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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2599/2024
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2599/2024 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. VALENTI ELENA, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 6 nata il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
con l'avv. BIASETTI DAVID, giusta delega dimessa in atti, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ZA;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di AN
rilevato
che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto il divorzio congiunto alle condizioni riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
pagina 2 di 6 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN (BZ) il 05/05/2018
da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 5, parte II, serie A dell'anno 2018,
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
pagina 3 di 6 prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“- disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento
prevalente e residenza anagrafica della prole presso la casa della madre;
- con riguardo alla turnazione settimanale dei figli, stabilire che:
il sig. trascorrerà con i figli a settimane alterne dalle ore 12 del giovedì fino Pt_1
alle ore 12 del martedì successivo.
- Per quanto concerne la gestione delle vacanze scolastiche, disporre che i rispettivi due
figli:
durante le vacanze scolastiche di Natale trascorreranno una settimana con la madre e,
parimenti, una settimana con il padre;
la Vigilia ed il giorno di Natale alternati di anno in anno;
durante le c.d. vacanze dei Santi, trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni
con il padre;
durante le vacanze di Carnevale e di Pasqua, i genitori divideranno equamente le
giornate tra di loro;
durante le vacanze scolastiche estive, trascorreranno almeno due settimane anche non
consecutive con ciascun genitore;
i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i propri periodi di ferie estive
entro il 30 aprile di ogni anno.
pagina 4 di 6 - A titolo di mantenimento dei figli, disporre che il Sig. sia tenuto a Pt_1
corrispondere, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra l'importo di CP_1
complessivi Euro 800,00 (Euro 400,00 per figlio); l'importo verrà rivalutato secondo gli
indici ISTAT della Provincia di AN, prima rivalutazione ottobre 2025, con base
settembre 2024
- Stabilire che le spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa presso il tribunale di
AN, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
i rimborsi e conguagli tra i genitori verranno effettuati
mensilmente, previa esibizione delle fatture pagate;
- disporre che l'assegno unico e le altre contribuzioni pubbliche a favore dei figli
verranno incassati integralmente dalla Sig.ra CP_1
- La casa coniugale, sita in AN (BZ), in Via Merano n. 52/A, tavolarmente
individuata sub. p. ed. 5013, pp.mm. 10,32,33,34 in CC Gries, continua ad essere
assegnata al Sig. , il quale continuerà a viverci. Pt_1
- Le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere e di
rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa, in relazione a tutti i rapporti economico-
patrimoniali tra loro pendenti e/o sorti a causa del matrimonio e/o in precedenza e/o
comunque a qualsiasi titolo e/o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto
nel presente atto.
- Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in AN (BZ) in Camera di Consiglio, il 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2599/2024
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2599/2024 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. VALENTI ELENA, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 6 nata il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
con l'avv. BIASETTI DAVID, giusta delega dimessa in atti, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ZA;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di AN
rilevato
che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto il divorzio congiunto alle condizioni riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
pagina 2 di 6 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN (BZ) il 05/05/2018
da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 5, parte II, serie A dell'anno 2018,
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
pagina 3 di 6 prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“- disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento
prevalente e residenza anagrafica della prole presso la casa della madre;
- con riguardo alla turnazione settimanale dei figli, stabilire che:
il sig. trascorrerà con i figli a settimane alterne dalle ore 12 del giovedì fino Pt_1
alle ore 12 del martedì successivo.
- Per quanto concerne la gestione delle vacanze scolastiche, disporre che i rispettivi due
figli:
durante le vacanze scolastiche di Natale trascorreranno una settimana con la madre e,
parimenti, una settimana con il padre;
la Vigilia ed il giorno di Natale alternati di anno in anno;
durante le c.d. vacanze dei Santi, trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni
con il padre;
durante le vacanze di Carnevale e di Pasqua, i genitori divideranno equamente le
giornate tra di loro;
durante le vacanze scolastiche estive, trascorreranno almeno due settimane anche non
consecutive con ciascun genitore;
i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i propri periodi di ferie estive
entro il 30 aprile di ogni anno.
pagina 4 di 6 - A titolo di mantenimento dei figli, disporre che il Sig. sia tenuto a Pt_1
corrispondere, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra l'importo di CP_1
complessivi Euro 800,00 (Euro 400,00 per figlio); l'importo verrà rivalutato secondo gli
indici ISTAT della Provincia di AN, prima rivalutazione ottobre 2025, con base
settembre 2024
- Stabilire che le spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa presso il tribunale di
AN, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
i rimborsi e conguagli tra i genitori verranno effettuati
mensilmente, previa esibizione delle fatture pagate;
- disporre che l'assegno unico e le altre contribuzioni pubbliche a favore dei figli
verranno incassati integralmente dalla Sig.ra CP_1
- La casa coniugale, sita in AN (BZ), in Via Merano n. 52/A, tavolarmente
individuata sub. p. ed. 5013, pp.mm. 10,32,33,34 in CC Gries, continua ad essere
assegnata al Sig. , il quale continuerà a viverci. Pt_1
- Le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere e di
rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa, in relazione a tutti i rapporti economico-
patrimoniali tra loro pendenti e/o sorti a causa del matrimonio e/o in precedenza e/o
comunque a qualsiasi titolo e/o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto
nel presente atto.
- Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in AN (BZ) in Camera di Consiglio, il 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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