Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2751 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] CP_2
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. PAVANETTO MATTEO;
con ricorso depositato in data 24/12/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] in data [...]. CP_3
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: A) L'originaria casa familiare, sita in Gatteo (FC) alla via Roncadello n. 996, rimarrà nella piena e totale disponibilità della Sig.ra quale unica CP_1 proprietaria dell'immobile stesso. B) i genitori avranno l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e il padre si impegna ed obbliga a corrispondere il mantenimento (ordinario) nella misura di € 250,00 (leggasi euro duecentocinquanta,00) mensili, per ciascun figlio e così, complessivamente, € 500,00 per entrambi (leggasi euro cinquecento,00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie al consumo, ciò fino al raggiungimento della maggiore età e della piena e totale indipendenza economica di d;
Per_1 CP_3
C) i genitori contribuiranno per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese c.d. straordinarie per il figlio nei termini e con le modalità indicate in narrativa, ovvero riferendosi all'art. 15 del Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì. L'obbligo al mantenimento dei figli minori, tanto ordinario quanto straordinario, permarrà a carico del genitore a ciò onerato, sino al raggiungimento della maggiore età e della piena indipendenza economica dei figli Per_1 CP_3
1
, una volta alla settimana, nella settimana in cui NON terrà con sé i CP_2 figli durante il week end, potrà prenderli e tenerli con sè, prelevandoli all'uscita da scuola ( o dalla scuola dell'infanzia ( ), riportandoli, poi, presso Per_1 CP_3
l'abitazione della madre alle ore 20.00 circa, prima o dopo aver cenato. Indicativamente, il giorno infrasettimanale prescelto sarà il venerdì, ma le parti rimangono libere di concordare una giornata diversa. Rimane inteso che la Sig.ra cercherà in ogni modo di agevolare la CP_1 frequentazione del padre e dei figli, nel rispetto dei principi sulla bigenitorialità e nella consapevolezza dell'importanza della figura paterna nello sviluppo della personalità dei figli. E) Durante l'estate, i genitori potranno trascorrere, ogni anno, tre settimane di vacanze con i figli, anche non consecutive, fermo l'obbligo di concordare previamente con l'altro genitore il periodo di ferie entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno. Durante il predetto periodo, il diritto di visita rimarrà sospeso. F) Nel corso delle festività natalizie, i minori e Persona_1 CP_3 trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana con la madre.
In occasione delle festività pasquali i minori e Persona_1 CP_3 trascorreranno 3 giorni, con il padre o con la madre ad anni alterni. I giorni di Natale e Capodanno verranno trascorsi dai figli con la madre, mentre il giorno di Pasqua e S. Stefano con il padre, l'anno successivo le giornate saranno invertite. H) I genitori rilasciano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto a favore dei minori a semplice richiesta. I) Il Sig. si impegna ed obbliga a pagare per intero le spese legali CP_2 relative alla presente vertenza giudiziaria. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse.
2 L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 24/12/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 08/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)