Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1142/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1142/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Bojano Giuseppe, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 03.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 in data 18.09.1968 (C.F. )] e [nata C.F._1 Controparte_1
1
a VE IT (SA) in data 15.01.1971 (C.F. )], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 25.07.1999 in Valva (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Valva (SA) dell'anno
1999, da cui erano nate due figlie, (09.08.2002) e (15.07.2013), ed Per_1 Per_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 1185/2017 del 21.2.2017, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.06.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
20.5.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
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“
1 - Condizioni generali
1.1.) Sia dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, ad ogni effetto di legge.
2 - Piano genitoriale per la GL REnne
2.1) Sia disposto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con riferimento alla GL REnne , in capo ad entrambi i genitori, Persona_3 eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui ella si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2.2) La casa coniugale, sita in VE IT alla C. da Dogana n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà assegnata alla SI.ra , Controparte_1 nell'interesse delle figlie e , ivi stabilmente conviventi, e in Per_1 Per_2 particolare della GL RE , fino a quando le stesse non avranno Per_2 raggiunto l'autosufficienza economica.
2.3) Entrambi i genitori reciprocamente si autorizzano a richiedere in autonomia la carta di identità ed il passaporto per la RE.
2.4) Sia la GL RE , ed anche la GL , maggiorenne ma Persona_3 Per_1 non economicamente autosufficiente, collocate prevalentemente presso la madre nella casa coniugale, in VE IT alla C. da Dogana n. 1, con diritto di visita del SI. ogni qualvolta egli lo desideri, ma compatibilmente con le Parte_1 eSIenze di vita e studio della RE.
2.5) Sia disposto, a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, al fine di Parte_1 contribuire al mantenimento della prole, il pagamento della somma mensile di €
200,00 (duecento/00) complessivi, rivalutabili annualmente secondo il 100% degli indici ISTAT al consumo, mediante bonifico bancario alla SI.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese;
Part 2.6) Sia disposta la partecipazione del SI. alle spese straordinarie a favore dei figli, in ragione della giusta metà, con le seguenti precisazioni:
a) le spese scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscrizioni, acquisto
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dei libri di testo e del corredo, eventuale mensa, viaggi di istruzione), le spese per le prestazioni mediche e visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, eventualmente fuori sede, le attività sportive, ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3 - Condizioni patrimoniali ed economiche
3.1) I coniugi, entrambi economicamente indipendenti in ragione dell'attività lavorativa svolta, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale (All. 8, All.
9, All. 10, All. 11, All. 12)
3.2) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che la casa coniugale, sita in VE
IT alla C.da Dogana n. 1 (in NCEU fol. 6 P.lla 705 sub 2 e sub 3 – All. 13) è stata costruita in vigenza del regime patrimoniale di comunione legale dei beni. Premesso quanto sopra, i ricorrenti concordano, nell'esclusivo interesse della prole, che
l'immobile, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, dovrà essere trasferito a titolo gratuito in piena ed esclusiva proprietà alle figlie e , CP_2 Persona_3 sopra generalizzate, in ragione del 50% ciascuna, al compimento della maggiore età della GL , e comunque non oltre il 31/12/2031. I ricorrenti, ciascuno per Per_2 quanto di ragione, si impegnano reciprocamente ad eseguire ogni adempimento utile e necessario al fine di far ottenere quanto sopra alle figlie ad ogni effetto di legge, fin da ora prestandosi reciprocamente il consenso ed impegnandosi a sostenere in parti uguali tutte le spese necessarie.
3.3) I ricorrenti concordano che la SI.ra continuerà, come già Controparte_1 disposto in sede di separazione, a pagare il mutuo ipotecario contratto sull'abitazione coniugale in VE IT, fino all'estinzione”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole REnne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono
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state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 15.01.1971 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Valva (SA) dell'anno 1999;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Valva (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 03/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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