Sentenza 31 dicembre 2013
Massime • 1
In materia di opposizione all'esecuzione, nel caso in cui il debitore opponente abbia notificato il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione di udienza oltre che al creditore procedente, del quale contesta il diritto a procedere esecutivamente, anche agli altri creditori intervenuti nell'espropriazione immobiliare, non ricorre un'ipotesi di causa inscindibile che determini la necessità di integrazione del contraddittorio in fase di gravame, né sotto il profilo processuale, in quanto la chiamata in giudizio è avvenuta ad iniziativa di parte e non di ufficio, né sotto quello sostanziale, in quanto i creditori intervenuti agiscono sulla base dei rispettivi rapporti di credito separati e distinti. Ne consegue che l'impugnazione va dichiarata inammissibile nel caso in cui sia stata notificata al solo creditore intervenuto, rimasto contumace in grado di appello, e non sia stata validamente notificata al debitore opponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/12/2013, n. 28811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28811 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1515/2007 proposto da:
S.G.C. S.R.L. - SOCIETÀ GESTIONE CREDITI (C.F. 08880050151), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22/A, presso l'avvocato BUSSOLETTI Mario, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANARDI CARLO ALBERTO, giusta Procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 9, presso l'avvocato STEFANIA RICCARDO (STUDIO LEGALE GRANOZIO), rappresentata e difesa dall'avvocato DE CESARE Massimo, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
IN NUNZIA, DE MONTE MATTEO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 856/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato U. DE LUCA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 5 febbraio 1999 al giudice dell'esecuzione immobiliare del tribunale di Foggia IS IA propose opposizione all'esecuzione intrapresa dalla Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario S.P.A. - Finanziamenti e Servizi per l'Edilizia e le Opere Pubbliche, mediante pignoramento sull'appartamento dotale, situato in Cerignola di proprietà di sua zia IS ZI e su altro appartamento, pure situato in Cerignola, di proprietà di essa ricorrente, in virtù di un contratto condizionato di mutuo ipotecario per L. 250 milioni stipulato con rogito notarile da esse il 21 gennaio 1990 e di successivo atto di erogazione del 12 marzo 1992, per mancato pagamento di rate di ammortamento scadute.
Espose l'opponente che con istanza del 21 ottobre 1991 rivolta al presidente del tribunale di Foggia la zia IS ZI aveva chiesto e ottenuto autorizzazione ad iscrivere ipoteca sul proprio immobile dotale a garanzia di un mutuo che intendeva contrarre con la Bnl per eseguire lavori di riparazione e ristrutturazione di detto immobile;
e successivamente venne stipulato tra di loro e la banca, con richiamo a detta autorizzazione, contratto consensuale condizionato di concessione di mutuo per la somma di L. 250 milioni con obbligo da parte di esse di concedere a garanzia della restituzione del capitale e degli accessori, ipoteca per la somma di L. 750 milioni sia sull'immobile dotale della zia sia sul cespite di essa IS IA;
che, successivamente, era stato stipulato il contratto definitivo di erogazione a saldo, quietanza e frazionamento relativo al mutuo fondiario, contratto nel quale, alla clausola n. 2, la parte mutuataria aveva dichiarato di aver ricevuto la somma di L. 250.000.000; che detta dichiarazione non era veritiera, in quanto mai essa IS IA aveva ricevuto alcuna somma, sicché quanto meno nei suoi confronti il contratto doveva considerarsi inefficace e invalido;
e, pur se fosse stata provata la dazione in mutuo della somma, il contratto era comunque invalido, in quanto gli scopi e le finalità perseguite con la stipulazione del contratto e cioè le riparazioni e ristrutturazione dell'immobile dotale non erano stati mai realizzati;
che, in ogni caso, andavano dichiarate nulle e invalide le clausole contrattuali, concernenti la pattuizione dei tassi di esse a causa del riferimento a criteri non oggettivi di determinabilità e della previsione di anatocismo. Chiese, pertanto, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e della relativa trascrizione e della iscrizione ipotecaria per nullità del contratto di mutuo. Nel contraddittorio della banca procedente, di IS ZI e di De MO MA, altro creditore intervenuto (il quale, nel costituirsi, si associò alle difese della banca opposta), istruita la causa e disposta la riunione con il giudizio di opposizione proposto da IS ZI, con sentenza del 25.2.2003 il Tribunale di Foggia accolse l'opposizione della IS ZI, ritenendo la nullità del contratto di mutuo (qualificato di scopo) per mancanza di causa.
Con sentenza del 29.9.2006 la Corte di appello di Bari - nella contumacia dell'intervenuto De MO - rigettò l'appello proposto dalla s.r.l. SGC, procuratrice della cessionaria del credito della BNL e, in accoglimento dell'appello incidentale di IS IA, accolse anche l'opposizione all'esecuzione da quest'ultima proposta. 1.1.- Contro la sentenza della Corte di appello la s.r.l. S.G.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste con controricorso IS IA la quale - senza svolgere difese nel merito - eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché notificato all'avv. Nicola Marino, il quale mai è stato suo difensore (essendo stato difensore di IS ZI), anziché al suo difensore nel grado di appello, avv. Michele Giove, domiciliato in Bari.
Non hanno svolto difese IS ZI e De MO MA. 2.- Il ricorso nei confronti di IS IA è stato notificato all'avv. Nicola Marino, il quale, come risulta dalla sentenza impugnata, era costituito, in grado di appello, quale difensore di IS ZI.
Per converso, il ricorso nei confronti di IS ZI è stato notificato al difensore nel grado di appello di IS IA, avv. Michele Giove, domiciliato in Bari.
Talché è applicabile il principio per il quale qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330 cod. proc. civ., comma 1, seconda ipotesi - con consegna di copia dell'atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, sussiste radicale inesistenza della notificazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 16759/2011) che non è sanata dall'eventuale notificazione del controricorso qualora lo stesso non contenga - come nella concreta fattispecie - anche la difesa nel merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13451/2013). Nè, d'altra parte, la rituale notificazione del ricorso al creditore intervenuto nell'esecuzione - De MO MA, associatosi alle difese della banca opposta - comporta l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c., nei confronti delle opponenti.
Infatti, da tempo è stato chiarito che, qualora il debitore esecutato abbia notificato il ricorso di opposizione all'esecuzione ed il decreto di fissazione dell'udienza oltre che al creditore procedente del quale contesta il diritto di procedere esecutivamente, anche agli altri creditori intervenuti nell'espropriazione immobiliare, non ricorre un'ipotesi di causa inscindibile che determini la necessità dell'integrazione del contraddittorio in fase di gravame, ne' sotto il profilo processuale, perché la chiamata in giudizio degli altri creditori è avvenuta ad iniziativa del debitore opponente e non di ufficio, ne' sotto l'aspetto sostanziale, perché i creditori intervenuti in un procedimento di esecuzione agiscono sulla base dei rispettivi rapporti di credito che sono tra loro separati e distinti (Sez. 3, n. 1850/1973).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di IS IA, spese liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2013