli interventi eseguiti su area con vincolo relativo è stata dichiarata illegittima in parte qua dalla Consulta, non ravvisandosi alcun difetto esegetico da parte dell’Amministrazione resistente nell’applicazione del quadro normativo di riferimento ad oggi vigente.
14. Per le suesposte ragioni il ricorso deve trovare accoglimento parziale, avuto riguardo al solo secondo motivo di gravame, con conseguente annullamento in parte del parere della Soprintendenza impugnato nel punto in cui ha illegittimamente imposto la rimessione in pristino delle opere per cui è stato chiesto il condono.
15. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti alla luce dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell’ARTA, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il parere della Soprintendenza nella parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.