Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n° 398/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Vasto presso e nello dell'avv. Carmine Di Parte_1
Risio e dell'avv. Marialucia D'Aloisio, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti;
- ricorrente -
e
in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale dott. giusta CP_1 CP_2
procura rogito Notaio di Torino, rep 14805, racc. 8918, rappresentata e difesa Persona_1
dagli avv.ti Diego Dirutigliano e Luca Ropolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Torino, via Mercantini n. 5, per procura in atti;
- resistente- avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società a far data dal 1° gennaio CP_1
2020 a seguito della procedura di acquisizione del ramo d'azienda della "Metallic" di Ingegneria
Italia S.r.l. fino al 19.06.2024, data del licenziamento;
-di aver sempre operato presso lo stabilimento di Atessa occupandosi delle operazioni di saldatura e della selezione dei particolari cd. dell'oggettivazione, con mansioni di operaia ed
-che il suo orario di lavoro era articolato su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, a turni alternati mattina (dalle ore 8.00 alle 14.00) e pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 20.00), per un monte ore settimanali pari a 30 e che, saltuariamente e solo per ragioni tecnico/produttive, ha lavorato anche nella giornata del sabato;
-che con missiva datata 13.06.2024 la società resistente ha avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare con contestuale sospensione cautelativa dalla prestazione lavorativa;
-che ella, nei termini di legge e di contratto e con l'assistenza del rappresentante sindacale
[...]
ha negato verbalmente ogni addebito evidenziando che i fatti oggetto di contestazione CP_3
oltre che infondati erano totalmente non veritieri essendo stata, senza alcuna ragione, aggredita verbalmente e fisicamente dalla collega , ma che nella circostanza di tempo e di luogo Persona_2
non veniva redatto il verbale di audizione;
- che con missiva datata 19.06.2024 la resistente, non ritenendo di accogliere le CP_4
giustificazioni rese dalla lavoratrice, ha irrogato nei suoi confronti il licenziamento per giusta causa senza preavviso;
lamentando l'insussistenza dei fatti materiali contestati, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“1)- accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel presente atto, l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente con missiva datata 13 giugno 2024 alla luce dell'insussistenza del fatto materiale contestato
2)- per l'effetto annullare il licenziamento intimato alla ricorrente con missiva del 13 giugno 2024
e condannare la in persona legale rapp.te pt a reintegrare la ricorrente nel suo Controparte_5 posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data dell'illegittimo licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a dodici mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data dell'illegittimo licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Con riserva di esercitare l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015.
In via subordinata
3)- in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente con missiva datata 13 giugno 2024 poiché non assistito da giusta causa e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la Società in persona legale CP_1 rapp.te pt (P.I. al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in misura pari a trentasei mensilità. 4)- condannare la in persona legale rapp.te pt pro tempore al pagamento delle Controparte_5
spese e dei compensi professionali come per legge in favore di sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari per non aver riscosso gli onorari e per avere anticipato le spese del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, autorizzando il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Ai fini di un ordinato iter motivazionale occorre riportare il contenuto della missiva di contestazione disciplinare del 13.06.2024 dal seguente tenore: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe disciplinarmente i comportamenti ingiuriosi, aggressivi
e violenti da Lei tenuti per futili motivi sul luogo e in connessione con il rapporto di lavoro, nell'ambito del quale Lei è inquadrata quale operaia di Livello Da ai sensi del vigente CCNL metalmeccanico, comportamenti da Lei attuati anche in violazione dei più elementari doveri di correttezza e rispetto nelle relazioni interpersonali, alla cui osservanza Lei è tenuta, oltre che per precise disposizioni del richiamato CCNL, anche per le regole etico-sociali su cui si fonda il nostro
Ordinamento quali principi basilari della società civile.
Questi i fatti. In data 13 giugno u.s. Lei era in servizio sul turno secondo, con le ordinarie mansioni di addetta all'oggettivazione. In particolare Lei era addetta alla postazione denominata GP12.
Secondo quanto è stato possibile accertare attraverso circostanziate relazioni e immediati riscontri, alle ore 15.20 circa Lei abbandonava la postazione di lavoro dirigendosi verso la collega, sig.ra
, che stava operando sul macchinario dedicato allo scatolamento. In tale contesto Lei Persona_2
affrontava la collega chiedendole, in modo provocatorio, se avesse qualche problema con Lei. A fronte di ciò la sig.ra replicava negando e invitandoLa a tornare alla postazione di lavoro. PE
Dopo circa 5 minuti Lei nuovamente abbandonava la postazione di lavoro e, fronteggiando nuovamente la collega , si poneva con atteggiamento intimidatorio e tono minaccioso, PE
affermando che se avesse avuto qualche questione in sospeso Lei gliela avrebbe fatta pagare.
Anche in questa occasione la collega dichiarava che non ce l'aveva con Lei;
senonché Lei PE
rientrando alla Sua postazione di lavoro, insultava la collega affermando "vai affanculo tu e quella TA di tua figlia". A tal punto la sig.ra lasciava la postazione, raggiungendo l'area GP12, e a propria volta La PE
affrontava, intimandoLe a voce elevata di non nominare sua figlia, dando così vita a un alterco nel cui contesto Lei poneva li Suo capo a pochi centimetri da quello della collega, che reagiva allontanandoLa con una spinta.
Interveniva il collega sig. che, al fine di evitare che la situazione degenerasse Parte_2
ulteriormente, si frapponeva, interrompendo la disputa.
Tali condotte, consapevoli e volontarie, sono di per sé intollerabili e comunque assolutamente inaccettabili in connessione con l'ambiente di lavoro, che Lei ha trasformato in un luogo in cui dar sfogo a comportamenti violenti, intimidatori e con gravi provocazioni verbali e fisiche, con conseguente negativo riflesso sulla serenità dell'ambiente di lavoro.
Sue eventuali giustificazioni al riguardo alla Direzione entro cinque giorni dal ricevimento della presente. In attesa del completamento dell'iter disciplinare Lei, ai sensi dell'art. 1, Sez. Quarta,
Titolo VI del vigente CCNL industria metalmeccanica, viene ad ogni effetto sospesa cautelarmente dal servizio” (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
Ritenute insufficienti e non valide le giustificazioni rese dalla lavoratrice la società convenuta le ha comminato la sanzione espulsiva (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
La ricorrente agendo in giudizio ha negato di aver abbandonato la postazione lavorativa per dirigersi verso la collega , di averla affrontata e di essersi posta nei suoi confronti con Persona_2 atteggiamento intimidatorio e tono minaccioso, di aver affermato che gliel'avrebbe fatta pagare
(riguardo ad eventuali questioni in sospeso), di averla insultata e di aver proferito nei suoi confronti la frase: “vai affanculo tu e quella TA di tua figlia” e di aver posto il suo capo a pochi centimetri da quello della . Infine, la ricorrente ha affermato che, per contro, la ha PE PE
posto in essere condotte intimidatorie e provocatorie aggredendola verbalmente e fisicamente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che la collega le inveiva contro dicendole: “Che PE guardi, che cazzo vuoi” e che ella spaventata dalla condotta assunta da , che non era nuova a PE
tali atteggiamenti in quanto spesso inveiva contro i colleghi di lavoro, raggiungeva il capo turno distante alcuni metri dalla sua postazione e poi alla presenza di Persona_3 Pt_3 riferiva l'episodio al capo turno invitandolo ad intervenire;
che dopo
[...] Persona_3 aver ascoltato le richieste della ricorrente, le diceva: “Mica mi posso preoccupare di tutti quelli che non vogliono lavorare con quella”, ma che, in ogni caso più tardi l'avrebbe raggiunta sulla postazione;
che ella tornava al suo lavoro, ma mentre si dirigeva alla sua postazione lavorativa – distante pochi metri da quella del capo turno – veniva nuovamente affrontata da la quale, PE indispettita dalla richiesta d'intervento al capo turno, le diceva con tono irato “Vaffanculo”; che, a questo punto, mentre continuava a camminare per raggiungere la sua postazione, si è limitata a dire a : “Io non sono UA figlia e tu mi devi lasciare in pace”; che , per tutta risposta, la PE PE
raggiungeva immediatamente sulla sua postazione di lavoro e la strattonava, ripetutamente, con forza e veemenza urlando frasi offensive (“stronza, TA”) e minacciose (“te la farò pagare”) fino a quando non è stata allontanata da che continuava a dirle: “Non con le mani, non con le Parte_2 mani”; che ella, spaventata e intimorita, rimaneva immobile e non profferiva parola e la , PE
mentre si allontanava, si sfilava i guanti lanciandoli, con spregio, in faccia a lei e poi continuava ad urlare per diversi minuti dando calci al muro tanto da rendere necessario l'intervento del responsabile della sorveglianza.
Ciò premesso, in linea generale occorre rammentare che l'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali pone testualmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dell'atto di recesso e che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento per giusta causa l'onere probatorio, posto a carico del datore di lavoro, comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate, cioè con l'applicazione di un metodo che non sarebbe applicabile neppure in sede di procedimento penale (cfr. al riguardo Corte di Cassazione, sentenza n. 25203 del 8 novembre 2013).
Alla luce di tali principi generali è allora possibile passare alla disamina del complessivo compendio probatorio in atti.
Orbene, per quanto evincibile dalla disamina della contestazione disciplinare e della comparsa di risposta la società resistente ha posto a sostegno del provvedimento espulsivo:
- le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente la quale, in data 18.06.2024, rassegnava le proprie giustificazioni verbalmente, alla presenza del sig. rappresentante sindacale, e del sig. CP_3
e confermava di aver proferito all'indirizzo della collega le espressioni Persona_4 PE
ingiuriose riportate nella lettera di contestazione, in risposta alle provocazioni della collega;
-le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla collega , anch'essa licenziata;
PE
-le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dagli altri colleghi presenti , e Parte_2 CP_6
(cfr. allegati da 1 a 5 alla memoria). Tes_1
Alla luce del complessivo quadro probatorio in atti, non è possibile affermare con certezza che la ricorrente abbia effettivamente posto in essere le condotte contestatele, ossia che abbia affrontato la collega chiedendole, in modo provocatorio, se avesse qualche problema con Lei, che nuovamente abbia abbandonato la postazione di lavoro e, fronteggiando nuovamente la collega , si sia PE
posta con atteggiamento intimidatorio e tono minaccioso, affermando che se avesse avuto qualche questione in sospeso gliela avrebbe fatta pagare, che avrebbe insultato la collega affermando "vai affanculo tu e quella TA di tua figlia" e avrebbe posto il suo capo a pochi centimetri da quello della collega.
In particolare, la circostanza che in data 18.06.2024 la ricorrente avrebbe confermato di aver proferito all'indirizzo della collega le espressioni ingiuriose riportate nella lettera di PE
contestazione, in risposta alle provocazioni della collega è stata confermata dal teste
[...]
e negata dal teste il quale ha così dichiarato: “Ricordo di aver Testimone_2 Controparte_3
accompagnato la ricorrente dal dott. e contestato la contestazione che le veniva mossa, sia Per_4 per i contenuti che per la modalità, in quanto solitamente c'è la contestazione e poi vengono raccolte le giustificazioni, in questo caso il giorno dell'occorso le lavoratrici sono state chiamate dalla direttrice dello stabilimento e sono state invitte a rilasciare una dichiarazione scritta sull'accaduto. Mi risulta che il giorno dell'accaduto veniva sentito solo , Parte_2
successivamente anche e . Ricordo che dissi che avrebbero dovuto coinvolgere da CP_6 Tes_1
subito nella contestazione il un quanto è stato da lui che è partito il diverbio. Ricordo Parte_2 che dissi che la ricorrente si era allontanata dalla postazione di lavoro un'unica volta per andare da e chiedere il suo intervento per tranquillizzare la situazione o per farsi cambiare Per_3
postazione onde evitare problemi. Ricordo che dissi che il sig. disse che non aveva Per_3
interesse ad effettuare alcun intervento. E ricordo che riferii che lo stesso si era recato sul posto di lavoro della ricorrente quando tutto era finito. Ricordo che diedi anche i nomi di coloro che avevano assistito a che parla con , ma non ricordo i nomi. Ricordo che contestai Pt_1 Per_3
anche il contenuto delle contestazioni. Ricordo che non entrai nel merito del contenuto del diverbio tra le parti, essendo l'una il contrario dell'altra”.
La teste ha confermato che la ricorrente in data 13.06.2024 ha raggiunto il capo Parte_3
turno distante alcuni metri dalla sua postazione e che in sua presenza, gli ha Persona_3 riferito l'episodio in cui la le aveva inveito contro invitandolo ad intervenire, ma che lui le ha Pt_4 detto: “Mica mi posso preoccupare di tutti quelli che non vogliono lavorare con quella” e che più tardi l'avrebbe raggiunta sulla postazione.
D'altronde lo stesso ha dichiarato di ricordare che la ricorrente andò a chiamarlo Persona_3
per richiedere il suo intervento essendo giunta sulla sua postazione la collega che inveiva PE contro di lei, ma che non potette andare subito e che quando andò non c'era più nessuna delle due donne;
che trovò la nell'area fumatori a fumare e la ricorrente in piccola lastratura dove la PE
stavano calmando;
di ricordare che era presente anche il responsabile della sicurezza e Tes_3
che invitò tutti i lavoratori presenti a riprendere il lavoro. Anche il teste ha confermato di aver visto la uscire dal gabbiotto del capo- Testimone_4 Pt_1
turno e dirigersi verso la sua postazione lavorativa e di aver visto la che Persona_3 PE
dalla sua postazione lavorativa si è recata su quella della ricorrente, che la si agitava con le PE
braccia protese verso la ricorrente e che prima di andar via ha gettato i suoi guanti di lavoro sul viso della ricorrente;
che la nell'allontanarsi gridava e dava dei calci sul gabbiotto della qualità. PE
Il teste ha confermato il contenuto della propria dichiarazione resa in data Testimone_5
16.09.2024 (cfr. doc. n. 3 di parte resistente), nella quale ha riferito che quando la si è Pt_1 avvicinata alla postazione della , ha sentito quest'ultima dire alla che non poteva PE Pt_1
insultare sua figlia.
Il teste inoltre ha confermato che, intorno alle ore 15.20 circa, la ricorrente ha abbandonato la postazione di lavoro dirigendosi verso la collega di lavoro, , che stava operando sul Persona_2
macchinario dedicato allo scatolamento e che poco dopo una seconda volta si è spostata sulla postazione di lavoro della collega, pur non essendo in grado di riferire cosa si siano dette.
Infine, il teste ha confermato che la collega ha spinto la ricorrente e di essere intervenuto per PE
distanziarle, di aver inoltre assistito alla scena in cui ha gettato i suoi guanti di lavoro PE
addosso alla ricorrente, per poi finire su un contenitore posto dietro la stessa.
Anche il teste ha riferito di aver visto la scena in cui discuteva in modo Testimone_6 PE
animato con la ricorrente presso la postazione GP12 ed in cui ha spinto la ricorrente e le ha gettato i suoi guanti di lavoro sulla parte superiore del corpo colpendo forse anche il viso, dichiarando di ricordare anche che la ricorrente dopo essere stata spinta finiva con la schiena sul cassone posto dietro la stessa e che interveniva il collega sig. il quale, al fine di evitare che la situazione Parte_2
degenerasse ulteriormente, si frapponeva tra le due lavoratrici, interrompendone la condotta aggressiva.
Il teste ha dichiarato di aver sentito urlare e di aver visto che la sig.ra ha Tes_7 PE
lanciato un paio di guanti in direzione della ricorrente a distanza ravvicinata e che i guanti hanno colpito il collo della stessa;
che dopo la è tornata dalla postazione della ricorrente verso la PE sua postazione urlando: “Ha toccato mia figlia, ha toccato mia figlia” ed è stata raggiunta dal conduttore di linea OR che l'ha portata via.
Infine, la teste pur avendo riferito di non aver assistito all'episodio in cui la Testimone_8 PE
ha spinto la ricorrente ha dichiarato che il giorno 13.06.2024 si è recata sulla postazione della stessa per illustrarle il lavoro da fare e che lei era agitata per il comportamento della e che si PE
sarebbe recata dal capo-turno per chiedergli di essere spostata di postazione, di essere poi tornata presso la sua postazione ed aver sentito la proferire le seguenti parole: “Un letame, sta PE merda” rivolte verso la ricorrente e che successivamente è arrivato il conduttore che CP_7
ha accompagnato fuori la sig.ra . PE
E' evidente, dunque, il mancato assolvimento ad opera della società dell'onere di provare la dedotta reciprocità delle condotte delle due lavoratrici, dal momento che la responsabilità della ricorrente non può certamente farsi discendere da elementi indiziari, come quelli risultanti dalle generiche dichiarazioni del teste , le quali peraltro si pongono in contrasto con l'intero quadro Parte_2 probatorio emerso nel corso dell'istruttoria svolta nel presente procedimento. Né tale prova può inferirsi dalle dichiarazioni rese dal teste , cui fanno da contraltare Testimone_2
quelle rese dal teste Controparte_3
Il mancato assolvimento dell'onere della prova si riverbera negativamente in danno del datore di lavoro e si traduce, sul piano delle conseguenze, nell'affermazione dell'insussistenza dell'invocata giusta causa di recesso.
Conclusivamente, il licenziamento va annullato e la società resistente va condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri, dei criteri e delle riduzioni di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018), come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 236 dell'08.10.2022, in vigore dal successivo 23.10.2022), avuto riguardo al valore della controversia (riconducibile nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
-dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato alla ricorrente e lo annulla;
-condanna la società resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
-condanna la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, già liquidata in €. 4.628,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 17.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-