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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Silvana Sica Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello n. 124/2023 avverso la sentenza n.9385/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli, avente ad oggetto: “divorzio giudiziale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( c.f. ) , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Diego Granata ( c.f.
) presso il cui domicilio pec elettivamente domicilia-PEC: C.F._2
Email_1
appellante
E
nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Raffaele Pesce (c. f.
) presso l'indirizzo pec del quale elettivamente domicilia- PEC: C.F._4
Email_2
appellato- appellante incidentale
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte
1 interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha concluso chiedendo: “in riforma della sentenza in oggetto, voglia
l'Ecc.ma adita Corte così disporre: a) preso atto delle condizioni economiche del sig.
delle necessità della signora , di sessantadue (62) anni alla data CP_1 Parte_1
di emissione della sentenza impugnata, e in ragione dell'accertato diritto alla percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex marito, riformare l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto dal sig. in euro 500,00 mensili, o in subordine a qualsiasi diverso importo CP_1
che la Corte ritenga adeguato da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del primo grado”.
La parte appellata ha così concluso per l' inammissibilità dell' appello ex art. 342 cpc e quindi ha chiesto:
“1) rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda, comunque non provata, formulata dall'appellante con l'atto introduttivo del presente grado giudizio, con ogni provvedimento consequenziale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
2.1) dichiararsi che il sig. nulla deve corrispondere a titolo di assegno divorzile alla CP_1
sig.ra ; - In via subordinata, a modifica dell'attuale assegno divorzile, in Parte_1
relazione al reddito ed alla mutata capacità economica nonché per tutte le ulteriori ragioni di cui in premessa, riconoscere l'importo di € 50,00 o nella maggiore o minore cifra che
l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà opportuna.
3) Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione”.
Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli, chiedeva la pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 4.12.1986 e Parte_1
dal quale erano nate due figlie, n. il 29.12.89 e n. il 23.8.1994. Quanto alle Per_1 Per_2
2 statuizioni accessorie il ricorrente chiedeva di eliminare il contributo paterno al mantenimento delle figlie ( pari ad €.200,00 ciascuno) e chiedeva la eliminazione dell'assegno di mantenimento per la ( €.275,00 mensili) sul presupposto di una riduzione delle Pt_1
proprie capacità reddituali dovuto al collocamento in quiescenza ed alla nascita di un altro figlio.
1.1. Si costituiva la quale, pur non opponendosi alla domanda di Parte_1
declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'avverso dedotto e si opponeva alla eliminazione del contributo per le figlie nonché alla revoca dell'assegno divorzile, contestando la dedotta diminuzione reddituale del Assumeva di non CP_1
essere economicamente autosufficiente e che il proprio inserimento nel mondo del lavoro sarebbe stato ormai difficile, in ragione dell'età ( 60 anni) essendosi la stessa dedicata per tutta la vita alla cura del proprio nucleo familiare per scelta del Precisava, inoltre, che le CP_1
figlie, sebbene maggiorenni, non erano ancora economicamente autosufficienti.
1.2. All'udienza presidenziale il Presidente confermava, in via provvisoria, la disciplina disposta in sede di separazione.
1.3. Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'assunzione della prova testimoniale ammessa, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione.
Con la sentenza n. 9385/2022, il Tribunale di Napoli confermava la permanenza in capo al del contributo al mantenimento per le figlie, in quanto non autosufficienti, oltre al CP_1
pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie. Confermava l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto convivente con le figlie non economicamente Pt_1
autosufficienti, e riconosceva a carico del un assegno divorzile in favore della CP_1 pari ad €. 150,00 mensili. Pt_1
Nel motivare questa decisione, il Tribunale osservava, quanto al contributo paterno per il mantenimento delle figlie, che il aveva genericamente dedotto del percorso CP_1
universitario delle figlie senza indicarne tipologia e durata ammettendo, negli scritti conclusivi, la conclusione degli studi universitari in via del tutto generica e senza provare la frequenza di master da parte delle predette.
Quanto all'assegno divorzile, il Tribunale riconosceva che sebbene la disponesse di Pt_1
un patrimonio immobiliare pro-quota con i germani e svolgesse lezioni private di doposcuola che le consentiva di avere una esigua rendita mensile, la stessa non aveva mai lavorato per scelta concordata dei coniugi. Riteneva che non risultava provata la dedotta diminuzione
3 patrimoniale a seguito del suo collocamento in pensione. Di conseguenza, in ragione dello squilibrio economico esistente tra le parti, della non autosufficienza economica della Pt_1
nonché della lunga durata del matrimonio (28 anni) e dello stato di disoccupazione della predetta ( di anni 60 anni) poteva riconoscersi in favore di quest'ultima un assegno divorzile che determinava nella somma mensile di €.150,00 e dichiarava integralmente compensate le spese di lite del giudizio.
-2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato l'11/1/2023, propone appello
[...]
la quale con un unico ed articolato motivo di gravame censura la sentenza che reputa Parte_1
ingiusta ed erronea nella determinazione dell'assegno divorzile. L'appellante ritiene non congruo l'assegno divorzile quantificato in €. 150,00 anche in considerazione dell'apporto dato alla famiglia e allo sviluppo della professionalità lavorativa del in costanza di CP_1
matrimonio. L'appellante argomenta sulle ampie disponibilità reddituali del che ha CP_1 alienato un immobile di cui era comproprietario sito nell'isola di Ischia e sulle sue ristrettezze economiche in cui vive precisando che i cespiti di sua comproprietà producono una rendita annua di €.65,70. Aggiunge di essere onerata del pagamento di €. 350,00 quale canone mensile per l'immobile che conduce in locazione nonché del pagamento delle tasse universitarie ed alle altre spese necessarie per le figlie.
La sottolinea infine di aver provato in corso di causa la propria rinuncia ad Pt_1
opportunità di lavoro e alla carriera professionale per dedicarsi alla cura del marito e delle figlie e chiede un aumento dell'assegno divorzile in €.500,00 mensili.
2.1. L'appellato, costituitosi tempestivamente, in via preliminare, Controparte_1 eccepisce l'inammissibilità del gravame e nel merito chiede il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Spiega appello incidentale chiedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della , CP_2 per insussistenza dei presupposti, o in subordine la sua riduzione, nella misura di €.50,00 mensili.
Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza in camera di consiglio del 23/2/2024.
-3. Preliminarmente va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa dell'appellato, non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dal novellato art. 342 cod. proc. civile
4 Nel proposto atto di impugnazione sono adeguatamente specificate sia la parte del provvedimento sottoposto a censura, quella contenente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, sia le modifiche proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice, e, cioè, una diversa valutazione della possibilità di reperire un'attività lavorativa con la concreta possibilità di conseguire una dignitosa attività, sia l'erronea interpretazione delle regole disciplinanti il diritto all'assegno, sia, infine, la rilevanza della denunciata erronea interpretazione ai fini della decisione impugnata del materiale probatorio.
Ne discende che l'appello è ammissibile in quanto sono state indicate con sufficiente precisione le parti della sentenza che si chiedono di modificare, risulta precisa e puntuale la critica alle argomentazioni del giudice di prime cure, risulta chiaramente esposta la modifica della decisione impugnata che si chiede.
-4. Passando al merito occorre valutare congiuntamente l'unico motivo dell'appello principale, con il quale si chiede l'aumento dell'assegno divorzile, e l'unico motivo dell'appello incidentale, con il quale si chiede la eliminazione dell'assegno divorzile, in quanto investono, sotto diversa ed antitetica prospettazione, la questione dell'assegno divorzile e la sua determinazione.
Osserva, in primo luogo, la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo -compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a con-sentire al coniuge richiedente non il
5 conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economica-mente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende, sulla base di quanto sopra ampiamente precisato in punto di diritto, che la funzione dell'assegno di divorzio non è più da ritenersi meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente, c.d. criterio dell'autosufficienza economica, bensì è quella di assistere il coniuge in-colpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Secondo la S. C. il principio di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del con-tenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare, e in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni, se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
6 -5. Tanto premesso in diritto, osserva la Corte che sussiste un indubbio e significativo divario patrimoniale tra i coniugi, in quanto il come dedotto dalla percepisce un CP_1 Pt_1
reddito netto mensile di euro 1.100,00 mensili.
Al riguardo è necessario sottolineare che nulla ha dedotto e provato il in merito al CP_1 reddito percepito sia all'epoca della separazione che all'attualità per cui non è possibile verificare la dedotta decurtazione reddituale del predetto.
Risulta, invece, provato che il è divenuto padre di un altro figlio nato CP_1 Persona_3
in Romania il 26/9/2017.
Orbene va rilevato al riguardo che la dimostrazione dell'assolvimento del mantenimento di un altro figlio da parte del genitore non richiede certo alcun titolo giudiziale, trattandosi di un obbligo di legge, si deve però osservare che la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita dei figli certamente deve essere apprezzata per la revisione dell'assetto derivante da precedenti accordi o da una sentenza ma che tale circostanza assuma diversa rilevanza a seconda della maggiore o minore incidenza dell'onere di mantenimento sul reddito dell'obbligato.
In altri termini in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità va rilevato che non si impone, alla nascita di figli da un'altra unione, automaticamente una riduzione degli obblighi già esistenti bensì il giudice è tenuto ad una nuova valutazione;
nuova valutazione che però onera il richiedente, evidentemente, di operare una precisa allegazione in fatto ed eventualmente di assolvere al proprio onere probatorio sulle circostanze rilevanti, allegazione e prova che, nel caso in esame difettano.
Nel caso in esame, va ribadito che il nulla ha provato in merito alla dedotta CP_1
diminuzione reddituale conseguente al collocamento in quiescenza del non avendo CP_1
questi prodotto in atti le dichiarazioni fiscali attestanti il proprio reddito dall'epoca della separazione all'attualità; nè risulta contestata la circostanza secondo cui l'appellato abbia percepito dall'alienazione di un immobile sito ad Ischia di cui era comproprietario la somma di €.36.000,00.
Per quanto concerne, invece, la situazione reddituale della emerge che la predetta, Pt_1
benché disoccupata, risulta comproprietaria, nella quota del 25% di un bene immobile da cui ricava una rendita locatizia mensile, al netto delle imposte, pari ad €.65,70 e come dalla predetta ammesso svolge un'attività privata di doposcuola per una somma esigua mensile che non consente di ritenerla economicamente autosufficiente.
7 Ne discende, quanto alla componente assistenziale dell'assegno, che dalla comparazione delle situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi emerge una significativa sproporzione e va inoltre rilevato che l'appellante onerata della prova della impossibilità, per motivi di natura oggettiva, di procurarsi risorse reddituali adeguate al godimento di un dignitoso stile di vita, ha fornito tale dimostrazione risultando, peraltro, oggettivamente difficile, se non impossibile, che la predetta ( di anni 64) possa collocarsi proficuamente nel mondo del lavoro, dovendo per altro verso rilevarsi che il matrimonio ha avuto una durata non breve ( 28 anni) e che la predetta non ha mai lavorato in costanza di matrimonio.
La quindi già all'epoca della separazione non avrebbe dunque potuto e dovuto Pt_1
ricollocarsi nel mondo lavorativo in ragione dell'età ( 56 anni) e della mancanza di esperienza lavorativa che le impediva di indirizzarla, con successo, nello svolgimento di attività lavorativa.
-6. Se quanto sopra esposto è sufficiente a riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non viene meno neppure la funzione compensativa riconosciuta all'assegno divorzile che non si fonda sulla circostanza che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti, ma comporta invece un accertamento sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta del richiedente il contributo di non dedicarsi ad attività lavorativa, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
Nel caso di specie sicuramente la scelta di non lavorare dell'appellante è stata dettata dalla volontà – imposta dall'ex marito alla di occuparsi delle esigenze familiari, Pt_1
circostanza che la richiedente ha adeguatamente provato mediante la prova per testi articolata dalla quale si ricava il sacrificio compiuto dall'appellante delle proprie aspirazioni lavorative per la scelta dell'ex coniuge.
Al riguardo va rilevato che il censura la valutazione delle dichiarazioni testimoniali CP_1
effettuata dal primo giudice che, a suo dire, avrebbe previlegiato immotivatamente i testi della
Pt_1
Reputa la Corte che la censura non sia fondata.
I testi di parte appellante hanno riferito in modo concorde e univoco che la aveva Pt_1
seguito con una amica un corso per tecnico di laboratorio ed aveva ricevuto una chiamata di lavoro a tempo indeterminato.
8 Sia la teste germana dell'appellante, che il teste marito Testimone_1 Testimone_2
della predetta, hanno riferito che la appellante era felice per aver ricevuto una proposta di lavoro a tempo indeterminato ma il marito “le disse che se avesse accettato se ne sarebbe andato lui…e mia RE non accettò…mia RE ebbe paura di ritorsioni anche per le figlie. Mia RE ha più volte tentato di inserirsi nel mondo del lavoro anche per contribuire economicamente ai bisogni della famiglia ma il è stato inamovibile durante tutto il CP_1 matrimonio”. Il ha dichiarato” personalmente ho avvisato mia cognata dei bandi per Tes_2
il concorso del personale non docente e le preparavo le domande e in famiglia si parlava della situazione di e del marito che tendeva ad isolarla”. Parte_1
Il ha poi aggiunto di essere a conoscenza del fatto che la cognata aveva lavorato, per un CP_3
breve periodo, in una libreria di proprietà di un suo familiare sita in Bacoli.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa del tali dichiarazioni testimoniali non CP_1
risultano smentite dalle dichiarazioni rese dalla teste di controparte, germana Testimone_3 dell'appellato, la quale riferisce di attività svolte dalla presso una libreria ed un centro Pt_1
sportivo di Bacoli negli anni fine ottanta ( e quindi nei primi anni di matrimonio e prima della maternità) ma nulla ha riferito la teste su opportunità lavorative rifiutate dalla in Pt_1 costanza di matrimonio, riferendo solo dell'attività di doposcuola che la stessa appellante ammette di svolgere all'attualità.
Reputa la Corte che dall'esame di tali dichiarazioni non sussiste la lamentata contraddittorietà della motivazione impugnata ma, al contraria, corretta e condivisibile si reputa la valutazione del materiale probatorio quale operata dal primo giudice in ordine alla prova dei sacrifici professionali effettuati dalla in costanza di matrimonio. Pt_1
In un simile quadro, reputa la Corte che può procedersi al riconoscimento, dell'assegno divorzile anche in funzione compensativa;
ne discende che, se da un lato non merita accoglimento l'appello incidentale con il quale si chiede la revoca dell'assegno divorzile, per converso merita accoglimento l'appello principale con il quale si chiede l'aumento dell'assegno divorzile.
In ragione delle considerazioni suesposte e riconosciuta, nel caso in esame, sia la funzione compensativa che quella assistenziale dell'assegno divorzile, in parziale riforma della sentenza impugnata occorre rideterminare l'assegno divorzile a carico del nella CP_1 somma mensile di €. 300,00 oltre rivalutazione automatica annuale.
Alla stregua delle suesposte considerazione va, pertanto, rigettato l'appello incidentale.
9 7. Quanto alle spese processuali si deve rilevare che in tema di liquidazione delle spese giudiziali il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole ( cfr. Cass.
Civ n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013)
Nel caso in esame sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio - ricorrendo una situazione di soccombenza totale del e parziale della soccombente in via parziale solo CP_1 Pt_1 nel quantum dell'assegno divorzile richiesto va disposta, pertanto, la compensazione per 1/3 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e la condanna del al pagamento CP_4 del residuo, come liquidato in dispositivo, con attribuzione all'avv. Mastroianni il quale ha formulato tempestiva e specifica richiesta
-8. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n.9385/2022, pubblicata il 24/10/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza impugnata ridetermina l'assegno divorzile a carico del
Capuano, in favore della , in €.300,00 mensili, con rivalutazione Parte_1
automatica annuale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) Compensa per 1/3 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna il al pagamento del residuo che si liquida, per il primo grado in €. 1900,00 oltre CP_1
iva e cpa come legge e per il secondo grado si liquidano in €. 2.518,00 oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellante, anticipatario;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellata, appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
10 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente
dott. Antonio Di Marco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Silvana Sica Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello n. 124/2023 avverso la sentenza n.9385/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli, avente ad oggetto: “divorzio giudiziale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( c.f. ) , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Diego Granata ( c.f.
) presso il cui domicilio pec elettivamente domicilia-PEC: C.F._2
Email_1
appellante
E
nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Raffaele Pesce (c. f.
) presso l'indirizzo pec del quale elettivamente domicilia- PEC: C.F._4
Email_2
appellato- appellante incidentale
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte
1 interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha concluso chiedendo: “in riforma della sentenza in oggetto, voglia
l'Ecc.ma adita Corte così disporre: a) preso atto delle condizioni economiche del sig.
delle necessità della signora , di sessantadue (62) anni alla data CP_1 Parte_1
di emissione della sentenza impugnata, e in ragione dell'accertato diritto alla percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex marito, riformare l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto dal sig. in euro 500,00 mensili, o in subordine a qualsiasi diverso importo CP_1
che la Corte ritenga adeguato da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del primo grado”.
La parte appellata ha così concluso per l' inammissibilità dell' appello ex art. 342 cpc e quindi ha chiesto:
“1) rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda, comunque non provata, formulata dall'appellante con l'atto introduttivo del presente grado giudizio, con ogni provvedimento consequenziale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
2.1) dichiararsi che il sig. nulla deve corrispondere a titolo di assegno divorzile alla CP_1
sig.ra ; - In via subordinata, a modifica dell'attuale assegno divorzile, in Parte_1
relazione al reddito ed alla mutata capacità economica nonché per tutte le ulteriori ragioni di cui in premessa, riconoscere l'importo di € 50,00 o nella maggiore o minore cifra che
l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà opportuna.
3) Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione”.
Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli, chiedeva la pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 4.12.1986 e Parte_1
dal quale erano nate due figlie, n. il 29.12.89 e n. il 23.8.1994. Quanto alle Per_1 Per_2
2 statuizioni accessorie il ricorrente chiedeva di eliminare il contributo paterno al mantenimento delle figlie ( pari ad €.200,00 ciascuno) e chiedeva la eliminazione dell'assegno di mantenimento per la ( €.275,00 mensili) sul presupposto di una riduzione delle Pt_1
proprie capacità reddituali dovuto al collocamento in quiescenza ed alla nascita di un altro figlio.
1.1. Si costituiva la quale, pur non opponendosi alla domanda di Parte_1
declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'avverso dedotto e si opponeva alla eliminazione del contributo per le figlie nonché alla revoca dell'assegno divorzile, contestando la dedotta diminuzione reddituale del Assumeva di non CP_1
essere economicamente autosufficiente e che il proprio inserimento nel mondo del lavoro sarebbe stato ormai difficile, in ragione dell'età ( 60 anni) essendosi la stessa dedicata per tutta la vita alla cura del proprio nucleo familiare per scelta del Precisava, inoltre, che le CP_1
figlie, sebbene maggiorenni, non erano ancora economicamente autosufficienti.
1.2. All'udienza presidenziale il Presidente confermava, in via provvisoria, la disciplina disposta in sede di separazione.
1.3. Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'assunzione della prova testimoniale ammessa, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione.
Con la sentenza n. 9385/2022, il Tribunale di Napoli confermava la permanenza in capo al del contributo al mantenimento per le figlie, in quanto non autosufficienti, oltre al CP_1
pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie. Confermava l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto convivente con le figlie non economicamente Pt_1
autosufficienti, e riconosceva a carico del un assegno divorzile in favore della CP_1 pari ad €. 150,00 mensili. Pt_1
Nel motivare questa decisione, il Tribunale osservava, quanto al contributo paterno per il mantenimento delle figlie, che il aveva genericamente dedotto del percorso CP_1
universitario delle figlie senza indicarne tipologia e durata ammettendo, negli scritti conclusivi, la conclusione degli studi universitari in via del tutto generica e senza provare la frequenza di master da parte delle predette.
Quanto all'assegno divorzile, il Tribunale riconosceva che sebbene la disponesse di Pt_1
un patrimonio immobiliare pro-quota con i germani e svolgesse lezioni private di doposcuola che le consentiva di avere una esigua rendita mensile, la stessa non aveva mai lavorato per scelta concordata dei coniugi. Riteneva che non risultava provata la dedotta diminuzione
3 patrimoniale a seguito del suo collocamento in pensione. Di conseguenza, in ragione dello squilibrio economico esistente tra le parti, della non autosufficienza economica della Pt_1
nonché della lunga durata del matrimonio (28 anni) e dello stato di disoccupazione della predetta ( di anni 60 anni) poteva riconoscersi in favore di quest'ultima un assegno divorzile che determinava nella somma mensile di €.150,00 e dichiarava integralmente compensate le spese di lite del giudizio.
-2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato l'11/1/2023, propone appello
[...]
la quale con un unico ed articolato motivo di gravame censura la sentenza che reputa Parte_1
ingiusta ed erronea nella determinazione dell'assegno divorzile. L'appellante ritiene non congruo l'assegno divorzile quantificato in €. 150,00 anche in considerazione dell'apporto dato alla famiglia e allo sviluppo della professionalità lavorativa del in costanza di CP_1
matrimonio. L'appellante argomenta sulle ampie disponibilità reddituali del che ha CP_1 alienato un immobile di cui era comproprietario sito nell'isola di Ischia e sulle sue ristrettezze economiche in cui vive precisando che i cespiti di sua comproprietà producono una rendita annua di €.65,70. Aggiunge di essere onerata del pagamento di €. 350,00 quale canone mensile per l'immobile che conduce in locazione nonché del pagamento delle tasse universitarie ed alle altre spese necessarie per le figlie.
La sottolinea infine di aver provato in corso di causa la propria rinuncia ad Pt_1
opportunità di lavoro e alla carriera professionale per dedicarsi alla cura del marito e delle figlie e chiede un aumento dell'assegno divorzile in €.500,00 mensili.
2.1. L'appellato, costituitosi tempestivamente, in via preliminare, Controparte_1 eccepisce l'inammissibilità del gravame e nel merito chiede il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Spiega appello incidentale chiedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della , CP_2 per insussistenza dei presupposti, o in subordine la sua riduzione, nella misura di €.50,00 mensili.
Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza in camera di consiglio del 23/2/2024.
-3. Preliminarmente va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa dell'appellato, non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dal novellato art. 342 cod. proc. civile
4 Nel proposto atto di impugnazione sono adeguatamente specificate sia la parte del provvedimento sottoposto a censura, quella contenente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, sia le modifiche proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice, e, cioè, una diversa valutazione della possibilità di reperire un'attività lavorativa con la concreta possibilità di conseguire una dignitosa attività, sia l'erronea interpretazione delle regole disciplinanti il diritto all'assegno, sia, infine, la rilevanza della denunciata erronea interpretazione ai fini della decisione impugnata del materiale probatorio.
Ne discende che l'appello è ammissibile in quanto sono state indicate con sufficiente precisione le parti della sentenza che si chiedono di modificare, risulta precisa e puntuale la critica alle argomentazioni del giudice di prime cure, risulta chiaramente esposta la modifica della decisione impugnata che si chiede.
-4. Passando al merito occorre valutare congiuntamente l'unico motivo dell'appello principale, con il quale si chiede l'aumento dell'assegno divorzile, e l'unico motivo dell'appello incidentale, con il quale si chiede la eliminazione dell'assegno divorzile, in quanto investono, sotto diversa ed antitetica prospettazione, la questione dell'assegno divorzile e la sua determinazione.
Osserva, in primo luogo, la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo -compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a con-sentire al coniuge richiedente non il
5 conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economica-mente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende, sulla base di quanto sopra ampiamente precisato in punto di diritto, che la funzione dell'assegno di divorzio non è più da ritenersi meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente, c.d. criterio dell'autosufficienza economica, bensì è quella di assistere il coniuge in-colpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Secondo la S. C. il principio di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del con-tenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare, e in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni, se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
6 -5. Tanto premesso in diritto, osserva la Corte che sussiste un indubbio e significativo divario patrimoniale tra i coniugi, in quanto il come dedotto dalla percepisce un CP_1 Pt_1
reddito netto mensile di euro 1.100,00 mensili.
Al riguardo è necessario sottolineare che nulla ha dedotto e provato il in merito al CP_1 reddito percepito sia all'epoca della separazione che all'attualità per cui non è possibile verificare la dedotta decurtazione reddituale del predetto.
Risulta, invece, provato che il è divenuto padre di un altro figlio nato CP_1 Persona_3
in Romania il 26/9/2017.
Orbene va rilevato al riguardo che la dimostrazione dell'assolvimento del mantenimento di un altro figlio da parte del genitore non richiede certo alcun titolo giudiziale, trattandosi di un obbligo di legge, si deve però osservare che la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita dei figli certamente deve essere apprezzata per la revisione dell'assetto derivante da precedenti accordi o da una sentenza ma che tale circostanza assuma diversa rilevanza a seconda della maggiore o minore incidenza dell'onere di mantenimento sul reddito dell'obbligato.
In altri termini in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità va rilevato che non si impone, alla nascita di figli da un'altra unione, automaticamente una riduzione degli obblighi già esistenti bensì il giudice è tenuto ad una nuova valutazione;
nuova valutazione che però onera il richiedente, evidentemente, di operare una precisa allegazione in fatto ed eventualmente di assolvere al proprio onere probatorio sulle circostanze rilevanti, allegazione e prova che, nel caso in esame difettano.
Nel caso in esame, va ribadito che il nulla ha provato in merito alla dedotta CP_1
diminuzione reddituale conseguente al collocamento in quiescenza del non avendo CP_1
questi prodotto in atti le dichiarazioni fiscali attestanti il proprio reddito dall'epoca della separazione all'attualità; nè risulta contestata la circostanza secondo cui l'appellato abbia percepito dall'alienazione di un immobile sito ad Ischia di cui era comproprietario la somma di €.36.000,00.
Per quanto concerne, invece, la situazione reddituale della emerge che la predetta, Pt_1
benché disoccupata, risulta comproprietaria, nella quota del 25% di un bene immobile da cui ricava una rendita locatizia mensile, al netto delle imposte, pari ad €.65,70 e come dalla predetta ammesso svolge un'attività privata di doposcuola per una somma esigua mensile che non consente di ritenerla economicamente autosufficiente.
7 Ne discende, quanto alla componente assistenziale dell'assegno, che dalla comparazione delle situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi emerge una significativa sproporzione e va inoltre rilevato che l'appellante onerata della prova della impossibilità, per motivi di natura oggettiva, di procurarsi risorse reddituali adeguate al godimento di un dignitoso stile di vita, ha fornito tale dimostrazione risultando, peraltro, oggettivamente difficile, se non impossibile, che la predetta ( di anni 64) possa collocarsi proficuamente nel mondo del lavoro, dovendo per altro verso rilevarsi che il matrimonio ha avuto una durata non breve ( 28 anni) e che la predetta non ha mai lavorato in costanza di matrimonio.
La quindi già all'epoca della separazione non avrebbe dunque potuto e dovuto Pt_1
ricollocarsi nel mondo lavorativo in ragione dell'età ( 56 anni) e della mancanza di esperienza lavorativa che le impediva di indirizzarla, con successo, nello svolgimento di attività lavorativa.
-6. Se quanto sopra esposto è sufficiente a riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non viene meno neppure la funzione compensativa riconosciuta all'assegno divorzile che non si fonda sulla circostanza che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti, ma comporta invece un accertamento sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta del richiedente il contributo di non dedicarsi ad attività lavorativa, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
Nel caso di specie sicuramente la scelta di non lavorare dell'appellante è stata dettata dalla volontà – imposta dall'ex marito alla di occuparsi delle esigenze familiari, Pt_1
circostanza che la richiedente ha adeguatamente provato mediante la prova per testi articolata dalla quale si ricava il sacrificio compiuto dall'appellante delle proprie aspirazioni lavorative per la scelta dell'ex coniuge.
Al riguardo va rilevato che il censura la valutazione delle dichiarazioni testimoniali CP_1
effettuata dal primo giudice che, a suo dire, avrebbe previlegiato immotivatamente i testi della
Pt_1
Reputa la Corte che la censura non sia fondata.
I testi di parte appellante hanno riferito in modo concorde e univoco che la aveva Pt_1
seguito con una amica un corso per tecnico di laboratorio ed aveva ricevuto una chiamata di lavoro a tempo indeterminato.
8 Sia la teste germana dell'appellante, che il teste marito Testimone_1 Testimone_2
della predetta, hanno riferito che la appellante era felice per aver ricevuto una proposta di lavoro a tempo indeterminato ma il marito “le disse che se avesse accettato se ne sarebbe andato lui…e mia RE non accettò…mia RE ebbe paura di ritorsioni anche per le figlie. Mia RE ha più volte tentato di inserirsi nel mondo del lavoro anche per contribuire economicamente ai bisogni della famiglia ma il è stato inamovibile durante tutto il CP_1 matrimonio”. Il ha dichiarato” personalmente ho avvisato mia cognata dei bandi per Tes_2
il concorso del personale non docente e le preparavo le domande e in famiglia si parlava della situazione di e del marito che tendeva ad isolarla”. Parte_1
Il ha poi aggiunto di essere a conoscenza del fatto che la cognata aveva lavorato, per un CP_3
breve periodo, in una libreria di proprietà di un suo familiare sita in Bacoli.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa del tali dichiarazioni testimoniali non CP_1
risultano smentite dalle dichiarazioni rese dalla teste di controparte, germana Testimone_3 dell'appellato, la quale riferisce di attività svolte dalla presso una libreria ed un centro Pt_1
sportivo di Bacoli negli anni fine ottanta ( e quindi nei primi anni di matrimonio e prima della maternità) ma nulla ha riferito la teste su opportunità lavorative rifiutate dalla in Pt_1 costanza di matrimonio, riferendo solo dell'attività di doposcuola che la stessa appellante ammette di svolgere all'attualità.
Reputa la Corte che dall'esame di tali dichiarazioni non sussiste la lamentata contraddittorietà della motivazione impugnata ma, al contraria, corretta e condivisibile si reputa la valutazione del materiale probatorio quale operata dal primo giudice in ordine alla prova dei sacrifici professionali effettuati dalla in costanza di matrimonio. Pt_1
In un simile quadro, reputa la Corte che può procedersi al riconoscimento, dell'assegno divorzile anche in funzione compensativa;
ne discende che, se da un lato non merita accoglimento l'appello incidentale con il quale si chiede la revoca dell'assegno divorzile, per converso merita accoglimento l'appello principale con il quale si chiede l'aumento dell'assegno divorzile.
In ragione delle considerazioni suesposte e riconosciuta, nel caso in esame, sia la funzione compensativa che quella assistenziale dell'assegno divorzile, in parziale riforma della sentenza impugnata occorre rideterminare l'assegno divorzile a carico del nella CP_1 somma mensile di €. 300,00 oltre rivalutazione automatica annuale.
Alla stregua delle suesposte considerazione va, pertanto, rigettato l'appello incidentale.
9 7. Quanto alle spese processuali si deve rilevare che in tema di liquidazione delle spese giudiziali il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole ( cfr. Cass.
Civ n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013)
Nel caso in esame sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio - ricorrendo una situazione di soccombenza totale del e parziale della soccombente in via parziale solo CP_1 Pt_1 nel quantum dell'assegno divorzile richiesto va disposta, pertanto, la compensazione per 1/3 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e la condanna del al pagamento CP_4 del residuo, come liquidato in dispositivo, con attribuzione all'avv. Mastroianni il quale ha formulato tempestiva e specifica richiesta
-8. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n.9385/2022, pubblicata il 24/10/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza impugnata ridetermina l'assegno divorzile a carico del
Capuano, in favore della , in €.300,00 mensili, con rivalutazione Parte_1
automatica annuale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) Compensa per 1/3 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna il al pagamento del residuo che si liquida, per il primo grado in €. 1900,00 oltre CP_1
iva e cpa come legge e per il secondo grado si liquidano in €. 2.518,00 oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellante, anticipatario;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellata, appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
10 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente
dott. Antonio Di Marco
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