TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg2498 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2498 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia in
Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ercolano Parte_2
il 15/12/2011 e che dalla loro unione nascevano l'08.05.2012 due figli:
e minori, riferendo che tra le parti, in seguito a CP_1 Per_1
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
20.06.2022, era intervenuta separazione in forza di n. Pt_3
5584/2022 del 07.07.2022 resa nel procedimento RG 8891/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale sita in Ercolano (Na) alla Via Pace nr.30 viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto che continuerà ad abitarla con i figli minori;
- I figli minori, e , restano affidati in regime di affido condiviso ad CP_1 Per_1
entrambi i genitori come per legge, con residenza privilegiata presso la madre;
- Il padre avrà facoltà di visitarli e di tenerli con sé, durante la settimana, ogni volta che lo vorrà, ed alternativamente per i fine settimana anche con pernottamenti presso il padre, compatibilmente con la volontà dei minori e degli impegni scolastici, previo accordo con la madre;
- In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori, e CP_1
almeno due pomeriggi a settimana il mercoledi e venerdi dalle 16.30 alle Per_1
20.00;
- Per due volte al mese ed a settimane alterne il papa potrà tenere con se i figli dalle ore 18.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con il pernottamento;
- Entrambi i genitori si impegnano a non stravolgere le abitudini e la normale crescita delle minori ed in particolare a non introdurre altre figure genitoriali se non gradualmente ed in considerazione del fatto che si tratti di partners non occasionali;
2 - Ad anni alterni le minori trascorreranno Natale ed il 31 dicembre presso un genitore, mentre il 26 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro. Sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro.
- Durante l'estate il padre potrà tenere presso di sé i figli per un periodo continuativo di giorni sette a luglio o ad agosto, periodo che di volta in volta i coniugi si riservano di determinare anche in relazione ai loro impegni lavorativi, entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
- Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 per il contributo al mantenimento dei due figli (€ 250,00 per ciascun figlio); la suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT, e con obbligo per il marito di contribuire in favore dei minori in misura del 50% alle spese scolastiche e quelle sanitarie non coperte dalle SSN;
- La moglie si dichiara autonoma sotto il profilo patrimoniale e di conseguenza rinuncia al mantenimento proprio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ercolano il 15/12/2011 (atto n.65, parte I, s., reg.
Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2498 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia in
Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ercolano Parte_2
il 15/12/2011 e che dalla loro unione nascevano l'08.05.2012 due figli:
e minori, riferendo che tra le parti, in seguito a CP_1 Per_1
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
20.06.2022, era intervenuta separazione in forza di n. Pt_3
5584/2022 del 07.07.2022 resa nel procedimento RG 8891/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale sita in Ercolano (Na) alla Via Pace nr.30 viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto che continuerà ad abitarla con i figli minori;
- I figli minori, e , restano affidati in regime di affido condiviso ad CP_1 Per_1
entrambi i genitori come per legge, con residenza privilegiata presso la madre;
- Il padre avrà facoltà di visitarli e di tenerli con sé, durante la settimana, ogni volta che lo vorrà, ed alternativamente per i fine settimana anche con pernottamenti presso il padre, compatibilmente con la volontà dei minori e degli impegni scolastici, previo accordo con la madre;
- In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori, e CP_1
almeno due pomeriggi a settimana il mercoledi e venerdi dalle 16.30 alle Per_1
20.00;
- Per due volte al mese ed a settimane alterne il papa potrà tenere con se i figli dalle ore 18.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con il pernottamento;
- Entrambi i genitori si impegnano a non stravolgere le abitudini e la normale crescita delle minori ed in particolare a non introdurre altre figure genitoriali se non gradualmente ed in considerazione del fatto che si tratti di partners non occasionali;
2 - Ad anni alterni le minori trascorreranno Natale ed il 31 dicembre presso un genitore, mentre il 26 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro. Sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro.
- Durante l'estate il padre potrà tenere presso di sé i figli per un periodo continuativo di giorni sette a luglio o ad agosto, periodo che di volta in volta i coniugi si riservano di determinare anche in relazione ai loro impegni lavorativi, entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
- Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 per il contributo al mantenimento dei due figli (€ 250,00 per ciascun figlio); la suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT, e con obbligo per il marito di contribuire in favore dei minori in misura del 50% alle spese scolastiche e quelle sanitarie non coperte dalle SSN;
- La moglie si dichiara autonoma sotto il profilo patrimoniale e di conseguenza rinuncia al mantenimento proprio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ercolano il 15/12/2011 (atto n.65, parte I, s., reg.
Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4