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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Paolo Rampini Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3940/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), cittadinanza rumena, nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 08.11.1990, residente in [...]d'Asti (AT)
e
(C.F. ), cittadinanza rumena, nato a [...] Parte_2 C.F._2
Oas (Romania) il 20.10.1993, residente in [...]d'Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DAMASO ELSA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da istanza di rinuncia agli atti depositata in data 11.12.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 presso il Consolato Generale della Romania in Torino iscritto all'Atto di Matrimonio n. 213 dell'11 settembre 2015, matrimonio trascritto presso il Comune di San Damiano d'Asti all'Anno 2024, Parte II Serie C, n. 17.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato ad [...] il [...] Persona_1
(c.f.: ) e nata ad [...] il [...] (c.f.: C.F._3 Persona_2
). C.F._4
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 Con decreto del 22.11.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.sa Ombretta Salvetti, disponeva la comparizione personale delle parti al giorno 17.12.2024, per avere chiarimenti nell'interesse e tutela dei figli minori, concedendo termine per il deposito di documentazione al 16.12.2024.
I ricorrenti, in data 11.12.2024, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia agli atti, per intervenuta riconciliazione degli stessi e, pertanto, chiedevano che il Presidente del Tribunale di Asti, all'Ill.mo
Presidente del Tribunale di Asti adito, Dr.ssa Ombretta Salvetti, dichiarasse l'estinzione della presente causa a tutti gli effetti di legge.
All'udienza del 17.12.2024, le parti comparivano personalmente, confermavano la riconciliazione e, conseguentemente, insistevano nella domanda di dichiarazione di estinzione del procedimento ex art. 306 c.p.c.
Sussistono dunque i presupposti per l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Paolo Rampini Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3940/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), cittadinanza rumena, nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 08.11.1990, residente in [...]d'Asti (AT)
e
(C.F. ), cittadinanza rumena, nato a [...] Parte_2 C.F._2
Oas (Romania) il 20.10.1993, residente in [...]d'Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DAMASO ELSA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da istanza di rinuncia agli atti depositata in data 11.12.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 presso il Consolato Generale della Romania in Torino iscritto all'Atto di Matrimonio n. 213 dell'11 settembre 2015, matrimonio trascritto presso il Comune di San Damiano d'Asti all'Anno 2024, Parte II Serie C, n. 17.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato ad [...] il [...] Persona_1
(c.f.: ) e nata ad [...] il [...] (c.f.: C.F._3 Persona_2
). C.F._4
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 Con decreto del 22.11.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.sa Ombretta Salvetti, disponeva la comparizione personale delle parti al giorno 17.12.2024, per avere chiarimenti nell'interesse e tutela dei figli minori, concedendo termine per il deposito di documentazione al 16.12.2024.
I ricorrenti, in data 11.12.2024, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia agli atti, per intervenuta riconciliazione degli stessi e, pertanto, chiedevano che il Presidente del Tribunale di Asti, all'Ill.mo
Presidente del Tribunale di Asti adito, Dr.ssa Ombretta Salvetti, dichiarasse l'estinzione della presente causa a tutti gli effetti di legge.
All'udienza del 17.12.2024, le parti comparivano personalmente, confermavano la riconciliazione e, conseguentemente, insistevano nella domanda di dichiarazione di estinzione del procedimento ex art. 306 c.p.c.
Sussistono dunque i presupposti per l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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