TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1635/2021 R.G.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Andrea Tandoi, C.F._2
che le rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dal funzionario delegato, dott. Michele Pepe, domiciliatario;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 9.3.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta pre- cisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata cele- brata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con ricorso depositato il 15.3.2021, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione 149_AOO/3104, emessa dalla il CP_1
9.2.2021 e notificata il 25.2.2021, con cui è stato ingiunto loro il pagamento della somma di €
1.500, oltre € 20,00 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 37 co. 1 L.R. 7/2002, in relazione all'art. 29 L.R. n. 14/2001.
Le ricorrenti, in particolare, hanno contestato il verbale di accertamento e sanzione n. 13 del
24.5.2016, con cui gli agenti di P.S. hanno accertato il taglio di macchia mediterranea per una su- perficie di circa 2500 mq, eseguito sul fondo di cui alle p.lle 674 e 683 del foglio 4 del Comune di
Isole Tremiti, deducendo che la non è mai stata proprietaria del fondo, come viceversa atte- Pt_1 stato nel verbale, atteso che, all'epoca del fatto, lo conduceva in affitto;
che la , sanzionata Pt_2
quale obbligata in solido, non ha invece mai avuto alcun rapporto giuridico con il fondo;
infine, che la ha eseguito il taglio in adempimento di un dovere negoziale derivante dal contratto di af- Pt_1
fitto stipulato con il Comune di Isole Tremiti.
Le ricorrenti hanno concluso chiedendo, previa concessione della sospensiva, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.1.2022, si è costituita in giudizio la contestando integralmente il contenuto del ricorso perché infondato in fatto e CP_1
diritto. In particolare, la convenuta ha riferito che i membri del Corpo Forestale dello Stato hanno accertato che la aveva effettuato il taglio di piante appartenenti ad un popolamento forestale Pt_1
senza la prescritta autorizzazione della al taglio della macchia mediterranea, il tutto come CP_1
meglio descritto nel verbale n. 13 del 24.5.2016, che forma piena prova fino a querela di falso. La violazione dell'art. 29 L. R. Puglia n. 14/2001 è stata, altresì, contestata alla Parte_2
quale coobbligata in solido, in quanto affittuaria e detentrice del terreno oggetto dei
[...]
lavori, giusta Determinazione Gestionale del Comune di Isole Tremiti del 13.02.2016 n. 28.
La ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite o, in caso CP_1
di accoglimento delle doglianze di controparte, la compensazione delle spese di lite.
II. Istruita con sole prove documentali, la causa è pervenuta all'udienza di discussione del
3.4.2025, svoltasi in modalità cartolare. Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, vie- ne decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429
c.p.c.
III.- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
La condotta contestata alle opponenti è quella di aver eseguito il taglio di macchia mediter- ranea in assenza della prescritta autorizzazione regionale, in violazione dell'art. 29, 1 co., L.R. Pu-
2 glia n. 14/2001 (vigente all'epoca dei fatti), sanzionato dall'art. 37, 1 comma, Legge Regionale n.
7/2002, la cui lettera A prevede – per il caso di taglio non autorizzato di piante appartenenti ad un popolamento forestale – la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.500 (quale quella nel caso di specie applicata) ad un massimo di € 3.000 per ettaro o frazione di esso.
Tale sanzione amministrativa, alla luce della cornice edittale prevista ex lege, ha natura chia- ramente non afflittiva e, quindi, non penale e, di conseguenza, è regolata dalla disciplina di riferi- mento vigente al tempo del fatto, secondo il noto principio tempus regit actum (sul punto, cfr. Cons.
Stato, n. 1956/2023; Cass. Civ., n. 30500/2022), il quale è derogato solo per espressa previsione del legislatore e in materia penale.
Pertanto, al fine di accertare se la condotta e la qualità delle ricorrenti ( , nel- Parte_1
la qualità di autrice materiale e la coobbligata , nella qualità di affittuaria Parte_2 del fondo) integrino o meno gli estremi dell'illecito contestato dalla e, parallelamen- CP_1 te, se l'ordinanza-ingiunzione debba essere o meno annullata, è necessario fare riferimento alla di- sciplina regionale in materia di foreste e filiere forestali vigente alla data dell'accertamento
(24.5.2016), in combinazione con l'art. 6 l. 689/81, che disciplina la responsabilità solidale in mate- ria di sanzione amministrativa.
Ciò premesso, deve ritenersi che la – che è attrice in senso sostanziale – ha CP_1 sufficientemente provato la commissione dell'illecito amministrativo da parte di , Parte_1
mediante la produzione in giudizio dell'ordinanza ingiunzione, del verbale di accertamento redatto dal Corpo Forestale dello Stato e di tutta la documentazione d'indagine allegata agli atti (ossia le fo- to rappresentanti il taglio abusivo di alberi e cespugli e il verbale di sommarie informazioni di
[...]
redatto in data 24.5.2016). Parte_3
Dalla lettura della predetta documentazione, si evince che gli agenti verbalizzanti hanno ac- certato che la ha provveduto, in assenza della necessaria autorizzazione, a tagliare un'area Pt_1
complessiva di 2.500 mq, sulla quale insisteva una formazione boschiva a macchia mediterranea, costituita principalmente da cespugli tipici delle essenze mediterranee, quali CO, GI e ci- sto.
Per integrare l'illecito contestato alla ricorrente, ossia la violazione dell'art. 29 Legge Re- gionale n. 14/2001 – che prevede che “chiunque intenda procedere al taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della ” – è suffi- CP_1
ciente che il taglio degli alberi/cespugli/piante di un popolamento forestale (di cui fanno parte le formazioni a macchia mediterranea) non sia stato preceduto dalla apposita autorizzazione regionale.
3 Alla luce delle foto allegate in atti, è evidente che l'opponente ha commesso la violazione contestata, circostanza peraltro confermata dalla stessa che, in sede di sit rese il 24.5.2016 Pt_1
(all. alla nota 489/2020), ha dichiarato di aver effettuato la “smacchiamento dell'area in questione”, ossia il taglio degli alberi di una macchia, ritenendo, tuttavia, tale condotta un “atto dovuto necessa- rio per rendere l'area usufruibile più sicura, protetta e più bella” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Secondo l'opponente, in particolare, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché la stessa avrebbe agito in adempimento di un dovere derivante dal contratto di affitto del fondo sot- toscritto con il Comune delle Isole Tremiti e registrato il 17.7.2012.
Tale motivo di opposizione è del tutto destituito di fondamento, atteso che un presunto ob- bligo di natura contrattuale non è in grado di derogare al divieto imposto dal combinato disposto degli artt. 29 L.R. n. 14/2001 e 37 L.R. n. 7/2002, perché tali disposizioni – che, giova ricordarlo, sono fonte del diritto di rango primario – hanno carattere imperativo, in quanto impongono un co- mando e ne sanzionano la violazione;
pertanto, esse non possono venir meno in forza di un obbligo negoziale, come il dovere di manutenzione ordinaria del fondo in affitto, il quale, anzi, va adempiu- to rispettando tutte le previsioni di legge e, quindi, anche quella prescritta dall'art. 29 L.R. n.
14/2001.
L'eccezione sollevata dalla circa la mancata prova della sua qua- Parte_2
lità di coobbligata in solido è, invece, fondata e va accolta.
Occorre precisare che l'opponente ha negato l'esistenza di un rapporto di affitto intercorren- te tra la stessa e il Comune di Isole Tremiti, deducendo che, alla data dell'accertamento, l'iter per il perfezionamento della “concessione in fitto del suolo comunale” con l'Ente Pubblico non si era an- cora concluso e che, quindi, il rapporto negoziale era ancora in capo alla (cfr. memorie di- Pt_1
fensive del 13.7.2016: all. 3 del ricorso).
Sul punto, la si è limitata a dedurre che la prova del perfezionamento della CP_1
cessione del contratto di affitto dalla alla deriverebbe dalla Determinazione Ge- Pt_1 Pt_2 stionale n. 28 del 13.2.2016, senza tuttavia null'altro specificare.
Tale prova non può ritenersi sufficiente e ciò non solo perché dal verbale di accertamento del 24.5.2016 non è dato evincersi se la condotta contestata sia stata posta in essere antecedente- mente o successivamente alla Determinazione Gestionale n. 28 del 13.2.2016 e perché, comunque, la procedura di cessione del contratto non appare essersi conclusa (non essendo stato ancora sotto- scritto il contratto di affitto tra l'affittuaria subentrante e il Comune concedente), ma soprattutto perché i Carabinieri del Parco di Vieste, con nota n. 489 dell'8.6.2020, hanno evidenziato che “i la- vori sopra descritti (tra cui il taglio della macchia mediterranea) da indagini di P.G. esperite risul-
4 tano effettuati dalla sig.ra , prima che il terreno venisse ceduto alla nuora Parte_1 [...]
, come dichiarato nel Verbale di sommaria informazioni da persona in- Controparte_2 formata sui fatti”.
Non avendo, quindi, la fornito adeguata prova che l'opponente, CP_1 [...]
fosse – all'epoca dei fatti – titolare di un diritto personale di godimento sul bene Parte_2
e, pertanto, coobbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 l.
n. 689/1981, l'opposizione va in parta qua accolta e, per l'effetto, l'ordinanza – ingiunzione annul- lata nei suoi confronti, mentre restano fermi gli effetti nei confronti dell'autrice materiale, Pt_1
.
[...]
IV.- Alla luce dell'esito complessivo del giudizio (accoglimento della sola opposizione pro- posta da e conferma dell'ordinanza ingiunzione emessa a carico di Parte_2
), si stima equo compensare integralmente le spese di lite tre le parti. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
a) e priva di effetti nei confronti della coobbligata, Pt_4 Pt_5 [...]
, l'ordinanza-ingiunzione n. 149_AOO/3104 emessa dalla Parte_2 [...]
in data 9.2.2021 e notificata in data Controparte_3
25.2.2021;
b) CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n. 149_AOO/3104 emessa dalla
[...]
in data 9.2.2021 e notificata in data 25.2.2021, Controparte_3 con riguardo alla posizione dell'autrice materiale, ; Parte_1
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
5