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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere istruttore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da
, C.F.: ; , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. ; , C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. l'Avv. Anna Pt_4 C.F._4
Luisa Caimmi (PEC: Email_1
APPELLANTI
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_1 C.F._5
allegata al presente atto, dall'Avv. Corrado Savio (PEC: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1034/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 05/12/2022 CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPIALE:
disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, per l'esercizio protratto per ben oltre 40 anni, della servitù di passaggio meglio precisata in premessa sulla strada insistente sul fondo servente su una porzione di terreno meglio accertata in corso di causa quali mappali 184 e 185 del Foglio 15 del Catasto Terreni di Quargnento - a favore del fondo dominante di proprietà degli attori identificato al catasto fabbricati al foglio
15, mappale 392 costituito da un fabbricato in corso di costruzione, al grezzo, indipendente con terreni in parte adiacenti al fabbricato ed in parte staccati, identificati al catasto terreni al foglio
15, mappali 224 e 315, nonché al foglio 16,mappali 158, 179, 200, 202, 203, 204, 205.
Ordinare altresì all'attrice di astenersi da qualsiasi futura molestia e turbativa che possa limitare o pregiudicare il legittimo esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato lo stato di interclusione parziale del fondo dominante di proprietà degli attori identificato al catasto fabbricati al foglio 15, mappale 392 costituito da un fabbricato indipendente e in corso di costruzione, con terreni in parte adiacenti al fabbricato ed in parte staccati, identificati al catasto terreni al foglio 15, mappali 224 e 315, nonché al foglio 16, mappali 158, 179, 200, 202, 203, 204, 205, disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1032
e 1051 e ss. c.c. la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile coattivo sulla strada insistente sul fondo servente su una porzione di terreno ricadente nella proprietà della convenuta sui mappali 184 e 185 del Catasto terreni del comune di
Quargnento (AL), sussistendone i presupposti di legge.
Stabilire le modalità di esercizio della servitù e l'eventuale indennità dovuta, tenendo conto che il passaggio sullo stesso viene esercitato anche dai proprietari dei fondi finitimi.
ANCORA NEL MERITO:
Datosi atto che gli appellanti hanno provveduto a pagare alla signora le Parte_5
spese liquidate in sentenza ivi compreso il rimborso della quota di un mezzo del compenso del
CTU, condannarla alla restituzione della complessiva somma versata di Euro 11.624,33 (undicimilaseicentoventiquattromila//33) oltre al rimborso delle somme pagate al CTU per complessivi Euro 2.699,20, il tutto comprovato dalla copia dei bonifici prodotte, con – su tutto
– gli interessi legali.
ANCORA NEL MERITO, OVE ACCOLTA LA DOMANDA DI USUCAPIONE: condannare parte convenuta alla restituzione delle spese legali pagate in concreto a seguito del rigetto del ricorso incidentale degli attori/intervenuto ex artt. 1170 - 1066 e 704 cpc.
NEL MERITO, SULLE SPESE:
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, come da nota a parte.
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
Rigettare l'avversario appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado del
Tribunale di Alessandria, n. 1034/2022 emessa all'esito del giudizio avente n. RG 4005/2019, pubblicata in data 05/12/22 e, per l'effetto, confermare il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice e dall'intervenuto e rigettare le ulteriori domande proposte dagli appellanti;
In via subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse imposta una servitù coattiva di passaggio a carico del fondo della conchiudente, condannare gli attori e l'intervenuto, in solido tra loro, a versare un'adeguata indennità ex art. 1053 c.c. a favore della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22 novembre 2019 i signori e convenivano in giudizio Parte_2 Pt_1
la signora per sentire dichiarare la servitù di passo carraio su una porzione, Controparte_1
in corso di identificazione catastale, dei terreni di proprietà della medesima, siti nel Comune di
Quargnento.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda e in particolare Controparte_1
assumendo che gli attori avrebbero altro passaggio e accesso alle loro proprietà attraverso una strada vicinale denominata Via Prepartuso.
Con atto datato 09/03/2020, interveniva volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. il sig. in quanto nuovo proprietario del fondo attoreo, riproponendo le Parte_4
medesime difese e domande già proposte dagli attori. Il Giudice della causa disponeva che venisse pregiudizialmente esperito il tentativo di mediazione che, - tuttavia - non dava esito positivo.
Concessi i termini per memorie di cui all'art. 183 VI Comma cpc, con ricorso ex art. 1170 –
1066 c.c. e 704 c.p.c. ed in subordine ex art. 700 c.p.c. datato 09/08/21, promosso in corso di causa, il sig. formulava istanza di immissione nel possesso della stradina di Parte_4
servitù oggetto della causa di merito ovvero, in via subordinata, l'istanza ex art. 700 c.p.c., al fine di essere legittimato ad accedere attraverso la stradina medesima alla sua proprietà con mezzi propri. Tale procedimento si concludeva con ordinanza di rigetto del 02.11.2021.
Espletata l'istruttoria orale, veniva disposta CTU tecnica, avente ad oggetto l'individuazione delle possibilità di accesso del preteso fondo dominante alla via pubblica, con relativa descrizione delle caratteristiche delle eventuali strade percorribili e la conseguente determinazione dell'interclusione o meno del fondo attoreo.
Depositata la perizia da parte del CTU geom. venivano precisate le conclusioni Persona_1
e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza del 02.12.2022 il Tribunale di Alessandria rigettava tutte le domande formulate da parte attrice e dall'intervenuto, con condanna alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello , , Parte_1 Parte_2
e chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta Parte_3 Parte_6
usucapione, per esercizio ultraquarantennale, della servitù di passaggio insistente sul fondo servente e ricompresa in una porzione di terreno meglio accertata in corso di causa, nonché, in via subordinata, accertato e dichiarato lo stato di interclusione parziale del fondo dominante, la costituzione e il mantenimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile coattivo sulla strada de quo, con condanna alla restituzione delle somme pagate alla convenuta e al rimborso delle somme pagate al CTU, nonché, ove accolta la domanda di usucapione, delle spese legali versate in dipendenza dal rigetto del ricorso incidentale ex artt. 1170-1066 e 704 cpc.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, ovvero, in via subordinata, qualora fosse stata imposta una servitù coattiva di passaggio, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, a versare un'adeguata indennità ex art. 1053 c.c. a proprio favore. All'udienza del 12.03.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Alessandria, sulla base dell'istruttoria espletata, ha affermato l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo di proprietà della sig.ra a favore del fondo preteso dominante di Controparte_1
parte attrice, censito al fg. 15 mapp. 392 del Comune di Quargnento. La prevalenza dei testi escussi ha infatti negato o dichiarato di non sapere alcunché in ordine al transito ultraventennale da parte degli attori sulla stradina e sul ponticello di proprietà della convenuta, unitamente alla ridotta attendibilità del teste in quanto marito dell'attrice e autore e mittente della ES lettera con cui chiedeva al per proprio conto, di “certificare in qualche modo la CP_2 intervenuta soppressione di fatto della detta strada vicinale”. Parimenti è stata negata dai testi la circostanza della coltivazione da parte degli attori, “da oltre un secolo” dei fondi di loro proprietà.
In merito alla domanda di costituzione di servitù coattiva, il giudice di prime cure ha rimandato alla risultanza principe della CTU, dalla quale si è evinto che il fondo degli attori non è intercluso, stante la coesistenza di percorsi alternativi, quali la “Strada Ronco”, la “Strada
Bozzola” e la “Strada Prepartuso”.
Ne è pertanto derivato il rigetto anche di tale domanda, stante l'oggettiva non interclusione del fondo attoreo.
2) I motivi di appello proposti da Pt_1 Parte_7 Parte_8 Pt_9
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti sollevavano una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante l'accertamento dell'usucapione sulla strada indicata (rappresentata da un percorso su ponticello realizzato dalla famiglia della cinquant'anni prima al termine della strada consortile Bozzola), ovvero CP_1
la costituzione di servitù di passaggio coattiva per interclusione parziale del proprio fondo, unitamente alla restituzione di quanto versato a titolo di spese legali, ivi comprese quelle relative al procedimento possessorio d'urgenza promosso in corso di causa, nonché a titolo di spese per la CTU.
Primo motivo
Gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia errato nell'affermare l'insussistenza dei requisiti posti alla base della domanda di usucapione, vertendo la maggior parte delle prove testimoniali assunte su circostanza negative e trattandosi di testimoni inattendibili e/o “eterodiretti”. Per contro non sarebbe stata presa in debita considerazione la deposizione del teste favorevole agli appellanti, che confermerebbe il transito e Tes_2
l'esercizio di attività agricola rispettivamente sull'asserito fondo servente e dominante, né sarebbe stata valutata e valorizzata la maggiore brevità della strada oggetto di servitù.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione le parti appellanti lamentano l'adesione assoluta e acritica del giudice di prime cure alle risultanze della CTU, che sarebbe stata altresì pedestremente riportata, omettendo di applicare l'art. 1052 c.c.: il fondo di proprietà attorea sarebbe infatti parzialmente intercluso, con accessi alternativi alla pubblica via inadatti e disagevoli, con particolare riferimento al transito dei mezzi agricoli o di soccorso.
3) La difesa di Controparte_1
L'appellata deduce in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione per la mutatio libelli operata in appello, laddove, per la prima volta, viene affermata l'interclusione parziale e non totale del fondo dominante, con conseguente pretesa applicazione dell'art. 1052 c.c. in luogo del 1051 c.c.; né può ritenersi al riguardo integrata il carattere sopravvenuto di tale circostanza, essendo l'alternativa già nota agli appellanti in sede di memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.
In relazione al primo motivo d'appello la stessa rileva come la proprietà degli appellanti non abbia mai rivestito i caratteri dell'azienda agricola, bensì quelli di un rudere non utilizzato. Le prove testimoniali, inoltre, non vertono su circostanze negative, ma semplicemente non possono confermare la capitolazione principale di parte attrice, avente ad oggetto i requisiti dell'asserita usucapione;
oltre alla evidente inattendibilità del teste avv. non solo e non tanto ES
per essere il marito di parte attrice, quanto per l'interlocuzione condotta con il Comune di
Quargnento, volta ad ottenere la cancellazione della strada vicinale alternativa.
Sarebbero inoltre carenti i requisiti della vicinitas, dell'animus possidendi, dell'inerzia della proprietà servente, nonché dell'apparenza della servitù, priva nella fattispecie di segni visibili e opere permanenti, che denotino il “peso” del fondo dominante sul fondo servente.
In merito alla costituzione di servitù di passaggio coattiva, oltre alla sovramenzionata inammissibilità per mutatio libelli, l'appellata solleva altresì il difetto di legittimazione passiva ex artt. 1051-1052 c.c., essendo uno dei fondi confinanti, il mappale 196, di proprietà di terzi.
La CTU avrebbe inoltre chiaramente individuato la sussistenza di ben tre percorsi alternativi, percorribili anche con mezzi agricoli, le cui criticità, anche in caso di pioggia, sarebbero facilmente superabili, oltre alla recente emersione di una nuova strada. A tal proposito sarebbe inoltre da considerare la risposta alla lettera dell'avv. proveniente dall'Ufficio ES
Tecnico del con cui si comunica che la strada alternativa della non CP_2 Parte_10
è stata né soppressa né cancellata, ma, anzi, sarebbe stata oggetto di interventi di manutenzione e di bonifica nel 2000.
Le presunte esigenze abitative non sarebbero mai state dedotte in primo grado, mentre la domanda di “indennizzo” delle spese del giudizio possessorio svolto in corso di causa sarebbe inammissibile e infondata, in quanto avverso il relativo decreto non è stato proposto a suo tempo gravame e i due giudizi, possessorio e petitorio, avrebbero presupposti ed effetti differenti.
4) I motivi della decisione
I motivi di appello sono infondati non essendo stata provata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, né interclusione del fondo idonea a fondare la costituzione coattiva della servitù prediale.
4.1. L'usucapione.
Come sopra riportato, le parti appellanti sostengono che il giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione delle prove, non valorizzando adeguatamente i testi che avevano reso dichiarazioni a loro favore.
In realtà da alcuna delle testimonianze assunte emerge l'uso continuativo e ventennale che legittimerebbe la declaratoria di usucapione del diritto reale azionato.
Il terzista che dice di aver lavorato quei terreni fino ai primi anni 2000, quasi 20 anni CP_1
prima del giudizio di primo grado introdotto con citazione del dicembre 2019, ha dichiarato di aver usato, per raggiungerli, una strada che passava sul fondo di proprietà cioè Parte_2
gli attori, oppure di essere passato su un SUO fondo e nulla ha saputo dire sulla strada asserita posta a servitù del fondo degli appellanti, oggetto della seconda parte del capo 3 e del capo 4.
Quando lo hanno interrogato in prova contraria, ha confermato il capo 7, cioè che la strada in contestazione era usata solo dalla famiglia (la convenuta), dai loro parenti o da soggetti CP_1
appositamente autorizzati, e ha precisato di averla usata UN PAIO DI VOLTE per accedere ai fondi dei senza in alcun modo specificare o circostanziare i motivi di tale passaggio. Parte_2
Il teste non può, pertanto, essere considerato un teste a favore della tesi degli attori, CP_1 avendo sostenuto di aver lavorato la loro terra per oltre vent'anni nel secolo scorso, ma non utilizzando la strada passante sulla proprietà della convenuta, se non un paio di volte in tutto il periodo.
Persino l'avv. marito dell'attrice pur dichiarando che suo suocero e suo ES Parte_2
cognato (e il terzista, pur escludendo di averlo visto scaricare merce) usavano la Strada CP_1
Bozzola per accedere ai loro fondi e che gli stessi erano coltivati, limita tale passaggio a UNO o senza in alcun modo nemmeno allegare che questa frequenza Parte_11 soddisfasse integralmente l'esigenza agricola degli attori e che quindi potesse essere idonea a costituire il presupposto dell'esercizio ventennale necessario per usucapire. In controprova ha solo escluso che gli attori abbiano usato la strada Prepartusa o Ronco e che ci fosse un cartello indicante che si trattava di una strada privata sul percorso passante sul fondo della convenuta, ma tali circostanze, in mancanza della prova dell'uso ventennale uti dominus del passaggio, risultano irrilevanti.
Nemmeno dalla testimonianza di emergono elementi idonei a provare le allegazioni Tes_2
attoree. Il teste ha riferito di aver visto passare sul ponticello dei cercatori di tartufo, ma non ricorda gli attori, ha affermato che i fondi erano lavorati come "aratura", che li aveva lavorati anche (il terzista), anche se per qualche anno non erano stati lavorati. Tuttavia nulla ha CP_1
saputo riferire sulla seconda parte del capo 3, ovvero quella relativa all'utilizzo della strada e del ponticello, ed in riferimento al capo 4 ha affermato di averli visti passare, sia Parte_2
che ma di non essere in grado di specificare in alcun modo la frequenza, avendo una CP_1
pessima memoria, tanto da non ricordare neanche il compleanno della figlia. Sentito a prova contraria ha affermato di averli visti passare due o tre volte in tutto, perché comunque non abitavano sul fondo, dove non c'era nemmeno una casa finita. Specifica, infine, che quella casa non finita è stata usata da una signora con 60 gatti per circa 3 anni. Evidentemente anche il passaggio sporadico e non contestualizzato nel tempo riferito dal teste non è idoneo a Tes_2 provare l'uso continuativo uti dominus ventennale alla base della richiesta declaratoria di usucapione della servitù di passaggio.
A contorno vi sono le dichiarazioni dei testi avversari, ovvero Testimone_3
Testi che ha affermato di non aver mai visto gli attori passare di lì e ha Parte_12
confermato di non aver mai visto gli attori passare di lì e ha aggiunto che da fine anni 90, ovvero da quando lui si occupa del suo pioppeto, tali campi non sono più coltivati, dichiarazione che si raccorda con quella del terzista che ha riferito di non coltivare più tali campi dagli CP_1
inizi degli anni 2000.
Gli appellanti non hanno, quindi, assolto l'onere probatorio che su di loro gravava ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
4.2. La servitù coattiva
Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta il fatto che il Giudice abbia trasfuso acriticamente le risultanze della CTU senza adeguatamente valutare la parziale interclusione del fondo attoreo e le esigenze, anche abitative, che avrebbero dovuto guidare la sua decisione alla luce dell'interpretazione evolutiva delle norme affermata dalla Suprema Corte in alcune recenti pronunce.
Sul punto parte appellata ha eccepito la novità, e quindi tardività e inammissibilità, della richiesta della costituzione coattiva della servitù a fronte della parziale interclusione del fondo, essendo questa emersa nel corso del giudizio di primo grado, come attestato dagli stessi appellanti nella loro memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 16.04.2021, e in considerazione di esigenze abitative mai allegate in primo grado.
Sul primo punto occorre evidenziare che già nell'atto di citazione gli appellanti facevano riferimento all'art. 1052 c.c. e quindi alla parziale interclusione del fondo, tuttavia non sono state allegate, e men che meno provate, esigenze specifiche che possano giustificare una pronuncia in tal senso. Mai sono state allegate esigenze specifiche legate all'agricoltura o all'industria da soddisfare a fronte della allegata non idoneità dell'accesso di cui il fondo è pacificamente dotato.
Non è stata nemmeno specificata la coltura dei fondi asseritamente interclusi, mentre dall'istruttoria svolta è emerso che sul fondo non era presente una abitazione rispetto alla quale valutare eventuali esigenze abitative, a prescindere dalla tempestività dell'allegazione (v. testimonianza di sulla presenza di una signora con 60 gatti nella casa non ultimata Tes_2
presente sul fondo e mai abitata dalla famiglia . Parte_2
Non essendo state allegate esigenze specifiche che permettano di valutare l'inidoneità dell'accesso pacificamente esistente, non è possibile valutare la richiesta costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'art. 1052 c.c.
D'altra parte, l'assenza di interclusione totale del fondo degli attori emersa chiaramente non solo dalla CTU espletata, ma dalle stesse dichiarazioni degli attori, impedisce la costituzione della stessa ai sensi dell'art. 1051 c.c.
La circostanza che il passaggio sul fondo dell'appellata costituisca il percorso più breve ed agevole per raggiungere il fondo degli appellanti, infine, rileverebbe solo in caso di totale interclusione del fondo, costituendo il criterio in base al quale scegliere il percorso da prediligere nella costituzione coattiva della servitù in presenza di diversi percorsi alternativi.
Tuttavia, una volta esclusa l'interclusione del fondo per la presenza di un accesso già esistente dalla pubblica via, risultano irrilevanti le caratteristiche degli altri eventuali percorsi di accesso al fondo passanti sulla proprietà altrui.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e l'appello va integralmente rigettato. 5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminato, come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1034/2022 del
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 05/12/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna le parti appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 25.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere istruttore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da
, C.F.: ; , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. ; , C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. l'Avv. Anna Pt_4 C.F._4
Luisa Caimmi (PEC: Email_1
APPELLANTI
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_1 C.F._5
allegata al presente atto, dall'Avv. Corrado Savio (PEC: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1034/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 05/12/2022 CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPIALE:
disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, per l'esercizio protratto per ben oltre 40 anni, della servitù di passaggio meglio precisata in premessa sulla strada insistente sul fondo servente su una porzione di terreno meglio accertata in corso di causa quali mappali 184 e 185 del Foglio 15 del Catasto Terreni di Quargnento - a favore del fondo dominante di proprietà degli attori identificato al catasto fabbricati al foglio
15, mappale 392 costituito da un fabbricato in corso di costruzione, al grezzo, indipendente con terreni in parte adiacenti al fabbricato ed in parte staccati, identificati al catasto terreni al foglio
15, mappali 224 e 315, nonché al foglio 16,mappali 158, 179, 200, 202, 203, 204, 205.
Ordinare altresì all'attrice di astenersi da qualsiasi futura molestia e turbativa che possa limitare o pregiudicare il legittimo esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato lo stato di interclusione parziale del fondo dominante di proprietà degli attori identificato al catasto fabbricati al foglio 15, mappale 392 costituito da un fabbricato indipendente e in corso di costruzione, con terreni in parte adiacenti al fabbricato ed in parte staccati, identificati al catasto terreni al foglio 15, mappali 224 e 315, nonché al foglio 16, mappali 158, 179, 200, 202, 203, 204, 205, disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1032
e 1051 e ss. c.c. la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile coattivo sulla strada insistente sul fondo servente su una porzione di terreno ricadente nella proprietà della convenuta sui mappali 184 e 185 del Catasto terreni del comune di
Quargnento (AL), sussistendone i presupposti di legge.
Stabilire le modalità di esercizio della servitù e l'eventuale indennità dovuta, tenendo conto che il passaggio sullo stesso viene esercitato anche dai proprietari dei fondi finitimi.
ANCORA NEL MERITO:
Datosi atto che gli appellanti hanno provveduto a pagare alla signora le Parte_5
spese liquidate in sentenza ivi compreso il rimborso della quota di un mezzo del compenso del
CTU, condannarla alla restituzione della complessiva somma versata di Euro 11.624,33 (undicimilaseicentoventiquattromila//33) oltre al rimborso delle somme pagate al CTU per complessivi Euro 2.699,20, il tutto comprovato dalla copia dei bonifici prodotte, con – su tutto
– gli interessi legali.
ANCORA NEL MERITO, OVE ACCOLTA LA DOMANDA DI USUCAPIONE: condannare parte convenuta alla restituzione delle spese legali pagate in concreto a seguito del rigetto del ricorso incidentale degli attori/intervenuto ex artt. 1170 - 1066 e 704 cpc.
NEL MERITO, SULLE SPESE:
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, come da nota a parte.
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
Rigettare l'avversario appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado del
Tribunale di Alessandria, n. 1034/2022 emessa all'esito del giudizio avente n. RG 4005/2019, pubblicata in data 05/12/22 e, per l'effetto, confermare il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice e dall'intervenuto e rigettare le ulteriori domande proposte dagli appellanti;
In via subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse imposta una servitù coattiva di passaggio a carico del fondo della conchiudente, condannare gli attori e l'intervenuto, in solido tra loro, a versare un'adeguata indennità ex art. 1053 c.c. a favore della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22 novembre 2019 i signori e convenivano in giudizio Parte_2 Pt_1
la signora per sentire dichiarare la servitù di passo carraio su una porzione, Controparte_1
in corso di identificazione catastale, dei terreni di proprietà della medesima, siti nel Comune di
Quargnento.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda e in particolare Controparte_1
assumendo che gli attori avrebbero altro passaggio e accesso alle loro proprietà attraverso una strada vicinale denominata Via Prepartuso.
Con atto datato 09/03/2020, interveniva volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. il sig. in quanto nuovo proprietario del fondo attoreo, riproponendo le Parte_4
medesime difese e domande già proposte dagli attori. Il Giudice della causa disponeva che venisse pregiudizialmente esperito il tentativo di mediazione che, - tuttavia - non dava esito positivo.
Concessi i termini per memorie di cui all'art. 183 VI Comma cpc, con ricorso ex art. 1170 –
1066 c.c. e 704 c.p.c. ed in subordine ex art. 700 c.p.c. datato 09/08/21, promosso in corso di causa, il sig. formulava istanza di immissione nel possesso della stradina di Parte_4
servitù oggetto della causa di merito ovvero, in via subordinata, l'istanza ex art. 700 c.p.c., al fine di essere legittimato ad accedere attraverso la stradina medesima alla sua proprietà con mezzi propri. Tale procedimento si concludeva con ordinanza di rigetto del 02.11.2021.
Espletata l'istruttoria orale, veniva disposta CTU tecnica, avente ad oggetto l'individuazione delle possibilità di accesso del preteso fondo dominante alla via pubblica, con relativa descrizione delle caratteristiche delle eventuali strade percorribili e la conseguente determinazione dell'interclusione o meno del fondo attoreo.
Depositata la perizia da parte del CTU geom. venivano precisate le conclusioni Persona_1
e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza del 02.12.2022 il Tribunale di Alessandria rigettava tutte le domande formulate da parte attrice e dall'intervenuto, con condanna alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello , , Parte_1 Parte_2
e chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta Parte_3 Parte_6
usucapione, per esercizio ultraquarantennale, della servitù di passaggio insistente sul fondo servente e ricompresa in una porzione di terreno meglio accertata in corso di causa, nonché, in via subordinata, accertato e dichiarato lo stato di interclusione parziale del fondo dominante, la costituzione e il mantenimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile coattivo sulla strada de quo, con condanna alla restituzione delle somme pagate alla convenuta e al rimborso delle somme pagate al CTU, nonché, ove accolta la domanda di usucapione, delle spese legali versate in dipendenza dal rigetto del ricorso incidentale ex artt. 1170-1066 e 704 cpc.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, ovvero, in via subordinata, qualora fosse stata imposta una servitù coattiva di passaggio, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, a versare un'adeguata indennità ex art. 1053 c.c. a proprio favore. All'udienza del 12.03.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Alessandria, sulla base dell'istruttoria espletata, ha affermato l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo di proprietà della sig.ra a favore del fondo preteso dominante di Controparte_1
parte attrice, censito al fg. 15 mapp. 392 del Comune di Quargnento. La prevalenza dei testi escussi ha infatti negato o dichiarato di non sapere alcunché in ordine al transito ultraventennale da parte degli attori sulla stradina e sul ponticello di proprietà della convenuta, unitamente alla ridotta attendibilità del teste in quanto marito dell'attrice e autore e mittente della ES lettera con cui chiedeva al per proprio conto, di “certificare in qualche modo la CP_2 intervenuta soppressione di fatto della detta strada vicinale”. Parimenti è stata negata dai testi la circostanza della coltivazione da parte degli attori, “da oltre un secolo” dei fondi di loro proprietà.
In merito alla domanda di costituzione di servitù coattiva, il giudice di prime cure ha rimandato alla risultanza principe della CTU, dalla quale si è evinto che il fondo degli attori non è intercluso, stante la coesistenza di percorsi alternativi, quali la “Strada Ronco”, la “Strada
Bozzola” e la “Strada Prepartuso”.
Ne è pertanto derivato il rigetto anche di tale domanda, stante l'oggettiva non interclusione del fondo attoreo.
2) I motivi di appello proposti da Pt_1 Parte_7 Parte_8 Pt_9
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti sollevavano una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante l'accertamento dell'usucapione sulla strada indicata (rappresentata da un percorso su ponticello realizzato dalla famiglia della cinquant'anni prima al termine della strada consortile Bozzola), ovvero CP_1
la costituzione di servitù di passaggio coattiva per interclusione parziale del proprio fondo, unitamente alla restituzione di quanto versato a titolo di spese legali, ivi comprese quelle relative al procedimento possessorio d'urgenza promosso in corso di causa, nonché a titolo di spese per la CTU.
Primo motivo
Gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia errato nell'affermare l'insussistenza dei requisiti posti alla base della domanda di usucapione, vertendo la maggior parte delle prove testimoniali assunte su circostanza negative e trattandosi di testimoni inattendibili e/o “eterodiretti”. Per contro non sarebbe stata presa in debita considerazione la deposizione del teste favorevole agli appellanti, che confermerebbe il transito e Tes_2
l'esercizio di attività agricola rispettivamente sull'asserito fondo servente e dominante, né sarebbe stata valutata e valorizzata la maggiore brevità della strada oggetto di servitù.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione le parti appellanti lamentano l'adesione assoluta e acritica del giudice di prime cure alle risultanze della CTU, che sarebbe stata altresì pedestremente riportata, omettendo di applicare l'art. 1052 c.c.: il fondo di proprietà attorea sarebbe infatti parzialmente intercluso, con accessi alternativi alla pubblica via inadatti e disagevoli, con particolare riferimento al transito dei mezzi agricoli o di soccorso.
3) La difesa di Controparte_1
L'appellata deduce in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione per la mutatio libelli operata in appello, laddove, per la prima volta, viene affermata l'interclusione parziale e non totale del fondo dominante, con conseguente pretesa applicazione dell'art. 1052 c.c. in luogo del 1051 c.c.; né può ritenersi al riguardo integrata il carattere sopravvenuto di tale circostanza, essendo l'alternativa già nota agli appellanti in sede di memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.
In relazione al primo motivo d'appello la stessa rileva come la proprietà degli appellanti non abbia mai rivestito i caratteri dell'azienda agricola, bensì quelli di un rudere non utilizzato. Le prove testimoniali, inoltre, non vertono su circostanze negative, ma semplicemente non possono confermare la capitolazione principale di parte attrice, avente ad oggetto i requisiti dell'asserita usucapione;
oltre alla evidente inattendibilità del teste avv. non solo e non tanto ES
per essere il marito di parte attrice, quanto per l'interlocuzione condotta con il Comune di
Quargnento, volta ad ottenere la cancellazione della strada vicinale alternativa.
Sarebbero inoltre carenti i requisiti della vicinitas, dell'animus possidendi, dell'inerzia della proprietà servente, nonché dell'apparenza della servitù, priva nella fattispecie di segni visibili e opere permanenti, che denotino il “peso” del fondo dominante sul fondo servente.
In merito alla costituzione di servitù di passaggio coattiva, oltre alla sovramenzionata inammissibilità per mutatio libelli, l'appellata solleva altresì il difetto di legittimazione passiva ex artt. 1051-1052 c.c., essendo uno dei fondi confinanti, il mappale 196, di proprietà di terzi.
La CTU avrebbe inoltre chiaramente individuato la sussistenza di ben tre percorsi alternativi, percorribili anche con mezzi agricoli, le cui criticità, anche in caso di pioggia, sarebbero facilmente superabili, oltre alla recente emersione di una nuova strada. A tal proposito sarebbe inoltre da considerare la risposta alla lettera dell'avv. proveniente dall'Ufficio ES
Tecnico del con cui si comunica che la strada alternativa della non CP_2 Parte_10
è stata né soppressa né cancellata, ma, anzi, sarebbe stata oggetto di interventi di manutenzione e di bonifica nel 2000.
Le presunte esigenze abitative non sarebbero mai state dedotte in primo grado, mentre la domanda di “indennizzo” delle spese del giudizio possessorio svolto in corso di causa sarebbe inammissibile e infondata, in quanto avverso il relativo decreto non è stato proposto a suo tempo gravame e i due giudizi, possessorio e petitorio, avrebbero presupposti ed effetti differenti.
4) I motivi della decisione
I motivi di appello sono infondati non essendo stata provata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, né interclusione del fondo idonea a fondare la costituzione coattiva della servitù prediale.
4.1. L'usucapione.
Come sopra riportato, le parti appellanti sostengono che il giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione delle prove, non valorizzando adeguatamente i testi che avevano reso dichiarazioni a loro favore.
In realtà da alcuna delle testimonianze assunte emerge l'uso continuativo e ventennale che legittimerebbe la declaratoria di usucapione del diritto reale azionato.
Il terzista che dice di aver lavorato quei terreni fino ai primi anni 2000, quasi 20 anni CP_1
prima del giudizio di primo grado introdotto con citazione del dicembre 2019, ha dichiarato di aver usato, per raggiungerli, una strada che passava sul fondo di proprietà cioè Parte_2
gli attori, oppure di essere passato su un SUO fondo e nulla ha saputo dire sulla strada asserita posta a servitù del fondo degli appellanti, oggetto della seconda parte del capo 3 e del capo 4.
Quando lo hanno interrogato in prova contraria, ha confermato il capo 7, cioè che la strada in contestazione era usata solo dalla famiglia (la convenuta), dai loro parenti o da soggetti CP_1
appositamente autorizzati, e ha precisato di averla usata UN PAIO DI VOLTE per accedere ai fondi dei senza in alcun modo specificare o circostanziare i motivi di tale passaggio. Parte_2
Il teste non può, pertanto, essere considerato un teste a favore della tesi degli attori, CP_1 avendo sostenuto di aver lavorato la loro terra per oltre vent'anni nel secolo scorso, ma non utilizzando la strada passante sulla proprietà della convenuta, se non un paio di volte in tutto il periodo.
Persino l'avv. marito dell'attrice pur dichiarando che suo suocero e suo ES Parte_2
cognato (e il terzista, pur escludendo di averlo visto scaricare merce) usavano la Strada CP_1
Bozzola per accedere ai loro fondi e che gli stessi erano coltivati, limita tale passaggio a UNO o senza in alcun modo nemmeno allegare che questa frequenza Parte_11 soddisfasse integralmente l'esigenza agricola degli attori e che quindi potesse essere idonea a costituire il presupposto dell'esercizio ventennale necessario per usucapire. In controprova ha solo escluso che gli attori abbiano usato la strada Prepartusa o Ronco e che ci fosse un cartello indicante che si trattava di una strada privata sul percorso passante sul fondo della convenuta, ma tali circostanze, in mancanza della prova dell'uso ventennale uti dominus del passaggio, risultano irrilevanti.
Nemmeno dalla testimonianza di emergono elementi idonei a provare le allegazioni Tes_2
attoree. Il teste ha riferito di aver visto passare sul ponticello dei cercatori di tartufo, ma non ricorda gli attori, ha affermato che i fondi erano lavorati come "aratura", che li aveva lavorati anche (il terzista), anche se per qualche anno non erano stati lavorati. Tuttavia nulla ha CP_1
saputo riferire sulla seconda parte del capo 3, ovvero quella relativa all'utilizzo della strada e del ponticello, ed in riferimento al capo 4 ha affermato di averli visti passare, sia Parte_2
che ma di non essere in grado di specificare in alcun modo la frequenza, avendo una CP_1
pessima memoria, tanto da non ricordare neanche il compleanno della figlia. Sentito a prova contraria ha affermato di averli visti passare due o tre volte in tutto, perché comunque non abitavano sul fondo, dove non c'era nemmeno una casa finita. Specifica, infine, che quella casa non finita è stata usata da una signora con 60 gatti per circa 3 anni. Evidentemente anche il passaggio sporadico e non contestualizzato nel tempo riferito dal teste non è idoneo a Tes_2 provare l'uso continuativo uti dominus ventennale alla base della richiesta declaratoria di usucapione della servitù di passaggio.
A contorno vi sono le dichiarazioni dei testi avversari, ovvero Testimone_3
Testi che ha affermato di non aver mai visto gli attori passare di lì e ha Parte_12
confermato di non aver mai visto gli attori passare di lì e ha aggiunto che da fine anni 90, ovvero da quando lui si occupa del suo pioppeto, tali campi non sono più coltivati, dichiarazione che si raccorda con quella del terzista che ha riferito di non coltivare più tali campi dagli CP_1
inizi degli anni 2000.
Gli appellanti non hanno, quindi, assolto l'onere probatorio che su di loro gravava ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
4.2. La servitù coattiva
Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta il fatto che il Giudice abbia trasfuso acriticamente le risultanze della CTU senza adeguatamente valutare la parziale interclusione del fondo attoreo e le esigenze, anche abitative, che avrebbero dovuto guidare la sua decisione alla luce dell'interpretazione evolutiva delle norme affermata dalla Suprema Corte in alcune recenti pronunce.
Sul punto parte appellata ha eccepito la novità, e quindi tardività e inammissibilità, della richiesta della costituzione coattiva della servitù a fronte della parziale interclusione del fondo, essendo questa emersa nel corso del giudizio di primo grado, come attestato dagli stessi appellanti nella loro memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 16.04.2021, e in considerazione di esigenze abitative mai allegate in primo grado.
Sul primo punto occorre evidenziare che già nell'atto di citazione gli appellanti facevano riferimento all'art. 1052 c.c. e quindi alla parziale interclusione del fondo, tuttavia non sono state allegate, e men che meno provate, esigenze specifiche che possano giustificare una pronuncia in tal senso. Mai sono state allegate esigenze specifiche legate all'agricoltura o all'industria da soddisfare a fronte della allegata non idoneità dell'accesso di cui il fondo è pacificamente dotato.
Non è stata nemmeno specificata la coltura dei fondi asseritamente interclusi, mentre dall'istruttoria svolta è emerso che sul fondo non era presente una abitazione rispetto alla quale valutare eventuali esigenze abitative, a prescindere dalla tempestività dell'allegazione (v. testimonianza di sulla presenza di una signora con 60 gatti nella casa non ultimata Tes_2
presente sul fondo e mai abitata dalla famiglia . Parte_2
Non essendo state allegate esigenze specifiche che permettano di valutare l'inidoneità dell'accesso pacificamente esistente, non è possibile valutare la richiesta costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'art. 1052 c.c.
D'altra parte, l'assenza di interclusione totale del fondo degli attori emersa chiaramente non solo dalla CTU espletata, ma dalle stesse dichiarazioni degli attori, impedisce la costituzione della stessa ai sensi dell'art. 1051 c.c.
La circostanza che il passaggio sul fondo dell'appellata costituisca il percorso più breve ed agevole per raggiungere il fondo degli appellanti, infine, rileverebbe solo in caso di totale interclusione del fondo, costituendo il criterio in base al quale scegliere il percorso da prediligere nella costituzione coattiva della servitù in presenza di diversi percorsi alternativi.
Tuttavia, una volta esclusa l'interclusione del fondo per la presenza di un accesso già esistente dalla pubblica via, risultano irrilevanti le caratteristiche degli altri eventuali percorsi di accesso al fondo passanti sulla proprietà altrui.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e l'appello va integralmente rigettato. 5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminato, come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1034/2022 del
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 05/12/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna le parti appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 25.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino