Ordinanza collegiale 7 aprile 2016
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2018
Sentenza 1 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 01/12/2020, n. 12821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12821 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2020
N. 12821/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10971/2014 REG.RIC.
N. 03965/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10971 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 10971 del 2014:
- della nota prot. n. 36 del 20 maggio 2014 del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa avente il seguente oggetto “ art. 1, co. 489, L. 27 dicembre 2013 n. 147. Determinazioni ”, con la quale l’Amministrazione convenuta ha comunicato al ricorrente che a decorrere dal mese di giugno 2014 avrebbe provveduto alla sospensione della erogazione del trattamento retributivo, disponendo altresì che « resta fermo, all’esito delle definitive determinazioni, l’obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo dell’anno 2014 antecedente alla disposta sospensione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto »;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento, ove occorra, alla nota prot. n. 1074 del 14 maggio 2014, a firma del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, avente il seguente oggetto “Disposizioni in materia di trattamenti economici art 13 d.l. 24 aprile 2014 n 66 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate). Artt. 23-bis, 23-ter d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; art. 3, co. 2, DPCM 23 marzo 2012”;
- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento stipendiale unitamente al trattamento pensionistico in essere, senza subire le decurtazioni previste dall’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013;
- nonché, ancora, per la condanna al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate;
con motivi aggiunti depositati in data 8.10.2014:
- della nota, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, datata 5 agosto 2014, prot. n. 17466, avente ad oggetto, “ Comunicazione di versamento delle addizionali comunali Irpef e dell’addizionale regionale Irpef ”, con cui l’amministrazione ha comunicato che, per effetto della sospensione del trattamento retributivo ex art. 1, comma 489, l. 27 dicembre 2013, n. 147, disposta a decorrere dal mese di giugno, il Cons. -OMISSIS- “ dovrà procedere a versare personalmente le addizionali comunali Irpef e l’addizionale regionale Irpef ”, secondo gli importi determinati nel prospetto allegato al provvedimento nonché, ove occorrer possa, dei cedolini mensili riepigolativi del trattamento economico erogato, allo stato non conosciuti;
con motivi aggiunti depositati il 23.12.2014:
- della nota prot. n. 128 del 7 ottobre 2014, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con la quale l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente che « all’esito dell’istruttoria avviata per l’applicazione della normativa in oggetto, ha comunicato che il trattamento pensionistico del ricorrente, al netto del contributo di solidarietà, è superiore al tetto massimo retributivo previsto dalla vigente normativa per l’anno 2014 », contestualmente ordinando la restituzione degli emolumenti erogati nel periodo 1 gennaio -31 maggio 2014, al netto degli oneri sociali;
con motivi aggiunti depositati in data 3.03.2015:
- della nota, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, prot. n. 179 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto: “art. 1, co. 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni”, con cui l’Amministrazione ha comunicato che per l’anno 2015 non potrà essere erogato al Cons. -OMISSIS- alcun trattamento economico;
quanto al ricorso n. 3965 del 2016:
- della nota del 29 dicembre 2015, prot. n. 25852, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con cui l’Amministrazione convenuta ha comunicato all'odierno ricorrente che “in pedissequa applicazione della disposizione specificata in oggetto, non (…) potrà essere erogato, anche per l'anno 2016, alcun trattamento economico ”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
per l’accertamento del diritto a percepire il trattamento stipendiale in una con il trattamento pensionistico in essere senza le decurtazioni prevista dall’art. 1 comma 489, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
e per la condanna dell’Amministrazione al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate..
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, Consigliere di Stato (a decorrere dal 2009) e, nel contempo, titolare di un trattamento pensionistico erogato da una gestione previdenziale pubblica (nella specie I.N.P.S.), mercé la formale impugnazione della nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 36 del 20 maggio 2014, ha sostanzialmente esperito una domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere l’integrale corresponsione del proprio trattamento economico, stante la pretesa illegittimità della trattenuta operata dall’amministrazione a cagione del superamento del cd. tetto retributivo di € 240.000,00, previsto dall’art. 1, comma 489 l. n. 147/2013 in combinato disposto con l’art. 13 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv., con modif., in l. 23 giugno 2014, n. 89.
Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in riferimento all’art. 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ”;
- “ Disparità di trattamento e violazione del principio di ragionevolezza ”.
L’amministrazione, senza adeguatamente motivare sul punto, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile, nei confronti del ricorrente, il cd. tetto massimo retributivo previsto nella prima parte dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (per come integrato dall’art. 13 l. 24 aprile 2014, n. 66), senza avvedersi del fatto che la peculiare posizione lavorativa di quest’ultimo sarebbe ricaduta nell’alveo applicativo dell’ultima parte, derogatoria rispetto alla prima, della medesima disposizione normativa, laddove, comunque, “ Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi […]”.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la funzione giurisdizionale di Consigliere di Stato dallo stesso esercitata fin dal 2009 e, quindi, con decorrenza antecedente rispetto l’entrata in vigore della legge n. 147/2013, rientrerebbe tra gli “ incarichi in corso ”, espressamente esentati dall’applicazione della disposizione normativa in parola.
Tra gli incarichi de quibus dovrebbero, invero, annoverarsi anche i rapporti di lavoro di diritto pubblico globalmente intesi, non potendo legittimamente distinguere quelli la cui prestazione consiste nell’assolvimento di un “incarico” da quelli che implicano l’esercizio di una “funzione”.
Diversamente opinando, la normativa in questione si porrebbe in contrasto con i valori costituzionali dell’eguaglianza sostanziale (art. 2 e 3 Cost.) e della ragionevolezza, determinando illogiche disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici contrattualizzati ovvero titolari di “incarichi” e quelli, come il ricorrente, esercenti “funzioni” in regime di impiego pubblicistico.
Del resto, il Legislatore, nello stabilire i presupposti per la nomina governativa a Consigliere di Stato, ha previsto l’esistenza di solide e prestigiose carriere lavorative, naturalmente possedute da qualificati soggetti attivi in campo giuridico, come tali, percettori di pensioni ovvero stipendi destinati, per ciò stesso, a coesistere con la retribuzione connessa all’esercizio della funzione giurisdizionale, pena inaccettabili irragionevolezze e contraddizioni di sistema.
- “ Violazione del principio della tutela dell’affidamento, di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione e 6 della Convezione Europea dei Diritti dell’uomo ”.
Ove la funzione giurisdizionale non venisse ricompresa nel cono d’ombra della fattispecie derogatoria di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 489 l. n. 147/2013, si determinerebbe un’applicazione retroattiva, avuto riguardo ai rapporti lavorativi già in essere, della misura di contenimento della spesa pubblica prevista dalla prima parte della disposizione in parola (il cd. tetto retributivo di € 240.000,00), con conseguente frustrazione dei principi costituzionali ed euro-unitari di parità di trattamento, ragionevolezza e tutela dell’affidamento medio tempore maturato dal ricorrente - percettore del trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche e dello stipendio di Consigliere di Stato - con conseguente frattura della coerenza dell’ordinamento giuridico, stante l’evidente contraddittorietà insita nel trattamento differenziato di dipendenti, tutti parimenti pubblici.
- “ Difetto di motivazione ”.
L’amministrazione, con la nota prot. n. 36 del 20 maggio 2014, si sarebbe sic et simpliciter limitata a comunicare l’intervenuta sospensione dell’erogazione del trattamento retributivo, stante il superamento del tetto indicato dall’art. 13 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv., con modif., in l. 23 giugno 2014, n. 89, senza fornire alcuna motivazione circa la pretesa impossibilità di ricondurre l’attività lavorativa del ricorrente alla fattispecie derogatoria di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 489 l. n. 147/2013.
- “ Illegittimità derivata degli atti impugnati per illegittimità costituzionale della normativa pretesamente applicata”;
- “Violazione degli artt. 3, 4, 36 e 38 Costituzione”;
- “Violazione degli artt. 3, 95 e 97 Costituzione”;
- “Violazione degli artt. 3 e 53 Cost.”;
- “Violazione degli artt. 3, 100, 101, 104, e 108 Cost.”;
- “Violazione dell’art. 23 Cost.”.
Nell’eventualità in cui non si ritenesse applicabile, al caso in esame, la fattispecie derogatoria di cui all’ultima parte dell’art. 1 comma 489 della l. n. 147/2013, relativa a “ i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi ”, la previsione del cd. tetto massimo di cui alla prima parte della disposizione in parola sarebbe costituzionalmente illegittima, con conseguente diritto del ricorrente a percepire, per intero, sia il trattamento stipendiale che quello pensionistico senza alcuna decurtazione.
L’applicazione del meccanismo del tetto massimo determinerebbe infatti, ad avviso dell’istante, una drastica riduzione se non un vero e proprio azzeramento della remunerazione della funzione di Consigliere di Stato di nomina governativa così da determinare: a) una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato; b) una disparità di trattamento fra soggetti che svolgono la medesima attività ed una irrazionale organizzazione della Giustizia amministrativa; c) un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Inoltre, posto che il sistema di reclutamento dei Consiglieri di Stato per nomina governativa mira a valorizzare le migliori competenze professionali disponibili nell’Amministrazione, che generalmente si rinvengono in coloro che hanno accumulato maggiore anzianità e accantonato un montante contributivo tale da dar luogo ad un trattamento di quiescenza destinato a sommarsi al trattamento retributivo, la censurata disciplina finirebbe per penalizzare proprio le figure di maggiore spicco, con l’effetto di disincentivare la nomina di coloro che possono vantare i migliori titoli e le migliori esperienze, perché costoro dovrebbero esercitare le funzioni di Consigliere di Stato senza una retribuzione adeguata; pertanto il Governo sarebbe costretto ad indirizzare altrove le proprie scelte, con evidente violazione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione (articoli 3 e 97 Cost.), perché le scelte non sarebbero indirizzate alla selezione dei migliori, e della norma che affida al Governo l’indirizzo politico-amministrativo (art. 95 Cost.), che viene distolto dal suo approdo più coerente e mortificato nella libertà della sua esplicazione.
Il ricorrente ha, inoltre, paventato la violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 100, 101, 104 e 108 Cost., in ragione del possibile vulnus allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, protetto dalle predette disposizioni costituzionali. Ciò in ragione del fatto che la generalizzata imposizione del tetto massimo, oltre ad incidere retroattivamente su un trattamento retributivo e su un trattamento previdenziale già maturati, non perseguirebbe un intervento perequativo, non essendo diretta a tutte le categorie dei percettori di reddito. Ne conseguirebbe la violazione delle menzionate disposizioni costituzionali poste a presidio dell’indipendenza ed autonomia dei magistrati.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 08/10/2014, il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la nota datata 5 agosto 2014, prot. n. 17466, avente ad oggetto, “ Comunicazione di versamento delle addizionali comunali Irpef e dell’addizionale regionale Irpef ”, con cui l’amministrazione ha comunicato che, per effetto della sospensione del trattamento retributivo ex art. 1, comma 489, l. 27 dicembre 2013, n. 147, disposta a decorrere dal mese di giugno, il Cons. -OMISSIS- avrebbe dovuto procedere “ a versare personalmente le addizionali comunali Irpef e l’addizionale regionale Irpef ”, secondo gli importi determinati nel prospetto allegato al provvedimento.
Con ulteriore ricorso depositato in data 23/12/2014 il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 128 del 7 ottobre 2014, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con la quale l’Amministrazione ha comunicato che « il trattamento pensionistico del ricorrente, al netto del contributo di solidarietà, è superiore al tetto massimo retributivo previsto dalla vigente normativa per l’anno 2014 », contestualmente ordinando la restituzione degli emolumenti erogati nel periodo 1 gennaio - 31 maggio 2014, al netto degli oneri sociali.
Da ultimo, con motivi aggiunti depositati in data 3.03.2015, parte ricorrente ha impugnato la nota, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, prot. n. 179 del 22 dicembre 2014, con cui l’Amministrazione ha comunicato che per l’anno 2015 non sarebbe stato erogato alcun trattamento economico.
Con autonomo ricorso assunto al n. 3965 del 2016, depositato in data 06.04.2016, il ricorrente, affidando il gravame agli stessi vizi posti a base del ricorso n. 10971/2014, ha impugnato la nota del 29 dicembre 2015, prot. n. 25852, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con cui l’Amministrazione convenuta ha comunicato all'odierno ricorrente che “in pedissequa applicazione della disposizione specificata in oggetto, non (…) potrà essere erogato, anche per l'anno 2016, alcun trattamento economico ”.
L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi nell’interesse delle amministrazioni statali intimate, ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate deduzioni difensive.
Quanto al ricorso n. 10971/2014, all’esito dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2016, il Collegio, con ordinanza n. 4205 del 07/04/2016, dopo aver escluso che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 comma 489 della l. n. 147/2013 – tenuto conto delle coordinate ermeneutiche proposte dal ricorrente – determinerebbe l’attrazione del rapporto di lavoro del ricorrente nel cono d’ombra della fattispecie derogatoria all’applicazione del tetto massimo retributivo di cui all’ultima parte della disposizione normativa in parola (relativa ai “contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza”), ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del regime per così dire “ordinario” di cui alla prima parte dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, per l’effetto rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, con conseguenziale sospensione del giudizio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 2017, depositata in data 26.05.2017, ha definito le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, dichiarandole non fondate.
Dopo aver riattivato il giudizio sospeso, chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione, il ricorrente, con memoria depositata in data 07/09/2018, ha evidenziato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso affinché vengano decise le questioni ritenute ancora pendenti, malgrado la pronuncia della Corte Costituzionale.
In particolare, il ricorrente ha affermato che il Collegio, quale giudice a quo del giudizio di legittimità costituzionale, si sarebbe limitato ad escludere l’illegittimità costituzionale di una interpretazione contraria alla prospettata riconducibilità del rapporto di lavoro del medesimo alla fattispecie derogatoria di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 487 della l. n. 147/2013 – così da negare la cd. rilevanza costituzionale della questione posta - senza tuttavia esprimersi, in maniera definitiva, e quindi con efficacia di giudicato, in ordine alla qualificabilità di tale rapporto in termini di “contratto” ovvero “incarico” sottratto al regime del cd. tetto massimo. Inoltre, le stesse questioni di legittimità costituzionali già ritenute da questo Tribunale manifestamente infondate ben potrebbero essere rimesse in discussione, all’esito della definizione del giudizio nel merito, così da interpellare il Giudice delle Leggi.
Residuerebbe, quindi, in capo al ricorrente l’interesse a che il Tribunale scrutini:
a) il motivo di gravame secondo cui la funzione giurisdizionale dallo stesso espletata rientrerebbe nel novero dei “contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza”, per i quali il predetto regime non è operativo;
b) il motivo di gravame tendente a valorizzare il deficit motivazionale in cui sarebbe incorsa l’amministrazione nel ritenere non operativo il regime derogatorio in questione.
Con ordinanza collegiale n. 12253 del 17/12/2018, il giudizio è stato nuovamente sospeso in attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronunciasse sulla questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto dell’Unione sollevata da questo Tribunale con ordinanze nn. 11755 e 11756 del 4 dicembre 2018.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con ordinanza Settima Sezione, 15 maggio 2019, resa nelle cause riunite C-789/18 e C-790/18, ha dichiarato “ manifestamente irricevibili ” le suddette questioni pregiudiziali, non essendo stato rinvenuto nella questione prospettata, “ un elemento di collegamento con le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori che renda l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tali controversie ”, collegamento non rinvenuto neanche avuto riguardo alle altre disposizioni del Trattato, pure indicato quale parametro della questione interpretativa sollevata.
Con memoria del 21.10.2020 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso, in conformità al precedente di questo Tribunale di cui alla sentenza 7 aprile 2020 n. 3913.
In data 2.11.2020 il ricorrente, riportandosi agli atti di causa, ha chiesto la decisione del gravame.
Il ricorso n. 3965 del 2016, connesso al n. 10971/2014, è stato parimenti sospeso con ordinanza collegiale n. 12347 del 19/12/2018 in attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronunciasse sulla questione summenzionata ed è stato riassunto su impulso del ricorrente il quale, in data 2.11.2020, ha chiesto la decisione del ricorso.
La difesa erariale ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto in conformità al precedente di questo Tribunale n. 3913/2020.
In occasione dell’udienza del 10.11.2020, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 10971/2014 al ricorso n. 3965/2016 R.G. stante l’evidente connessione (soggettiva ed oggettiva) tra gli stessi esistente.
1.1 I ricorsi sono infondati e, per l’effetto, devono essere rigettati.
2. Per come precisato dalla stessa parte ricorrente, malgrado le statuizioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 124 del 2017, permane l’interesse al ricorso, avuto riguardo ai due motivi aventi ad oggetto:
a) la mancata applicazione della fattispecie derogatoria di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 489, della l. n. 147 del 2013;
b) il difetto di motivazione in riferimento all’inapplicabilità della segnalata deroga.
3. Le argomentazioni esposte con il primo motivo di gravame al fine di giustificare l’applicazione del regime di esenzione di cui alla disposizione normativa summenzionata e, dunque, la pretesa non cumulabilità del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente con la retribuzione connessa all’esercizio delle funzioni giurisdizionali di Consigliere di Stato, assegnategli dal Governo a decorrere dal 2009, si fondano su premesse erronee ossia:
a) che il rapporto di lavoro di pubblico impiego non contrattualizzato, quindi di diritto pubblico, intercorrente con l’amministrazione della giustizia amministrativa sia qualificabile in termini di “incarico”, così da restare assoggettato al regime di esenzione previsto per “i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi”, di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 483 l. n. 417/2013;
b) che “ il fine della deroga è quello di attenuare, con una previsione transitoria, la portata retroattiva del nuovo regime di cumulo fra retribuzione e trattamento pensionistico ”.
4. L’apprezzamento dell’infondatezza di siffatte premesse passa dalla necessaria individuazione di quale sia l’ordinario ambito di operatività del divieto di cumulo, avuto riguardo proprio al tenore letterale dell’art. 1, comma 498 l. n. 147/2013 nonché alla ratio legis allo stesso sottesa.
4.1 A tale proposito, la prima parte dell’art. 1, comma 498 oggetto di esame così recita:
“ Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive ”.
4.2 Nel delineare l’ambito di operatività, a regime, del divieto di cumulo oltre il tetto massimo, il legislatore non si è, dunque, peritato di individuare “a monte” la causa genetica dell’esborso di danaro pubblico, così effettuando una selezione - sia dal punto di vista qualitativo che temporale - tra le varie tipologie di rapporti giuridici che, di norma, comportano spese per la p.a.
Ha, invece, piuttosto, preferito concentrarsi sul risultato finale da evitare, ossia impedire la concreta erogazione di “ trattamenti economici onnicomprensivi ” - indipendentemente dalla relativa causa genetica e, soprattutto, dal momento in cui questa è venuta in essere - che, congiuntamente ai trattamenti pensionistici pubblici già goduti, superassero una certa soglia (fissata in € 240.000,00 con l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).
Ciò al fine di soddisfare obiettivi, costituzionalmente rilevanti, di contenimento, trasparenza e congruità della spesa pubblica.
5. Premesso quanto sopra, in punto di operatività, a regime, del divieto di cumulo, è necessario adesso analizzare il prosieguo della disposizione normativa in parola, laddove disciplina l’ipotesi di esenzione ritenuta, dall’istante, applicabile al suo caso.
Così recita l’ultimo inciso dell’art. 1, comma 498 l. n. 147/2013:
“ Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. […]”.
5.1 Orbene, ove il Legislatore avesse voluto effettivamente attenuare, con una previsione transitoria, la portata retroattiva che caratterizza l’applicazione, a regime, del divieto di cumulo, escludendone l’applicazione, per come arbitrariamente sostenuto dal ricorrente, a tutti quei rapporti che determinano la corresponsione di una “retribuzione” - indipendentemente cioè dalla natura e dalla durata degli stessi - non avrebbe chirurgicamente selezionato, tra le variegate tipologie di quelli comunque forieri dell’erogazione di “ trattamenti economici ”, soltanto “ i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi ”.
5.2 Siffatta opera di accurata selezione - per come, peraltro, già evidenziato dal Collegio con l’ordinanza n. 4205/2016 - non è, evidentemente, casuale quanto piuttosto figlia dell’esigenza di sottrarre al divieto di cumulo esclusivamente le attività contrattualizzate, di diritto pubblico ovvero di diritto privato, connotate dall’esistenza di un preciso vincolo sinallagmatico tra prestazione e controprestazione economica a carico della p.a., ovvero tutte quelle ulteriori attività affidate tramite il generico conferimento di “incarichi”, purché tutte aventi una durata limitata nel tempo, così da non gravare sine die sulle casse dell’erario.
Siffatta durata è segnata dalla maturazione di una specifica “scadenza prevista negli stessi” ossia di una scadenza contemplata ab interno al rapporto e non già ab externo , quale, ad esempio, quella derivante dal raggiungimento dell’età pensionabile in tema di pubblico impiego.
6. La fattispecie derogatoria rispetto all’applicazione del divieto di cumulo oltre il cd. tetto massimo, disciplinata dall’ultima parte dell’art. 1, comma 489 l. n. 147/2013, è, dunque, applicabile esclusivamente ai contratti e agli incarichi “a termine”, purché in corso rispetto all’entrata in vigore della legge medesima e, come tale, non si applica al ricorrente il quale, a decorrere dal 2006, è stato nominato dal Governo Consigliere di Stato, così entrando a far parte del personale di diritto pubblico della pubblica amministrazione.
6.1 L’assegnazione delle funzioni de quibus non è avvenuta tramite la stipula di un “contratto” – i magistrati rientrano nel cd. personale non contrattualizzato della p.a., ex art. 3 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – e, men che meno, mediante il conferimento di un incarico a tempo determinato - quanto piuttosto mediante l’instaurazione di un rapporto di diritto pubblico, che comporta l’inserimento del ricorrente, a pieno titolo, nel plesso della giustizia amministrativa, con la conseguente creazione di un rapporto stabile, a tempo indeterminato, oltre che corredato dalla garanzia costituzionale della inamovibilità.
7. Diversamente opinando, ossia accedendo all’interpretazione prospettata dall’odierno istante, si arriverebbe all’estrema conseguenza di negare in radice la stessa portata retroattiva del divieto di cumulo e, dunque, la ratio legis alla stessa sottesa.
7.1 Una retroattività che, invece, connota il divieto di cumulo in questione, espressamente considerato dal Giudice delle Leggi costituzionalmente legittimo.
8. Ed invero la Corte Costituzionale ha, per così dire, “ragionato”, presupponendo l’operatività nei confronti del ricorrente del divieto di cumulo per cui è causa.
Tant’è, chiarisce la Corte, al punto 5.1 del “Considerato in diritto”, che “ Se operasse la deroga, invocata dalle parti, non verrebbe in rilievo la disciplina restrittiva del cumulo tra pensioni e retribuzioni e la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Tribunali rimettenti, sarebbe irrilevante ”.
8.1 In altri termini, la Corte Costituzionale, nel definire il giudizio ad quem rimesso da questo Collegio con l’ordinanza n. 4205/2016, ha scrutinato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 489 l. n. 147/2013 partendo dal presupposto che il divieto di cumulo ivi previsto si applichi anche nei confronti dell’odierno ricorrente e, quindi, in sostanza, abbia efficacia retroattiva.
A conclusione del giudizio, la Suprema Corte, con la sentenza n. 124 del 26/05/2017, ha chiaramente statuito che “ Nel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole ”.
Ed ancora:
“ La non irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore si riscontra anche con riguardo alla disciplina del cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche, che rappresenta lo sviluppo della disciplina del limite retributivo fin qui esaminata.
La norma in esame si armonizza con altre misure di contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico e si contraddistingue per la particolare latitudine. Essa si rivolge alla vasta categoria delle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT e menziona anche gli organi costituzionali, chiamati ad attuarla nel rispetto dei propri ordinamenti.
Dal punto di vista oggettivo, la norma censurata include tutte le pensioni erogate nell'àmbito di gestioni previdenziali obbligatorie, gli stessi vitalizi e tutte le voci del trattamento economico (stipendi, altre voci del trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o più organismi o amministrazioni enumerati nell'elenco ISTAT).
Qualora il limite di 240.000,00 euro annui sia superato, la riduzione dovrà essere operata dall'amministrazione che eroga il trattamento economico e non dall'amministrazione che si occupa del trattamento previdenziale.
[…]
Anche con riguardo al cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche, il legislatore è chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata, dei valori costituzionali in gioco. In questo orizzonte si colloca anche il principio di proporzionalità tra la retribuzione e la quantità e la qualità del lavoro prestato.
È pur vero che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a professionalità particolarmente qualificate, che già fruiscono di un trattamento pensionistico.
Tuttavia, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo - delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni.
Tale ratio ispira, del resto, anche le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, che vietano l'attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e a tali lavoratori consente di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito.
Il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto deve essere valutato, dunque, in un contesto peculiare, che non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico.
Inquadrata in queste più ampie coordinate e ancorata a una cifra predeterminata, che corrisponde alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione, la norma censurata attua un contemperamento non irragionevole dei princìpi costituzionali e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Anche le censure, prospettate con riguardo agli ulteriori profili, sono prive di fondamento.
L'assetto prefigurato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 è tale da non sacrificare in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro del pensionato, libero di esplicarsi nelle forme più convenienti.
La disciplina censurata non compromette l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, in virtù della portata generale che la contraddistingue, e non ingenera di per sé arbitrarie discriminazioni tra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa e i consiglieri per concorso, alla luce degli argomenti già illustrati nell'esame delle questioni inerenti al limite retributivo ”.
9. La Suprema Corte ha, quindi, accertato la legittimità costituzionale del divieto di cumulo proprio prendendone in considerazione il carattere retroattivo e, dunque, considerandolo operativo nei confronti dell’odierno ricorrente.
9.1 Ciò previa valutazione di non implausibilità dell’interpretazione relativa alla non riconducibilità del rapporto intercorrente con il ricorrente alla fattispecie derogatoria fin qui esaminata.
10. Siffatta valutazione di non implausibilità operata dal Giudice delle Leggi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non consente al Collegio revirement rispetto alle approfondite valutazioni già operate in sede di ordinanza collegiale n. 4205/2016.
10.1 Ed invero, la Corte si è dovuta limitare alla suddetta valutazione di non “implausibilità” in quanto l’interpretazione della norma in senso contrario all’applicazione del cumulo nei confronti del ricorrente era già stata considerata da questo Collegio del tutto compatibile con i valori costituzionali a torto addotti dal ricorrente a fondamento del ricorso, così da non potere essere vagliata dal giudice cd. ad quem , pena la violazione del cd. principio devolutivo.
Così, infatti, chiarisce la Corte nella sentenza n. 124/2017: “ Trattandosi di profilo inerente alla rilevanza, questa Corte non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni che si contendono il campo, ma soltanto a valutare se sia implausibile la premessa ermeneutica dalla quale muovono i giudici a quibus per avvalorare la rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale ”.
11. Premesso ciò, le non “implausibili” considerazioni esposte dal Collegio in sede di ordinanza n. 4205/2016 – giacché motivate, per come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, “ in modo esauriente e attento alle contrapposte prospettazioni delle parti ” (cfr. ultima parte del punto 5.1 del “Considerato in diritto”) - meritano di essere confermate nella presente sede di merito.
12. In particolare il Collegio, con argomentazioni diffuse ed articolate, che in questa sede non si possono che ribadire, ha evidenziato come la mancata riconducibilità delle funzioni in parola nella categoria dei “contratti” ed “incarichi in corso ”, espressamente sottratti al regime del tetto massimo retributivo, non contrasti in alcun modo con i valori costituzionali invocati dalla parte ricorrente (con conseguenziale irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale da quest’ultima proposte), risultando piuttosto coerente con la peculiarità delle funzioni medesime, la cui durata a tempo indeterminato le distingue dai “contratti ed incarichi” in parola, aventi, per loro natura una efficacia temporalmente limitata, con ciò legittimando e giustificando, dal punto di vista dei valori costituzionali, l’applicazione dei differenti regimi giuridici.
13. Ed invero, l’opzione esegetica secondo cui il rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, intercorrente, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 147/2013, con il ricorrente, non può dirsi ricompreso nel regime di esenzione di cui all’ultima parte del comma 498 dell’art. 1 della stessa legge, risulta, ad avviso del Tribunale, del tutto coerente con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente medesimo, quali la ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) e la tutela dell’affidamento, ex artt. 3 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
14. Il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico complessivo percepito nell’ambito di rapporti giuridici in essere al momento dell’entrata in vigore della norma – con esclusione dei soli rapporti a termine, soggetti al cd. regime di esenzione - risponde, infatti, agli obiettivi d’interesse pubblico lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati dell’Unione Europea quanto al contenimento, alla trasparenza ed alla congruità della spesa pubblica, nel quadro dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione e dei principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
15. La stessa Corte costituzionale ha più volte chiarito che, salvi i limiti in materia penale derivanti dall'art. 25, comma 2, Cost., non è in linea di principio precluso al legislatore intervenire per mutare la disciplina dei rapporti di durata in corso, anche con disposizioni che modificano in senso sfavorevole situazioni soggettive perfette, purché nel limite del rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del principio di affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, nel caso in esame, non appaiono violati (in senso conforme, Corte cost., sentt. n. 92 del 2013, n. 166 del 2012, n. 525 del 2000, n. 211 del 1997, n. 409 del 1995).
16. Ed invero, la limitazione del trattamento derogatorio ai soli contratti e agli incarichi in corso, avente scadenza predeterminata, risulta innanzitutto ragionevole in quanto coerente con la netta distinzione esistente tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e rapporti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi caratterizzati, a differenza dei primi, da una strutturale precarietà, con conseguente limitazione temporale dei relativi “pesi” a carico della finanza pubblica.
17. Risulta, inoltre, non violativa dei principio della tutela dell’affidamento, di cui agli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione e all’art. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
17.1 A fronte di una sempre più pressante esigenza di razionalizzazione dei più disparati trattamenti economici che storicamente hanno caratterizzato un’Amministrazione non sempre in grado di assicurare i massimi livelli di efficienza, in un bilanciamento costituzionalmente orientato di tutti gli interessi in gioco, non può ritenersi prioritaria la mera aspettativa di mantenimento di un trattamento economico gravante sull’erario che, peraltro, sarebbe stato differenziato, a parità di condizioni, rispetto a quelli venuti ad esistenza all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 147/2013.
18. In altri termini, le descritte finalità di contenimento, trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica determinano, non irragionevolmente, una progressiva decurtazione, disciplinata ex lege , dei possibili ulteriori redditi al raggiungimento del tetto prefissato, indifferenziatamente applicata a tutti i compensi comunque posti a carico della finanza pubblica, senza che ciò possa generare, proprio per la sua trasversalità, illogicità ed irragionevolezze, ovvero determinare la frustrazione di posizioni di affidamento “legittimo” che, in un equo contemperamento di tutti gli interessi in gioco, possano ritenersi prevalenti rispetto alle summenzionate esigenze di contenimento della spesa pubblica.
19. Premesso ciò, il ricorrente non avrebbe potuto legittimamente confidare in una deroga alle previsioni restrittive, trasversalmente dettate dal legislatore al fine di soddisfare esigenze, di rango parimenti costituzionale, di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.
Siffatte esigenze involgono, infatti, interessi pubblici generali, necessariamente prevalenti, in un bilanciamento costituzionalmente ed euro-unitariamente orientato di tutti gli interessi in campo, sull’affidamento del ricorrente, in realtà qualificabile in termini di mera aspettativa priva di rilevanza giuridica.
20. Trattasi, infatti, per come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, di misure che, sia pur occasionate dalla difficile congiuntura economica e finanziaria, trascendono le finalità di conseguire risparmi di spesa immediati, inquadrandosi, piuttosto, in un trend di lungo periodo, funzionale a dare concreta attuazione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. ed ai princìpi di buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo finalità di interesse generale, nell'ottica della trasparenza, contenimento, razionalizzazione e congruità della spesa pubblica.
20.1 A fronte di siffatte esigenze, la mera aspettativa del singolo non può che considerarsi recessiva, in una prospettiva di necessaria garanzia degli altri interessi generali messi in gioco, con conseguente infondatezza della censura di violazione del principio dell’affidamento sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
21. La retroattività che connota le disposizioni censurate, destinate ad incidere sui diritti patrimoniali legati a rapporti di durata e, quindi, a comprimere pretesi “affidamenti” circa il mantenimento degli stessi, resiste alla verifica di legittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente, in quanto trova adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale.
22. La stessa Corte di Strasburgo, nel valutare la compatibilità delle disposizioni retroattive con i principi imposti dall'art. 6 della CEDU, ha più volte avuto modo di affermare che le norme destinate ad incidere retroattivamente su posizioni giuridiche soggettive consolidate devono trovare la loro ragion d'essere in un motivo imperativo di interesse generale e devono altresì garantire un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il contenuto delle disposizioni ablative e lo scopo perseguito.
Giustificazione che, nel caso in esame, sono certamente rinvenibili nelle esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica - in una prospettiva sistemica e non anche di breve periodo - che hanno motivato l'intervento contestato.
23. Quanto fin qui esposto trova conferma nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 236/2017, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha assoggettato al regime del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
23.1 In tale occasione il Giudice delle Leggi, dopo aver premesso, in termini non diversi da quanto elaborato sul tema dalla Corte EDU, che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, ha, tuttavia, precisato che “ La tutela dell'affidamento non comporta, tuttavia, che nel nostro sistema costituzionale sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Tali disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono tuttavia trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica ”.
24. Ebbene, nel caso in esame, così come in quello affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 236/2017, deve escludersi, alla luce delle suesposte considerazioni, che legislatore, con l’art. 1, comma 498 l. n. 417/2013, abbia realizzato una scelta irragionevole e arbitraria.
25. Ciò in quanto le limitazioni e decurtazioni imposte dalla normativa censurata, al pari di quella oggetto del sindacato della Corte definito con la sentenza summenzionata (n. 236/2017), trovano una incontroversa ratio nelle ampiamente evidenziate esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, con conseguente insussistenza di posizioni di legittimo affidamento in capo ai singoli, giuridicamente rilevanti e, quindi, meritevoli di tutela.
26. Del resto, in più occasioni la Corte Costituzionale ha ritenuto non arbitrarie e irragionevoli misure normative dirette a incidere sulla spesa del personale della pubblica amministrazione anche quando l'intervento contestato incideva su diritti maturati nel settore del lavoro pubblico ( ex plurimis , sentenze n. 304 e n. 310 del 2013).
26.1 Va, in proposito, ribadito che secondo la Corte EDU, le ragioni di contenimento della spesa pubblica integrano il requisito del legittimo interesse generale, il quale, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo, può giustificare l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei «beni» tutelati dalla citata disposizione convenzionale, tra questi comprese, soprattutto in materia retributiva e previdenziale, anche le aspettative legittime legate a prestazioni dal contenuto patrimoniale (da ultimo, sentenza 15 aprile 2014, Stefanetti ed altri contro Italia, paragrafo 48).
26.2 Per altro verso, va ricordato che la stessa Corte EDU riconosce che le autorità nazionali sono generalmente nella migliore posizione per decidere cosa sia di pubblico interesse nell'attuazione degli interventi che, come quello di specie, sono finalizzati alla riduzione della spesa pubblica in ragione della particolare situazione economica in cui sono maturati (sentenza 19 giugno 2012, Khoniakina contro Georgia, paragrafo 76; sentenza 20 marzo 2012, Panfile contro Romania, paragrafi 11 e 21).
27. Risulta, infine, privo di pregio anche l’ulteriore motivo di gravame teso a valorizzare il preteso deficit motivazionale in cui sarebbe incorsa l’amministrazione nel comunicare al ricorrente la non applicabilità, a favore dello stesso, del regime derogatorio summenzionato.
27.1 Ed invero, l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 l. n. 241/90 presuppone l’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di un potere amministrativo di natura autoritativa a fronte del quale la posizione del privato è qualificabile in termini di interesse legittimo.
Nel caso in esame, l’amministrazione della giustizia amministrativa non ha esercitato una potestà di natura autoritativa - discrezionale o vincolata che sia – essendosi piuttosto limitata alla doverosa applicazione di una norma di legge che afferisce direttamente alla gestione del rapporto di lavoro di diritto pubblico intercorrente con il ricorrente, nell’ambito del quale - quanto alla componente retributiva, le parti si trovano in posizioni paritetiche e le situazioni giuridiche soggettive contrapposte sono qualificabili in termini di diritti soggettivi/obblighi.
27.2 In altri termini, gli atti impugnati non hanno natura di provvedimento amministrativo ma di atti paritetici - non soggetti, quindi, ad impugnazione nel consueto termine di decadenza - adottati non già nell'esercizio di una potestà pubblica, bensì in applicazione dovuta e vincolata di una norma di legge che si impone alla pubblica amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro e che afferisce alla concreta gestione del rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato.
Da qui l’inesistenza di qualsivoglia obbligo motivazionale a carico dell’amministrazione.
28. In conclusione, i ricorsi n. 10971/2014 e n. 3965/2016 R.G. sono infondati e, come tali, devono essere rigettati.
29. Le spese, tenuto conto della novità e della natura controversa delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Seconda Quater) - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10971/2014, per come integrato da motivi aggiunti e sul ricorso n. 3965/2016 R.G., previa riunione degli stessi, li rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Silvia Coppari, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.