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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2018 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CECI ALDO
[...] P.IVA_1 ( ) P.ZZA DELLA LIBERTA', 8 03011 ALATRI;
, elettivamente domiciliato in C.F._1 presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPALI GABRIELE Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.626 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. RAPALI GABRIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La turismo Parte_1 chiede al tribunale di Teramo di accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi assunti dal l'illecita risoluzione contrattuale del contratto di Controparte_1 appalto repertorio numero1469 del 27 maggio 2016 disposta in danno della società attrice dal con la determina numero 44 del 19 gennaio 2018 e conseguenti atti Controparte_1 consequenziali e per l'effetto condannare il , al risarcimento dei danni Controparte_1 economici e non economici presenti e futuri. Il servizio è di trasporto scolastico;
furono contestati inadempimenti e violazioni al capitolato speciale con risoluzione unilaterale;
contesta violazioni procedurali e ragioni inesistenti, attinenti a violazioni formali. Contesta la necessità richiesta di un secondo scuolabus a 44 posti invece di 34, che usa anche il fruitore attualmente del servizio. Il 21 dicembre 2017 avvenne un imprevedibile guasto meccanico;
e non vi fu concreta interruzione del servizio. Le targhe dei mezzi impiegati sono state tempestivamente comunicate;
Ed i mezzi assicurati;
falso che sia stato impiegato un mezzo privo di revisione;
il verbale della polizia locale è stato contestato presso la prefettura e quindi non è definitivo;
il mezzo che circolava con carta provvisoria di circolazione era nuovo e sicuro;
falso che i dipendenti non siano stati retribuiti;
le frequenti sostituzioni non segnalate di mezzi sono illazioni dei dipendenti che pretendevano indennità non dovute. Il programma di manutenzione era valido, con officina mobile, officina di riferimento e manutenzione ordinaria e straordinaria tempestivamente eseguita anche sui mezzi del comune. Non risultano richieste per gite scolastiche rifiutate per impossibilità di trasportare gli accompagnatori.Pertanto è tutto basato su supposizioni ed illazioni,e fatti non definitivi. Il comune a sua volta chiede dichiararsi la risoluzione pronunciata per grave inadempimento dell'attrice e la condanna al risarcimento del danno. È stata verificata la concreta insussistenza dei requisiti organizzativi e funzionali dichiarati. Ha confermato la fondatezza di tutte le contestazioni. Difende la risoluzione anche dal punto di vista procedurale, in quanto si applica la nuova procedura perché il contratto è stato siglato dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da
Cassazione civile , sez. I , 26/04/2023 , n. 10968 In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all' art. 133 d.lg. n. 163 del 2006 ) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Da ciò consegue - con particolare riferimento alla citata disposizione dell' art. 133 d.lg. n. 163 del 2006 - che tale speciale rimedio risolutorio sia bensì esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ove l'appaltatore non possa invocare i più favorevoli presupposti della norma speciale. Va inoltre precisato, come affermato da
Cass.21740/16, che In caso di inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito dall'art. 136 del d.lg. n. 163 del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non pagina 2 di 4 autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.
Nel caso di specie, l'art. 17, risoluzione di diritto del contratto, prevede la risoluzione in caso CP_ di inosservanza da parte della agli impegni ed obblighi concernenti la corretta gestione del servizio, tale da pregiudicare in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza; nonché la risoluzione del contratto su iniziativa del in CP_1 caso di accertata e reiterata violazione, tra l'altro, degli obblighi retributivi e contributivi del datore di lavoro , ed in materia di sicurezza sul lavoro, e tutela assicurativa. Orbene, dall'istruttoria è emerso almeno un grave episodio di inadempienza, quello relativo allo scuolabus fermato con urgenza;
la teste responsabile all'epoca del Testimone_1 servizio di trasporto pubblico scolastico, ricorda di essere salita a bordo di un autobus ed aver avvertito forte odore di bruciato e di gas di scarico. è inoltre, in quanto testimoniato CP_3 da vari dipendenti e dalla stessa teste, che la società pagava i propri dipendenti parzialmente e con ritardo;
trattandosi di servizio scolastico, per cui non basta opporre le numerose sanzioni che sono state avute per violazioni, tutte legate alla manutenzione, del codice della strada, ma occorre anche dare la prova in positivo del corretto svolgimento del servizio, sono questi gravi inadempimenti che devono essere valorizzati ai fini dell'art. 17 contratto tra le parti. Per quanto attiene il modo di svolgere con quali mezzi il servizio, nessuna flessibilità era data all'appaltatore; ed è rimasto provato che almeno una volta si è avuto un disservizio con utenti rimasti a piedi. Gravi elementi però sono quelli attinenti alla sicurezza;
il bus fermato perché da tempo emanava odore di bruciato e di gas di scarico, per cui si è dovuto avere un intervento della responsabile del settore del servizio di trasporto, da solo può valere come grave inadempimento;
la sicurezza a bordo degli scuolabus deve essere particolarmente scrupolosa, soprattutto in comune soggetto anche a sbalzi termici e nevicate d'inverno. Del pari è stato comprovato che i dipendenti nell'ultimo anno furono pagati parzialmente ed in ritardo. Pertanto l'istruttoria effettuata ha consentito di appurare con sicurezza almeno due inadempienze tali da giustificare la risoluzione del contratto per cui è causa;
a prescindere da quale normativa in tema di contratti debba essere applicata, la risoluzione è giustificata da quanto contenuto nell'articolo. 17 capitolato speciale tra le parti. non può infatti essere tollerato il porre concretamente in pericolo anche un solo utente del servizio scolastico. Le gravi inadempienze retributive del pari sono state in fatto contestate, e qui comprovate. Gli inadempimenti possono essere considerati gravi e reiterati;
non basta infatti dimostrare la tempestiva contestazione dei verbali di infrazione, occorre anche qui dar prova positiva di aver svolto tutte le manutenzioni del caso . A tacere del fatto, assolutamente pacifico perché in nessun modo contraddetto, dei ritardi e delle omissioni relative ai pagamenti degli autisti, nonché violazioni alla loro sicurezza ( un autista ebbe a lamentare danni alla caviglia per l'imperfetto stato di conservazione della manutenzione della frizione del proprio veicolo, altro episodio specificamente contestato su cui alcuna posizione concreta è stata presa da parte degli attori). Venendo alla quantificazione delle contrapposte pretese, va rilevato che le somme richieste da riguardano tutte il risarcimento del danno per Parte_1 danno all'immagine e mancato guadagno;
deve quindi inferirsi che le prestazioni sono state rese. In questa sede non è stata data prova, da parte del , del danno Controparte_1 dalla stessa patito, per aver dovuto riaggiudicare a prezzo maggiorato il servizio già affidato alla attrice;
ne consegue che, per difetto di prova, non ha il diritto il Comune ad incamerare la cauzione prestata da pari ad euro 49.006; nulla può essere infatti Parte_1
pagina 3 di 4 quantificato, nemmeno in via equitativa, in difetto di prova concreta, che pur avrebbe potuto e dovuto essere fornita ( esempio danni in concreto arrecati ai fruitori del servizio, oppure aggiudicazione in danno e a prezzo maggiorato del servizio a nuova impresa). Ne consegue pertanto che la riconvenzionale va respinta. La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda proposta in via principale, e la domanda riconvenzionale;
spese di lite compensate.
Teramo 12 Aprile 2025. il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2018 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CECI ALDO
[...] P.IVA_1 ( ) P.ZZA DELLA LIBERTA', 8 03011 ALATRI;
, elettivamente domiciliato in C.F._1 presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPALI GABRIELE Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.626 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. RAPALI GABRIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La turismo Parte_1 chiede al tribunale di Teramo di accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi assunti dal l'illecita risoluzione contrattuale del contratto di Controparte_1 appalto repertorio numero1469 del 27 maggio 2016 disposta in danno della società attrice dal con la determina numero 44 del 19 gennaio 2018 e conseguenti atti Controparte_1 consequenziali e per l'effetto condannare il , al risarcimento dei danni Controparte_1 economici e non economici presenti e futuri. Il servizio è di trasporto scolastico;
furono contestati inadempimenti e violazioni al capitolato speciale con risoluzione unilaterale;
contesta violazioni procedurali e ragioni inesistenti, attinenti a violazioni formali. Contesta la necessità richiesta di un secondo scuolabus a 44 posti invece di 34, che usa anche il fruitore attualmente del servizio. Il 21 dicembre 2017 avvenne un imprevedibile guasto meccanico;
e non vi fu concreta interruzione del servizio. Le targhe dei mezzi impiegati sono state tempestivamente comunicate;
Ed i mezzi assicurati;
falso che sia stato impiegato un mezzo privo di revisione;
il verbale della polizia locale è stato contestato presso la prefettura e quindi non è definitivo;
il mezzo che circolava con carta provvisoria di circolazione era nuovo e sicuro;
falso che i dipendenti non siano stati retribuiti;
le frequenti sostituzioni non segnalate di mezzi sono illazioni dei dipendenti che pretendevano indennità non dovute. Il programma di manutenzione era valido, con officina mobile, officina di riferimento e manutenzione ordinaria e straordinaria tempestivamente eseguita anche sui mezzi del comune. Non risultano richieste per gite scolastiche rifiutate per impossibilità di trasportare gli accompagnatori.Pertanto è tutto basato su supposizioni ed illazioni,e fatti non definitivi. Il comune a sua volta chiede dichiararsi la risoluzione pronunciata per grave inadempimento dell'attrice e la condanna al risarcimento del danno. È stata verificata la concreta insussistenza dei requisiti organizzativi e funzionali dichiarati. Ha confermato la fondatezza di tutte le contestazioni. Difende la risoluzione anche dal punto di vista procedurale, in quanto si applica la nuova procedura perché il contratto è stato siglato dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da
Cassazione civile , sez. I , 26/04/2023 , n. 10968 In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all' art. 133 d.lg. n. 163 del 2006 ) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Da ciò consegue - con particolare riferimento alla citata disposizione dell' art. 133 d.lg. n. 163 del 2006 - che tale speciale rimedio risolutorio sia bensì esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ove l'appaltatore non possa invocare i più favorevoli presupposti della norma speciale. Va inoltre precisato, come affermato da
Cass.21740/16, che In caso di inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito dall'art. 136 del d.lg. n. 163 del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non pagina 2 di 4 autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.
Nel caso di specie, l'art. 17, risoluzione di diritto del contratto, prevede la risoluzione in caso CP_ di inosservanza da parte della agli impegni ed obblighi concernenti la corretta gestione del servizio, tale da pregiudicare in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza; nonché la risoluzione del contratto su iniziativa del in CP_1 caso di accertata e reiterata violazione, tra l'altro, degli obblighi retributivi e contributivi del datore di lavoro , ed in materia di sicurezza sul lavoro, e tutela assicurativa. Orbene, dall'istruttoria è emerso almeno un grave episodio di inadempienza, quello relativo allo scuolabus fermato con urgenza;
la teste responsabile all'epoca del Testimone_1 servizio di trasporto pubblico scolastico, ricorda di essere salita a bordo di un autobus ed aver avvertito forte odore di bruciato e di gas di scarico. è inoltre, in quanto testimoniato CP_3 da vari dipendenti e dalla stessa teste, che la società pagava i propri dipendenti parzialmente e con ritardo;
trattandosi di servizio scolastico, per cui non basta opporre le numerose sanzioni che sono state avute per violazioni, tutte legate alla manutenzione, del codice della strada, ma occorre anche dare la prova in positivo del corretto svolgimento del servizio, sono questi gravi inadempimenti che devono essere valorizzati ai fini dell'art. 17 contratto tra le parti. Per quanto attiene il modo di svolgere con quali mezzi il servizio, nessuna flessibilità era data all'appaltatore; ed è rimasto provato che almeno una volta si è avuto un disservizio con utenti rimasti a piedi. Gravi elementi però sono quelli attinenti alla sicurezza;
il bus fermato perché da tempo emanava odore di bruciato e di gas di scarico, per cui si è dovuto avere un intervento della responsabile del settore del servizio di trasporto, da solo può valere come grave inadempimento;
la sicurezza a bordo degli scuolabus deve essere particolarmente scrupolosa, soprattutto in comune soggetto anche a sbalzi termici e nevicate d'inverno. Del pari è stato comprovato che i dipendenti nell'ultimo anno furono pagati parzialmente ed in ritardo. Pertanto l'istruttoria effettuata ha consentito di appurare con sicurezza almeno due inadempienze tali da giustificare la risoluzione del contratto per cui è causa;
a prescindere da quale normativa in tema di contratti debba essere applicata, la risoluzione è giustificata da quanto contenuto nell'articolo. 17 capitolato speciale tra le parti. non può infatti essere tollerato il porre concretamente in pericolo anche un solo utente del servizio scolastico. Le gravi inadempienze retributive del pari sono state in fatto contestate, e qui comprovate. Gli inadempimenti possono essere considerati gravi e reiterati;
non basta infatti dimostrare la tempestiva contestazione dei verbali di infrazione, occorre anche qui dar prova positiva di aver svolto tutte le manutenzioni del caso . A tacere del fatto, assolutamente pacifico perché in nessun modo contraddetto, dei ritardi e delle omissioni relative ai pagamenti degli autisti, nonché violazioni alla loro sicurezza ( un autista ebbe a lamentare danni alla caviglia per l'imperfetto stato di conservazione della manutenzione della frizione del proprio veicolo, altro episodio specificamente contestato su cui alcuna posizione concreta è stata presa da parte degli attori). Venendo alla quantificazione delle contrapposte pretese, va rilevato che le somme richieste da riguardano tutte il risarcimento del danno per Parte_1 danno all'immagine e mancato guadagno;
deve quindi inferirsi che le prestazioni sono state rese. In questa sede non è stata data prova, da parte del , del danno Controparte_1 dalla stessa patito, per aver dovuto riaggiudicare a prezzo maggiorato il servizio già affidato alla attrice;
ne consegue che, per difetto di prova, non ha il diritto il Comune ad incamerare la cauzione prestata da pari ad euro 49.006; nulla può essere infatti Parte_1
pagina 3 di 4 quantificato, nemmeno in via equitativa, in difetto di prova concreta, che pur avrebbe potuto e dovuto essere fornita ( esempio danni in concreto arrecati ai fruitori del servizio, oppure aggiudicazione in danno e a prezzo maggiorato del servizio a nuova impresa). Ne consegue pertanto che la riconvenzionale va respinta. La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda proposta in via principale, e la domanda riconvenzionale;
spese di lite compensate.
Teramo 12 Aprile 2025. il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4